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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8349/2022 promossa da: nella causa iscritta al n. 8349 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
( C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gabriele Cossu
ATTORE contro
( C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: cancellazione trascrizione sequestro trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: A) Accertati i fatti indicati in premessa, dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo sui beni dell'attore, di cui al punto uno delle precedente premessa;
B) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari, la cancellazione del sequestro conservativo eseguito nei registri in data 01.03.2011, registro particolare n. 4147, registro generale n. 5870; C) Con vittoria di spese ed onorari, in caso di opposizione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 L'attore ha agito per far dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo trascritto in data 01.03.2011 sui beni immobili distinti in catasto al F. 34, Mapp. 1419 , sub 7-9-10, con annotazione al registro particolare al n. 4147 e al registro generale al n. 5870 in favore della convenuta Controparte_1 con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole.
A sostegno della domanda ha dedotto:
− di aver stipulato con la CL s.r.l. in data 16.07.2007 due preliminari di compravendita con i quali quest'ultima prometteva di vendere due appartamenti, in fase di realizzazione, siti in comune di
Quartu S.E.. lottizzazione is Mendulas, oggi via Biora, distinti in catasto al F. 34, mapp. 1419, sub. 7-9-
10;
− di essere stato costretto, poiché la CL s.r.l. non rispettava i termini per la stipula dei contratti definitivi di compravendita, a promuovere nanti il tribunale di Cagliari domanda ex art. 2932 c.c.;
− che tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 2396/2011 del 7 settembre 2011, che accogliendo la domanda ex art. 2932 c.c. gli ha trasferito la proprietà dei due immobili, subordinando detto trasferimento, al pagamento della complessiva somma di € 81.166,66 più IVA, a favore della
CL s.r.l.;
− che la sentenza del Tribunale civile di Cagliari è stata trascritta alla Conservatoria dei registri immobiliari il 05.11.2011;
− che in quel periodo la CL s.r.l. già da tempo si trovava in gravi difficoltà economiche e subiva diverse azioni cautelari ed esecutive;
CP_
− che la CL aveva stipulato un contratto preliminare di vendita con l'odierna convenuta e anche in quel caso non si era resa disponibile alla stipula dell'atto definitivo di compravendita;
− che inoltre la CL s.r.l., aveva venduto a terzi gli immobili del preliminare di vendita concluso CP_ con la perché l'odierna convenuta non aveva trascritto in tempo utile la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
− che a causa dei danni per l'inadempimento subito, con riferimento al preliminare di vendita da parte della CL srl, la convenuta agiva giudizialmente nei confronti della CL Controparte_1
s.r.l. e chiedeva, cautelativamente, al Tribunale Cagliari, il sequestro conservativo di alcuni beni immobili della s.r.l., tanto il Tribunale autorizzava in data 23.02.2011 il sequestro conservativo dei beni della CL s.r.l. e detto sequestro veniva iscritto anche sugli immobili che successivamente sono stati oggetto di trasferimento della proprietà a favore dell'attore (come si evince dalla ispezione ipotecaria);
− che la sentenza del Tribunale n. 2396/2011 è stata trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari, in data successiva alla trascrizione del sequestro conservativo;
pagina 2 di 7 − che nel 2013 la società CL s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari;
− che di seguito il curatore fallimentare, preso atto del pagamento della somma di € 81.166,66, corrisposta in favore del fallimento e in adempimento della citata sentenza 2396/2011, rilasciava piena quietanza;
− che il procedimento ex art. 2932 cod. civ. intrapreso da nei confronti della Controparte_1
CP_ CL s.r.l. si è interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della stessa società; cosicché la si insinuava nella procedura fallimentare;
− che in data 20.09.2019, il Tribunale di Cagliari, ha dichiarato chiusa la procedura fallimentare contro la CL srl per compiuta ripartizione finale dell'attivo;
− che in considerazione di quanto sopra e del tempo trascorso (2008-2011), il provvedimento CP_ cautelare trascritto su istanza della ha perso la sua efficacia e pertanto deve essere disposta la cancellazione del sequestro conservativo sui beni immobili di cui è legittimo proprietario.
