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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6267/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PASTORE TIZIANA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BIANCO FRANCESCO CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente – premesso di avere svolto attività lavorativa a far data dal 2004 sino ad oggi con la mansione di “operaio meccanico riparatore di autoveicoli” - deduce di avere chiesto in via amministrativa il riconoscimento delle malattie professionali (“severa spondiloartrosi in ernie discali cervicale e tendinopatie spalla e artrosi acromio claveare bilaterale”), ma la domanda fu rigettata per difetto dell'esposizione a rischio e del nesso di causalità; ritenendo ingiusto tale diniego, ha adito il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare che le malattie denunciate hanno natura professionale e hanno comportato un'invalidità permanente del 18%, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di rendita e/o indennizzo in capitale. CP_1
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso CP_1 causale, nonché l'insussistenza di postumi indennizzabili.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»…. Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
La causa è stata istruita con la nomina di CTU;
si riportano di seguito le risposte ai quesiti:
“Le patologie denunciate in ricorso “Spondilartrosi cervicale con discopatie degenerative” e
“Tendinopatia degenerativa spalla e artrosi acromion-clavicolare bilaterale”, riconoscono nell'attività lavorativa del ricorrente elementi concausali efficienti e determinanti. Si connotano, pertanto, come tecnopatie. Il danno all'integrità psico-fisica conseguente, sulla scorta delle voci tabellari 193 e 227 del D.M. 12 luglio 2000, è del 3% per ciascuna di esse. Complessivamente, il “danno biologico”, trattandosi di menomazioni concorrenti, risulta essere del 6% (sei per cento), a decorrere dalla data della denuncia.”
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non smentite da sufficienti deduzioni di segno contrario.
Il CTU ha infatti risposto in modo esaustivo alle osservazioni di entrambe le parti.
In particolare, alle osservazioni di parte ricorrente il CTU ha così risposto: “ È bene, allora, ribadire alcuni concetti non esposti forse con sufficiente chiarezza. Nel caso specifico, le patologie denunciate sono prevalentemente strumentali, essendo assai sfumata l'obiettività clinica. Se questa
è la situazione attuale, si ha ragione di ritenere che il quadro clinico fosse ancor più lieve tre anni fa, al momento, cioè, in cui le malattie furono denunciate. Pertanto, tutte le voci tabellari elencate nelle “note” della parte ricorrente non sono applicabili nel caso di specie, perché si riferiscono tutte a patologie che hanno una considerevole estrinsecazione funzionale. Qui, invece, proprio per lo sfumato quadro clinico, si sono dovute applicare le voci tabellari che si riferiscono prevalentemente alle alterazioni anatomo-patologiche strumentalmente apprezzabili.”
Rispondendo alle osservazioni dell , il CTU ha evidenziato quanto segue: È certamente vero CP_1 che nella maggior parte dei casi il rachide cervicale non è sottoposto al sovraccarico biomeccanico di tipo lavorativo;
non sempre, però, è così. Nella fattispecie, per esempio, la postura protratta per ore del lavoratore col capo iper-esteso e con le braccia sollevate al di sopra del piano delle spalle, come quando deve operare sotto il ponte elevatore ovvero stando sdraiato sotto le autovetture, determina un effettivo abnorme sovraccarico dei tratti posteriori dei dischi intervertebrali cervicali, oltre a stiramenti delle formazioni tendinee e vascolari vertebrali. Questa abnorme distribuzione dei carichi favorisce, attraverso un conseguente difetto di ossigenazione, la degenerazione dei dischi intervertebrali. Parimenti, la compressione protratta delle formazioni tendinee della spalla contro il tetto osseo acromiale, che si verifica nell'elevazione massima delle braccia, favorisce la tendinosi, vale a dire il processo degenerativo dei tendini. L'eziopatogenesi delle patologie denunciate è certamente multifattoriale;
essendo, però, concreto il rischio lavorativo, non si può escludere, con alto grado di probabilità, che un ruolo concausale abbia potuto svolgerlo anche l'attività lavorativa del soggetto. Per quanto attiene la valutazione del danno biologico, si tiene a rimarcare che, stante lo sfumato quadro clinico-funzionale delle due patologie, si è tenuto conto quasi esclusivamente delle alterazioni “strumentalmente apprezzabili”, come previsto dalle voci tabellari adottate.
Per quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale. Pertanto, l' deve essere CP_1 condannato alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale ex art. 13
D.Lgs. 38/00 per un'inabilità permanente del 6%, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1 Nella liquidazione si è tenuto conto del fatto che la percentuale riconosciuta (6%) è notevolmente inferiore a quella rivendicata in ricorso (18%); ciò giustifica una compensazione parziale.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
03.06.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 6% e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori. CP_1
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 (già compensate per CP_1
1/3) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo