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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente MANGANELLI CARMELA BRUNA, Relatore DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2099/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025BA0238432
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Con ricorso depositato telematicamente in data 15.10.2025, l'odierno ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale, contenente nuova determinazione di classamento e rendita catastale, notificato in data 17.06.2025, relativo all'immobile sito nel Comune di Luogo_1 Indirizzo_1 piano T-1-2-3, censito in catasto al
Identificativo_Catastale_1.
In data 4.11.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva una pronuncia di estinzione del giudizio, in ragione dell'accordo conciliativo raggiunto fra le parti e intervenuto fuori udienza. Depositava il predetto accordo, sottoscritto da entrambe le parti, che insistevano anche per la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, alla presenza del ricorrente e dell'Agenzia, che si riportavano all'accordo conciliativo, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuta conciliazione stragiudiziale intervenuta fra le parti e meglio definita nell'accordo depositato in data 4 novembre 2025, in applicazione dell'art. 48 d. lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la controversia per cessata materia del contendere, in ragione dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale. Spese compensate.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
ME NA AN SI ON
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente MANGANELLI CARMELA BRUNA, Relatore DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2099/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025BA0238432
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Con ricorso depositato telematicamente in data 15.10.2025, l'odierno ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale, contenente nuova determinazione di classamento e rendita catastale, notificato in data 17.06.2025, relativo all'immobile sito nel Comune di Luogo_1 Indirizzo_1 piano T-1-2-3, censito in catasto al
Identificativo_Catastale_1.
In data 4.11.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva una pronuncia di estinzione del giudizio, in ragione dell'accordo conciliativo raggiunto fra le parti e intervenuto fuori udienza. Depositava il predetto accordo, sottoscritto da entrambe le parti, che insistevano anche per la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, alla presenza del ricorrente e dell'Agenzia, che si riportavano all'accordo conciliativo, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuta conciliazione stragiudiziale intervenuta fra le parti e meglio definita nell'accordo depositato in data 4 novembre 2025, in applicazione dell'art. 48 d. lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la controversia per cessata materia del contendere, in ragione dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale. Spese compensate.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
ME NA AN SI ON