Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 20/03/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00894/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Davide Giangreco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento del 22 aprile 2025, notificato il 12 maggio 2025, con cui lo Sportello
Unico per l'Immigrazione di Ragusa ha rigettato l'istanza P-RG/L/N/2025/100404.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa GN AN NE e udito il difensore dell’amministrazione intimata come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 22 aprile 2025, la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa denegava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato poiché presentata successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
2. Con sentenza n. 1611 del 14 novembre 2025, il Tribunale di Ragusa, adito dal ricorrente per l’annullamento del suindicato provvedimento diniego, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
3. Con atto di riassunzione del 4 febbraio 2026, notificato al Ministero dell’Interno, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del summenzionato provvedimento deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10° del D.lgs. n. 286/1998 che non prevede alcun termine perentorio per la presentazione dell’istanza.
4. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo, in rito:
- l’irricevibilità del ricorso dato che il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa ha rigettato l’istanza del ricorrente veniva notificato, come dichiarato in ricorso, il 12 maggio 2025, mentre l’originario ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Ragusa è stato notificato il 14 luglio 2025, e dunque oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., come documentato dall’allegato messaggio di avvenuta consegna della relativa pec;
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e omessa notifica del ricorso all’amministrazione regionale che ha adottato il provvedimento impugnato;
- l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di impugnazione.
5. La difesa di parte ricorrente non ha replicato alle eccezioni in rito, limitandosi ad insistere nelle difese già spiegate (v. “note di trattazione” del 9 marzo 2026).
6. All’udienza camerale del 10 marzo 2026, è stato reso avviso della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio formulata dalla difesa erariale è fondata.
7.1 Osserva il Collegio, in conformità a numerosi precedenti di questo T.A.R. sulla medesima questione (v. sentenze nn. 147/2026; 19/2026, 13/2026; 3150/2025;2359/2025; 222/2025; 2309/2024) che:
- il provvedimento impugnato, come chiaramente evincibile dalla sua intestazione è stato adottato e sottoscritto da funzionario della Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa, quindi da articolazione territoriale del Dipartimento regionale del lavoro che, in base all’art 30 del D.lgs. n. 349/1999 e all’accordo sottoscritto il 6 febbraio 2006 svolge autonome funzioni nell’ambito dei procedimenti concernenti i lavoratori subordinati stranieri;
- il ricorso, tuttavia, non è stato notificato all’amministrazione regionale.
7.2 Anche il giudice di appello, in fattispecie analoghe (cfr. C.G.A. n. 764 - 765 -766 - 767 del 2023) si è espresso nel senso dell’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Siciliana precisando che:
“- l’art. 41 Cod. proc. Amm. stabilisce che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato;
- la violazione di tale onere determina pertanto l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio;
- l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che l’art. 41 Cod. proc. amm. identifica l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso giudiziale amministrativo esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato, escludendo che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento, adempimento che è necessario solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni (concerti, accordi di programma etc.). Ciò in quanto le partecipazioni al procedimento, anche laddove giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale ovvero gli atti preparatori), in carenza di una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni, non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria del giudizio a soggetti diversi dall’autorità emanante ”.
7.3 Ciò premesso, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, essendo l’atto oggetto d’impugnativa adottato dalla Regione Siciliana, cui l’interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio.
7.4 Esclude, peraltro, il Collegio che possa rilevare la notifica del ricorso al Ministero dell’Interno posto che la trattazione di eventuali questioni di difetto di attribuzione e di incompetenza, “ presuppone la rituale instaurazione del gravame nei confronti dell’amministrazione che ha adottato l’atto gravato, condizione nella fattispecie insussistente ” (cfr. C.G.A. nn. 764, 765 e 766/2023 cit.).
7.8 Nemmeno sussiste una condizione di errore scusabile in capo al ricorrente, in condivisione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile, codificato dall’art. 37 cod. proc. amm., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa; la disposizione è di stretta interpretazione, in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1346); pertanto, nel caso in esame, ove l’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato è testualmente indicata nell’atto, l’omessa notifica all’amministrazione regionale non è riconducibile alle descritte ipotesi di errore scusabile.
7.9 In conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi nemmeno disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto mai eseguita.
8. È, inoltre, fondata l’ulteriore eccezione di irricevibilità del ricorso poiché - come documentato in atti - la notifica del ricorso originario è stata eseguita il 14 luglio 2025, oltre il termine di 60 giorni dalla data in cui parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la notifica del provvedimento impugnato. È notorio che la cd. translatio iudicii non può consentire l’elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione (cfr. tra le tante: TAR Lazio - Roma, sez. V, 2 maggio 2025, n. 8562; TAR Sicilia - Palermo, sez. II, 7 luglio 2025,n. 1545; TAR Campania -Salerno, sez. III, 28 maggio 2025, n. 975e giurisprudenza ivi richiamata) e l’art.11, comma 2, c.p.a. ha espressamente tenuto “ferme” in materia le preclusioni e le decadenze intervenute atteso che affinché si possa produrre tale utile effetto occorre che la causa civile sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso al giudice amministrativo ( art.11 c.p.a “ Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite”) .
9. Quanto sopra esonera il Collegio dall’esame dell’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi formulata dall’amministrazione intimata, nonché dal rilievo di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 44, comma 1, lett. a) c.p.a., dato che la procura alle liti rilasciata al difensore è generica e priva degli elementi di specialità richiesti dall’art. 40, comma 1° lett. g) del c.p.a. per la rappresentanza tecnica.
10. Le spese di lite possono essere, tuttavia, compensate tra le parti anche in ragione della definizione in rito del ricorso.
11. Con riferimento, infine, all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dal ricorrente e non ancora esitata dalla competente commissione, il Collegio ritiene che l’inammissibilità del ricorso imponga il rigetto della domanda ai sensi degli artt. 74, comma 2° e 130 bis, comma 1°del D.P.R. n. 115/2002. e dell’art. 136 D.P.R. 115 del 2002 (ex plurimis C.G.A., sez. giur., 29 aprile 2025, n. 363 con richiami a Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2024, n. 6213; C.G.A., sez. giur., 24 aprile 2024, n. 316 e 766/2023 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Respinge la domanda del ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN NE, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GN AN NE |
IL SEGRETARIO