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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 28.05.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6586/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Cepollaro Maria Parte_1
Grazia
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. to Mariotti CP_1
Silvana
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile , ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP che ha negato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile. Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza del 28.5.2025 trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Proprio in virtù di tali eccezioni il Gl ha richiesto dei chiarimenti al nominato CTU dott.ssa che li resi in forma scritta depositandoli in data 4.4.2025 Per_1
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU in tale relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette e pertinenti.
In particolare, la dott. ssa nel rispondere a tali controdeduzioni ha Per_1 correttamente sottolineato che la ricorrente è affetta da: BPCO (cod. 6407 45%) e che tale codice è stato scelto sulla base della documentazione esibita (referti specialistici non aggiornati che menzionano esame spirometrico di cui non è esibito il grafico). Ha dunque illustrato che le patologie croniche dell'apparato respiratorio nella comune pratica clinica sono diagnosticate innanzitutto con il supporto di esami strumentali sia per documentare lo stato basale al momento della diagnosi sia per documentare nel corso del tempo la risposta al trattamento e o la velocità di eventuale progressione di malattia e/o di complicanze (Rx torace, Tc torace ad alta risoluzione, esame emogasanalitico) e che nel caso in esame non risultano praticati ovvero non sono stati esibiti elementi che potessero consentire la definizione di maggiore gravità della bronco-pneumopatia; non sono documentate eventuali riacutizzazioni e/o la frequenza delle stesse con eventuale necessità di utilizzo di cicli di terapia antibiotica associata a mucolitici steroidi e bronco dilatatori. Ha sottolineato che in un certificato si parla di generica broncopatia asmatiforme ed ha avuto cura di precisare in merito alla spirometria che esso è comunque un esame strumentale che risente di molteplici fattori, ivi inclusa la capacità di collaborazione del paziente e lo stato (fase acuta o cronica di bronco-pneumo-patia) in cui viene praticato l'esame e pertanto come semplice dato strumentale non può assumere un valore diagnostico di indice di gravità assoluto.
Con riferimento alla Epatopatia Hcv correlata in fase attiva ,senza complicanze documentate, essa è stata classificata al codice 6424 con attribuzione di una percentuale del 30%. Il CTU ha sottolineato che per questa patologia non vi è una ecografia dell'addome che documenti eventuale evoluzione cirrotica, varici (segno di ipertensione portale), bassa sintesi proteica (ipo albuminemia, aumento dell'INR, gammapatia), né determinazione dell'ammoniemia che possa documentare un eventuale scompenso epatico con conseguente encefalopatia porto-sistemica. Gli unici dati esibiti sono indici di citolisi (circa tre volte il limite massimo)ed è comunque una patologia che è suscettibile di trattamento eradicante con terapia anti- virale.
Quanto al diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza complicanze documentate (cod. 9309- 20% ) ha chiarito che si è attribuito tale codice in virtù del fatto che la paziente ha allegato documenti di centri di riferimento per la cura del diabete in cui non è fatta menzione di complicanze micro o macro angiopatiche né di retinopatia né di neuropatia. Inoltre, ha esibito un certificato del 5/5/2021 del DS 31 Dr
in cui il medico scrive “ .. non esibisce valori glicemici domiciliari … non Parte_2 effettua screening …”. Infine, con riferimento alla ipoacusia di tipo misto bilaterale documentata essa è protesizzata sicchè appare corretta l'attribuzione di un valore percentuale pari all'11% , mentre con riguardo alla sindrome ansioso depressiva endo- reattiva la dott.ssa Per_1 ha evidenziato che in un caso viene suggerita una semplice terapia con integratore (Levansia) ed in una differente prescrizione si consiglia terapia solo con un ansiolitico benzodiazepinico (terapia sintomatica). In altri termini nessuno degli specialisti consultati ha ritenuto di consigliare il trattamento con un antidepressivo, neanche con quelli ben tollerati anche dagli epatopatici e già efficaci a dosaggi bassi (ad esempio un serotoninergico). Ne discende alla luce di quanto fin qui esposto che appare corretto una valutazione di tale patologia in termini percentualistici del 15%
Il Ctu ha poi aggiunto che la ricorrente è un soggetto iperteso in terapia specifica, e presenta una cardiopatia ipertensiva classificabile in I-II classe NYHA (cod.6445-6446).
