Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2927 /2016 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA elettivamente domiciliato in Pizzo, via Marcello Salomone, n. 241, presso lo Parte_1 studio dell'abogado Annunziata Riga (PEC: che insieme all'avv. Alessandra Email_1
Zorzella, lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti,
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_2 Email_4 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
_E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via Matteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabria (PEC: che la rappresenta e difende, Email_5 giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/11/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la sussistenza, a suo carico, di talune poste creditorie. Il ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme riportate dalle cartelle di pagamento nn.: 13920010017228164; 13920020001508622;
13920030001405287; 13920040003376870; 13920050001272124; 13920070007178087; 13920090004413933; 13920090007228391; 13920100002761041; 13920100006550383 e l'avviso di addebito n. 43920112000149208, rappresentando di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento
1
13920030001405287; 13920040003376870; 13920050001272124; 13920070007178087;
13920090004413933; 13920090007228391; 13920100002761041; 13920100006550383 e l'avviso di addebito n. 43920112000149208,, state la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che deriverebbe a parte ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3, commi 9 e 10 K. 335/95; Nel merito si chiede l'annullamento delle cartelle esattoriali contenute negli estratti di ruolo qui impugnati e che hanno i seguenti numeri identificativi 13920010017228164; 13920020001508622;
13920030001405287; 13920040003376870; 13920050001272124; 13920070007178087;
13920090004413933; 13920090007228391; 13920100002761041; 13920100006550383 e l'avviso di addebito n. 43920112000149208, essendo le stesse nulle poiché la loro notificazione risulta inesistente, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
sempre nel merito si chiede l'annullamento delle cartelle esattoriali contenute negli estratti di ruolo qui impugnati e che hanno i seguenti numeri identificativi;
13920020001508622; PartitaIVA_1
13920030001405287; 13920040003376870; 13920050001272124; 13920070007178087;
13920090004413933; 13920090007228391; 13920100002761041; 13920100006550383 e l'avviso di addebito n. 43920112000149208, essendo le stesse già pagate per come si evince dalla documentazione allegata al presente atto.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_4
3. Non è, infatti, riscontrabile in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse Controparte_5 sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del
30 giugno 2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata,
2 sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ci sono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 26/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3