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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, EL
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1509/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Sede 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi: - SOLLECITO n. 55732300001361 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5438/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 08.07.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del Comune di Torre Annunziata
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec in data 07.02.2025 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 24.02.2025.
Con il ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, il contribuente Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 55732300001361 per complessivi € 1.104,05, notificatogli dalla concessionaria Publiservizi S.r.l. per conto del Comune di Torre Annunziata.
L'atto impugnato richiamava due distinti avvisi di accertamento esecutivi:
Avviso TARI n. 19332000002206, emesso il 30/12/2020, notificato il 16/03/2021 e ricevuto il 19/03/2021, derivante da sollecito su avviso ordinario TARI n. 19032000009743 notificato il 17/10/2020, con interessi
TARI e TEFA calcolati fino al 15/11/2023.
Avviso TARI n. 19332200001066, emesso il 23/03/2022, notificato il 27/04/2022 e ricevuto il 03/05/2022, derivante da sollecito su avviso ordinario TARI n. 19032100003495 notificato il 21/09/2021, anch'esso con interessi TARI e TEFA calcolati fino al 15/11/2023.
Il ricorrente eccepiva la mancata regolare notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la prescrizione e la decadenza, chiedendo l'annullamento del sollecito.
Il Comune di Torre Annunziata, pur ritualmente evocato, non si costituiva.
Con sentenza n. 11064/2024, depositata l'8 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non sussistente un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e la concessionaria, non evocata in giudizio.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente, deducendo l'erroneità della pronuncia e richiamando l'orientamento della Cassazione – anche a Sezioni Unite – che esclude il litisconsorzio necessario, insistendo inoltre sull'assenza di prova delle notifiche degli atti presupposti.
Si costituisce in appello soltanto la Publiservizi S.r.l., mentre il Comune rimane contumace anche in questo grado.
L'appellante ha depositato memorie prima dell'udienza.
All'udienza del 26 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 11064/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli non merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevato che il gravame muove dall'assunto secondo cui l'originario ricorso introduttivo sarebbe stato correttamente incardinato nei confronti del solo ente impositore, sul presupposto dell'asserita facoltatività del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. Tale impostazione, tuttavia, non risulta condivisibile alla luce della concreta fattispecie oggetto di giudizio e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'esame dell'atto impugnato – sollecito di pagamento n.
55732300001361 del 15.11.2023 – emerge con chiarezza che l'atto trae origine da avvisi di accertamento esecutivi, equiparabili alla cartella di pagamento, emessi direttamente dalla società concessionaria
Publiservizi S.r.l., come risulta espressamente indicato a pagina 2 di 6 del sollecito di pagamento, ove è riportato che il “soggetto emittente” degli avvisi di accertamento esecutivi TARI è il concessionario stesso.
Né d'altra parte l'appellante ha sostenuto il contrario.
Ne consegue che l'atto impugnato non è riconducibile ad una mera attività esecutiva materiale svolta dal concessionario per conto dell'ente, bensì ad un atto autonomamente formato dal soggetto affidatario del servizio di riscossione ed accertamento, cui sono imputabili i vizi dedotti dal contribuente.
In tale ipotesi trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui quando l'atto impugnato è viziato per profili direttamente ed esclusivamente imputabili al concessionario, quest'ultimo è
l'unico legittimato passivo del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei soli confronti dell'ente impositore.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 3242 del 14 febbraio 2007, ha chiarito che: «nelle controversie aventi ad oggetto la denuncia di vizi propri dell'atto e dal concessionario unicamente ascrivibili […] non è configurabile un rapporto di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione».
Nel caso di specie, l'appellante ha instaurato il giudizio di primo grado esclusivamente nei confronti del
Comune di Torre Annunziata, omettendo di notificare il ricorso introduttivo al concessionario Publiservizi S.
r.l., nonostante quest'ultimo fosse il soggetto che aveva emesso l'atto impugnato. Tale omissione ha correttamente determinato, come rilevato dalla Corte di primo grado, una carenza originaria di legittimazione passiva, non sanabile in sede di gravame.
Le censure sollevate dall'appellante in ordine alla violazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 546/1992 non colgono nel segno, poiché la fattispecie non riguarda un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, bensì una situazione in cui l'unico soggetto legittimato a contraddire era il concessionario, in quanto autore dell'atto impugnato. In tali casi, come affermato dalla Cassazione, non è consentita l'integrazione successiva del contraddittorio, né può ritenersi sufficiente la chiamata in giudizio del solo ente impositore. Parimenti infondate risultano le ulteriori doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti, alla prescrizione e alla genericità dell'atto, atteso che tali questioni presuppongono la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato passivo, requisito che nel caso di specie difetta ab origine.
Deve inoltre condividersi la tesi della società appellata Publiservizi S.r.l., secondo cui la stessa è stata incolpevolmente privata della partecipazione al giudizio di primo grado e, quindi, di un grado di giudizio, con evidente lesione del diritto di difesa, come puntualmente evidenziato nelle controdeduzioni depositate in atti.
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato, risultando corretta e conforme a diritto la pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado, in considerazione della peculiarità e complessità della questione processuale trattata e del quadro giurisprudenziale non sempre lineare in materia di legittimazione processuale tra ente impositore e concessionario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, EL
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1509/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Sede 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi: - SOLLECITO n. 55732300001361 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5438/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 08.07.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del Comune di Torre Annunziata
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec in data 07.02.2025 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 24.02.2025.
Con il ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, il contribuente Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 55732300001361 per complessivi € 1.104,05, notificatogli dalla concessionaria Publiservizi S.r.l. per conto del Comune di Torre Annunziata.
L'atto impugnato richiamava due distinti avvisi di accertamento esecutivi:
Avviso TARI n. 19332000002206, emesso il 30/12/2020, notificato il 16/03/2021 e ricevuto il 19/03/2021, derivante da sollecito su avviso ordinario TARI n. 19032000009743 notificato il 17/10/2020, con interessi
TARI e TEFA calcolati fino al 15/11/2023.
Avviso TARI n. 19332200001066, emesso il 23/03/2022, notificato il 27/04/2022 e ricevuto il 03/05/2022, derivante da sollecito su avviso ordinario TARI n. 19032100003495 notificato il 21/09/2021, anch'esso con interessi TARI e TEFA calcolati fino al 15/11/2023.
Il ricorrente eccepiva la mancata regolare notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, la prescrizione e la decadenza, chiedendo l'annullamento del sollecito.
Il Comune di Torre Annunziata, pur ritualmente evocato, non si costituiva.
Con sentenza n. 11064/2024, depositata l'8 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo non sussistente un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e la concessionaria, non evocata in giudizio.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente, deducendo l'erroneità della pronuncia e richiamando l'orientamento della Cassazione – anche a Sezioni Unite – che esclude il litisconsorzio necessario, insistendo inoltre sull'assenza di prova delle notifiche degli atti presupposti.
Si costituisce in appello soltanto la Publiservizi S.r.l., mentre il Comune rimane contumace anche in questo grado.
L'appellante ha depositato memorie prima dell'udienza.
All'udienza del 26 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 11064/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli non merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevato che il gravame muove dall'assunto secondo cui l'originario ricorso introduttivo sarebbe stato correttamente incardinato nei confronti del solo ente impositore, sul presupposto dell'asserita facoltatività del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. Tale impostazione, tuttavia, non risulta condivisibile alla luce della concreta fattispecie oggetto di giudizio e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'esame dell'atto impugnato – sollecito di pagamento n.
55732300001361 del 15.11.2023 – emerge con chiarezza che l'atto trae origine da avvisi di accertamento esecutivi, equiparabili alla cartella di pagamento, emessi direttamente dalla società concessionaria
Publiservizi S.r.l., come risulta espressamente indicato a pagina 2 di 6 del sollecito di pagamento, ove è riportato che il “soggetto emittente” degli avvisi di accertamento esecutivi TARI è il concessionario stesso.
Né d'altra parte l'appellante ha sostenuto il contrario.
Ne consegue che l'atto impugnato non è riconducibile ad una mera attività esecutiva materiale svolta dal concessionario per conto dell'ente, bensì ad un atto autonomamente formato dal soggetto affidatario del servizio di riscossione ed accertamento, cui sono imputabili i vizi dedotti dal contribuente.
In tale ipotesi trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui quando l'atto impugnato è viziato per profili direttamente ed esclusivamente imputabili al concessionario, quest'ultimo è
l'unico legittimato passivo del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei soli confronti dell'ente impositore.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 3242 del 14 febbraio 2007, ha chiarito che: «nelle controversie aventi ad oggetto la denuncia di vizi propri dell'atto e dal concessionario unicamente ascrivibili […] non è configurabile un rapporto di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione».
Nel caso di specie, l'appellante ha instaurato il giudizio di primo grado esclusivamente nei confronti del
Comune di Torre Annunziata, omettendo di notificare il ricorso introduttivo al concessionario Publiservizi S.
r.l., nonostante quest'ultimo fosse il soggetto che aveva emesso l'atto impugnato. Tale omissione ha correttamente determinato, come rilevato dalla Corte di primo grado, una carenza originaria di legittimazione passiva, non sanabile in sede di gravame.
Le censure sollevate dall'appellante in ordine alla violazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 546/1992 non colgono nel segno, poiché la fattispecie non riguarda un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, bensì una situazione in cui l'unico soggetto legittimato a contraddire era il concessionario, in quanto autore dell'atto impugnato. In tali casi, come affermato dalla Cassazione, non è consentita l'integrazione successiva del contraddittorio, né può ritenersi sufficiente la chiamata in giudizio del solo ente impositore. Parimenti infondate risultano le ulteriori doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti, alla prescrizione e alla genericità dell'atto, atteso che tali questioni presuppongono la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato passivo, requisito che nel caso di specie difetta ab origine.
Deve inoltre condividersi la tesi della società appellata Publiservizi S.r.l., secondo cui la stessa è stata incolpevolmente privata della partecipazione al giudizio di primo grado e, quindi, di un grado di giudizio, con evidente lesione del diritto di difesa, come puntualmente evidenziato nelle controdeduzioni depositate in atti.
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato, risultando corretta e conforme a diritto la pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado, in considerazione della peculiarità e complessità della questione processuale trattata e del quadro giurisprudenziale non sempre lineare in materia di legittimazione processuale tra ente impositore e concessionario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.