Ha chiarito che in merito a questa patologia non si può attribuire una valutazione più elevata del 30%, come invece sostenuto dalla parte opponente, in quanto non sono presenti in atti esami strumentali
(immagini ecografiche misurazione di parametri funzionali quale spessore del mio cardio velocità di flussi al doppler pressioni endocavitarie degli atri e dei ventricoli, tracciati ECG con determinazione dell'ampiezza dei complessi elettrici, determinazione della frequenza e della regolarità del ritmo) che supportino tale valutazione di maggiore gravità.
Nel caso in esame, oltre al dato clinico riscontrato in sede di esame obiettivo di assenza di segni di scompenso cardio circolatorio, e del dato anamnestico di ipertensione essenziale in trattamento specifico ed in buon compenso, non vi è alcun dato strumentale (ecg, eco cardiogramma) che documenti ad esempio una cardiopatia ipertensiva con aumento dei complessi QRS ovvero una ecografia e che evidenzi una ipertrofia ventricolare o una diminuzione di funzione di pompa cardiaca con riduzione della frazione di eiezione. Pertanto, alla stregua di tutte le suesposte considerazioni il CTU ha concluso ribadendo che le patologie riscontrate determinano un tasso di invalidità pari all'85% in accordo con quanto già stabilito con la competente Commissione Medica, con decorrenza dal
14/6/2021 data della domanda amministrativa.
Tali conclusioni, oggetto solo di una successiva contestazione generica da parte della ricorrente appaiono corrette in quanto fondate sull'esame obiettivo della perizianda oltre che sulle risultanze della documentazione medica in atti e sono condivise dal
Giudicante. Ne discende che l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.pc. dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidate in separato decreto sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 28.05.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6586/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Cepollaro Maria Parte_1
Grazia
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. to Mariotti CP_1
Silvana
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile , ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP che ha negato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità civile. Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza del 28.5.2025 trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Proprio in virtù di tali eccezioni il Gl ha richiesto dei chiarimenti al nominato CTU dott.ssa che li resi in forma scritta depositandoli in data 4.4.2025 Per_1
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU in tale relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette e pertinenti.
In particolare, la dott. ssa nel rispondere a tali controdeduzioni ha Per_1 correttamente sottolineato che la ricorrente è affetta da: BPCO (cod. 6407 45%) e che tale codice è stato scelto sulla base della documentazione esibita (referti specialistici non aggiornati che menzionano esame spirometrico di cui non è esibito il grafico). Ha dunque illustrato che le patologie croniche dell'apparato respiratorio nella comune pratica clinica sono diagnosticate innanzitutto con il supporto di esami strumentali sia per documentare lo stato basale al momento della diagnosi sia per documentare nel corso del tempo la risposta al trattamento e o la velocità di eventuale progressione di malattia e/o di complicanze (Rx torace, Tc torace ad alta risoluzione, esame emogasanalitico) e che nel caso in esame non risultano praticati ovvero non sono stati esibiti elementi che potessero consentire la definizione di maggiore gravità della bronco-pneumopatia; non sono documentate eventuali riacutizzazioni e/o la frequenza delle stesse con eventuale necessità di utilizzo di cicli di terapia antibiotica associata a mucolitici steroidi e bronco dilatatori. Ha sottolineato che in un certificato si parla di generica broncopatia asmatiforme ed ha avuto cura di precisare in merito alla spirometria che esso è comunque un esame strumentale che risente di molteplici fattori, ivi inclusa la capacità di collaborazione del paziente e lo stato (fase acuta o cronica di bronco-pneumo-patia) in cui viene praticato l'esame e pertanto come semplice dato strumentale non può assumere un valore diagnostico di indice di gravità assoluto.