La convenuta, pur ritualmente citata è rimasta contumace.
La causa è stata istruita in via documentale e a mezzo di interrogatorio formale.
**
La domanda deve trovare accoglimento.
Le circostanze esposte dall'attore hanno trovato riscontro nella documentazione versata in atti, nonché nelle mancate risposte all'interrogatorio formale della convenuta.
Invero, emerge per tabulas che:
- la convenuta ha agito giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'inadempimento della CL all'obbligo di addivenire alla stipula del contratto definito relativo alla vendita di due unità immobiliari ed ha chiesto, cautelativamente ed a garanzia del proprio credito, il sequestro conservativo dei beni immobili della CL s.r.l;
- in data 4 marzo 2009, in accoglimento della istanza di riduzione del sequestro presentata dalla
CL s.r.l., considerato che la trascrizione della misura cautelare su tutti i beni immobili della società costituiva per essa, in ragione all'attività imprenditoriale svolta, evidente danno, è stata disposta la riduzione del sequestro conservativo trascritto sui beni immobili della CL s.r.l. con mantenimento sulle sole unità immobiliari distinte al fg. 34, mapp. 1418 sub. 2-3-4-5-6 (Comune di Q. S.Elena);
- con istanza depositata in data 17 marzo 2009 la CL s.r.l. ha esposto di avere presentato al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari il provvedimento di riduzione del sequestro conservativo e di essersi vista opporre un rifiuto all'annotazione della restrizione poiché, secondo lo stesso Conservatore, il provvedimento non specificava che le unità immobiliari restanti dovessero pagina 3 di 7 essere liberate con esonero per il Conservato e da responsabilità al riguardo, ed ha domandato che il giudice modificasse il provvedimento specificando quanto necessario per procedersi all'annotazione;
- con ordinanza del 23 luglio 2009 – con la quale si dava atto del rigetto del reclamo della avverso il provvedimento di riduzione – ad integrazione dell'ordinanza del 4 marzo 2009, il Giudice ha confermato la riduzione del sequestro conservativo trascritto sui beni immobili della CL s.r.l. limitandolo alle sole unità immobiliari in Comune di Quartu Sant'Elena, distinte in catasto fabbricati al foglio 34, mappale 1418 identificate come Lotto 16, immobile n. 1 catasto fabbr. F.34 part. 1418 sub. 2; immobile n. catasto fabbr. F 34 part 1418 sub. 3, immobile n. 3 catasto fabbr. F34 part 1418 sub. 4, immobile n. 4 catasto fabbr. F34 part. 1418 sub. 5; immobile n. 5 catasto fabbr. F34 part. 1418 sub. 6) e dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo eseguito sugli immobili Lotto 18 immobile n 6, catasto fabbr. F. 34 part. 1419 sub.1; immobile n, 7 catasto fabbr. F34 part 1419 sul2; immobile n. 8 catasto fabbr. F.34 part. 1419 sub 4, immobile n. catasto fabbr. F.34 part. 1419 sub 5, Lotto 5): immobile n. 10 catasto fabbr. F.34 part. 1384 sub 5: Lotto 1 immobile n. 11 catasto terreni F.34 part
1189, Lotto 7: immobile n. 12 catasto terreni F.34 part. 1161, immobile n. 13 catasto ter-reni F.34 part. 1155, immobile n. 14 catasto terreni F.
