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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Silvia Barison Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(Avv. Laura Bergamo)
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. ti Daniela Giordano e Lorenza Zanata)
Parte resistente con l'intervento del PM in sede avente per oggetto: Ricorso ex art. 473-bis 29 cpc per la revoca del contributo al mantenimento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da nota di trattazione scritta versata in atti il 25.6.2025
pagina 1 di 5 Per parte resistente
Come da nota di trattazione scritta versata in atti il 25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo la revoca del contributo al mantenimento posto a
ER proprio carico nei confronti della figlia maggiorenne (nata il [...]) determinato nell'importo mensile di euro 800,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da ottobre
2011, oltre al 50% delle spese straordinarie (procedimento RGN 6095/2010) deducendo che: - nel
ER luglio dell'anno 2022 ha conseguito la maturità presso il liceo scientifico Majorana – Corner di
Mirano; - che la figlia non ha “voluto affrontare né gli studi universitari né altri tipi di studi né ha voluto dedicarsi alla ricerca di un lavoro dipendente con posto fisso, ma si è rivolta alla Star Be
Original (società che fornisce servizi di animazione ed intrattenimento), e all'Agenzia Umana”; - che ha dunque lavorato: “da settembre 2022 a febbraio 2023 in Egitto, da maggio 2023 a ottobre 2023 a
Creta, da febbraio 2024 a Predazzo e poi alle Maldive;
da ultimo, da aprile 2024, è in Madagascar
(dovrebbe far rientro in Italia a giorni)”; - di avere provato, senza successo, a raggiungere un accordo con la controparte al fine della revoca del predetto assegno determinata “[i]n ragione di questa
ER definitiva scelta di di non dedicarsi più agli studi e, comunque, della scelta di non cercare un posto fisso, ma di dedicarsi a quello che le piace e, cioè, lavorare conoscendo il mondo.. ”.
Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito. Statuire che nulla
ER più deve ad per il mantenimento della figlia in particolare in Parte_1 Controparte_1
ragione degli accordi di cui al verbale 6.10.2010 del procedimento già pendente al numero RG
6095/2010 dell'intestato Tribunale. Spese rifuse”.
Con memoria difensiva depositata il 10.3.2025 si è costituita la resistente, la quale in via preliminare ha dedotto che “il provvedimento di cui si chiede la modifica è stato emesso nell'anno 2010,allorquando non esisteva il processo telematico ..[e che] la copia conforme del provvedimento allegata al ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere, pertanto, rilasciata dalla cancelleria in formato cartaceo. Invece, nella dichiarazione di conformità del ricorrente si legge che il verbale di udienza del 6.10.2010 è corrispondente a quello contenuto nel “fascicolo informatico”, circostanza non vera poiché il fascicolo non era telematico all'epoca”; nel merito, non si è opposta alla domanda di revoca del pagina 2 di 5 contributo al mantenimento, evidenziando che il ricorrente “ha violato l'obbligo impostogli dal
ER provvedimento del Tribunale di versare il contributo al mantenimento di nei mesi nei quali costei ha lavorato, ed anche che, da ottobre 2024, nulla più corrisponde per il mantenimento della figlia nonostante costei , come egli stesso rappresenta, non stia lavorando ma viva presso la madre”; - che il predetto, spontaneamente, “non ha nemmeno mai adeguato l'assegno con la rivalutazione ISTAT”
ER rendendosi necessario l'intervento del proprio difensore;
- che “nell'autunno 2024 è stata sottoposta ad un intervento ad un piede e ha svolto la riabilitazione necessaria”, “sempre” utilizzando l' autovettura della madre;
- di avere dunque mantenuto integralmente la figlia “nei mesi nei quali il padre non ha versato l'assegno dovuto” e di essersi sempre fatta carico “di pagare l'affitto dell'immobile presso il quale vive con la figlia e le relative utenze” .
I procuratori delle parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Le parti sono state udite all'udienza del 10.04.2025 ove entrambe, interrogate dal Giudice, hanno fornito informazioni circa la condizione personale e lavorativa della figlia la quale, dopo avere svolto dei periodo di lavoro all'estero, vive con il padre “da una quindicina di giorni”, e precisato “di essere
d'accordo per la revoca dell'assegno rimanendo controversa la debenza per i periodi nei quali la figlia ha prestato attività lavorativa nonchè la somma di Euro 5.660, 18 versata direttamente alla figlia
e non alla madre”.
All'esito dell'udienza, il Giudice, con ordinanza dd. 5.5.2025, rilevata l'inammissibilità nel presente procedimento delle questioni afferenti la debenza dell'assegno relativamente ai periodi antecedenti l'instaurazione del giudizio ed afferenti ulteriori esborsi del padre verso la figlia, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne a decorrere dalla data di comparizione delle stesse in sede di I udienza”.
Con successiva note scritte in sostituzione di udienza parte resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa, parte ricorrente di non accettarla in ragione del fatto che “la domanda è stata presentata nell'ottobre 2024; [e che] la revoca dovrebbe dunque decorrere quantomeno dal mese di novembre 2024”.
pagina 3 di 5 Ritenuta dunque l'insussistenza di provvedimenti da adottarsi in via provvisoria ex art. 473bis. 22 e la natura documentale della causa, la stessa è stata rimessa al Collegio per decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il PM è intervenuto in causa come da nota agli atti.
***
Preliminarmente, la contestazione afferente la non veridicità della dichiarazione di parte ricorrente circa la conformità del provvedimento oggetto di modifica alla copia “informatica” degli accordi, appare meramente dilatoria, dovendosi riferire l'attestazione di conformità dei suddetti alla copia rilasciata il 19.3.2025 dalla Cancelleria del Tribunale (doc.10).
In ogni caso il contenuto dei suddetti accordi non è oggetto di contestazione.
Nel merito, va senz'altro pronunciata la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nell'ambito del procedimento numero RG 6095/2010 dell'intestato Tribunale (doc. 2 parte
ER ricorrente) in favore della figlia determinato in € 800, 00 mensili, oltre rivalutazione, ed oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla decorrenza, si osserva che parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha formulato alcuna domanda, come neppure nelle successive memorie (cfr. conclusioni rassegnate nella memoria dd.
4.4.2025 che confermano quelle di cui al ricorso: “Si insiste, dunque, anche in conformità alla costituzione avversaria, per la revoca di quanto concordato all'udienza 6.10.2025 [rectius 6.10.2010] del procedimento RG 6095/2010, statuendo che nulla è più dovuto da ad Parte_1 CP_1
ER per il mantenimento della figlia ); parimenti, parte resistente, la quale con memoria di
[...]
costituzione ha aderito alla domanda proposta dal ricorrente senza null'altro specificare in merito alla data di decorrenza.
E' solamente per effetto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale in esito all'udienza del
5.5.52025 che parte ricorrente ha formulato domanda di decorrenza della revoca della contribuzione dal deposito del ricorso, invocando, tra l'altro, il “principio di autoresponsabilità” cui fa riferimento la
Corte di Cassazione nella sentenza n. 24731/2024.
pagina 4 di 5 Si rileva che, anche a voler considerare tempestiva tale domanda, la suddetta non puo' trovare accoglimento nel merito, non avendo la parte fornito prova dei fatti costitutivi della domanda di revoca, della quale essa era onerata (ex art. 2697 c.c.), invero meramente allegati.
Il positivo accertamento dei relativi presupposti è correlato, infatti, alla mancata contestazione da parte della resistente (art. 115 c.c.) e compiutamente emerso in sede di I udienza, a seguito dell'audizione da parte del Tribunale delle parti, personalmente presenti, le quali hanno riferito sulla situazione personale e lavorativa della figlia.
