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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/08/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5167/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessia Zampolini ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 5167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “lesioni da sinistro stradale”
Tra
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/03/1982, e (C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Perugia (PG), il 28/05/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo
Lipparini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Corso
Vannucci n. 30, come da procura in calce all'atto di citazione
Attore
e
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia
Cutini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Piazza Italia
n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e
pagina 1 di 21 (P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t.
Convenuto contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di compagnia assicuratrice, e Controparte_1 [...]
in qualità di responsabile civile, per sentir accertare la Controparte_2 responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro Peugeot Boxer tg. ES269AZ nella causazione del sinistro occorso a e, conseguentemente, per Parte_1 sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro dalla medesima e dal coniuge Parte_2
Parte attrice ha rappresentato che in data 09/09/2016, alla Parte_1 guida della Ford Escort tg. AB553RP di proprietà di percorrendo Controparte_3 il raccordo autostradale Bettolle-Perugia, all'altezza dello svincolo di Piscille, incolonnata alle auto che la precedevano con le quattro frecce inserite, veniva tamponata violentemente dall'autocarro di proprietà dell Controparte_2 guidato da tanto da farla sbalzare in avanti contro il veicolo Persona_1
Citroen C3 che la precedeva.
Ha aggiunto che sul posto interveniva la Polizia Stradale di Perugia, la quale effettuava i rilievi dell'incidente, nonché il personale del 118 che trasportava l'attrice d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia, ove le veniva diagnosticato “trauma cranio facciale con lesione da scoppio di bulbo oculare dc, frattura multipla del pavimento dell'orbita dx con erniazione di grasso in corrispondenza del seno mascellare, contusione ecchimotica pretibiale dx e sx”.
In seguito, era ricoverata presso la Parte_1 [...]
e sottoposta ad intervento chirurgico di riparazione della Controparte_4 ferita sclerocorneale e riposizione della tasca congiuntivale, mentre, in data
16/09/2016, era sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico presso l'Ospedale di Desio che, tuttavia, veniva sospeso dall'équipe medica per la pagina 2 di 21 situazione estremamente deteriorata in cui versava il bulbo oculare, tale da non consentire la prosecuzione.
In data 09/11/2016, l'attrice era sottoposta a protesizzazione oculare provvisoria in resina e, nel marzo-aprile 2017, a protesi definitiva.
A causa del sinistro, ha lamentato – versando in atti perizia Parte_1 medico-legale di parte e successiva integrazione – di aver riportato una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 40%, anche tenuto conto del disturbo post-traumatico da stress derivante dal sinistro, chiedendo pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale, con personalizzazione della misura del danno del 50% in ragione dell'età giovane al momento del sinistro, dei postumi gravemente invalidanti, della compromissione di tutte le ordinarie attività e occupazioni, delle sofferenze derivate dall'improvviso mutamento delle condizioni di salute e della necessità di essere assistita alla guida degli autoveicoli.
Ha inoltre lamentato di aver subito danni di natura patrimoniale tanto emergente per spese mediche, quanto da lucro cessante per aver perso, dopo l'incidente, la propria clientela nello svolgimento dell'attività di biologa-nutrizionista, non essendo più in grado di raggiungere gli studi di Orvieto, Gubbio e Perugia-
Balanzano presso cui lavorava, con un danno da chance di guadagno stimato in euro 180.000,00, nonché un danno da perdita di chance di conseguire un maggior trattamento pensionistico calcolato in euro 750,00 mensili per diciotto anni (dai 66 agli 82 anni).
Anche ha poi chiesto il risarcimento dei danni subiti in Parte_2 conseguenza del sinistro occorso alla coniuge, individuati nella grave alterazione e nel peggioramento delle dinamiche familiari dovute alle condizioni psico-fisiche della nello stravolgimento del proprio stile di vita da riadattare alle Pt_1 sopravvenute esigenze di assistenza e cura della coniuge, nonché nell'aver dovuto rinunciare all'attività di cantante lirico.
Dopo aver rappresentato che la compagnia assicurativa convenuta ha versato all'attrice la somma di euro 190.000,00, oltre ad euro 5.000,00 a titolo di provvisionale per spese mediche e che pur essendosi impegnata a corrispondere la somma di euro 19.000,00 a titolo di spese legali stragiudiziali non ha però
pagina 3 di 21 provveduto in tal senso, ha chiesto la condanna dei convenuti in Parte_1 solido alla liquidazione in suo favore dell'ulteriore importo di euro 509.351,17, al netto degli acconti ricevuti, mentre al risarcimento del danno Parte_2 subito pari ad euro 100.000,00.
Si è costituita in giudizio la quale, Controparte_1 senza nulla contraddire sulla dinamica del sinistro, ha contestando l'ammontare dei postumi permanenti che secondo parte attrice avrebbe subito
[...]
ritenendo corretta la quantificazione dell'invalidità permanente operata Pt_1 dalla compagnia assicurativa, pari al 33%, nonché di quella temporanea per 110 giorni.
Ha quindi sostenuto la congruità di quanto già corrisposto all'attrice.
In relazione al danno patrimoniale ex adverso lamentato, parte convenuta ne ha escluso la sussistenza, assumendo come i postumi residuati all'attrice non evidenzino la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica e non vi sia prova che il sinistro abbia impedito all'attrice di svolgere la consueta attività lavorativa o di aprire la libreria.
Ha anche sostenuto come non vi sia nemmeno prova che il sinistro abbia determinato una diminuzione del trattamento pensionistico futuro di
[...]
vieppiù nei termini indicati dall'attrice. Pt_1
Ha poi contestato la sussistenza e congruità delle spese mediche prospettate dall'attrice e delle spese legali stragiudiziali, sostenendo di non essersi mai impegnata al versamento di queste ultime.
Infine, ha sostenuto l'infondatezza della Controparte_1 domanda di risarcimento dei danni proposta da non ritenendo Parte_2 ravvisabili quelle condizioni di particolare gravità tali da sconvolgere le normali abitudini dei congiunti del danneggiato.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea.
pur ritualmente convenuta, non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
27/04/2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6, n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale.
pagina 4 di 21 All'udienza del 26/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- Parte attrice, dopo aver chiesto in via istruttoria la revoca di cui all'ordinanza del 13/12/2022 e l'ammissione dei mezzi istruttoria non ammessi, ha concluso come da atto di citazione, ovvero “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito, dichiarare il Sig. conducente dell'autocarro Peugeot Persona_1
Boxer tg. ES 269 AZ, di proprietà dell' ora Parte_3
responsabile del sinistro per cui è causa e per Controparte_2
l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti da in € 509.351,17 già al netto degli acconti Parte_1 ricevuti e di € 100.000,00 in favore del Sig. o nella somma Parte_2 maggiore o minore che risulterà di giustizia anche a seguito delle espletande
C.T.U. medico-legali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”
- come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ossia “voglia il Tribunale adito respingere ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, in ipotesi dichiarando
[...] la somma di Euro 195.000,00 corrisposta ante causam alla dott.ssa
[...]
previa rivalutazione alla data della sentenza, satisfattiva di tutti i Pt_1 danni a qualsiasi titolo effettivamente subiti dall'attrice e dichiarando che nulla è dovuto al sig. con vittoria di spese, compensi Parte_2 professionali, rimborso forfetario 15% ed accessori di legge”; in via subordinata, nel caso di accertamento dei danni subiti dall'attrice in misura superiore a quanto già corrisposto, ha chiesto di “detrarre comunque dal danno risarcibile le somme già versate dalla compagnia previa rivalutazione delle somme dalla data della sentenza, dichiarando che nulla è dovuto a con compensazione delle spese di lite”. Pt_2
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
1. Sull'an debeatur
pagina 5 di 21 Nel presente giudizio, non risulta in alcun modo controversa la dinamica del sinistro, essendo pacifico tra le parti che il sinistro è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'autocarro Peugeot Boxer tg. ES269AZ, il quale senza rispettare la distanza di sicurezza e senza riuscire ad arrestarsi tempestivamente, andava a collidere con l'autovettura condotta dall'attrice che, in quel momento, si trovava ferma sulla propria corsia di percorrenza e incolonnata in ragione del traffico, con le quattro frecce accese, dietro ad altre autovetture.
Sul punto, null'altro v'è da aggiungere.
2 – Sul quantum debeatur
2.1 Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un.,
11.11.2008, N. 26972, e più recentemente Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza N. 7513 del 27/03/2018, Cass. Civ., sez. III, sentenza N. 25164 del 10/11/2020), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185
c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
pagina 6 di 21 - lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva e, in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- non determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, non avendo quest'ultimo fondamento medico-legale, perché non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico- relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale); - il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, essendo, peraltro, tale personalizzazione specificamente disciplinata in via normativa dall'art. 138 del
Codice della Assicurazioni Private (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale […], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
2.2. Nel caso in esame, la consulenza medico-legale predisposta dal perito d'ufficio dà adeguatamente conto della ricorrenza di un danno biologico causalmente riconducibile all'incidente per cui è causa, derivante da “trauma contusivo facciale con lesione da scoppio del bulbo oculare destro, fratture multiple del pavimento osseo dell'orbita di destra e fratture delle ossa proprie del naso”.
La consulenza tecnica si pone a fondamento della decisione perché basata su evidenze scientifiche e non affetta da vizi logici o metodologici, né inficiata da invalidità alcuna.
pagina 7 di 21 In relazione ai danni subiti dalla all'esito di accertamenti e valutazioni, il Pt_1
c.t.u. è pervenuto alle seguenti conclusioni:
- invalidità temporanea totale di 30 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 75% per 60 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% per 40 giorni.
- invalidità permanente del 35-36%.
Nella determinazione dell'invalidità permanente, il c.t.u. ha tenuto conto anche del danno psichico conseguente all'incidente, avendo evidenziato come “permane inoltre un disturbo psichico reattivo, identificato dallo specialista psichiatra in forma di Disturbo Post Traumatico da Stress cronico di non grave entità, non apprezzabile all'esame obiettivo e probabilmente innestatosi su fattori di tipo personologico preesistenti, attualmente in adeguato compenso farmacologico. È quindi possibile identificare, in esito all'incidente del 9 settembre 2016, esiti rappresentati da perdita del visus all'occhio destro con conseguente perdita del senso di profondità e necessità di protesi oculare estetica sostitutiva;
modesti esiti dolorosi di frattura nasale e orbitaria;
modesto disturbo psichico reattivo dai lievi riflessi disfunzionali sulla qualità di vita”.
In ordine alla determinazione del quantum, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza per cui, in assenza di precisi riferimenti normativi tenuto conto che la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico si applica solo per i sinistri verificatisi dopo il
5/03/2025, si ravvisa un oggettivo parametro di valutazione nei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di MI (sul primato del sistema meneghino si veda
Cass. Civ. N. 20292/2012 e Cass. Civ. N. 19376/2012).
Tenendo conto dei recenti arresti giurisprudenziali in ordine alle modalità di applicazione dei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di MI ed evidenziata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico/dinamico- relazionale, si dovrà procedere:
- ad accertare l'esistenza di un eventuale concorso tra danno dinamico- relazionale e danno morale,
pagina 8 di 21 - nel caso di accertamento positivo, a determinare il quantum applicando integralmente le tabelle di MI, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, indicando un valore monetario complessivo;
- nel caso di accertamento negativo, a determinare il quantum scomputando dal valore indicato dalle Tabelle di MI l'aumento previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate e liquidando soltanto il danno dinamico- relazionale;
- nel caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento sino al 30% del solo danno biologico, depurato dell'aumento previsto per la componente morale dalle richiamate Tabelle (cfr.
Cass. Civ., sez. III, sentenza N. 25164 del 10/11/2020).
Quanto al danno morale, si ritiene di dover riconoscere siffatta voce di danno proprio in ragione dell'avvenuto scoppio del bulbo oculare in conseguenza dell'urto che è ragionevole ritenere abbia cagionato una notevole sofferenza morale all'attrice, la quale ha subito la protesizzazione dell'occhio.
Quanto, invece, al danno esistenziale, preme ribadire quanto già affermato in premessa in ordine al fatto che la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale inteso quale danno alla vita di relazionale costituisce una forma di duplicazione del risarcimento, atteso che con il danno alla vita dinamico- relazionale si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente.
Come visto, particolari condizioni soggettive dell'attrice possono giustificare una personalizzazione del danno nella misura massima del 30%, ove i pregiudizi alla vita dinamico-relazionale patiti trascendano i pregiudizi che normalmente soffrono persone della medesima età che subiscono il medesimo danno alla salute.
Ebbene, nel caso in esame, gli effetti dinamico-relazionali allegati da parte attrice quali le difficoltà nella percezione dello spazio che determinano scontri con le persone quando cammina per strada, le difficoltà a versare l'acqua nel bicchiere e a scendere le scale risultano essere pregiudizi normalmente connessi al danno fisico subito, mentre i forti attacchi di panico quando si siede in macchina anche come passeggero, nonché la rinuncia ad uscire con gli amici, chiudendosi sempre pagina 9 di 21 di più in se stessa, si sostanziano in pregiudizi dinamico-relazionali che risultano strettamente dipendenti e normalmente collegati al danno psichico già valutato in sede medico-legale.
Né, d'altra parte, può accogliersi la tesi di parte attrice secondo cui è il distretto anatomico attinto dalla lesione in sé che darebbe conto di una lesività eccezionale idonea a giustificare la personalizzazione del danno.
Ad avviso di parte attrice, infatti, la circostanza che la lesione abbia interessato la vista in una donna giovane renderebbe suscettibile di personalizzazione il danno dinamico-relazionale subito.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la personalizzazione del danno necessiti di allegazione e prova di effetti peculiari che la lesione ha prodotto in capo alla vittima, i quali, come detto, devono trascendere quelli normalmente sofferti da tutti i soggetti che subiscono la medesima lesione.
Per lesione deve intendersi la lesione anatomico-funzionale e non, come pretende l'attrice, la misura dell'invalidità permanente accertata.
Peraltro, l'età della vittima è già presa in considerazione dalle Tabelle di MI ai fini dell'individuazione della misura del risarcimento.
In altri termini, perché si possa giungere alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale è necessario che il danneggiato alleghi e dimostri che la specifica lesione sofferta ha prodotto peculiari conseguenze anatomo-funzionali e relazionali come, ad esempio, nel caso di lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali o di lesione al "dito del pianista dilettante”
(cfr., per gli esempi, Tabella di MI per la liquidazione del danno non patrimoniale).
Nel caso in esame, le allegazioni dell'attrice danno conto – come detto – del fatto che la abbia sofferto, a causa del sinistro, conseguenze normalmente Pt_1 connesse al tipo di lesione subita che non si appalesano di natura eccezionale e peculiare in ragione delle condizioni personali della vittima, sicché non si ritiene sussistano i presupposti per procedere alla personalizzazione del danno biologico subito.
pagina 10 di 21 Tanto chiarito, facendo riferimento alla predetta tabella di liquidazione, deve ritenersi congruo ed equo quantificare in € 269.088,00 il danno biologico complessivamente patito dall'attrice.
Il suddetto importo andrà devalutato all'epoca del sinistro e sulla somma devalutata si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite cit. (1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno sino al
21/11/2017, data in cui la compagnia assicurativa ha trasmesso l'assegno di euro 190.000,00.