Con riferimento alla Epatopatia Hcv correlata in fase attiva ,senza complicanze documentate, essa è stata classificata al codice 6424 con attribuzione di una percentuale del 30%. Il CTU ha sottolineato che per questa patologia non vi è una ecografia dell'addome che documenti eventuale evoluzione cirrotica, varici (segno di ipertensione portale), bassa sintesi proteica (ipo albuminemia, aumento dell'INR, gammapatia), né determinazione dell'ammoniemia che possa documentare un eventuale scompenso epatico con conseguente encefalopatia porto-sistemica. Gli unici dati esibiti sono indici di citolisi (circa tre volte il limite massimo)ed è comunque una patologia che è suscettibile di trattamento eradicante con terapia anti- virale.
Quanto al diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza complicanze documentate (cod. 9309- 20% ) ha chiarito che si è attribuito tale codice in virtù del fatto che la paziente ha allegato documenti di centri di riferimento per la cura del diabete in cui non è fatta menzione di complicanze micro o macro angiopatiche né di retinopatia né di neuropatia. Inoltre, ha esibito un certificato del 5/5/2021 del DS 31 Dr
in cui il medico scrive “ .. non esibisce valori glicemici domiciliari … non Parte_2 effettua screening …”. Infine, con riferimento alla ipoacusia di tipo misto bilaterale documentata essa è protesizzata sicchè appare corretta l'attribuzione di un valore percentuale pari all'11% , mentre con riguardo alla sindrome ansioso depressiva endo- reattiva la dott.ssa Per_1 ha evidenziato che in un caso viene suggerita una semplice terapia con integratore (Levansia) ed in una differente prescrizione si consiglia terapia solo con un ansiolitico benzodiazepinico (terapia sintomatica). In altri termini nessuno degli specialisti consultati ha ritenuto di consigliare il trattamento con un antidepressivo, neanche con quelli ben tollerati anche dagli epatopatici e già efficaci a dosaggi bassi (ad esempio un serotoninergico). Ne discende alla luce di quanto fin qui esposto che appare corretto una valutazione di tale patologia in termini percentualistici del 15%
Il Ctu ha poi aggiunto che la ricorrente è un soggetto iperteso in terapia specifica, e presenta una cardiopatia ipertensiva classificabile in I-II classe NYHA (cod.6445-6446).
Ha chiarito che in merito a questa patologia non si può attribuire una valutazione più elevata del 30%, come invece sostenuto dalla parte opponente, in quanto non sono presenti in atti esami strumentali
(immagini ecografiche misurazione di parametri funzionali quale spessore del mio cardio velocità di flussi al doppler pressioni endocavitarie degli atri e dei ventricoli, tracciati ECG con determinazione dell'ampiezza dei complessi elettrici, determinazione della frequenza e della regolarità del ritmo) che supportino tale valutazione di maggiore gravità.
Nel caso in esame, oltre al dato clinico riscontrato in sede di esame obiettivo di assenza di segni di scompenso cardio circolatorio, e del dato anamnestico di ipertensione essenziale in trattamento specifico ed in buon compenso, non vi è alcun dato strumentale (ecg, eco cardiogramma) che documenti ad esempio una cardiopatia ipertensiva con aumento dei complessi QRS ovvero una ecografia e che evidenzi una ipertrofia ventricolare o una diminuzione di funzione di pompa cardiaca con riduzione della frazione di eiezione. Pertanto, alla stregua di tutte le suesposte considerazioni il CTU ha concluso ribadendo che le patologie riscontrate determinano un tasso di invalidità pari all'85% in accordo con quanto già stabilito con la competente Commissione Medica, con decorrenza dal
14/6/2021 data della domanda amministrativa.
Tali conclusioni, oggetto solo di una successiva contestazione generica da parte della ricorrente appaiono corrette in quanto fondate sull'esame obiettivo della perizianda oltre che sulle risultanze della documentazione medica in atti e sono condivise dal
Giudicante. Ne discende che l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.pc. dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidate in separato decreto sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola