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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gerocarne - Piazza Giovanni Paolo Ii 89831 Gerocarne VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava:
- avviso di accertamento n. 315 TARI per l'anno 2019, pari ad € 261,00;
- avviso di accertamento n. 322 TARI per l'anno 2020, pari ad € 260,00;
emessi dal Comune di Gerocarne indicati in epigrafe, deducendo la mancata notifica di un atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Gerocarne, pur ritualmente citato.
In data 15.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di mancata notifica di un atto prodromico.
I due avvisi di accertamento impugnati, difatti, sono i primi atti attraverso i quali l'ente territoriale avanzava la pretesa fiscale in contestazione e, difatti, non vi è, all'interno degli stessi, alcun riferimento ad atti prodromici.
Ancora, nel premettere come nel caso in esame venga in rilievo un termine decadenziale (e non prescrizionale), vale rilevare quanto segue.
L'avviso di accertamento relativo a tributi locali deve essere notificato, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata o il versamento effettuato.
Bisogna considerare che l'articolo 67 D.L. 18/2020 che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento dei tributi espressamente prevede: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio rispetto alla scadenza naturale che spostano il termine ultimo al 26 marzo dell'anno successivo.
Fatta tale premessa, parte ricorrente evidenziava come la notifica degli atti prodromici fosse intervenuta in data 9.7.2025; la circostanza è assolutamente verosimile in quanto entrambi gli avvisi di accertamento impugnati risultano datati 5.6.2025. In relazione all'avviso di accertamento n. 315 TARI - anno 2019 il termine decadenziale di cui sopra - anche in assenza di elementi di segno contrario forniti dall'ente territoriale che, ritualmente citato decideva di non costituirsi in giudizio - deve ritenersi inutilmente decorso.
Il ricorso, sul punto, merita accoglimento.
Di contro, con riferimento all'avviso di accertamento n. 322 TARI - anno 2020, per le medesime ragioni sopra esposte, la notifica dello stesso interveniva quando non risultava ancora decorso il termine decadenziale di cui sopra.
Con riferimento al predetto avviso di accertamento il ricorso va, pertanto, rigettato.
In materia, la Suprema Corte ha evidenziato come "secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212" Cass. 960/2025.
Il ricorso deve accolto nei termini di cui sopra, con rigetto nel resto;
le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. 315 TARI anno 2019; · rigetta nel resto;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gerocarne - Piazza Giovanni Paolo Ii 89831 Gerocarne VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 322 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava:
- avviso di accertamento n. 315 TARI per l'anno 2019, pari ad € 261,00;
- avviso di accertamento n. 322 TARI per l'anno 2020, pari ad € 260,00;
emessi dal Comune di Gerocarne indicati in epigrafe, deducendo la mancata notifica di un atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Gerocarne, pur ritualmente citato.
In data 15.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di mancata notifica di un atto prodromico.
I due avvisi di accertamento impugnati, difatti, sono i primi atti attraverso i quali l'ente territoriale avanzava la pretesa fiscale in contestazione e, difatti, non vi è, all'interno degli stessi, alcun riferimento ad atti prodromici.
Ancora, nel premettere come nel caso in esame venga in rilievo un termine decadenziale (e non prescrizionale), vale rilevare quanto segue.
L'avviso di accertamento relativo a tributi locali deve essere notificato, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata o il versamento effettuato.
Bisogna considerare che l'articolo 67 D.L. 18/2020 che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento dei tributi espressamente prevede: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio rispetto alla scadenza naturale che spostano il termine ultimo al 26 marzo dell'anno successivo.
Fatta tale premessa, parte ricorrente evidenziava come la notifica degli atti prodromici fosse intervenuta in data 9.7.2025; la circostanza è assolutamente verosimile in quanto entrambi gli avvisi di accertamento impugnati risultano datati 5.6.2025. In relazione all'avviso di accertamento n. 315 TARI - anno 2019 il termine decadenziale di cui sopra - anche in assenza di elementi di segno contrario forniti dall'ente territoriale che, ritualmente citato decideva di non costituirsi in giudizio - deve ritenersi inutilmente decorso.
Il ricorso, sul punto, merita accoglimento.
Di contro, con riferimento all'avviso di accertamento n. 322 TARI - anno 2020, per le medesime ragioni sopra esposte, la notifica dello stesso interveniva quando non risultava ancora decorso il termine decadenziale di cui sopra.
Con riferimento al predetto avviso di accertamento il ricorso va, pertanto, rigettato.
In materia, la Suprema Corte ha evidenziato come "secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212" Cass. 960/2025.
Il ricorso deve accolto nei termini di cui sopra, con rigetto nel resto;
le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. 315 TARI anno 2019; · rigetta nel resto;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.