Ed infatti, ai fini della corretta liquidazione del danno si dovrà tener conto di quanto già versato dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Pertanto, si procederà a sottrarre dalla somma rivalutata sino al 21/11/2017 quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa e sull'importo residuo si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite cit. (1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno sino all'attualità.
L'importo a titolo di danno non patrimoniale ascende, quindi, ad euro 45.163,84.
A tale importo si dovranno applicare gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
2.2. Non spetta, invece, il risarcimento del danno patrimoniale emergente per spese mediche.
Parte attrice ha sostenuto di aver dovuto sborsare la somma di euro € 2.557,17 per spese mediche ed euro 1.900,00 per spese di c.t.p.
Al contempo, però, allega anche di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione l'importo di euro 5.000,00 a titolo di rimborso delle spese mediche prima ancora dell'esborso da parte della predetta compagnia dell'importo di euro 190.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero in data 11/04/2017 (cfr. doc. 38 di parte attrice).
pagina 11 di 21 Siffatta somma versata all'attrice a rimborso delle spese mediche sostenute copre ampiamente le spese mediche e di c.t.p. che l'attrice afferma di aver sostenuto, sicché alcuna somma residua spetta alla a tale titolo. Pt_1
2.3. ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da Parte_1 lucro cessante.
Nel dettaglio, l'attrice ha sostenuto di essere impegnata, al momento dell'incidente, in attività di biologa nutrizionista prestando la propria attività lavorativa in tre studi (Orvieto, Gubbio, Perugia-Balanzano), e di essere impegnata in docenze.
Proprio in ragione dell'incidente e della conseguente impossibilità di guidare per lunghi tragitti, la lamenta la perdita di clientela nonché la perdita della Pt_1 possibilità di incrementarla, assumendo un danno pari ad euro 1.500,00 al mese, per un totale di euro 180.000,00.
Innanzitutto, va chiarito che non ha subito, a causa del sinistro, Parte_1 alcuna lesione alla propria capacità lavorativa specifica, ciò significando che è, anche dopo l'incidente, in grado di attendere all'attività di biologa nutrizionista, come peraltro comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6 di parte convenuta) e dalla stessa attrice dichiarato in comparsa conclusionale nella misura in cui ha dato atto di svolgere la predetta attività in uno studio in
Passignano sul Trasimeno.
Sotto il primo profilo danno da mancato guadagno per la perdita della clientela acquisita, si osserva come le dichiarazioni dei redditi prodotto agli atti, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, non danno sufficientemente conto di una reale contrazione del reddito annuo derivante dall'esercizio di attività professionale, né della riconducibilità di siffatta contrazione all'incidente.
Va, infatti, evidenziato come le dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 precedenti al sinistro diano conto di redditi da attività professionale veramente modesti, ammontando rispettivamente ad euro 1.027,00
e 678,00.
Nel 2016, invece, il reddito annuo complessivo della risulta superiore, Pt_1 essendo composto anche dal reddito per attività di impresa conseguente pagina 12 di 21 all'apertura della libreria avvenuta – come allegato da parte attrice – dopo il sinistro.
Ebbene, se è pur vero che nel corso dell'anno di imposta 2016 non risulta denunciato alcun reddito da attività professionale, è anche vero che il sinistro si è verificato a settembre, sicché è arduo sostenere che la contrazione del reddito da attività professionale sia dipeso dal sinistro stesso.
Ed infatti, risulta evidente dalla predetta dichiarazione dei redditi come, per i nove mesi che hanno preceduto il verificarsi del sinistro, la non abbia Pt_1 prodotto alcun reddito da attività professionale.
Si deve, pertanto, concludere per l'insussistenza del nesso di causa tra la modestissima contrazione dei guadagni per reddito da attività professionale e il sinistro occorso.
Quanto, invece, alla lamentata perdita di chance di incrementare i guadagni, si osserva che spetta al creditore che voglia ottenere il risarcimento del predetto danno provare, anche in via presuntiva o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
14/03/2017, n. 6488, Rv. 643410 secondo cui “in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità. Nella specie, relativa alla perdita di
“chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato
l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso
pagina 13 di 21 l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni”).
Nel caso in esame, la circostanza pacifica e documentata (cfr. doc. 6 di parte convenuta) che la anche dopo il sinistro, abbia continuato a svolgere Pt_1
l'attività di nutrizionista impedisce ogni valutazione, anche presuntiva, circa la sussistenza di una perdita di chance lavorative, neppure sotto il profilo allegato da parte attrice della sopravvenuta impossibilità di proseguire la propria attività lavorativa presso gli studi di Orvieto, Gubbio e Perugia.
Ed infatti, in primo luogo, non è stato dimostrato che l'utilizzo dell'autovettura fosse l'unico mezzo di trasporto possibile per recarsi nei predetti studi ove l'attrice allega di aver lavorato prima del sinistro, essendo ragionevole ipotizzare uno spostamento anche con i mezzi pubblici.
In secondo luogo, non vi sono evidenze – attesa la prosecuzione dell'attività di biologa-nutrizionista – che l'esercizio dell'attività lavorativa presso i predetti studi avrebbe – e in che misura – assicurato alla un incremento di clientela e Pt_1 maggiori chance di guadagno rispetto a quelle assicurate dall'esercizio della professione in Passignano sul Trasimeno.
2.4. Non risulta dimostrato nemmeno il danno da mancato guadagno per la cessazione dell'attività di docenza, atteso che dalla Certificazione Unica 2018 successiva al sinistro risulta un reddito connesso alle docenze presso CNOSFAP per euro 2.600,00, ciò smentendo la tesi di parte attrice secondo cui la Pt_1 non avrebbe più potuto svolgere docenze dopo l'incidente.
2.5. assume, inoltre, la sussistenza di un danno da perdita di Parte_1 chance di conseguire un miglior trattamento pensionistico, quantificato in euro
750,00 mensili moltiplicato per 18 anni.
Anche sotto questo profilo, la domanda è infondata.
Come detto, infatti, la ha continuato a svolgere l'attività di biologa- Pt_1 nutrizionista anche dopo il sinistro e non vi è prova che non fosse in grado di raggiungere gli studi presso cui lavorava prima anche con mezzi diversi dall'autovettura, né vi è prova che la continuazione delle attività presso i predetti studi avrebbe consentito all'attrice un incremento di clientela e maggiori chance di guadagno rispetto a quelle che la stessa ha nello svolgere la professione presso pagina 14 di 21 lo studio di Passignano sul Trasimeno, anche tenuto conto dei modesti guadagni conseguiti sino a quel momento presso i predetti studi come dimostrano le dichiarazioni dei redditi in atti.
2.6. Infine, ha chiesto anche il rimborso della somma di euro Parte_1
19.000,00 per gli onorari legali stragiudiziali che la compagnia di assicurazione si sarebbe impegnata a corrispondere al legale dell'attrice.
Innanzitutto, va detto che non vi è in atti la prova che la compagnia di assicurazione abbia concordato il pagamento di detto onorario, atteso che nella missiva con la quale la propone la chiusura della Controparte_1 controversia con il pagamento della somma di euro 190.000,00 si legge espressamente: “qualora la presente offerta venisse accettata dalla sua assistita a titolo definitivo, saremo a sua disposizione per concordare le competenze legali maturate, con liquidazione diretta a nostro carico”.
Alcuna accettazione dell'offerta a titolo definitivo è pervenuta dall'attrice in sede stragiudiziale, sicché è evidente come non sussista alcun accordo sul pagamento dell'onorario dell'avvocato nella misura di euro 19.000,00 e non può dirsi sussistente nemmeno un impegno della compagnia a concordare le competenze legali spettanti al professionista.
Ad ogni modo, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
“le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ., Sez. VI, 02/02/2018, n. 2644, Rv. 647923).
Parte convenuta sostiene, tuttavia, che nulla spetti al legale di parte attrice in ragione della superfluità dell'attività prestata, avendo la compagnia tempestivamente offerto un importo commisurato alla percentuale di invalidità riscontrata dal proprio c.t.p. e non avendo l'attività del legale svolto alcuna utilità al fine di agevolare la più rapida definizione del contenzioso che è invece proseguito in sede giudiziale con pretese definite irrealistiche.
A tal proposito, parte convenuta ha richiamato Cass. Civ. S.U. n. 16990/2017 secondo cui “l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque
pagina 15 di 21 qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità ((Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso in esame, sebbene risulti che la compagnia di assicurazione non ha contestato la dinamica del sinistro e ha offerto, circa un anno dopo dal verificarsi del sinistro, la somma di euro 190.000,00 sulla scorta della perizia svolta dal proprio c.t.p., il cui valore di invalidità permanente (33%) non si discosta considerevolmente dalla valutazione emersa in sede di c.t.u. (35-36%), è documentalmente provato che la suddetta offerta è stata preceduta da una missiva a firma del legale di richiesta di risarcimento del danno 18/10/2016 (cfr. doc. 39 di parte attrice).
Risulta, inoltre, l'invito rivolto alla compagnia, successivamente all'offerta ritenuta non satisfattiva, a svolgere la procedura stragiudiziale di negoziazione assistita, resa condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti dall'art. 3 del decreto- legge 12 settembre 2014 n. 132.
È, quindi, evidente come debbano comunque essere liquidate le spese stragiudiziali, attesa – se non altro – la necessità per la parte attrice di introdurre la procedura di negoziazione assistita prima dell'introduzione del giudizio.
Suddetta attività stragiudiziale, in quanto configurante condizione di procedibilità, non può senza dubbio considerarsi attività superflua.
Le spese di assistenza stragiudiziale dovranno, allora, essere liquidate tenendo conto dei parametri forensi per attività stragiudiziale, con la conseguenza che spetta all'attrice la somma di euro 1.370,00, determinata prendendo come riferimento lo scaglione corrispondente all'ammontare complessivo del pagina 16 di 21 risarcimento spettante all'attrice (dovendosi tener conto anche dell'assistenza prestata precedentemente alla formulazione dell'offerta da parte della compagnia di assicurazione, ancorché risoltasi – come risulta dagli atti – nell'invio di una mera richiesta di risarcimento del danno) e la sola fase di attivazione, non risultando alcuno svolgimento della fase di negoziazione, né – ovviamente- della conciliazione.
3. Anche coniuge della ha chiesto il risarcimento del Parte_2 Pt_1 danno non patrimoniale, assumendo che il danno alla salute subito dalla Pt_1 abbia determinato anche sofferenze psichiche al marito e lo abbia costretto a modificare il proprio stile di vita.
Ha, quindi, chiesto il risarcimento nella misura di euro 100.000,00, tenuto conto dei criteri elaborati dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
MI in relazione all'ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale, ancorché inferiore al minimo indicato nelle predette Tabelle.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata che aveva omesso di valutare, quali elementi idonei alla integrazione del presupposto per la liquidazione del danno morale in favore dei genitori, le gravissime lesioni invalidanti subite dal figlio minorenne, trattandosi di circostanza che, anche da sola, si sarebbe potuta considerare decisiva ai fini della
pagina 17 di 21 configurabilità del patema d'animo)” (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 8546 del
03/04/2008, Rv. 602633).
Dunque, il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, tra le altre, Cass. Civ., 16 febbraio 2012, n. 2228; Cass. Civ., 6 aprile 2011, n. 7884; Cass. Civ., 3 aprile 2008, n. 8546; Cass. Civ., 14 giugno
2006, n. 13754; Cass. Civ., 31 maggio 2003, n. 8827), salvo verificare di volta in volta l'entità delle lesioni, nonché “in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (Cass. Civ., n.
9556 del 2002).
Ciò posto, il pregiudizio non patrimoniale in questione può ravvisarsi e, quindi, risarcirsi a condizione che le lesioni, per la loro natura e gravità, incidano, compromettendola, sulla relazione affettiva tra la vittima e i prossimi congiunti
(cfr. ad es. Cass. n. 2228 del 2012, cit.).
La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari
(Cass. Civ., Sez. III, 27/05/2019, n. 14392, Rv. 654094).
E, dunque, intanto è possibile ricorrere a presunzioni in quanto siano stati forniti elementi oggettivi che rendano possibile al giudice di effettuare una valutazione equitativa sulla base di suddetti elementi.
Nel caso in esame, il danno del congiunto è fondato esclusivamente sull'entità delle lesioni in concreto riportate dalla sul rapporto di coniugio Pt_1 sussistente e su allegazioni generiche circa il peggioramento delle dinamiche familiari.
Tuttavia, detti elementi non danno sufficientemente conto del danno asseritamente patito dall'attore, non essendo nemmeno stato chiarito in cosa sia consistito il lamentato peggioramento delle dinamiche familiari e non essendo, quindi, stati forniti sufficienti elementi per poter effettivamente ravvisare, in pagina 18 di 21 conseguenza del sinistro, quella compromissione delle esigenze familiari che giustificherebbe il risarcimento del c.d. danno “riflesso”.
Sul punto, è bene precisare che l'asserito abbandono da parte del Pt_2 dell'attività di cantante lirico risulta smentito dagli atti (cfr. doc. 7 di parte convenuta), essendo stato dimostrato come lo stesso abbia continuato dopo il sinistro occorso alla moglie a coltivare la propria passione, calcando numerosi palchi in Umbria.
Quanto, poi, alla necessità di assumere la posizione di collaboratore familiare nella libreria formalmente intestata alla moglie si evidenzia come risulti Pt_1 agli atti che l'attività ha rappresentato un progetto comune di entrambi i coniugi, come emerge dalla pubblicizzazione dell'attività stessa sia sul web che sulla stampa, in cui è chiaramente riportato che la libreria è stata aperta e proseguita su iniziativa e con il coinvolgimento di entrambi (cfr. doc. 5 di parte convenuta).
Per tutte le ragioni espresse, allora, alcun risarcimento spetta al Pt_2
4. L'esito del giudizio vede l'accoglimento, ancorché in misura ridotta, della domanda proposta dalla mentre vede il rigetto della domanda proposta Pt_1 dal Pt_2
Ritiene, pertanto, il Tribunale equo e congruo procedere ad una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo, dovendosi fare applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063).
Essendo, quindi, nel presente giudizio stata accolta, ancorché in misura ridotta la domanda della mentre respinta quella proposta dal Pt_1 Pt_2
pagina 19 di 21 sussistono i presupposti per una compensazione parziale delle spese di lite nella misura anzidetta.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato sulla base del decisum e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Le spese di CTU, invece, vengono poste a carico di parte convenuta, stante l'accoglimento della domanda proposta dalla in ordine al danno biologico Pt_1 subito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la e Controparte_1
l in solido, al risarcimento del danno nei confronti Controparte_2 di nella misura di euro 45.163,84, oltre interessi al tasso Parte_1 legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da Parte_2
- Condanna la e l Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento delle spese di lite nella misura di Controparte_2
2/3 che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 545,00 per esborsi, nonché al pagamento della somma di euro 1.370,00 a titolo di spese stragiudiziali;
- Compensa il residuo terzo delle spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di Controparte_1
e di in solido, le spese di CTU come
[...] Controparte_2 liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Perugia il 1° agosto 2025
pagina 20 di 21 Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessia Zampolini ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 5167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “lesioni da sinistro stradale”
Tra
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/03/1982, e (C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Perugia (PG), il 28/05/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo
Lipparini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Corso
Vannucci n. 30, come da procura in calce all'atto di citazione
Attore
e
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia
Cutini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Piazza Italia
n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e
pagina 1 di 21 (P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t.
