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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2024, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
N 177-2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati :
1) Dr Marco Salvatori Presidente relatore ed estensore
2) Drssa Silvia Capitano Giudice
3) Drssa Vincenza Bennici Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 177-2024 RG
promosso da
, nata ad [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv Guercio Giovanni ,
PARTE ATTRICE
e con l'intervento della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Agrigento
Avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso e dei dati anagrafici nel registro dello stato civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 15.1.2024 la parte ricorrente Parte_1
chiedeva ,ai sensi della legge 164/82, a questo Tribunale l'
[...]
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autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico necessario alla modifica dei propri caratteri sessuali primari ( mutamento di sesso , da femminile in maschile), - nonché il cambiamento del prenome
( da a )- e dei dati nel registro dello stato civile. Parte_1 Per_1
Veniva evocata in giudizio la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Agrigento che non si opponeva all'accoglimento del ricorso . Sentita liberamente la parte ricorrente, acquisita documentazione, la causa- è stata posta in decisione
,all'udienza del 24..4.2024, sulle conclusioni della difesa della ricorrente , e con dispensa, su richiesta, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che la parte ricorrente non è coniugata e non ha figli e risulta residente in [...]( cfr certificazione prodotta).
L'art. 3 della legge n. 164/82 prevede che “il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”. Proprio a proposito delle finalità della legge N. 164/1982 e della condizione del transessuale, è utile richiamare quanto osservato da Corte Cost., 23 maggio 1985, N. 161: <Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso
(ma alcuni autori preferiscono parlare di “genere”), sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio. Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si
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esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia. Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare risultati positivi, come é stato verificato nella grande maggioranza dei casi considerati. Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare é quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad esprimersi il
Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell'11 aprile 1978), ed a questo effetto, di norma, é indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica>>.
Nella specie, la documentazione versata in atti ( cfr certificazione medica su valutazione psicologica del Org_1
, dell' , datata 10.5.2022 , con diagnosi di
[...] Org_2
“ disforia di genere” , previa somministrazione di test;
dettagliata relazione psicologica asseverata a firma della Dr Persona_2
, psicologa e psicoteraupeta , datata 25.9.2023 ) , attesta con evidenza , con riferimento alla parte ricorrente, la diagnosi di disforia di genere;
allegati 3 e 3 bis ) . La ricorrente ,ormai da tempo Orga è assistita dall' di Agrigento ed ha gradualmente e progressivamente adeguato l'aspetto e psiche al proprio sentire ed alla percezione di sé . In particolare, è risultato che la parte ricorrente – già allo stato , esteriormente, di aspetto maschile - riceve fin dal 2022 ormoni sessuali antagonistici, di tipo virilizzante ( certificazione medica datata 16.11.2023 , a firma del dr Persona_3
Orga dell' di Catania, allegato n 4 ) , e , peraltro, ha anche conseguito la laurea triennale, con proclamazione con l'”alias”,
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( cfr relazione in atti, e dichiarazioni rese, da cui emerge che Per_1
da tantissimi anni la parte ricorrente è così riconosciuta nel contesto )
Dalla documentazione , proveniente anche da strutture pubbliche, si evince che la parte ricorrente presenta da tempo un disturbo dell'identità di genere, e tale documentazione , unitamente all'esame diretto della parte ricorrente, fanno ritenere fondate le domande , senza necessità di ulteriori superflui accertamenti, tramite CTU psicologica ( cfr, in tal senso, i numerosi precedenti di
Tribunali di merito prodotti dalla parte ricorrente, e Controparte_1
, il quale con la sentenza n. 500 del 27.12.2021 ha
[...] sottolineato che “l'evidenza degli elementi raccolti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato , posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che questi sin da tempo ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica nonché di riattribuzione di sesso FtM (…) e si è quindi sottoposto a terapia ormonale e che anche in pubblico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere maschile, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso”; cfr anche la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, tra cui la sentenza n 482/2023 del 4.4.2023 emessa nel procedimento N 3259/2022, e sentenza emessa nel procedimento N 3393/2021 ) .
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi la sussistenza dei presupposti per concedere alla parte attrice la autorizzazione a sottoporsi trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 3 l. 164/82 per il mutamento del sesso, da femminile a maschile. Va peraltro rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n 15138, ha stabilito che per il mutamento del sesso non
è più nemmeno necessario l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, ed organi genitali ( secondo la citata sentenza “Il profilo diacronico e dinamico” della “percezione di una
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<>” “costituisce una caratteristica ineludibile” di tale “percezione” e “ la conclusione del processo di ricongiungimento tra <> non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico”).Secondo la Suprema Corte , va anche tenuto conto della emanazione del Decreto Legislativo n
150 del 2011, art 31 , il quale , al quarto comma, dispone “ Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e' regolato dai commi 1, 2 e 3).
Ne risulta che , in quest'ottica, può dirsi che il procedimento per rettifica di sesso non è più bifasico, nel senso che non richiede più due pronunce, una volta alla autorizzazione dall'intervento chirurgico,
e l'altra finalizzata alla modificazione dell'attribuzione del sesso ( cfr , sul punto, anche la citata Cassazione del 20 luglio 2015, n 15138).
Ciò che va- nel caso di specie. sottolineato è che il ricorrente ha manifestato la volontà di sottoporti a trattamento medico – chirurgico , per l'adeguamento ( cfr Tribunale di Messina, Prima
Sezione Civile del 4 novembre 2014, , che ha Persona_4 ammesso la rettificazione dell'attribuzione di sesso anche in assenza dell'intervento chirurgico, quando la persona abbia già adeguato, a mezzo terapia ormonale, il fenotipo al “sesso mentale”, raggiungendo un proprio benessere psico-fisico (Rettificazione anagrafica di sesso
e assenza di intervento chirurgico: a Messina si può, in www.quotidianogiuridico.it, 3 marzo 2015; conformi: Tribunale di
Rovereto, 3 maggio 2013 in Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2013, I,1116 con nota di , Tribunale di Roma, 11 Per_5
marzo 2011 e ancora Tribunale di Roma 22 marzo 2011).
Va quindi disposto il cambiamento del prenome ( come richiesto )
, e la rettifica del sesso. Conseguentemente, si dispone che l'Ufficiale dello Stato civile provveda alla rettifica dei dati anagrafici
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dell'istante, nel modo indicato in dispositivo. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 – deve, infatti, conseguire necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 I. cit ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile
(art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Le spese del giudizio restano a carico della parte ricorrente , e vanno dichiarate irripetibili .
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In accoglimento della domanda , Autorizza l'istante Parte_1
, nata ad [...] il [...] all' esecuzione dell'intervento
[...]
chirurgico di cui alla legge n 164/82 , finalizzato al mutamento del sesso, da femminile in maschile.
Dispone la rettifica l'attribuzione di sesso relativa a Parte_1
, nata ad [...] il [...] , attribuendogli il sesso
[...] maschile ed il prenome di " ”, in luogo di “ ” , e Per_1 Parte_1 ordina, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato civile competente di
Agrigento di rettificare l'atto di nascita dell'istante facendo constare a mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi rispettivamente come “ maschile ” e come “ ”, e non altrimenti;
Per_1
- le spese del giudizio a carico della parte ricorrente
Così deciso in Agrigento, in data 30.4.2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
( Marco Salvatori)
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