3-4 part. 1211; immobile n.15 catasto terreni F34 part. 1128,
Lons 8: immobile n. 16 catasto terreni F.34 part 1175, immobile n. 17 catasto terreni F.34 part.1187, immobile s. 18 Catasto terreni F.34 part. 1208, immobile n. 19 catasto terreni F.34 parti 12; € 34 part. 1384, autorizzando la relativa annotazione;
- con ricorso depositato il 15 febbraio 2011 ha chiesto la concessione di un Controparte_1
ulteriore sequestro conservativo sui beni della CL S.r.l.;
- con decreto inaudita altera parte emesso in data 15 febbraio 2011, fermo il sequestro conservativo già concesso, è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni della CL s.r.l. sino alla concorrenza di ulteriori 800.000,00 euro;
- in data 1.03.2011 è stato trascritto ai n. 5870 di Registro Generale e n. 4147 di Registro
Particolare il medesimo sequestro sui beni immobili della CL s.r.l. ivi compresi quelli successivamente trasferiti all'attore;
- con sentenza n. 2396/2011 depositata in data 8 settembre 2011, nella causa tra l'attore la CL
s.r.l in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. è stata trasferita in capo a Controparte_2
la proprietà degli immobili siti in comune di Quartu Sant'Elena via Biora snc distinti in
[...] catasto al foglio 34 mapp.1419 sub 7, al foglio 34 mapp. 1419 sub 9 e al foglio 34 mapp.1419 sub 10, trasferimento subordinato al pagamento della complessiva somma di euro 81.166,66 oltre IVA al 20%;
- la predetta sentenza è stata trascritta presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Cagliari il 5 ottobre 2011, R.G. N. 29509 R.P. N. 20965; pagina 4 di 7 - con sentenza depositata in data 26 ottobre 2011 nella causa tra la e la CL s.r.l. è stata
1. pronunciata la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in causa in data 10 luglio
2006; 2. dichiarato lo scioglimento del vincolo contrattuale in conseguenza del recesso legittimamente manifestato dalla promittente acquirente in relazione al con-tratto stipulato in data 15 marzo 2007; 3. condannata la convenuta al pagamento in favore di della complessiva somma di Controparte_1 euro 1.450.000,00 euro, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
4.
Condannata la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida, comprese le spese di consulenza, in complessivi euro 42.906,00, di cui 5.334,00 euro per diritti ed euro
26.050,00 per onorari, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a;
- nel 2013 la CL s.r.l. veniva dichiarata fallita e di seguito il curatore fallimentare, al fine di regolarizzare il trasferimento disposto nella succitata sentenza n. 2396/2011 in favore dell'attore, in data 10 gennaio 2017 sottoscriveva davanti al Notaio atto di quietanza con cui dava Persona_1 atto dell'intervenuto versamento da parte dell'odierno attore della somma di euro 99.023,33
(pagamento oggetto della condizione sospensiva al trasferimento degli immobili);
- in data 25 gennaio 2017 in forza della citata quietanza si è proceduto alla annotazione della cancellazione della condizione sospensiva a margine della trascrizione delle sentenza 2396/2011;
- si è insinuata nella procedura fallimentare della CL s.r.l.; procedura che Controparte_1
in data 20 settembre 2019 è stata dichiarata chiusa per compiuta ripartizione finale dell'attivo.
Tanto premesso, la parte attrice ha documentato, mediante deposito della certificazione ipocatastale aggiornata al 4.09.2025 e prodotta all'udienza del 30 settembre 2025, il permanere della trascrizione pregiudizievole sugli immobili di sua proprietà.
Così accertato l'ordine degli eventi e le circostanze fattuali, ai fini della decisione deve aversi riguardo all'ordine temporale delle trascrizioni delle formalità pregiudizievoli.
L'art. 2652, comma 1, n. 2), c.c., stabilisce che vanno trascritte le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre aventi ad oggetto beni immobili e che "la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda".
A sua volta l'art. 1360 c.c. dispone la retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione, che nel caso è costituita dal pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente.
Ebbene, dalla documentazione ipocatastale in atti, aggiornata al 4 settembre 2025, emerge che la domanda giudiziale ex art 2932 c.c. è stata trascritta in data 24.11.2009 al registro particolare n. 26761,
e registro generale n. 38013 ed il sequestro conservativo successivamente convertito in pignoramento a seguito dell'emissione della sentenza esecutiva (sentenza n. 2780/2011 del 26.10.2011 che aveva pagina 5 di 7 CP_ condannato la CL S.R.L. al pagamento, in favore della della somma di euro 1.450.000,00 oltre interessi e spese legali del procedimento ) è stato trascritto in data 1 marzo 2011.
