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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4186/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Salerno - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007684938 IR-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.08.2025 , il sig. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n..10020259007684938,notificata il 18.07.2025 , con la quale l'Agenzia delle
Entrate OS richiedeva il pagamento della somma complessiva di €.18.956,85 relativa alle cartelle di pagamento 10020140038260921000, IR 2011, n. 10020140040846927000 ,diritti camerali
.anno 2012; n. 10020140047792108000 IR ,anno 2010/2011 di cui lamentava la mancata notifica e la mancata motivazione ,per conseguenza, maturata la prescrizione dei crediti ed intervenuta decadenza
.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS ,la quale deduceva l'infondatezza della pretesa ,stante la intervenuta regolare notifica delle prodromiche cartelle di cui era stata lamentata la mancanza ..
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno ,la quale precisava che le proprie cartelle erano scaturite da un controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 regolarmente esercitato entro i termini di decadenza .
Con memorie ritualmente depositate ,il ricorrente disconosceva le prodotte notifiche e,nel contenuto e, nella sottoscrizione, contestandone il perfezionamento poiché effettuate a soggetto diverso dal destinatario e non seguite dall'invio della raccomandata informativa.
All'udienza del 21.01.2026,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Trattasi di opposizione proposta avverso l'avviso di intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento delle tre cartelle ad essa presupposte di cui il ricorrente lamenta la mancata notifica e,per conseguenza, la intervenuta prescrizione.
Qualora la parte destinataria di atti impositivi contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione delle stesse, resta preclusa la deduzione di vizi non tempestivamente opposti restando ,l'intimazione, sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti al merito degli antecedenti e distinti atti impositivi Dalla produzione versata in atti dalla resistente Agenzia della OS è risultata provata la esecuzione delle notifiche, asseritamente mancanti , eseguite quanto alla cartella n. 10020140038260921000 , in data 24.03.2015, alla cartella n. 10020140040846927000 , in data 20.03.2015 ed alla cartella n. 10020140047792108000, in data 24.03.2015 .
Infondato,pertanto,il dedotto rilievo il cui accertamento conduce ulteriormente a rilevare che l'intimazione di pagamento di una somme dovute in forza di cartelle di pagamento non opposte e divenute definitive non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma è mero atto di esecuzione di una pretesa.
Nè fondata la eccezione di prescrizione .
La rituale notifica degli atti innanzi richiamati ha prodotto effetti interruttivi della prescrizione della pretesa ,costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere, rafforzando la infondatezza dell'eccezione.
Non sottacendo,ad ogni buon conto, che essa non può ritenersi maturata in conseguenza della disciplina emergenziale , emanata durante il periodo pandemico per effetto del quale, in forza dell'art. 68, 2 c D.
Lgs .n.18/2020 , i termini per i quali disposta la sospensione ed in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nè valga ad inficiarne la regolarità ,l'eccepita mancata conformità all'originale la cui contestazione non implica,indefettibilmente, che la prova della notifica debba necessariamente darsi con la relativa produzione.
L'inesistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali non è sufficiente a negare efficacia probatoria alla copia prodotta che,nella specie, può eliminarsi solo attraverso la querela di falso,peraltro, la dichiarazione resa dal ricorrente è assolutamente generica e non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità della fotocopia all' originale.
E' principio consolidato quello secondo cui le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura, si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente ed immediatamente diritti ed obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante.
Nella specie , la produzione della fotocopia dell' avviso di ricevimento è manifestamente rivolta al fine di dimostrare dei fatti storici e cioè ,l' avvenuta notifica.
Del pari infondato l'eccepito vizio della notifica per mancato invio della raccomandata informativa, poiché eseguita a soggetto diverso dal destinatario.
La notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l.
n. 890/1982.
In particolare, per il caso che ci occupa, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
che, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 C.C.
Nella specie,pertanto, è provata la notifica mediante la produzione dell'avviso di ricevimento , eseguita a mezzo posta ed in modo diretto ,atteso che per tale modalità di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n.
890/82 .
In definitiva , il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza, restando compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di DE, liquidate in
€ 1.000,00 oltre accessori di legge , se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 21.01.2026
Il Presidente Relatore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4186/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Salerno - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007684938 IR-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.08.2025 , il sig. Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n..10020259007684938,notificata il 18.07.2025 , con la quale l'Agenzia delle
Entrate OS richiedeva il pagamento della somma complessiva di €.18.956,85 relativa alle cartelle di pagamento 10020140038260921000, IR 2011, n. 10020140040846927000 ,diritti camerali
.anno 2012; n. 10020140047792108000 IR ,anno 2010/2011 di cui lamentava la mancata notifica e la mancata motivazione ,per conseguenza, maturata la prescrizione dei crediti ed intervenuta decadenza
.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS ,la quale deduceva l'infondatezza della pretesa ,stante la intervenuta regolare notifica delle prodromiche cartelle di cui era stata lamentata la mancanza ..
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno ,la quale precisava che le proprie cartelle erano scaturite da un controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 regolarmente esercitato entro i termini di decadenza .
Con memorie ritualmente depositate ,il ricorrente disconosceva le prodotte notifiche e,nel contenuto e, nella sottoscrizione, contestandone il perfezionamento poiché effettuate a soggetto diverso dal destinatario e non seguite dall'invio della raccomandata informativa.
All'udienza del 21.01.2026,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Trattasi di opposizione proposta avverso l'avviso di intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento delle tre cartelle ad essa presupposte di cui il ricorrente lamenta la mancata notifica e,per conseguenza, la intervenuta prescrizione.
Qualora la parte destinataria di atti impositivi contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione delle stesse, resta preclusa la deduzione di vizi non tempestivamente opposti restando ,l'intimazione, sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti al merito degli antecedenti e distinti atti impositivi Dalla produzione versata in atti dalla resistente Agenzia della OS è risultata provata la esecuzione delle notifiche, asseritamente mancanti , eseguite quanto alla cartella n. 10020140038260921000 , in data 24.03.2015, alla cartella n. 10020140040846927000 , in data 20.03.2015 ed alla cartella n. 10020140047792108000, in data 24.03.2015 .
Infondato,pertanto,il dedotto rilievo il cui accertamento conduce ulteriormente a rilevare che l'intimazione di pagamento di una somme dovute in forza di cartelle di pagamento non opposte e divenute definitive non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma è mero atto di esecuzione di una pretesa.
Nè fondata la eccezione di prescrizione .
La rituale notifica degli atti innanzi richiamati ha prodotto effetti interruttivi della prescrizione della pretesa ,costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere, rafforzando la infondatezza dell'eccezione.
Non sottacendo,ad ogni buon conto, che essa non può ritenersi maturata in conseguenza della disciplina emergenziale , emanata durante il periodo pandemico per effetto del quale, in forza dell'art. 68, 2 c D.
Lgs .n.18/2020 , i termini per i quali disposta la sospensione ed in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nè valga ad inficiarne la regolarità ,l'eccepita mancata conformità all'originale la cui contestazione non implica,indefettibilmente, che la prova della notifica debba necessariamente darsi con la relativa produzione.
L'inesistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali non è sufficiente a negare efficacia probatoria alla copia prodotta che,nella specie, può eliminarsi solo attraverso la querela di falso,peraltro, la dichiarazione resa dal ricorrente è assolutamente generica e non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità della fotocopia all' originale.
E' principio consolidato quello secondo cui le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura, si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente ed immediatamente diritti ed obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante.
Nella specie , la produzione della fotocopia dell' avviso di ricevimento è manifestamente rivolta al fine di dimostrare dei fatti storici e cioè ,l' avvenuta notifica.
Del pari infondato l'eccepito vizio della notifica per mancato invio della raccomandata informativa, poiché eseguita a soggetto diverso dal destinatario.
La notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l.
n. 890/1982.
In particolare, per il caso che ci occupa, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
che, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 C.C.
Nella specie,pertanto, è provata la notifica mediante la produzione dell'avviso di ricevimento , eseguita a mezzo posta ed in modo diretto ,atteso che per tale modalità di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n.
890/82 .
In definitiva , il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza, restando compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di DE, liquidate in
€ 1.000,00 oltre accessori di legge , se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 21.01.2026
Il Presidente Relatore