Convenuto contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di compagnia assicuratrice, e Controparte_1 [...]
in qualità di responsabile civile, per sentir accertare la Controparte_2 responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro Peugeot Boxer tg. ES269AZ nella causazione del sinistro occorso a e, conseguentemente, per Parte_1 sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro dalla medesima e dal coniuge Parte_2
Parte attrice ha rappresentato che in data 09/09/2016, alla Parte_1 guida della Ford Escort tg. AB553RP di proprietà di percorrendo Controparte_3 il raccordo autostradale Bettolle-Perugia, all'altezza dello svincolo di Piscille, incolonnata alle auto che la precedevano con le quattro frecce inserite, veniva tamponata violentemente dall'autocarro di proprietà dell Controparte_2 guidato da tanto da farla sbalzare in avanti contro il veicolo Persona_1
Citroen C3 che la precedeva.
Ha aggiunto che sul posto interveniva la Polizia Stradale di Perugia, la quale effettuava i rilievi dell'incidente, nonché il personale del 118 che trasportava l'attrice d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia, ove le veniva diagnosticato “trauma cranio facciale con lesione da scoppio di bulbo oculare dc, frattura multipla del pavimento dell'orbita dx con erniazione di grasso in corrispondenza del seno mascellare, contusione ecchimotica pretibiale dx e sx”.
In seguito, era ricoverata presso la Parte_1 [...]
e sottoposta ad intervento chirurgico di riparazione della Controparte_4 ferita sclerocorneale e riposizione della tasca congiuntivale, mentre, in data
16/09/2016, era sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico presso l'Ospedale di Desio che, tuttavia, veniva sospeso dall'équipe medica per la pagina 2 di 21 situazione estremamente deteriorata in cui versava il bulbo oculare, tale da non consentire la prosecuzione.
In data 09/11/2016, l'attrice era sottoposta a protesizzazione oculare provvisoria in resina e, nel marzo-aprile 2017, a protesi definitiva.
A causa del sinistro, ha lamentato – versando in atti perizia Parte_1 medico-legale di parte e successiva integrazione – di aver riportato una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 40%, anche tenuto conto del disturbo post-traumatico da stress derivante dal sinistro, chiedendo pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale, con personalizzazione della misura del danno del 50% in ragione dell'età giovane al momento del sinistro, dei postumi gravemente invalidanti, della compromissione di tutte le ordinarie attività e occupazioni, delle sofferenze derivate dall'improvviso mutamento delle condizioni di salute e della necessità di essere assistita alla guida degli autoveicoli.
Ha inoltre lamentato di aver subito danni di natura patrimoniale tanto emergente per spese mediche, quanto da lucro cessante per aver perso, dopo l'incidente, la propria clientela nello svolgimento dell'attività di biologa-nutrizionista, non essendo più in grado di raggiungere gli studi di Orvieto, Gubbio e Perugia-
Balanzano presso cui lavorava, con un danno da chance di guadagno stimato in euro 180.000,00, nonché un danno da perdita di chance di conseguire un maggior trattamento pensionistico calcolato in euro 750,00 mensili per diciotto anni (dai 66 agli 82 anni).
Anche ha poi chiesto il risarcimento dei danni subiti in Parte_2 conseguenza del sinistro occorso alla coniuge, individuati nella grave alterazione e nel peggioramento delle dinamiche familiari dovute alle condizioni psico-fisiche della nello stravolgimento del proprio stile di vita da riadattare alle Pt_1 sopravvenute esigenze di assistenza e cura della coniuge, nonché nell'aver dovuto rinunciare all'attività di cantante lirico.
Dopo aver rappresentato che la compagnia assicurativa convenuta ha versato all'attrice la somma di euro 190.000,00, oltre ad euro 5.000,00 a titolo di provvisionale per spese mediche e che pur essendosi impegnata a corrispondere la somma di euro 19.000,00 a titolo di spese legali stragiudiziali non ha però
pagina 3 di 21 provveduto in tal senso, ha chiesto la condanna dei convenuti in Parte_1 solido alla liquidazione in suo favore dell'ulteriore importo di euro 509.351,17, al netto degli acconti ricevuti, mentre al risarcimento del danno Parte_2 subito pari ad euro 100.000,00.
Si è costituita in giudizio la quale, Controparte_1 senza nulla contraddire sulla dinamica del sinistro, ha contestando l'ammontare dei postumi permanenti che secondo parte attrice avrebbe subito
[...]
ritenendo corretta la quantificazione dell'invalidità permanente operata Pt_1 dalla compagnia assicurativa, pari al 33%, nonché di quella temporanea per 110 giorni.
Ha quindi sostenuto la congruità di quanto già corrisposto all'attrice.
In relazione al danno patrimoniale ex adverso lamentato, parte convenuta ne ha escluso la sussistenza, assumendo come i postumi residuati all'attrice non evidenzino la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica e non vi sia prova che il sinistro abbia impedito all'attrice di svolgere la consueta attività lavorativa o di aprire la libreria.
Ha anche sostenuto come non vi sia nemmeno prova che il sinistro abbia determinato una diminuzione del trattamento pensionistico futuro di
[...]
vieppiù nei termini indicati dall'attrice. Pt_1
Ha poi contestato la sussistenza e congruità delle spese mediche prospettate dall'attrice e delle spese legali stragiudiziali, sostenendo di non essersi mai impegnata al versamento di queste ultime.
Infine, ha sostenuto l'infondatezza della Controparte_1 domanda di risarcimento dei danni proposta da non ritenendo Parte_2 ravvisabili quelle condizioni di particolare gravità tali da sconvolgere le normali abitudini dei congiunti del danneggiato.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea.
pur ritualmente convenuta, non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
27/04/2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6, n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale.
pagina 4 di 21 All'udienza del 26/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- Parte attrice, dopo aver chiesto in via istruttoria la revoca di cui all'ordinanza del 13/12/2022 e l'ammissione dei mezzi istruttoria non ammessi, ha concluso come da atto di citazione, ovvero “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito, dichiarare il Sig. conducente dell'autocarro Peugeot Persona_1
Boxer tg. ES 269 AZ, di proprietà dell' ora Parte_3
responsabile del sinistro per cui è causa e per Controparte_2
l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti da in € 509.351,17 già al netto degli acconti Parte_1 ricevuti e di € 100.000,00 in favore del Sig. o nella somma Parte_2 maggiore o minore che risulterà di giustizia anche a seguito delle espletande
C.T.U. medico-legali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”
- come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ossia “voglia il Tribunale adito respingere ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, in ipotesi dichiarando
[...] la somma di Euro 195.000,00 corrisposta ante causam alla dott.ssa
[...]
previa rivalutazione alla data della sentenza, satisfattiva di tutti i Pt_1 danni a qualsiasi titolo effettivamente subiti dall'attrice e dichiarando che nulla è dovuto al sig. con vittoria di spese, compensi Parte_2 professionali, rimborso forfetario 15% ed accessori di legge”; in via subordinata, nel caso di accertamento dei danni subiti dall'attrice in misura superiore a quanto già corrisposto, ha chiesto di “detrarre comunque dal danno risarcibile le somme già versate dalla compagnia previa rivalutazione delle somme dalla data della sentenza, dichiarando che nulla è dovuto a con compensazione delle spese di lite”. Pt_2
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. Sull'an debeatur
pagina 5 di 21 Nel presente giudizio, non risulta in alcun modo controversa la dinamica del sinistro, essendo pacifico tra le parti che il sinistro è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'autocarro Peugeot Boxer tg. ES269AZ, il quale senza rispettare la distanza di sicurezza e senza riuscire ad arrestarsi tempestivamente, andava a collidere con l'autovettura condotta dall'attrice che, in quel momento, si trovava ferma sulla propria corsia di percorrenza e incolonnata in ragione del traffico, con le quattro frecce accese, dietro ad altre autovetture.
Sul punto, null'altro v'è da aggiungere.
2 – Sul quantum debeatur
2.1 Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un.,
11.11.2008, N. 26972, e più recentemente Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza N. 7513 del 27/03/2018, Cass. Civ., sez. III, sentenza N. 25164 del 10/11/2020), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185
c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
pagina 6 di 21 - lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva e, in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- non determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, non avendo quest'ultimo fondamento medico-legale, perché non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico- relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale); - il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, essendo, peraltro, tale personalizzazione specificamente disciplinata in via normativa dall'art. 138 del
Codice della Assicurazioni Private (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale […], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
2.2. Nel caso in esame, la consulenza medico-legale predisposta dal perito d'ufficio dà adeguatamente conto della ricorrenza di un danno biologico causalmente riconducibile all'incidente per cui è causa, derivante da “trauma contusivo facciale con lesione da scoppio del bulbo oculare destro, fratture multiple del pavimento osseo dell'orbita di destra e fratture delle ossa proprie del naso”.
La consulenza tecnica si pone a fondamento della decisione perché basata su evidenze scientifiche e non affetta da vizi logici o metodologici, né inficiata da invalidità alcuna.
pagina 7 di 21 In relazione ai danni subiti dalla all'esito di accertamenti e valutazioni, il Pt_1
c.t.u. è pervenuto alle seguenti conclusioni:
- invalidità temporanea totale di 30 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 75% per 60 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% per 40 giorni.
- invalidità permanente del 35-36%.
Nella determinazione dell'invalidità permanente, il c.t.u. ha tenuto conto anche del danno psichico conseguente all'incidente, avendo evidenziato come “permane inoltre un disturbo psichico reattivo, identificato dallo specialista psichiatra in forma di Disturbo Post Traumatico da Stress cronico di non grave entità, non apprezzabile all'esame obiettivo e probabilmente innestatosi su fattori di tipo personologico preesistenti, attualmente in adeguato compenso farmacologico. È quindi possibile identificare, in esito all'incidente del 9 settembre 2016, esiti rappresentati da perdita del visus all'occhio destro con conseguente perdita del senso di profondità e necessità di protesi oculare estetica sostitutiva;
modesti esiti dolorosi di frattura nasale e orbitaria;
modesto disturbo psichico reattivo dai lievi riflessi disfunzionali sulla qualità di vita”.
In ordine alla determinazione del quantum, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza per cui, in assenza di precisi riferimenti normativi tenuto conto che la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico si applica solo per i sinistri verificatisi dopo il
5/03/2025, si ravvisa un oggettivo parametro di valutazione nei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di MI (sul primato del sistema meneghino si veda
Cass. Civ. N. 20292/2012 e Cass. Civ. N. 19376/2012).
Tenendo conto dei recenti arresti giurisprudenziali in ordine alle modalità di applicazione dei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di MI ed evidenziata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico/dinamico- relazionale, si dovrà procedere:
- ad accertare l'esistenza di un eventuale concorso tra danno dinamico- relazionale e danno morale,
pagina 8 di 21 - nel caso di accertamento positivo, a determinare il quantum applicando integralmente le tabelle di MI, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, indicando un valore monetario complessivo;
- nel caso di accertamento negativo, a determinare il quantum scomputando dal valore indicato dalle Tabelle di MI l'aumento previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate e liquidando soltanto il danno dinamico- relazionale;
- nel caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento sino al 30% del solo danno biologico, depurato dell'aumento previsto per la componente morale dalle richiamate Tabelle (cfr.
Cass. Civ., sez. III, sentenza N. 25164 del 10/11/2020).
Quanto al danno morale, si ritiene di dover riconoscere siffatta voce di danno proprio in ragione dell'avvenuto scoppio del bulbo oculare in conseguenza dell'urto che è ragionevole ritenere abbia cagionato una notevole sofferenza morale all'attrice, la quale ha subito la protesizzazione dell'occhio.
Quanto, invece, al danno esistenziale, preme ribadire quanto già affermato in premessa in ordine al fatto che la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale inteso quale danno alla vita di relazionale costituisce una forma di duplicazione del risarcimento, atteso che con il danno alla vita dinamico- relazionale si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente.
Come visto, particolari condizioni soggettive dell'attrice possono giustificare una personalizzazione del danno nella misura massima del 30%, ove i pregiudizi alla vita dinamico-relazionale patiti trascendano i pregiudizi che normalmente soffrono persone della medesima età che subiscono il medesimo danno alla salute.
Ebbene, nel caso in esame, gli effetti dinamico-relazionali allegati da parte attrice quali le difficoltà nella percezione dello spazio che determinano scontri con le persone quando cammina per strada, le difficoltà a versare l'acqua nel bicchiere e a scendere le scale risultano essere pregiudizi normalmente connessi al danno fisico subito, mentre i forti attacchi di panico quando si siede in macchina anche come passeggero, nonché la rinuncia ad uscire con gli amici, chiudendosi sempre pagina 9 di 21 di più in se stessa, si sostanziano in pregiudizi dinamico-relazionali che risultano strettamente dipendenti e normalmente collegati al danno psichico già valutato in sede medico-legale.
Né, d'altra parte, può accogliersi la tesi di parte attrice secondo cui è il distretto anatomico attinto dalla lesione in sé che darebbe conto di una lesività eccezionale idonea a giustificare la personalizzazione del danno.
Ad avviso di parte attrice, infatti, la circostanza che la lesione abbia interessato la vista in una donna giovane renderebbe suscettibile di personalizzazione il danno dinamico-relazionale subito.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la personalizzazione del danno necessiti di allegazione e prova di effetti peculiari che la lesione ha prodotto in capo alla vittima, i quali, come detto, devono trascendere quelli normalmente sofferti da tutti i soggetti che subiscono la medesima lesione.
Per lesione deve intendersi la lesione anatomico-funzionale e non, come pretende l'attrice, la misura dell'invalidità permanente accertata.
Peraltro, l'età della vittima è già presa in considerazione dalle Tabelle di MI ai fini dell'individuazione della misura del risarcimento.
In altri termini, perché si possa giungere alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale è necessario che il danneggiato alleghi e dimostri che la specifica lesione sofferta ha prodotto peculiari conseguenze anatomo-funzionali e relazionali come, ad esempio, nel caso di lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali o di lesione al "dito del pianista dilettante”
(cfr., per gli esempi, Tabella di MI per la liquidazione del danno non patrimoniale).
Nel caso in esame, le allegazioni dell'attrice danno conto – come detto – del fatto che la abbia sofferto, a causa del sinistro, conseguenze normalmente Pt_1 connesse al tipo di lesione subita che non si appalesano di natura eccezionale e peculiare in ragione delle condizioni personali della vittima, sicché non si ritiene sussistano i presupposti per procedere alla personalizzazione del danno biologico subito.
pagina 10 di 21 Tanto chiarito, facendo riferimento alla predetta tabella di liquidazione, deve ritenersi congruo ed equo quantificare in € 269.088,00 il danno biologico complessivamente patito dall'attrice.
Il suddetto importo andrà devalutato all'epoca del sinistro e sulla somma devalutata si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite cit. (1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno sino al
21/11/2017, data in cui la compagnia assicurativa ha trasmesso l'assegno di euro 190.000,00.