In ossequio alle disposizioni normative testé citate, dunque, gli effetti della sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. emessa da questo Tribunale in data 7 settembre 2011 (trascritta in data 5 ottobre 2011) condizionata al pagamento del prezzo (per il quale non è stato tuttavia stabilito alcun termine e il cui avveramento è intervenuto in data 10 gennaio 2017 con rilascio di quietanza da parte del Curatore fallimentare), retroagiscono alla data della trascrizione della domanda giudiziale, come detto avvenuta in data 24.11.2009. Ne consegue che, nel rispetto dell'ordine temporale delle formalità pregiudizievoli, debba prevalere il diritto del promissario acquirente il quale, dopo avere trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. in data antecedente alla trascrizione del sequestro conservativo, ha ottenuto una sentenza sostitutiva del contratto definitivo di compravendita i cui effetti retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale.
Deve precisarsi che al momento della trascrizione il sequestro poteva ritenersi valido ed efficace, posto che gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. – al momento della trascrizione del sequestro meramente potenziali - si sono consolidati con la sentenza che ha trasferito la proprietà in luogo del contratto definito, divenuta irrevocabile e in relazione alla quale si
è verificata la condizione sospensiva (individuata nel pagamento del corrispettivo residuo) cui era subordinato il trasferimento dei beni.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 2652 n. 2 e 2932 cod. civ. l'odierno attore è divenuto proprietario degli immobili su cui gravano le trascrizioni pregiudizievoli in esame, in data antecedente alle stesse. Deve pertanto ritenersi che il sequestro conservativo in esame sia stato travolto da inefficacia sopravvenuta, posto che allorquando è stato iscritto i beni erano formalmente di proprietà della mentre, all'esito della pronuncia ex art. 2932 cod. civ. e dell'effetto prenotativo della Parte_2 trascrizione della domanda giudiziale, i beni destinatari del vincolo sono risultati di proprietà di CP_ soggetto diverso dal debitore della – ovvero dell'odierno attore – fin da data precedente al sequestro. Tanto premesso, il sequestro deve ritenersi improduttivo di effetti nei confronti dell'unico proprietario che – in ragione delle disposizioni prenotative di cui si è detto – ha acquistato la proprietà in data antecedente al sequestro di cui deve per l'effetto ordinarsi la cancellazione come richiesto.
Deve peraltro per completezza espositiva rilevarsi come per il principio del divieto di azioni esecutive individuali nella pendenza di procedure concorsuali (per garantire la c.d. par condicio creditorum), gli effetti del sequestro conservativo – ove efficace nei confronti dell'attore - si sarebbero comunque esauriti al momento della declaratoria di fallimento della CL s.r.l.
* pagina 6 di 7 In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto deve, quindi, trovare integrale accoglimento la domanda attorea e per l'effetto, essere ordinata la cancellazione del provvedimento di sequestro conservativo trascritto in relazione agli immobili siti in Quartu Sant'Elena, via Biora, distinti al F. 34, Mapp. 1419 , sub 7-9-10 eseguito nei registri in data 01.03.2011, registro particolare n. 4147, registro generale n.
5870 a favore della convenuta Controparte_1
Le spese di lite, avendo l'attore richiesto la refusione di esse solo in caso di opposizione da parte della convenuta, la quali, al contrario, è rimasta contumace, devono essere compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo n° disposto dal Tribunale di Cagliari con provvedimento del 23.2.2011 contraddistinto dal n° 1910/2008 e
4115/2010 R.G., trascritto in relazione agli immobili siti in Quartu Sant'Elena, via Biora distinti in catasto al F. 34, Mapp. 1419 , sub 7-9-10 in data 01.03.2011, con numeri di presentazione 5870 al registro generale e 4147 al registro particolare e n. della Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Cagliari in favore di e contro la CL s.r.l.; Controparte_1
2) E per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole conseguente alla trascrizione del sequestro conservativo di cui al capo 1 che precede;
3) spese compensate come richiesto
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8349/2022 promossa da: nella causa iscritta al n. 8349 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
( C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gabriele Cossu
ATTORE contro
( C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: cancellazione trascrizione sequestro trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: A) Accertati i fatti indicati in premessa, dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo sui beni dell'attore, di cui al punto uno delle precedente premessa;
B) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari, la cancellazione del sequestro conservativo eseguito nei registri in data 01.03.2011, registro particolare n. 4147, registro generale n. 5870; C) Con vittoria di spese ed onorari, in caso di opposizione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 L'attore ha agito per far dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo trascritto in data 01.03.2011 sui beni immobili distinti in catasto al F. 34, Mapp. 1419 , sub 7-9-10, con annotazione al registro particolare al n. 4147 e al registro generale al n. 5870 in favore della convenuta Controparte_1 con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole.
A sostegno della domanda ha dedotto:
− di aver stipulato con la CL s.r.l. in data 16.07.2007 due preliminari di compravendita con i quali quest'ultima prometteva di vendere due appartamenti, in fase di realizzazione, siti in comune di
Quartu S.E.. lottizzazione is Mendulas, oggi via Biora, distinti in catasto al F. 34, mapp. 1419, sub. 7-9-
10;
− di essere stato costretto, poiché la CL s.r.l. non rispettava i termini per la stipula dei contratti definitivi di compravendita, a promuovere nanti il tribunale di Cagliari domanda ex art. 2932 c.c.;
− che tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 2396/2011 del 7 settembre 2011, che accogliendo la domanda ex art. 2932 c.c. gli ha trasferito la proprietà dei due immobili, subordinando detto trasferimento, al pagamento della complessiva somma di € 81.166,66 più IVA, a favore della
CL s.r.l.;
− che la sentenza del Tribunale civile di Cagliari è stata trascritta alla Conservatoria dei registri immobiliari il 05.11.2011;
− che in quel periodo la CL s.r.l. già da tempo si trovava in gravi difficoltà economiche e subiva diverse azioni cautelari ed esecutive;
CP_
− che la CL aveva stipulato un contratto preliminare di vendita con l'odierna convenuta e anche in quel caso non si era resa disponibile alla stipula dell'atto definitivo di compravendita;
− che inoltre la CL s.r.l., aveva venduto a terzi gli immobili del preliminare di vendita concluso CP_ con la perché l'odierna convenuta non aveva trascritto in tempo utile la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
− che a causa dei danni per l'inadempimento subito, con riferimento al preliminare di vendita da parte della CL srl, la convenuta agiva giudizialmente nei confronti della CL Controparte_1
s.r.l. e chiedeva, cautelativamente, al Tribunale Cagliari, il sequestro conservativo di alcuni beni immobili della s.r.l., tanto il Tribunale autorizzava in data 23.02.2011 il sequestro conservativo dei beni della CL s.r.l. e detto sequestro veniva iscritto anche sugli immobili che successivamente sono stati oggetto di trasferimento della proprietà a favore dell'attore (come si evince dalla ispezione ipotecaria);
− che la sentenza del Tribunale n. 2396/2011 è stata trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari, in data successiva alla trascrizione del sequestro conservativo;
pagina 2 di 7 − che nel 2013 la società CL s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari;
− che di seguito il curatore fallimentare, preso atto del pagamento della somma di € 81.166,66, corrisposta in favore del fallimento e in adempimento della citata sentenza 2396/2011, rilasciava piena quietanza;
− che il procedimento ex art. 2932 cod. civ. intrapreso da nei confronti della Controparte_1
CP_ CL s.r.l. si è interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della stessa società; cosicché la si insinuava nella procedura fallimentare;
− che in data 20.09.2019, il Tribunale di Cagliari, ha dichiarato chiusa la procedura fallimentare contro la CL srl per compiuta ripartizione finale dell'attivo;
− che in considerazione di quanto sopra e del tempo trascorso (2008-2011), il provvedimento CP_ cautelare trascritto su istanza della ha perso la sua efficacia e pertanto deve essere disposta la cancellazione del sequestro conservativo sui beni immobili di cui è legittimo proprietario.
