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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 6335/2023 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
6.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] in data [...]), quale erede di Parte_1 Persona_1
(nata a [...] il [...] e deceduta il 06.05.2022), elettivamente domiciliato in
[...]
Roma, Piazza di Novella 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Lucci giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore CP_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con riassunzione depositato a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di La Spezia, - premesso che con sentenza n. 114/2023 emessa in Parte_1 data 3.4.2023 dal Tribunale di La Spezia era stata accertato in capo al de cuius Persona_1 la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla data del
16.7.2021 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale e dall'invio della relativa documentazione amministrativa (adempimenti avvenuti rispettivamente nelle date del
6.4.2023 e 2.5.2023 ) - ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto CP_1 di cui all'art. 445-bis comma 5 cod. proc. civ., non era stato liquidato quanto dovuto per il beneficio riconosciuto. CP_ L' non si è costituito nel presente giudizio di riassunzione, nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
1 La domanda merita accoglimento.
Ebbene, deve notarsi che il ricorrente ha prodotto l'esito positivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale è stato dichiarato che la defunta si Persona_1 trovava nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data del 16.7.2021 (vedi sentenza n. 114/ 2023 emessa dal tribunale di La Spezia). CP_ Lo stesso ricorrente ha provato altresì di aver notificato all' detta sentenza in data 6.4.2023. CP_ L' avrebbe dovuto quindi provvedere entro 120 gg. alla liquidazione ed al pagamento della prestazione.
E del resto, l' , nel costituirsi nel giudizio incardinato presso il Tribunale di La Spezia che CP_2 ha declinato la competenza per territorio a favore di questo Ufficio, non ha contestato la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere, quale erede di le spettanze reclamate;
anzi, Persona_1 ha dichiarato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione a favore del de cuis, per eccependo la mancata presentazione, da parte dell'odierno ricorrente, della domanda amministrativa CP_ per ottenere il iure hereditatis il pagamento dei ratei arretrati (vedi memoria difensiva depositata nel procedimento RG n. 8732023 davanti al Tribunale Di La Spezia Sez. Lavoro).
Dunque, incontestato il diritto rivendicato dal ricorrente e la sua qualità di erede, si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art. 1 legge n. 18 del 1980 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda CP_ amministrativa sino alla data del decesso (06-05-2022). Ne consegue altresì la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei arretrati.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza
(nella liquidazione si tiene conto della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
- dichiara che aveva diritto alla percezione dell'indennità di Persona_1 accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80 con decorrenza dal mese di agosto 2021 sino al 6.5.2022; CP_
- per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore del ricorrente indicato in epigrafe e nei limiti della sua quota ereditaria, i ratei di detta prestazione con l'indicata decorrenza e nella misura di legge;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario dei compensi legali che si liquida in € 1.860,00, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa.
Tivoli, 6.2.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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