Ed infatti, ai fini della corretta liquidazione del danno si dovrà tener conto di quanto già versato dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Pertanto, si procederà a sottrarre dalla somma rivalutata sino al 21/11/2017 quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa e sull'importo residuo si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite cit. (1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno sino all'attualità.
L'importo a titolo di danno non patrimoniale ascende, quindi, ad euro 45.163,84.
A tale importo si dovranno applicare gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
2.2. Non spetta, invece, il risarcimento del danno patrimoniale emergente per spese mediche.
Parte attrice ha sostenuto di aver dovuto sborsare la somma di euro € 2.557,17 per spese mediche ed euro 1.900,00 per spese di c.t.p.
Al contempo, però, allega anche di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione l'importo di euro 5.000,00 a titolo di rimborso delle spese mediche prima ancora dell'esborso da parte della predetta compagnia dell'importo di euro 190.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero in data 11/04/2017 (cfr. doc. 38 di parte attrice).
pagina 11 di 21 Siffatta somma versata all'attrice a rimborso delle spese mediche sostenute copre ampiamente le spese mediche e di c.t.p. che l'attrice afferma di aver sostenuto, sicché alcuna somma residua spetta alla a tale titolo. Pt_1
2.3. ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da Parte_1 lucro cessante.
Nel dettaglio, l'attrice ha sostenuto di essere impegnata, al momento dell'incidente, in attività di biologa nutrizionista prestando la propria attività lavorativa in tre studi (Orvieto, Gubbio, Perugia-Balanzano), e di essere impegnata in docenze.
Proprio in ragione dell'incidente e della conseguente impossibilità di guidare per lunghi tragitti, la lamenta la perdita di clientela nonché la perdita della Pt_1 possibilità di incrementarla, assumendo un danno pari ad euro 1.500,00 al mese, per un totale di euro 180.000,00.
Innanzitutto, va chiarito che non ha subito, a causa del sinistro, Parte_1 alcuna lesione alla propria capacità lavorativa specifica, ciò significando che è, anche dopo l'incidente, in grado di attendere all'attività di biologa nutrizionista, come peraltro comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6 di parte convenuta) e dalla stessa attrice dichiarato in comparsa conclusionale nella misura in cui ha dato atto di svolgere la predetta attività in uno studio in
Passignano sul Trasimeno.
Sotto il primo profilo danno da mancato guadagno per la perdita della clientela acquisita, si osserva come le dichiarazioni dei redditi prodotto agli atti, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, non danno sufficientemente conto di una reale contrazione del reddito annuo derivante dall'esercizio di attività professionale, né della riconducibilità di siffatta contrazione all'incidente.
Va, infatti, evidenziato come le dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 precedenti al sinistro diano conto di redditi da attività professionale veramente modesti, ammontando rispettivamente ad euro 1.027,00
e 678,00.
Nel 2016, invece, il reddito annuo complessivo della risulta superiore, Pt_1 essendo composto anche dal reddito per attività di impresa conseguente pagina 12 di 21 all'apertura della libreria avvenuta – come allegato da parte attrice – dopo il sinistro.
Ebbene, se è pur vero che nel corso dell'anno di imposta 2016 non risulta denunciato alcun reddito da attività professionale, è anche vero che il sinistro si è verificato a settembre, sicché è arduo sostenere che la contrazione del reddito da attività professionale sia dipeso dal sinistro stesso.
Ed infatti, risulta evidente dalla predetta dichiarazione dei redditi come, per i nove mesi che hanno preceduto il verificarsi del sinistro, la non abbia Pt_1 prodotto alcun reddito da attività professionale.
Si deve, pertanto, concludere per l'insussistenza del nesso di causa tra la modestissima contrazione dei guadagni per reddito da attività professionale e il sinistro occorso.
Quanto, invece, alla lamentata perdita di chance di incrementare i guadagni, si osserva che spetta al creditore che voglia ottenere il risarcimento del predetto danno provare, anche in via presuntiva o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
14/03/2017, n. 6488, Rv. 643410 secondo cui “in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità. Nella specie, relativa alla perdita di
“chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato
l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso
pagina 13 di 21 l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni”).
Nel caso in esame, la circostanza pacifica e documentata (cfr. doc. 6 di parte convenuta) che la anche dopo il sinistro, abbia continuato a svolgere Pt_1
l'attività di nutrizionista impedisce ogni valutazione, anche presuntiva, circa la sussistenza di una perdita di chance lavorative, neppure sotto il profilo allegato da parte attrice della sopravvenuta impossibilità di proseguire la propria attività lavorativa presso gli studi di Orvieto, Gubbio e Perugia.
Ed infatti, in primo luogo, non è stato dimostrato che l'utilizzo dell'autovettura fosse l'unico mezzo di trasporto possibile per recarsi nei predetti studi ove l'attrice allega di aver lavorato prima del sinistro, essendo ragionevole ipotizzare uno spostamento anche con i mezzi pubblici.
In secondo luogo, non vi sono evidenze – attesa la prosecuzione dell'attività di biologa-nutrizionista – che l'esercizio dell'attività lavorativa presso i predetti studi avrebbe – e in che misura – assicurato alla un incremento di clientela e Pt_1 maggiori chance di guadagno rispetto a quelle assicurate dall'esercizio della professione in Passignano sul Trasimeno.
2.4. Non risulta dimostrato nemmeno il danno da mancato guadagno per la cessazione dell'attività di docenza, atteso che dalla Certificazione Unica 2018 successiva al sinistro risulta un reddito connesso alle docenze presso CNOSFAP per euro 2.600,00, ciò smentendo la tesi di parte attrice secondo cui la Pt_1 non avrebbe più potuto svolgere docenze dopo l'incidente.
2.5. assume, inoltre, la sussistenza di un danno da perdita di Parte_1 chance di conseguire un miglior trattamento pensionistico, quantificato in euro
750,00 mensili moltiplicato per 18 anni.
Anche sotto questo profilo, la domanda è infondata.
Come detto, infatti, la ha continuato a svolgere l'attività di biologa- Pt_1 nutrizionista anche dopo il sinistro e non vi è prova che non fosse in grado di raggiungere gli studi presso cui lavorava prima anche con mezzi diversi dall'autovettura, né vi è prova che la continuazione delle attività presso i predetti studi avrebbe consentito all'attrice un incremento di clientela e maggiori chance di guadagno rispetto a quelle che la stessa ha nello svolgere la professione presso pagina 14 di 21 lo studio di Passignano sul Trasimeno, anche tenuto conto dei modesti guadagni conseguiti sino a quel momento presso i predetti studi come dimostrano le dichiarazioni dei redditi in atti.
2.6. Infine, ha chiesto anche il rimborso della somma di euro Parte_1
19.000,00 per gli onorari legali stragiudiziali che la compagnia di assicurazione si sarebbe impegnata a corrispondere al legale dell'attrice.
Innanzitutto, va detto che non vi è in atti la prova che la compagnia di assicurazione abbia concordato il pagamento di detto onorario, atteso che nella missiva con la quale la propone la chiusura della Controparte_1 controversia con il pagamento della somma di euro 190.000,00 si legge espressamente: “qualora la presente offerta venisse accettata dalla sua assistita a titolo definitivo, saremo a sua disposizione per concordare le competenze legali maturate, con liquidazione diretta a nostro carico”.
Alcuna accettazione dell'offerta a titolo definitivo è pervenuta dall'attrice in sede stragiudiziale, sicché è evidente come non sussista alcun accordo sul pagamento dell'onorario dell'avvocato nella misura di euro 19.000,00 e non può dirsi sussistente nemmeno un impegno della compagnia a concordare le competenze legali spettanti al professionista.