Alla luce di quanto sopra, la revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso va rigettata (risultando inconferente, nel caso di specie, il richiamo al “principio di autoresponsabilità” riferito alla circostanza che il figlio deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per raggiungere l'autonomia, attraverso lo studio o la ricerca attiva di lavoro) disponendosi la revoca della contribuzione dalla data di costituzione della resistente (avvenuta il 10.3.2025), essendosi raggiunta, in tale data, in sede processuale, prova sufficiente dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia definitivamente pronunciando, respinta e/o dichiarata inammissibile ogni altra domanda, così decide:
a parziale modifica degli accordi intercorsi tra le parti di cui al verbale del 6.10.2010 (procedimento numero RG 6095/2010 del Tribunale di Venezia) che per il resto si confermano:
1) revoca l'assegno di mantenimento a carico di , in favore della figlia Parte_1 [...] con decorrenza dalla data di costituzione della resistente (10.3.2025). Pt_2
2) spese di lite compensate;
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 17.7.2025
Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Silvia Barison Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(Avv. Laura Bergamo)
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. ti Daniela Giordano e Lorenza Zanata)
Parte resistente con l'intervento del PM in sede avente per oggetto: Ricorso ex art. 473-bis 29 cpc per la revoca del contributo al mantenimento
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da nota di trattazione scritta versata in atti il 25.6.2025
pagina 1 di 5 Per parte resistente
Come da nota di trattazione scritta versata in atti il 25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo la revoca del contributo al mantenimento posto a
ER proprio carico nei confronti della figlia maggiorenne (nata il [...]) determinato nell'importo mensile di euro 800,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da ottobre
2011, oltre al 50% delle spese straordinarie (procedimento RGN 6095/2010) deducendo che: - nel
ER luglio dell'anno 2022 ha conseguito la maturità presso il liceo scientifico Majorana – Corner di
Mirano; - che la figlia non ha “voluto affrontare né gli studi universitari né altri tipi di studi né ha voluto dedicarsi alla ricerca di un lavoro dipendente con posto fisso, ma si è rivolta alla Star Be
Original (società che fornisce servizi di animazione ed intrattenimento), e all'Agenzia Umana”; - che ha dunque lavorato: “da settembre 2022 a febbraio 2023 in Egitto, da maggio 2023 a ottobre 2023 a
Creta, da febbraio 2024 a Predazzo e poi alle Maldive;
da ultimo, da aprile 2024, è in Madagascar
(dovrebbe far rientro in Italia a giorni)”; - di avere provato, senza successo, a raggiungere un accordo con la controparte al fine della revoca del predetto assegno determinata “[i]n ragione di questa
ER definitiva scelta di di non dedicarsi più agli studi e, comunque, della scelta di non cercare un posto fisso, ma di dedicarsi a quello che le piace e, cioè, lavorare conoscendo il mondo.. ”.
Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito. Statuire che nulla
ER più deve ad per il mantenimento della figlia in particolare in Parte_1 Controparte_1
ragione degli accordi di cui al verbale 6.10.2010 del procedimento già pendente al numero RG
6095/2010 dell'intestato Tribunale. Spese rifuse”.
Con memoria difensiva depositata il 10.3.2025 si è costituita la resistente, la quale in via preliminare ha dedotto che “il provvedimento di cui si chiede la modifica è stato emesso nell'anno 2010,allorquando non esisteva il processo telematico ..[e che] la copia conforme del provvedimento allegata al ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere, pertanto, rilasciata dalla cancelleria in formato cartaceo. Invece, nella dichiarazione di conformità del ricorrente si legge che il verbale di udienza del 6.10.2010 è corrispondente a quello contenuto nel “fascicolo informatico”, circostanza non vera poiché il fascicolo non era telematico all'epoca”; nel merito, non si è opposta alla domanda di revoca del pagina 2 di 5 contributo al mantenimento, evidenziando che il ricorrente “ha violato l'obbligo impostogli dal
ER provvedimento del Tribunale di versare il contributo al mantenimento di nei mesi nei quali costei ha lavorato, ed anche che, da ottobre 2024, nulla più corrisponde per il mantenimento della figlia nonostante costei , come egli stesso rappresenta, non stia lavorando ma viva presso la madre”; - che il predetto, spontaneamente, “non ha nemmeno mai adeguato l'assegno con la rivalutazione ISTAT”
ER rendendosi necessario l'intervento del proprio difensore;
- che “nell'autunno 2024 è stata sottoposta ad un intervento ad un piede e ha svolto la riabilitazione necessaria”, “sempre” utilizzando l' autovettura della madre;
- di avere dunque mantenuto integralmente la figlia “nei mesi nei quali il padre non ha versato l'assegno dovuto” e di essersi sempre fatta carico “di pagare l'affitto dell'immobile presso il quale vive con la figlia e le relative utenze” .
I procuratori delle parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Le parti sono state udite all'udienza del 10.04.2025 ove entrambe, interrogate dal Giudice, hanno fornito informazioni circa la condizione personale e lavorativa della figlia la quale, dopo avere svolto dei periodo di lavoro all'estero, vive con il padre “da una quindicina di giorni”, e precisato “di essere
d'accordo per la revoca dell'assegno rimanendo controversa la debenza per i periodi nei quali la figlia ha prestato attività lavorativa nonchè la somma di Euro 5.660, 18 versata direttamente alla figlia
e non alla madre”.
All'esito dell'udienza, il Giudice, con ordinanza dd. 5.5.2025, rilevata l'inammissibilità nel presente procedimento delle questioni afferenti la debenza dell'assegno relativamente ai periodi antecedenti l'instaurazione del giudizio ed afferenti ulteriori esborsi del padre verso la figlia, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne a decorrere dalla data di comparizione delle stesse in sede di I udienza”.
Con successiva note scritte in sostituzione di udienza parte resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa, parte ricorrente di non accettarla in ragione del fatto che “la domanda è stata presentata nell'ottobre 2024; [e che] la revoca dovrebbe dunque decorrere quantomeno dal mese di novembre 2024”.
pagina 3 di 5 Ritenuta dunque l'insussistenza di provvedimenti da adottarsi in via provvisoria ex art. 473bis. 22 e la natura documentale della causa, la stessa è stata rimessa al Collegio per decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il PM è intervenuto in causa come da nota agli atti.
***
Preliminarmente, la contestazione afferente la non veridicità della dichiarazione di parte ricorrente circa la conformità del provvedimento oggetto di modifica alla copia “informatica” degli accordi, appare meramente dilatoria, dovendosi riferire l'attestazione di conformità dei suddetti alla copia rilasciata il 19.3.2025 dalla Cancelleria del Tribunale (doc.10).
In ogni caso il contenuto dei suddetti accordi non è oggetto di contestazione.
Nel merito, va senz'altro pronunciata la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nell'ambito del procedimento numero RG 6095/2010 dell'intestato Tribunale (doc. 2 parte
ER ricorrente) in favore della figlia determinato in € 800, 00 mensili, oltre rivalutazione, ed oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla decorrenza, si osserva che parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha formulato alcuna domanda, come neppure nelle successive memorie (cfr. conclusioni rassegnate nella memoria dd.
4.4.2025 che confermano quelle di cui al ricorso: “Si insiste, dunque, anche in conformità alla costituzione avversaria, per la revoca di quanto concordato all'udienza 6.10.2025 [rectius 6.10.2010] del procedimento RG 6095/2010, statuendo che nulla è più dovuto da ad Parte_1 CP_1
ER per il mantenimento della figlia ); parimenti, parte resistente, la quale con memoria di
[...]
costituzione ha aderito alla domanda proposta dal ricorrente senza null'altro specificare in merito alla data di decorrenza.
E' solamente per effetto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale in esito all'udienza del
5.5.52025 che parte ricorrente ha formulato domanda di decorrenza della revoca della contribuzione dal deposito del ricorso, invocando, tra l'altro, il “principio di autoresponsabilità” cui fa riferimento la
Corte di Cassazione nella sentenza n. 24731/2024.
pagina 4 di 5 Si rileva che, anche a voler considerare tempestiva tale domanda, la suddetta non puo' trovare accoglimento nel merito, non avendo la parte fornito prova dei fatti costitutivi della domanda di revoca, della quale essa era onerata (ex art. 2697 c.c.), invero meramente allegati.
Il positivo accertamento dei relativi presupposti è correlato, infatti, alla mancata contestazione da parte della resistente (art. 115 c.c.) e compiutamente emerso in sede di I udienza, a seguito dell'audizione da parte del Tribunale delle parti, personalmente presenti, le quali hanno riferito sulla situazione personale e lavorativa della figlia.
Alla luce di quanto sopra, la revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso va rigettata (risultando inconferente, nel caso di specie, il richiamo al “principio di autoresponsabilità” riferito alla circostanza che il figlio deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per raggiungere l'autonomia, attraverso lo studio o la ricerca attiva di lavoro) disponendosi la revoca della contribuzione dalla data di costituzione della resistente (avvenuta il 10.3.2025), essendosi raggiunta, in tale data, in sede processuale, prova sufficiente dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia definitivamente pronunciando, respinta e/o dichiarata inammissibile ogni altra domanda, così decide:
a parziale modifica degli accordi intercorsi tra le parti di cui al verbale del 6.10.2010 (procedimento numero RG 6095/2010 del Tribunale di Venezia) che per il resto si confermano:
1) revoca l'assegno di mantenimento a carico di , in favore della figlia Parte_1 [...] con decorrenza dalla data di costituzione della resistente (10.3.2025). Pt_2
2) spese di lite compensate;
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 17.7.2025
Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
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