TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/12/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3443 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025 e vertente
TRA nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. CARMINE PAUL ALEXANDER TEDESCO, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SARA ITRO, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
Appellata
FATTO
Con ricorso monitorio depositato il 17.4.2014, il dott. chiedeva ed CP_1 otteneva l'ingiunzione di pagamento di € 4.026,54 per l'assistenza nel procedimento di opposizione ad accertamento ed assistenza contabile relativa al periodo 2013/primo trimestre 2014 (di cui alle fatture n. 1/2014 di € 3.335,71 e n. 2/14 di € 690,83), espletate in favore dell'odierno appellante.
Con atto di citazione regolarmente notificato, impugnava il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 717/14 preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione attiva della procuratrice del ricorrente (che, in sede di notifica, si era erroneamente dichiarata antistataria), quindi contestandolo anche nel merito deducendo di aver pattuito sin da
1 2012 un compenso annuo di € 754,64 al lordo della ritenuta di acconto (al netto €
635,04), come evincevasi dalla parcella n. 4/2012 saldata a mezzo assegno di pari importo del 9.7.2012, nonché dal pagamento dell'anno successivo di pari importo (pur senza aver ricevuto la fattura), senza che fosse stata mai richiesta alcuna integrazione di pagamento, fino a quando nel 2013 il comunicava l'intenzione di non avvalersi Pt_1 più dell'opera professionale dell'odierna parte appellata;
solo a seguito di detta comunicazione, in data 20.2.2014, il dott. AR richiedeva il pagamento di competenze professionali, che contestava già in data 5.3.2014. L'odierno Pt_1 appellante – in particolare – riteneva di aver compiutamente saldato le competenze relative all'assistenza contabile del 2013 con l'assegno del 9.7.2013, di aver – poi – compiutamente saldato le competenze relative alla difesa espletata dal dott. AR nel giudizio di accertamento a mezzo del vaglia postale di € 300,89, come da accordi e di non dover versare alcunchè per “aggiornamenti delle scritture contabili” che sarebbero stati espletati nei primi tre mesi del 2014, giacchè in sede di rinuncia all'incarico del 13.3.2014 il dott. AR aveva comunicato di essere impossibilitato a gestire la contabilità della attività commerciale del relativa al periodo gennaio Pt_1
– marzo 2014 per mancata consegna della relativa documentazione.
Costituendosi in quella sede, parte opposta rilevava l'inconferenza della notifica erroneamente eseguita quale procuratore antistatario e contestava nel merito l'opposizione deducendo di aver percepito un compenso annuo di circa € 1.000,00 che aumentava negli anni in proporzione allo sviluppo dimensionale dell'attività del cliente, che seguiva dal 2010 e che nel 2011 veniva sottoposta anche ad IVA;
precisava – in particolare – di aver ricevuto nell'anno 2011 complessivi 1.000,00 come da fatture nn.
1/2011 e 8/2011, mentre nel 2012 aveva avuto solo un acconto di € 635,04 a fronte della fattura n. 4/2012, senza versare il saldo di pari importo richiesto con la fattura n. 3/2013 ed – infine – negava di aver ricevuto compensi per l'attività difensiva espletata nel corso del giudizio di accertamento.
All'udienza del 1.2.2016 parte opponente dichiarava di essersi tardivamente avveduta dell'erronea emissione del vaglia di € 300,89 ed offriva banco judicis il pagamento di €
294,89 per la citata attività difensiva, somme che parte opposta accettava solo in acconto sul maggiore avere.
Espletata la prova orale articolata e la CTU contabile, con sentenza n. 19/2021 il
2 Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo compiutamente fondata la domanda monitoria condividendo – in particolare – le conclusioni del CTU ed evidenziando l'omessa partecipazione di parte opponente alle operazioni peritali.
Con l'appello in esame, quindi, chiedeva la riforma integrale della sentenza di Pt_1 primo grado deducendo in ordine alla violazione dell'art. 2697 c.c. non avendo la parte ricorrente compiutamente provato l'an ed il quantum della obbligazione azionata, nonostante le contestazioni argomentate;
in particolare, l'odierno appellante evidenziava di aver compiutamente provato a mezzo sia di prova testimoniale che documentale la sussistenza del patto relativo al compenso annuo e ribadiva l'eccezione di nullità della
CTU, fondata esclusivamente sulle parcelle redatte dal professionista/originario ricorrente, senza alcun accertamento sulla ricostruzione dei fatti storici prospettati.
Costituendosi anche in questa sede, contestava fermamente l'avverso CP_1 appello, in particolare ribadendo che la non veridicità della sussistenza del presunto patto era smentita dall'importo percepito per l'attività espletata nell'anno 2010 pari a complessivi € 907,20 (cfr. fatture n.ri 6/2010 e 12/2010) e nell'anno 2011 pari a complessivi € 1.000,00 (cfr. fatture n.ri 01/2011 e 08/2011), precisando di aver continuato nei primi mesi del 2014 a svolgere l'attività professionale per l'appellante, ma limitatamente agli spesometri, comunicazione annuale IVA e registrazione delle sole fatture consegnate dal e – soprattutto – evidenziando che la veridicità della Pt_1 propria tesi era stata confermata anche dal medesimo odierno appellante sia in sede di interrogatorio formale, sia allorquando all'udienza del 1.2.2016 – avendo realizzato la errata emissione del vaglia – offriva banco judicis la somma di € 294,89 che aveva dedotto di aver già pagato per la difesa nel corso del giudizio di accertamento. Parte appellata, inoltre, rilevava che la sussistenza del presunto accordo era stata demandata ad un teste, parente dell'opponente, che aveva riferito di aver lavorato per lui per sei anni senza essere retribuito. Parte appellata, infine, evidenziava che la controparte richiedeva di quantificare le competenze dovute applicando il D.M. n. 169 del 2.9.2010, non più in vigore (come già chiarito dal CTU).
Acquisito il fascicolo di primo grado e riservata una prima volta in decisione la causa, con l'ordinanza del 10.1.2025 veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione degli originali dei documenti che – stante la loro vetustà – non erano chiaramente leggibili scannerizzati.
3 Acquisiti detti originali, quindi, all'udienza del 20.5.2025 la causa veniva nuovamente riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti, e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(di cui si avvaleva solo parte appellante).
DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Come noto, infatti, “Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal professionista.” (Cass. n. 5987 del 1994, ex multis).
Orbene, nel caso in esame – come già precisato – la domanda monitoria era relativa all'attività professionale espletata dal dott. nell'interesse del come CP_1 Pt_1 indicata nelle parcelle n. 1 e 2 del 2014, allegate al ricorso monitorio: assistenza nel procedimento di opposizione ad accertamento ed assistenza contabile relativa al periodo
2013/primo trimestre 2014.
Sin dal proprio atto introduttivo, non contestava l'effettivo espletamento Pt_1 dell'attività di assistenza nel procedimento di opposizione, nonché l'attività di assistenza contabile relativa al periodo 2013, ritenendo – però – di averle già compiutamente saldate con i pagamenti documentati in atti.
La tesi dell'odierno appellante, in particolare, si fondava sulla sussistenza di un accordo in merito alla quantificazione del compenso spettante per le citate attività.
Come compiutamente argomentato da parte appellata, però, la migliore conferma della veridicità della sua tesi (e, di riflesso, della non veridicità di quella dell'odierno appellante) si ricava direttamente dagli esiti dell'interrogatorio formale espletato nel corso del primo grado di giudizio.
All'udienza del 26.9.2016, infatti, confermava la veridicità sia della Pt_1 circostanza sub 2 capitolata nella comparsa di costituzione avversa che della circostanza sub 3 relativamente agli anni 2010 e 2011, negandola – invece – con riferimento all'anno 2012.
4 Orbene, con le citate dichiarazioni confermava sia tutta l'attività che il dott. Pt_1
AR aveva espletato in suo favore sin dal 2010, sia che il compenso annuo che aveva versato era pari a circa € 1.000,00, compenso che aumentava di poco di anno in anno con il crescere dell'attività professionale effettivamente espletata (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione di parte opposta), sia di aver regolarmente pagato le due fatture emesse dalla controparte per le attività espletate nel 2010 e le due fatture emesse per le attività espletate nel 2011.
Anche se la parcella n. 4 del 6/7/2012 di € 635,04 faceva genericamente riferimento ai
“diritti ed onorari del 2012”, differentemente da quelle relative al 2010 e 2011 nelle quali era – invece – ben precisato che era stata emessa una fattura per il primo semestre ed una per il secondo, in ogni caso l'importo delle due fatture emesse e pagate sia nel
2010 che nel 2011 superano la somma di € 635,04, che – invece – secondo la tesi dell'opponente era stata pattuita quale compenso annuale e – di contra – confermano la tesi di parte opposta di un compenso annuo di circa € 1.000,00 che aumentava di poco di anno in anno con il crescere dell'attività professionale effettivamente espletata
(circostanza, occorre ribadire, specificamente confermata nel citato interrogatorio formale).
Non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, che la tesi di parte appellante oltre che sulla mancata indicazione del semestre sulla citata parcella n. 4 del 2012, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali rese da un parente del che Pt_1 avrebbe lavorato per lui senza essere retribuito da circa sei anni e che – in ogni caso – a ben vedere confermava la sussistenza della debenza, giacchè riferiva “Il litigio consisteva nella circostanza che il AR non voleva attendere mio zio per il pagamento delle competenze……” (cfr. verbale di udienza del 20.2.2017).
Alla luce di tali evidenze probatorie, quindi, deve condividersi la tesi di parte appellata secondo la quale il pagamento del 9.7.2012 (allegato sub 4 all'atto di opposizione) era relativo al primo semestre del 2012, mentre quello del 9.7.2013 (allegato sub 5 all'atto di opposizione) era relativo al secondo semestre del 2012 (cfr. parcella n. 3 del 9.7.2013 allegata alla comparsa di costituzione e risposta), di talchè non sussistono prove in atti in merito all'avvenuto pagamento anche delle competenze dovute per l'attività professionale espletata (e non contestata) per il 2013.
Del pari non contestata è l'attività difensiva espletata dal dott. per la difesa CP_1
5 del nell'ambito dell'accertamento unificato n. TFM010401048 ed anche in Pt_1 merito alla stessa, non essendo stata raggiunta la prova in ordine ad un accordo sulla quantificazione del compenso, deve condividersi l'istanza monitoria, confermata anche dalla CTU espletata nel primo grado di giudizio, che evidenziava l'erroneità delle osservazioni di parte opponente (fondate sull'applicazione delle tariffe del D.M. del
2010 non più in vigore).
L'appello, però, merita accoglimento con riferimento all'attività che sarebbe stata esplicata dal dott. nei primi mesi del 2014; sin dalla propria costituzione in CP_1 giudizio, infatti, contestava fermamente l'espletamento di detta attività, di talchè Pt_1 sarebbe stato onere del commercialista provare compiutamente l'attività espletata (in virtù dei principi giurisprudenziali in epigrafe richiamati); costituendosi dinanzi al
Giudice di Pace, invece, il dott. depositava solo le fatture redatte per conto CP_1 del nel 2013 e nessuna documentazione relativa all'attività che avrebbe esplicato Pt_1 per suo conto nel 2014, né formulava tempestivamente un ordine di esibizione in tal senso, di talchè legittimamente l'opponente si rifiutava di depositare detta documentazione nel corso delle operazioni peritali.
In definitiva, quindi, in riforma della sentenza impugnata occorre revocare il decreto ingiuntivo n. 717/2014, ma confermare la condanna di al pagamento Parte_1 delle competenze relative alla citata attività difensiva, nonché all'attività di assistenza contabile per il 2013, come indicate nella parcella n. 1/2014 e ritenute congrue dalla
CTU, pari a complessivi € 3.335,71, somma dalla quale occorre detrarre € 294,89 versati banco judicis all'udienza del 1.2.2016, per un totale di € 3.040,82, oltre interessi come per legge.
Considerato il limitato parziale accoglimento dell'appello e, quindi, dell'opposizione spiegata in primo grado, a seguito del quale resta comunque obbligato al Pt_1 pagamento della maggior parte della somma originariamente ingiunta, si ritiene di dover confermare la condanna alle spese come già disposta nella sentenza impugnata (ivi incluse quelle relative alla CTU) e di compensare – invece – per metà quelle relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
6 1) In parziale accoglimento dell'appello, RIFORMA la sentenza n. 19/2021
e – per l'effetto – in parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 717/2014, ma CONDANNA al pagamento Parte_1 in favore di di € 3.040,82, oltre interessi come per legge, Controparte_1 confermando la soccombenza di parte opponente nelle spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) Compensa parzialmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado di giudizio e CONDANNA a rimborsare Parte_1 direttamente in favore dell'Avv. ITRO SARA (dichiaratasi antistataria) l'altra metà delle spese che si liquidano in € 850,50 (pari alla metà di € 1.701,00, di cui
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 09/12/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
7