Ad ogni modo, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
“le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi;
la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ., Sez. VI, 02/02/2018, n. 2644, Rv. 647923).
Parte convenuta sostiene, tuttavia, che nulla spetti al legale di parte attrice in ragione della superfluità dell'attività prestata, avendo la compagnia tempestivamente offerto un importo commisurato alla percentuale di invalidità riscontrata dal proprio c.t.p. e non avendo l'attività del legale svolto alcuna utilità al fine di agevolare la più rapida definizione del contenzioso che è invece proseguito in sede giudiziale con pretese definite irrealistiche.
A tal proposito, parte convenuta ha richiamato Cass. Civ. S.U. n. 16990/2017 secondo cui “l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque
pagina 15 di 21 qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità ((Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso in esame, sebbene risulti che la compagnia di assicurazione non ha contestato la dinamica del sinistro e ha offerto, circa un anno dopo dal verificarsi del sinistro, la somma di euro 190.000,00 sulla scorta della perizia svolta dal proprio c.t.p., il cui valore di invalidità permanente (33%) non si discosta considerevolmente dalla valutazione emersa in sede di c.t.u. (35-36%), è documentalmente provato che la suddetta offerta è stata preceduta da una missiva a firma del legale di richiesta di risarcimento del danno 18/10/2016 (cfr. doc. 39 di parte attrice).
Risulta, inoltre, l'invito rivolto alla compagnia, successivamente all'offerta ritenuta non satisfattiva, a svolgere la procedura stragiudiziale di negoziazione assistita, resa condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti dall'art. 3 del decreto- legge 12 settembre 2014 n. 132.
È, quindi, evidente come debbano comunque essere liquidate le spese stragiudiziali, attesa – se non altro – la necessità per la parte attrice di introdurre la procedura di negoziazione assistita prima dell'introduzione del giudizio.
Suddetta attività stragiudiziale, in quanto configurante condizione di procedibilità, non può senza dubbio considerarsi attività superflua.
Le spese di assistenza stragiudiziale dovranno, allora, essere liquidate tenendo conto dei parametri forensi per attività stragiudiziale, con la conseguenza che spetta all'attrice la somma di euro 1.370,00, determinata prendendo come riferimento lo scaglione corrispondente all'ammontare complessivo del pagina 16 di 21 risarcimento spettante all'attrice (dovendosi tener conto anche dell'assistenza prestata precedentemente alla formulazione dell'offerta da parte della compagnia di assicurazione, ancorché risoltasi – come risulta dagli atti – nell'invio di una mera richiesta di risarcimento del danno) e la sola fase di attivazione, non risultando alcuno svolgimento della fase di negoziazione, né – ovviamente- della conciliazione.
3. Anche coniuge della ha chiesto il risarcimento del Parte_2 Pt_1 danno non patrimoniale, assumendo che il danno alla salute subito dalla Pt_1 abbia determinato anche sofferenze psichiche al marito e lo abbia costretto a modificare il proprio stile di vita.
Ha, quindi, chiesto il risarcimento nella misura di euro 100.000,00, tenuto conto dei criteri elaborati dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
MI in relazione all'ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale, ancorché inferiore al minimo indicato nelle predette Tabelle.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata che aveva omesso di valutare, quali elementi idonei alla integrazione del presupposto per la liquidazione del danno morale in favore dei genitori, le gravissime lesioni invalidanti subite dal figlio minorenne, trattandosi di circostanza che, anche da sola, si sarebbe potuta considerare decisiva ai fini della
pagina 17 di 21 configurabilità del patema d'animo)” (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 8546 del
03/04/2008, Rv. 602633).
Dunque, il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, tra le altre, Cass. Civ., 16 febbraio 2012, n. 2228; Cass. Civ., 6 aprile 2011, n. 7884; Cass. Civ., 3 aprile 2008, n. 8546; Cass. Civ., 14 giugno
2006, n. 13754; Cass. Civ., 31 maggio 2003, n. 8827), salvo verificare di volta in volta l'entità delle lesioni, nonché “in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (Cass. Civ., n.
9556 del 2002).
Ciò posto, il pregiudizio non patrimoniale in questione può ravvisarsi e, quindi, risarcirsi a condizione che le lesioni, per la loro natura e gravità, incidano, compromettendola, sulla relazione affettiva tra la vittima e i prossimi congiunti
(cfr. ad es. Cass. n. 2228 del 2012, cit.).
La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari
(Cass. Civ., Sez. III, 27/05/2019, n. 14392, Rv. 654094).
E, dunque, intanto è possibile ricorrere a presunzioni in quanto siano stati forniti elementi oggettivi che rendano possibile al giudice di effettuare una valutazione equitativa sulla base di suddetti elementi.
Nel caso in esame, il danno del congiunto è fondato esclusivamente sull'entità delle lesioni in concreto riportate dalla sul rapporto di coniugio Pt_1 sussistente e su allegazioni generiche circa il peggioramento delle dinamiche familiari.
Tuttavia, detti elementi non danno sufficientemente conto del danno asseritamente patito dall'attore, non essendo nemmeno stato chiarito in cosa sia consistito il lamentato peggioramento delle dinamiche familiari e non essendo, quindi, stati forniti sufficienti elementi per poter effettivamente ravvisare, in pagina 18 di 21 conseguenza del sinistro, quella compromissione delle esigenze familiari che giustificherebbe il risarcimento del c.d. danno “riflesso”.
Sul punto, è bene precisare che l'asserito abbandono da parte del Pt_2 dell'attività di cantante lirico risulta smentito dagli atti (cfr. doc. 7 di parte convenuta), essendo stato dimostrato come lo stesso abbia continuato dopo il sinistro occorso alla moglie a coltivare la propria passione, calcando numerosi palchi in Umbria.
Quanto, poi, alla necessità di assumere la posizione di collaboratore familiare nella libreria formalmente intestata alla moglie si evidenzia come risulti Pt_1 agli atti che l'attività ha rappresentato un progetto comune di entrambi i coniugi, come emerge dalla pubblicizzazione dell'attività stessa sia sul web che sulla stampa, in cui è chiaramente riportato che la libreria è stata aperta e proseguita su iniziativa e con il coinvolgimento di entrambi (cfr. doc. 5 di parte convenuta).
Per tutte le ragioni espresse, allora, alcun risarcimento spetta al Pt_2
4. L'esito del giudizio vede l'accoglimento, ancorché in misura ridotta, della domanda proposta dalla mentre vede il rigetto della domanda proposta Pt_1 dal Pt_2
Ritiene, pertanto, il Tribunale equo e congruo procedere ad una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo, dovendosi fare applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063).
Essendo, quindi, nel presente giudizio stata accolta, ancorché in misura ridotta la domanda della mentre respinta quella proposta dal Pt_1 Pt_2
pagina 19 di 21 sussistono i presupposti per una compensazione parziale delle spese di lite nella misura anzidetta.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato sulla base del decisum e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Le spese di CTU, invece, vengono poste a carico di parte convenuta, stante l'accoglimento della domanda proposta dalla in ordine al danno biologico Pt_1 subito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la e Controparte_1
l in solido, al risarcimento del danno nei confronti Controparte_2 di nella misura di euro 45.163,84, oltre interessi al tasso Parte_1 legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da Parte_2
- Condanna la e l Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento delle spese di lite nella misura di Controparte_2
2/3 che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 545,00 per esborsi, nonché al pagamento della somma di euro 1.370,00 a titolo di spese stragiudiziali;
- Compensa il residuo terzo delle spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di Controparte_1
e di in solido, le spese di CTU come
[...] Controparte_2 liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Perugia il 1° agosto 2025
pagina 20 di 21 Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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