La convenuta, pur ritualmente citata è rimasta contumace.
La causa è stata istruita in via documentale e a mezzo di interrogatorio formale.
**
La domanda deve trovare accoglimento.
Le circostanze esposte dall'attore hanno trovato riscontro nella documentazione versata in atti, nonché nelle mancate risposte all'interrogatorio formale della convenuta.
Invero, emerge per tabulas che:
- la convenuta ha agito giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'inadempimento della CL all'obbligo di addivenire alla stipula del contratto definito relativo alla vendita di due unità immobiliari ed ha chiesto, cautelativamente ed a garanzia del proprio credito, il sequestro conservativo dei beni immobili della CL s.r.l;
- in data 4 marzo 2009, in accoglimento della istanza di riduzione del sequestro presentata dalla
CL s.r.l., considerato che la trascrizione della misura cautelare su tutti i beni immobili della società costituiva per essa, in ragione all'attività imprenditoriale svolta, evidente danno, è stata disposta la riduzione del sequestro conservativo trascritto sui beni immobili della CL s.r.l. con mantenimento sulle sole unità immobiliari distinte al fg. 34, mapp. 1418 sub. 2-3-4-5-6 (Comune di Q. S.Elena);
- con istanza depositata in data 17 marzo 2009 la CL s.r.l. ha esposto di avere presentato al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari il provvedimento di riduzione del sequestro conservativo e di essersi vista opporre un rifiuto all'annotazione della restrizione poiché, secondo lo stesso Conservatore, il provvedimento non specificava che le unità immobiliari restanti dovessero pagina 3 di 7 essere liberate con esonero per il Conservato e da responsabilità al riguardo, ed ha domandato che il giudice modificasse il provvedimento specificando quanto necessario per procedersi all'annotazione;
- con ordinanza del 23 luglio 2009 – con la quale si dava atto del rigetto del reclamo della avverso il provvedimento di riduzione – ad integrazione dell'ordinanza del 4 marzo 2009, il Giudice ha confermato la riduzione del sequestro conservativo trascritto sui beni immobili della CL s.r.l. limitandolo alle sole unità immobiliari in Comune di Quartu Sant'Elena, distinte in catasto fabbricati al foglio 34, mappale 1418 identificate come Lotto 16, immobile n. 1 catasto fabbr. F.34 part. 1418 sub. 2; immobile n. catasto fabbr. F 34 part 1418 sub. 3, immobile n. 3 catasto fabbr. F34 part 1418 sub. 4, immobile n. 4 catasto fabbr. F34 part. 1418 sub. 5; immobile n. 5 catasto fabbr. F34 part. 1418 sub. 6) e dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo eseguito sugli immobili Lotto 18 immobile n 6, catasto fabbr. F. 34 part. 1419 sub.1; immobile n, 7 catasto fabbr. F34 part 1419 sul2; immobile n. 8 catasto fabbr. F.34 part. 1419 sub 4, immobile n. catasto fabbr. F.34 part. 1419 sub 5, Lotto 5): immobile n. 10 catasto fabbr. F.34 part. 1384 sub 5: Lotto 1 immobile n. 11 catasto terreni F.34 part
1189, Lotto 7: immobile n. 12 catasto terreni F.34 part. 1161, immobile n. 13 catasto ter-reni F.34 part. 1155, immobile n. 14 catasto terreni F.
3-4 part. 1211; immobile n.15 catasto terreni F34 part. 1128,
Lons 8: immobile n. 16 catasto terreni F.34 part 1175, immobile n. 17 catasto terreni F.34 part.1187, immobile s. 18 Catasto terreni F.34 part. 1208, immobile n. 19 catasto terreni F.34 parti 12; € 34 part. 1384, autorizzando la relativa annotazione;
- con ricorso depositato il 15 febbraio 2011 ha chiesto la concessione di un Controparte_1
ulteriore sequestro conservativo sui beni della CL S.r.l.;
- con decreto inaudita altera parte emesso in data 15 febbraio 2011, fermo il sequestro conservativo già concesso, è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni della CL s.r.l. sino alla concorrenza di ulteriori 800.000,00 euro;
- in data 1.03.2011 è stato trascritto ai n. 5870 di Registro Generale e n. 4147 di Registro
Particolare il medesimo sequestro sui beni immobili della CL s.r.l. ivi compresi quelli successivamente trasferiti all'attore;
- con sentenza n. 2396/2011 depositata in data 8 settembre 2011, nella causa tra l'attore la CL
s.r.l in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. è stata trasferita in capo a Controparte_2
la proprietà degli immobili siti in comune di Quartu Sant'Elena via Biora snc distinti in
[...] catasto al foglio 34 mapp.1419 sub 7, al foglio 34 mapp. 1419 sub 9 e al foglio 34 mapp.1419 sub 10, trasferimento subordinato al pagamento della complessiva somma di euro 81.166,66 oltre IVA al 20%;
- la predetta sentenza è stata trascritta presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Cagliari il 5 ottobre 2011, R.G. N. 29509 R.P. N. 20965; pagina 4 di 7 - con sentenza depositata in data 26 ottobre 2011 nella causa tra la e la CL s.r.l. è stata
1. pronunciata la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in causa in data 10 luglio
2006; 2. dichiarato lo scioglimento del vincolo contrattuale in conseguenza del recesso legittimamente manifestato dalla promittente acquirente in relazione al con-tratto stipulato in data 15 marzo 2007; 3. condannata la convenuta al pagamento in favore di della complessiva somma di Controparte_1 euro 1.450.000,00 euro, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
4.
Condannata la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida, comprese le spese di consulenza, in complessivi euro 42.906,00, di cui 5.334,00 euro per diritti ed euro
26.050,00 per onorari, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a;
- nel 2013 la CL s.r.l. veniva dichiarata fallita e di seguito il curatore fallimentare, al fine di regolarizzare il trasferimento disposto nella succitata sentenza n. 2396/2011 in favore dell'attore, in data 10 gennaio 2017 sottoscriveva davanti al Notaio atto di quietanza con cui dava Persona_1 atto dell'intervenuto versamento da parte dell'odierno attore della somma di euro 99.023,33
(pagamento oggetto della condizione sospensiva al trasferimento degli immobili);
- in data 25 gennaio 2017 in forza della citata quietanza si è proceduto alla annotazione della cancellazione della condizione sospensiva a margine della trascrizione delle sentenza 2396/2011;
- si è insinuata nella procedura fallimentare della CL s.r.l.; procedura che Controparte_1
in data 20 settembre 2019 è stata dichiarata chiusa per compiuta ripartizione finale dell'attivo.
Tanto premesso, la parte attrice ha documentato, mediante deposito della certificazione ipocatastale aggiornata al 4.09.2025 e prodotta all'udienza del 30 settembre 2025, il permanere della trascrizione pregiudizievole sugli immobili di sua proprietà.
Così accertato l'ordine degli eventi e le circostanze fattuali, ai fini della decisione deve aversi riguardo all'ordine temporale delle trascrizioni delle formalità pregiudizievoli.
L'art. 2652, comma 1, n. 2), c.c., stabilisce che vanno trascritte le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre aventi ad oggetto beni immobili e che "la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda".
A sua volta l'art. 1360 c.c. dispone la retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione, che nel caso è costituita dal pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente.
Ebbene, dalla documentazione ipocatastale in atti, aggiornata al 4 settembre 2025, emerge che la domanda giudiziale ex art 2932 c.c. è stata trascritta in data 24.11.2009 al registro particolare n. 26761,
e registro generale n. 38013 ed il sequestro conservativo successivamente convertito in pignoramento a seguito dell'emissione della sentenza esecutiva (sentenza n. 2780/2011 del 26.10.2011 che aveva pagina 5 di 7 CP_ condannato la CL S.R.L. al pagamento, in favore della della somma di euro 1.450.000,00 oltre interessi e spese legali del procedimento ) è stato trascritto in data 1 marzo 2011.
In ossequio alle disposizioni normative testé citate, dunque, gli effetti della sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. emessa da questo Tribunale in data 7 settembre 2011 (trascritta in data 5 ottobre 2011) condizionata al pagamento del prezzo (per il quale non è stato tuttavia stabilito alcun termine e il cui avveramento è intervenuto in data 10 gennaio 2017 con rilascio di quietanza da parte del Curatore fallimentare), retroagiscono alla data della trascrizione della domanda giudiziale, come detto avvenuta in data 24.11.2009. Ne consegue che, nel rispetto dell'ordine temporale delle formalità pregiudizievoli, debba prevalere il diritto del promissario acquirente il quale, dopo avere trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. in data antecedente alla trascrizione del sequestro conservativo, ha ottenuto una sentenza sostitutiva del contratto definitivo di compravendita i cui effetti retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale.
Deve precisarsi che al momento della trascrizione il sequestro poteva ritenersi valido ed efficace, posto che gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. – al momento della trascrizione del sequestro meramente potenziali - si sono consolidati con la sentenza che ha trasferito la proprietà in luogo del contratto definito, divenuta irrevocabile e in relazione alla quale si
è verificata la condizione sospensiva (individuata nel pagamento del corrispettivo residuo) cui era subordinato il trasferimento dei beni.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 2652 n. 2 e 2932 cod. civ. l'odierno attore è divenuto proprietario degli immobili su cui gravano le trascrizioni pregiudizievoli in esame, in data antecedente alle stesse. Deve pertanto ritenersi che il sequestro conservativo in esame sia stato travolto da inefficacia sopravvenuta, posto che allorquando è stato iscritto i beni erano formalmente di proprietà della mentre, all'esito della pronuncia ex art. 2932 cod. civ. e dell'effetto prenotativo della Parte_2 trascrizione della domanda giudiziale, i beni destinatari del vincolo sono risultati di proprietà di CP_ soggetto diverso dal debitore della – ovvero dell'odierno attore – fin da data precedente al sequestro. Tanto premesso, il sequestro deve ritenersi improduttivo di effetti nei confronti dell'unico proprietario che – in ragione delle disposizioni prenotative di cui si è detto – ha acquistato la proprietà in data antecedente al sequestro di cui deve per l'effetto ordinarsi la cancellazione come richiesto.
Deve peraltro per completezza espositiva rilevarsi come per il principio del divieto di azioni esecutive individuali nella pendenza di procedure concorsuali (per garantire la c.d. par condicio creditorum), gli effetti del sequestro conservativo – ove efficace nei confronti dell'attore - si sarebbero comunque esauriti al momento della declaratoria di fallimento della CL s.r.l.
* pagina 6 di 7 In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto deve, quindi, trovare integrale accoglimento la domanda attorea e per l'effetto, essere ordinata la cancellazione del provvedimento di sequestro conservativo trascritto in relazione agli immobili siti in Quartu Sant'Elena, via Biora, distinti al F. 34, Mapp. 1419 , sub 7-9-10 eseguito nei registri in data 01.03.2011, registro particolare n. 4147, registro generale n.
5870 a favore della convenuta Controparte_1
Le spese di lite, avendo l'attore richiesto la refusione di esse solo in caso di opposizione da parte della convenuta, la quali, al contrario, è rimasta contumace, devono essere compensate.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo n° disposto dal Tribunale di Cagliari con provvedimento del 23.2.2011 contraddistinto dal n° 1910/2008 e
4115/2010 R.G., trascritto in relazione agli immobili siti in Quartu Sant'Elena, via Biora distinti in catasto al F. 34, Mapp. 1419 , sub 7-9-10 in data 01.03.2011, con numeri di presentazione 5870 al registro generale e 4147 al registro particolare e n. della Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Cagliari in favore di e contro la CL s.r.l.; Controparte_1
2) E per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole conseguente alla trascrizione del sequestro conservativo di cui al capo 1 che precede;
3) spese compensate come richiesto
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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