TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4703/2024 V.G. avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FICILI MONICA NOEMI, C.F._1 giusta procura in atti
e da
, nata a Catania (CT), il 10/04/1985, C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. FICILI MONICA NOEMI, C.F._2 giusta procura in atti
- RICORRENTI -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2 in IA (CT) il 16.05.2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di
IA (CT) anno 2017, n. 9, P.1.
Dall'unione dei coniugi è nata in [...] la figlia , in data 04.10.2018. Persona_1
Con ricorso congiunto depositato il 28.10.2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale e, decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in IA (CT) il 16.05.2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di IA (CT) anno
2017, n. 9, P.1.
Con sentenza non definitiva n. 731/2025 del 17.01.2025 e pubblicata il 27.01.2025, il
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio, assegnando termine fino al 22 settembre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, confermando la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla sentenza non definitiva di separazione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva di separazione n. 731/2025, pronunciata da questo Tribunale il 17.01.2025 e pubblicata il 27.01.2025.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio precisando che
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi contratto in data 16 maggio 2017; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di IA (CT) al n. 9, P 1, ordinando, all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di IA, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere all'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2.la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vederla liberamente ed elasticamente, tenuto conto dell'età, previo accordo con la madre e nel rispetto della serenità e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
3.sia posto a carico del IG. , l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla IG.ra , un assegno mensile di Euro 200,00 rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo di mantenimento per la figlia, oltre il 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN, sportive, scolastiche, (tasse e libri);
4. compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4703/2024 R.G., pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in IA (CT) il 16.05.2017 tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri Parte_2 degli atti di matrimonio di IA (CT) anno 2017, n. 9, P.1, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di IA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 29.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4703/2024 V.G. avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FICILI MONICA NOEMI, C.F._1 giusta procura in atti
e da
, nata a Catania (CT), il 10/04/1985, C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. FICILI MONICA NOEMI, C.F._2 giusta procura in atti
- RICORRENTI -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2 in IA (CT) il 16.05.2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di
IA (CT) anno 2017, n. 9, P.1.
Dall'unione dei coniugi è nata in [...] la figlia , in data 04.10.2018. Persona_1
Con ricorso congiunto depositato il 28.10.2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale e, decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in IA (CT) il 16.05.2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di IA (CT) anno
2017, n. 9, P.1.
Con sentenza non definitiva n. 731/2025 del 17.01.2025 e pubblicata il 27.01.2025, il
Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio, assegnando termine fino al 22 settembre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, confermando la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla sentenza non definitiva di separazione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva di separazione n. 731/2025, pronunciata da questo Tribunale il 17.01.2025 e pubblicata il 27.01.2025.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio precisando che
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi contratto in data 16 maggio 2017; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di IA (CT) al n. 9, P 1, ordinando, all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di IA, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere all'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2.la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vederla liberamente ed elasticamente, tenuto conto dell'età, previo accordo con la madre e nel rispetto della serenità e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
3.sia posto a carico del IG. , l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla IG.ra , un assegno mensile di Euro 200,00 rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo di mantenimento per la figlia, oltre il 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN, sportive, scolastiche, (tasse e libri);
4. compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4703/2024 R.G., pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in IA (CT) il 16.05.2017 tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri Parte_2 degli atti di matrimonio di IA (CT) anno 2017, n. 9, P.1, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di IA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 29.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco