Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21058 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08950/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8950 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Elena Provenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Scerpa e Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ricevuta per raccomanda A/R in data -OMISSIS-, con la quale il Municipio Roma X rigettava l’istanza con cui i ricorrenti comunicavano il proprio interesse al subingresso nella concessione demaniale ad uso abitativo n. -OMISSIS- intestata alla sig.ra -OMISSIS- e relativa ad un’area demaniale marittima di mq 50 di cui mq 51 coperti, occupati da un Cottage ad uso abitativo, fila -OMISSIS- -OMISSIS-. foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, in -OMISSIS-;
nonché, per quanto occorrer possa, della precedente nota -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui veniva dato riscontro all’istanza di accesso al fascicolo relativo alla concessione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. IN EL RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- successivo, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato la nota del -OMISSIS- di Roma Capitale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione intimata ha rigettato l’istanza tesa al subingresso nella concessione demaniale ad uso abitativo n. -OMISSIS-, intestata alla signora -OMISSIS- e relativa ad un’area demaniale marittima di mq. 50, di cui mq 51 coperti occupati da un cottage adibito ad uso abitativo.
2. Premettono i ricorrenti che:
- in virtù di testamento olografo del -OMISSIS-, venivano nominati eredi universali della sig.ra -OMISSIS-, deceduta in Roma il -OMISSIS-;
- essendo a conoscenza del fatto che la loro dante causa occupava la sopra menzionata area demaniale marittima, presentavano istanza di accesso agli atti del relativo fascicolo presso l’Ufficio Demanio Marittimo del -OMISSIS-;
- l’istanza di accesso veniva riscontrata con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il predetto ufficio si limitava a fornire informazioni sullo stato della concessione demaniale marittima - ritenuta scaduta - e precisava che per l’assegnazione dell’area sarebbe stato necessario l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- nelle more, stante l’approssimarsi della scadenza dei sei mesi per la comunicazione del subentro prevista dall’art. 46, comma 3, del Codice della navigazione, i ricorrenti comunicavano all’ufficio il proprio interesse al subentro nella concessione demaniale marittima, precisando di agire quali meri chiamati all’eredità e di riservarsi l’accettazione dell’eredità una volta avuta contezza dell’asse ereditario e delle eventuali pendenze della de cuius ;
- con la nota in questa sede gravata, ricevuta in data -OMISSIS-, l’Amministrazione rigettava l’istanza presentata dai ricorrenti, ritenendola inammissibile.
3. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno articolato i motivi di censura così rubricati: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/90 e dell’art. 46 comma III del Codice della navigazione ed eccesso di potere - Sulla pretesa inammissibilità dell’istanza” ; II. “Violazione degli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. 241/90. Eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell’istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento” .
4. Il -OMISSIS- si è costituita in giudizio Roma Capitale, instando per la reiezione del ricorso e depositando successivamente, in data -OMISSIS-, memoria difensiva con annessa documentazione.
In data -OMISSIS- la resistente Amministrazione ha depositato ulteriori documenti e, in vista della discussione, con memoria del -OMISSIS-, ha insistito per il rigetto del ricorso, perché inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con atto depositato il -OMISSIS-, parte ricorrente ha comunicato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa, atteso che “ il decorso del tempo e il perdurare dello stato di incertezza ha reso impossibile prendere possesso del bene, che necessitava di opere di manutenzione e che pertanto non è più idoneo allo scopo ”, sicché si è determinata “la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ex art. 35 comma 1 lett c) c.p.a., non potendo oggi parte ricorrente conseguire alcuna utilità dalla definizione dell’odierno giudizi” .
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025.
5. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ), del codice del processo amministrativo.
6. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IN EL RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN EL RE | NO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.