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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/07/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 898 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018, giudice di rinvio a seguito di annullamento con sentenza della Corte di cassazione numero 53150 pubblicata il
22 novembre 2017 della sentenza della Corte di Appello di Napoli, II Sezione Penale,
11255/2016, ai soli effetti civili, al quale è riunito l'appello rg 985/2018, riservata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., vertente tra
(cf ), in proprio nonché in qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la potestà sulla minore (cf ), Persona_1 C.F._2
(cf ), (cf Parte_2 C.F._3 Parte_3
), (cf ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 CP_1
(cf ), (cf ),
[...] C.F._6 Parte_5 C.F._7
(cf ), (cf Parte_6 C.F._8 Parte_7
), (cf e C.F._9 Parte_8 C.F._10 CP
[..
[...] [...]
nella qualità di Erede (cf ),
[...] Parte_9 C.F._11 rappresentati e difesi dall'Avv. AO Avallone (cf ), C.F._12 elettivamente domiciliati nello studio del difensore in Napoli, via Miguel Cervantes,
55/5, nonché, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_8 Controparte_1
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, anche Parte_6 dall'Avv. Lumeno Dell'Orfano (cf ), , C.F._13 Persona_1 Parte_3
, , , De
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7 Controparte_2 rappresentati e difesi anche dall'Avv. Antonio Rumolo (cf ), C.F._14 giusta mandati alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione, alle comparse di costituzione di nuovo difensore del 24 aprile 2024 e 17 maggio 2024;
attori in riassunzione
e
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_3 C.F._15
Annamaria Campone (cf e Angela Carrea (cf C.F._16
), elettivamente domiciliato in Napoli, Via Tommaso de C.F._17
Amicis, 32 nello studio dei difensori giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
attore in riassunzione
nonché
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 C.F._18
Luciano Noce (codice fiscale , elettivamente domiciliato nello C.F._19 studio del difensore in Portici (NA), Via Armando Diaz, 138, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
convenuto in riassunzione
nonché
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_5 difeso, ex lege, dall'Avv. Distrettuale dello Stato di Napoli e domiciliato presso i suoi uffici in Napoli, Via A. Diaz, 11, non costituito;
convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
2 All'udienza del 25 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti così concludevano:
- la difesa di impugnava la relazione peritale definitiva depositata Controparte_4 dai ccttuu per non avere risposto alle osservazioni formulate dal ctp di parte e insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria;
- il difensore di , , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_6
Avv. Lumeno Dell'Orfano, chiedeva, previo accertamento della responsabilità del convenuto , condannarlo, in solido con il , al CP_4 Controparte_5 risarcimento del danno così quantificato:
“iure hereditatis – in Euro 1.259.190,00 (unmilioneduecentocinquantanovemila- centonovanta/00), di cui il 50% pari ad % €. 629.595,00 in favore di T_
ed il 25 % pari ad €. 314.797,50 in favore di (ed altro 25 %
[...] Parte_2 pari ad €. 314.797,50 in favore di ); Persona_1
iure proprio come segue:
- (coniuge) € 313.973,79; Parte_1
- (figlia) € 294.454,00; Parte_2
- (sorella) € 132.076,00; Controparte_1
- (fratello) € 141.510,00; Parte_6
- (fratello) € 141.510,00”, ovvero la diversa somma ritenuta di Parte_8 giustizia, liquidata anche equitativamente;
- il difensore di , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Avv. Antonio Rumolo, chiedeva, previo Parte_7 Controparte_2 accertamento della responsabilità del convenuto , condannarlo, in solido CP_4 con il , al risarcimento del danno così quantificato: Controparte_5
“iure hereditatis – in Euro 1.259.190,00 (unmilioneduecentocinquantanovemila- centonovanta/00), di cui il 25 % pari ad €. 314.797,50 in favore di Persona_1
(mentre il 50% pari ad % €. 629.595,00 in favore di ed il 25 % Parte_1 pari ad €. 314.797,50 in favore di ); Parte_2
iure proprio, come segue:
3 - (figlia) € 294.454,00; Persona_1
- (madre) € 245.284,00; Parte_3
- (fratello) € 132.076,00; Parte_4
- (sorella) € 132.076,00; Parte_5
- (fratello) € 141.510,00; Parte_7
- (nella qualità di erede di ) € Controparte_2 Persona_2
132.076,00” ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, liquidata anche equitativamente;
- la difesa di chiedeva, previo accertamento della responsabilità di Persona_3
, condannarlo, in solido col al Controparte_4 Controparte_5 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in €
132.076,00, ovvero la maggiore o minore somma di giustizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Giova riassumere la vicenda in fatto sottesa al presente processo.
, in data 19 febbraio 2005, veniva trasportato in imminente Persona_4 pericolo di vita all'Ospedale San AO di Napoli, dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco esploso dai Carabinieri nel corso di un conflitto e inseguimento, a seguito del quale subiva una ferita trapassante al polmone, _1 con foro di entrata in regione sopraclaveare dx e foro di uscita in regione toracica posteriore, con diagnosi di emopneumotorace a destra.
In data 23 febbraio 2005, non sussistendo più esigenze di permanenza del paziente nell'UO di rianimazione, veniva trasferito, tramite ambulanza, nel Persona_4
Centro Diagnostico Terapeutico della Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.
In data 2 marzo 2005, a seguito di una reazione violenta del detenuto, il quale afferrava uno sgabello scagliandolo sugli agenti di polizia penitenziaria, il Consiglio di disciplina, del quale faceva parte anche un medico, applicava al recluso la sanzione dell'esclusione dalle attività comuni per 8 gg e questi veniva trasferito nel padiglione
“Genova”, ove rimaneva, in isolamento, affidato alle cure del Dr. , medico CP_4 incaricato del reparto.
4 Il 7 marzo 2005, alle ore 20.30 circa, veniva colto da malore e trasportato _1 al Pronto Soccorso della struttura carceraria, ove giungeva in condizioni gravissime e, tentate manovre rianimatorie, ne veniva vanamente disposto il trasferimento con ambulanza all'Ospedale Cardarelli, ove i sanitari constatavano il decesso.
§ In relazione a tale evento, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, venivano tratti a giudizio Controparte_4 nonché i medici e CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, a vario titolo addetti al centro di terapia e diagnosi della casa CP_9 circondariale, tutti imputati del delitto p. e p. dall'art. 589 cp, per avere con condotte indipendenti descritte nel capo di imputazione, concorso a cagionare la morte di
, deceduto per emotorace destro con shock emorragico. Persona_4
La condotta contestata a , in particolare, era, in qualità di Controparte_4 medico di guardia della Casa Circondariale di Poggioreale, il quale visitò il paziente in data 2, 3 e 5 marzo 2005 mentre questi si trovava in isolamento, di aver omesso, per negligenza, imprudenza e imperizia, di valutare adeguatamente l'evoluzione peggiorativa del quadro clinico, omettendo, altresì, di visitare il paziente nei giorni 4,
6 e 7 marzo 2005.
All'esito del dibattimento, il Tribunale mandava assolti gli altri imputati, ritenendo la penale responsabilità del solo , condannandolo, in solido con il CP_4 [...]
, responsabile civile, alla refusione delle spese in favore delle parti Controparte_5 civili, con liquidazione, altresì, di una provvisionale come da dispositivo.
Avverso la sentenza proponeva appello e la Corte di Appello di Controparte_4
Napoli, all'esito dei disposti accertamenti peritali, assolveva l'imputato perché “il fatto non sussiste”, revocando le statuizioni civili.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli veniva impugnata dinnanzi alla Corte di cassazione, ai soli fini delle statuizioni civili, e, con sentenza 53150/2017
(erroneamente indicata in citazione col numero sezionale 1659/2017), la Corte annullava il provvedimento agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, demandando anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
La Cassazione, in particolare, così motivava la decisione: “ … la sentenza impugnata è carente, sotto il profilo logico giuridico, proprio nella parte in cui
5 esclude la responsabilità omissiva del - per quanto attiene alla sua CP_4 specifica posizione di garanzia all'interno del reparto in cui era stato collocato il detenuto - sul presupposto che il medico non avrebbe potuto "agire" senza la richiesta del detenuto, addirittura invocando altrimenti la possibile contestazione nei suoi confronti della previsione di cui all'art. 328 cod. pen. Dal quadro normativo di riferimento innanzi delineato si ricava, invece, il principio esattamente opposto: il medico, tenuto conto della storia clinica pregressa del detenuto (trauma toracico al polmone conseguente a ferita da arma da fuoco), aveva il precipuo dovere di attivarsi per monitorare con attenzione la situazione medica del paziente, con visite approfondite e non con meri “rilievi di passaggio”, all'occorrenza segnalando alla direzione carceraria la necessità di trasferire il detenuto in una struttura sanitaria idonea a curarlo adeguatamente … Sotto altro profilo coglie nel segno la censura dei ricorrenti in ordine alla dedotta carenza motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui non viene fornita alcuna specifica spiegazione sul motivo per cui è stato ritenuto che se al fossero state praticate le opportune _1 terapie (che non vengono neanche indicate), le conseguenze delle ferite da arma da fuoco avrebbero condotto ugualmente, con alta probabilità, all'exitus”.
§ Il giudizio veniva riassunto dalle parti civili dinnanzi a questa Corte di Appello, con atto di citazione notificato a mezzo posta il 12 febbraio 2018 col quale venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza n. 11255/16 emessa dalla Corte di Appello penale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dagli istanti e in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n. 1659 del 28.09.2017
(depositata in data 22.11.2017) ed a conferma della sentenza del primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. penale del 23/04/2013:
A) accertare e dichiarare il verificarsi dei fatti che hanno condotto il compianto
all'exitus di decesso siccome dedotto nella narrativa che precede;
Persona_4
B) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile/professionale medica nella produzione dei fatti che hanno condotto il compianto all'exitus di Persona_4 decesso a carico del medico dott. Controparte_10
C) accertare e dichiarare la natura e l'entità delle lesioni personali con exitus di
6 decesso riportate nell'occorso dal compianto , siccome quantificate Persona_4 in complessivi € 1.259.190,00 (unmilioneduecentocinquantanovemila- centonovanta/00), in ragione delle voci di danno già descritte in premessa (cfr. A.1 iure hereditatis) e successive e/o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dall'On.le Corte di Appello adita secondo ragione, giustizia o saldo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o da quella diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo;
D) accertare e dichiarare che in conseguenza del dedotto evento con exitus di decesso occorso al congiunto sig. , gli istanti subivano danni, Persona_4 diretti, indiretti, presenti e futuri, quali quelli patrimoniali, non patrimoniali, da lucro cessante et similia, alla vita di relazione, per spese vive sostenute e da sostenersi nessuno escluso, a titolo di danno c.d. tanatologico, biologico, terminale e catastrofico, quindi, sia iure proprio, sia iure hereditatis, nei termini normativi e di fatto sopra dedotti, comunque a qualsiasi titolo dovuti, più dettagliatamente quantificati:
iure hereditatis: (cfr sopra sub A.1) in complessivi € 1.259.190,00
(unmilioneduecentocinquantanovemilacentonovanta/00), oltre € 5.000,oo (cfr. lett
C – pag. 36) così suddivisi:
- (coniuge) € 632.095,00; Parte_1
- (figlia) € 316.047,00; Parte_2
- (figlia) € 316.047,00; Persona_1
nonché iure proprio (cfr sopra sub. B.1) come segue:
- (coniuge) € 313.973,79; Parte_1
- (figlia) € 294.454,00; Parte_2
- (figlia) € 294.454,00; Persona_1
- (madre) € 245.284,00; Parte_3
- (fratello) € 132.076,00; Parte_4
- (sorella) € 132.076,00; Controparte_1
- (sorella) € 132.076,00; Parte_5
- RE (fratello) € 141.510,00; Pt_6
- (fratello) € 141.510,00; Parte_7
7 - RE (fratello) € 141.510,00; Pt_8
- (nella qualità di erede di ) € Controparte_2 Persona_2
132.076,00;
in ragione delle voci di danno già descritte e successive e/o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dall'On. Giudicante secondo ragione, giustizia
o saldo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o da quella diversa data che risulterà provata e di giustizia al saldo;
E) in ragione e per l'effetto dei punti che precedono, quindi, condannare i convenuti, dott. , in solido e/o alternativamente con il Controparte_4 responsabile civile , in persona del al Controparte_5 CP_11 pagamento in favore degli istanti, delle somme quantificate e innanzi richieste a titolo di risarcimento dei danni tutti sofferti e/o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a qualsiasi titolo dovuta, giusta anche il grado di parentela con il compianto sig. , decurtandola dell'importo già Persona_4 ricevuto a titolo di provvisionale, liquidato con la sentenza del primo grado di giudizio penale in € 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore del coniuge T_
, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle allora figlie minori
[...]
e in € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della madre Parte_2 _1
ed in favore di ciascun fratello e sorella ( , , Parte_3 Parte_4 CP_1
, , vedova ) del Pt_3 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Controparte_2 Pt_9 compianto . Persona_4
F) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario, c.p.a., i.v.a., del presente giudizio e dei giudizi di Appello e Cassazione svolti in sede penale con attribuzione ai predetti procuratori che dichiarano d'aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Sentenza esecutiva come per legge”.
In via istruttoria, gli attori in riassunzione chiedevano disporsi ctu medico legale al fine di quantificare i danni dedotti dagli istanti chiedendo, altresì, ammettersi prova per testi sui capitoli indicati.
, con autonomo atto di citazione in riassunzione, poi riunito al Controparte_3 presente giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: “A: Accertare e dichiarare il verificarsi dei fatti che hanno condotto il compianto all'exitus di Persona_4
8 decesso così come statuito dalla sentenza di primo grado n. 1815/2014 e della sentenza di Cassazione n. 1659/2017;
B: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile/professionale medica nella produzione dei fatti che hanno condotto il compianto all'exitus di Persona_4 decesso a carico del medico dott. n.q. così come statuito dalla Controparte_4 sentenza di primo grado n. 1815/2014 e della sentenza di Cassazione n. 1659/2017;
C: Riconoscere al sig. germano del defunto la Controparte_3 Persona_4 somma di € 132.076,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti a seguito dell'evento morte per fatto illecito del Dott. , o in quella somma maggiore o minore che la Controparte_4
Corte di Appello Adita riterrà di giustizia;
D: Per l'effetto condannare il , in persona del Ministro e Controparte_12
Legale rapp.te p.t., in via esclusiva e/o in solido con il sig. al Controparte_4 pagamento della somma di € 132.076,00 (centotrentaduemilazero/76) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'epoca del fatto al momento della liquidazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del sig.
quale fratello del defunto;
Controparte_3 Persona_4
E: Condannare il , in persona del e Legale rapp.te Controparte_12 CP_11
p.t., in via esclusiva e/o in solido con il sig. al pagamento della Controparte_4 somma complessiva di € 18.437,61 a titolo di spese legali (spese, diritti e compenso professionale) per il giudizio di legittimità, oltre oneri di legge;
F: Condannare il , in persona del e Legale rapp.te Controparte_12 CP_11
p.t., in via esclusiva e/o in solido con il sig. al pagamento delle Controparte_4 spese, diritti e onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Anche chiedeva, in via istruttoria, ammettersi prova testimoniale e Controparte_3 ctu medico legale sulla sua persona.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, con Controparte_4 vittoria di spese di lite.
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva. Controparte_5
Riuniti i processi, la trattazione della causa subiva rinvio per assenza del relatore,
9 eccessivo carico del ruolo nonché per la necessità di acquisire il fascicolo del processo penale.
Con provvedimento del 26 maggio 2023, all'esito della riserva in decisione e scambio di comparse e memorie di replica conclusionali, la Corte rimetteva la causa sul ruolo, ritenuta la necessità di “disporre consulenza tecnica medico – legale, nominando un collegio peritale, composto da uno specialista in chirurgia toracica e da un medico legale, al quale conferire il seguente incarico:
previo esame della documentazione medica allegata, accertino i consulenti
1. Se, in base alla situazione patologica in cui versava all'atto del Parte_4 trasferimento presso la Casa Circondariale di Poggioreale, le visite, le indagini e le cure ivi apprestate allo stesso siano state corrette in base a quanto emergente dalla letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale e dalle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca; in caso contrario, specifichino quali siano state le attività non corrette e quali sarebbero state quelle alternative da eseguirsi;
2. se il decesso di , sia astrattamente riconducibile, in termini di Parte_4 rapporto causa – effetto, secondo il criterio del più probabile che non, all'operato dei sanitari della Casa Circondariale di Poggioreale, o vada invece attribuito, in tutto o in parte, a complicanze sopraggiunte ed indipendenti dall'operato dei sanitari, verificando, in quest'ultima ipotesi, se le stesse fossero prevedibili o meno ed ancora se furono correttamente e tempestivamente fronteggiate nel rispetto della diligenza professionale;
3. se, alla luce della situazione patologica in cui versava a Parte_4 decorrere dal trasferimento, il 2.3.2005, nel reparto “isolamento”, il decesso sia riconducibile, secondo il criterio del più probabile che non, alle cure e alle visite apprestate presso il detto reparto”.
La causa subiva ulteriori rinvii per la reiterata necessità di sostituire i consulenti nominati, i quali non accettavano l'incarico, infine conferito al Prof. Persona_5
e al Dott. i quali, dopo istanza di proroga del termine per il Persona_6 completamento delle operazioni peritali, autorizzata dalla Corte, in data 24 gennaio
2025, depositavano la relazione finale.
10 Nelle more, con provvedimento del Presidente del 17 gennaio 2025, il processo veniva riassegnato a questa Sezione e, all'udienza del 25 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Gli attori in riassunzione depositavano comparse e memorie di replica conclusionali, il convenuto in riassunzione la sola comparsa conclusionale.
§ Al fine di compiutamente valutare la domanda formulata nel presente giudizio, occorre, innanzitutto, premettere che, all'esito della lunga e complessa istruttoria, svolta in sede penale e nella presente sede civile, può con certezza affermarsi – convergendo sul punto tutte le considerazioni mediche dei diversi periti e consulenti, di parte e d'ufficio – che la lesione polmonare subita da , attinto da Persona_4 un colpo di arma da fuoco a seguito di conflitto con i Carabinieri, richiedeva un monitoraggio costante al fine di cogliere segni e sintomi di una ripresa del sanguinamento dell'iniziale ferita, evenienza questa sempre possibile e ben nota in letteratura medico scientifica.
La complicanza, se così può essere definita, è ben prevedibile proprio in ragione dell'organo interessato – costituito di fatto da una spugna di sangue, che non è mai a riposo, tanto che il Dr. e il Prof. periti della Corte di Appello penale, CP_13 Per_7 hanno definito precipitosa la dimissione del paziente dall'ospedale e inopportuna la decisione di trasferirlo dal Centro di Diagnosi e Terapia in isolamento. Analogo dubbio esprimevano, quanto al trasferimento dal CTD al reparto ordinario i periti del
Pubblico Ministero.
Mette conto precisare che dalle testimonianze dell'appuntato e del Parte_10
Dott. , rispettivamente responsabile della vigilanza del padiglione “Genova” e Per_8
Direttore della Casa Circondariale di Poggioreale, rese nel corso del dibattimento di primo grado alle udienze del 31 maggio 2011 e 16 ottobre 2012, è emerso che il regime dell'esclusione dalle attività comuni, applicato disciplinarmente a in _1 relazione all'episodio avvenuto all'interno del CDT il 2 marzo, non comportava, salvo il collocamento in cella singola e il passeggio separato dalla popolazione generale della struttura, alcuna differenza di trattamento medico-sanitario rispetto a quella ordinariamente prevista in tutti i reparti carcerari. Essa consisteva, all'epoca, nella presenza h24 di un infermiere e nell'accesso, per tre ore al giorno dal lunedì al sabato,
11 con esclusione di domeniche e giorni festivi, del medico incaricato del reparto. Il medico, dopo un controllo iniziale all'arrivo, interveniva per visitare i detenuti, con piena possibilità di disporre anche accertamenti strumentali;
le visite avvenivano, per prassi, quasi esclusivamente a richiesta degli stessi reclusi ovvero del personale, sanitario e non sanitario, del reparto, in ragione dell'elevato numero dei ristretti. La sorveglianza dei detenuti era, comunque, affidata alla Polizia Penitenziaria che poteva sempre allertare il medico, se presente, o l'infermiere e, in caso di urgenza e necessità, disporre il trasferimento al Pronto Soccorso della struttura, operante anch'esso h24, come il CDT, nel quale era garantita la sorveglianza costante a opera di medici nonché la possibilità di intervento esterno di specialisti.
§ Riprendendo l'esame della situazione clinica di , va sottolineato Persona_4 che nessuno dei consulenti medici che si sono avvicendati nel corso delle indagini e dei processi (Prof. e del Dott. , consulenti del PM, Persona_9 Persona_10
Prof. consulente delle parti civili, Dott. e Prof. Persona_11 Persona_12
periti della Corte di Appello penale, e Dott. Persona_13 Persona_14 consulente di parte dell'imputato ) dubita che il paziente andava monitorato CP_4 attentamente, sia con controllo clinico nonché sorveglianza costante e attiva (tanto risulta anche dall'annotazione nel diario clinico del CDT del 23 febbraio 2005), sia con esami strumentali costituiti da analisi di laboratorio – emocromo, in particolare, idoneo a monitorare la ripresa, dopo la perdita iniziale di ben due litri di sangue il giorno del conflitto a fuoco e ferimento, e radiografie al torace almeno ogni due gg, per escludere, appunto, la ripresa del sanguinamento.
In tali termini e, lo si ripete, non in contrasto con gli altri esperti, si sono, da ultimo espressi gli ausiliari di questa Corte, rilevando: “…la ripresa dell'emorragia di una ferita transfossa polmonare rappresenta un'evenienza clinico-chirurgica, purtroppo, possibile. Questo il motivo per il quale un siffatto paziente deve essere costantemente controllato dal punto di vista clinico più volte al giorno con la rilevazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, del colorito delle mucose visibili;
con l'esame obiettivo del torace, onde verificare aree di ottusità alla percussione ed alterazioni del murmure vescicolare all'ascoltazione; dal punto di vista del laboratorio, mediante la determinazione d'un esame emocromocitometrico per la valutazione del numero dei globuli rossi, dell'emoglobina e dell'ematocrito, onde verificare alterazioni quantitative di siffatti indici;
dal punto di vista
12 strumentale, mediante l'esecuzione di radiografia standard del torace, onde stabilire la ripresa dell'emorragia con immagini di versamento endopleurico … Si tratta di esami clinici non difficili, non difficoltosi e nemmeno complessi che fanno parte del bagaglio culturale e professionale di tutti i laureati in medicina e chirurgia. Analogamente non complessi sia gli esami di laboratorio che quelli strumentali: si tratta, infatti, di accertamenti tutti di primo livello”.
La causa del decesso di è stata, e anche sul punto non vi è Persona_4 discordanza, un'anemia acuta metaemorragica da emotorace destro, cagionata dalla ripresa del sanguinamento della ferita da arma da fuoco, seguita da insufficienza acuta cardio-circolo-respiratoria, con arresto cardiaco terminale, tanto che dall'esame autoptico, effettuato dal Dott. e al quale presenziava il Prof. _10 _11 emergeva un versamento di sangue di circa 2,5 litri, in parte fluido e in parte coagulato.
Ebbene, nonostante la condizione critica del paziente, quanto meno dal punto di vista della prognosi tenuto conto della concreta probabilità di ripresa di sanguinamento, l'assistenza medica allo stesso è andata progressivamente scadendo, come emerge dal diario clinico della Casa Circondariale, dal quale si evince che, durante la permanenza al CDT, fu sottoposto a controlli clinici Persona_4 quotidiani almeno una volta al giorno, con rilevazione della pressione e del battito, e a visite specialistiche ma dal 23 febbraio al 2 marzo 2005, data di trasferimento in reparto in isolamento, venne effettuato un solo controllo dell'emocromo che presentava sì un miglioramento rispetto a quello svolto all'Ospedale San AO
(passando il valore da 7.8 a 9.4) ma non era ancora del tutto tranquillizzante, e una rx torace, entrambi in data 25 febbraio. L'esame strumentale presentava un “piccolo versamento basale” tanto che venne prescritta una stratigrafia, svolta il 4 marzo, nel cui referto si legge “alla stratigrafia si conferma la presenza in regione apicale destra di una dismorfica opacità a margini sfumati di non univoca interpretazione
(polmonite?). Utile controllo clinico”.
In tali condizioni, giungeva in reparto, affidato alle cure del Dr. Persona_4
, il quale, come accennato, prestava servizio per tre ore nei soli giorni CP_4 lavorativi, con una prassi di organizzazione dei controlli che vedeva, nella sua ordinarietà, i detenuti visitati all'arrivo e, successivamente a richiesta e in caso di necessità.
13 Il diario clinico, a partire da tale momento diviene del tutto silente, contenendo la sola dicitura CS (con prescrizione di visita psicologica e farmaci non correlati alla patologia polmonare), interpretata dai vari consulenti ora come “condizioni stabili” ora come “come sopra”, senza alcuna annotazione sul concreto svolgimento dell'esame obiettivo, per esempio, auscultazione del torace, e dell'eventuale verifica dei parametri vitali, quali pressione e battito cardiaco. Le visite, inoltre, furono effettuate solo in data 2, 3 e 5 marzo 2005, mancando del tutto il 4, 6 e 7 marzo 2005, quando intorno alle 20.00, il recluso manifestò il malore a seguito del quale venne condotto in Pronto Soccorso, ove vanamente si tentò di rianimarlo e inviarlo all'Ospedale Cardarelli.
Occorre anche sottolineare che dalla relazione autoptica, come confermata dai periti nel corso del dibattimento di primo grado, è emerso che l'evento che ha colpito dovesse essere ascritto, come esordio, a 24 massimo 48 ore prima del _1 decesso. La sintomatologia rilevata dal perito di parte, Dr. , che visitò il _15 detenuto proprio la mattina del 7 marzo, è stata ritenuta compatibile, anche dai consulenti della Corte (pag. 48 e ss), con la ripresa del sanguinamento, giacché questi risultava “pallido ed astenico. Ha difficoltà a parlare ed a deambulare in quanto è notevolmente dispnoico (può percorrere pochi metri, poi ha bisogno di sedersi per riposare in quanto respira con difficoltà)”. I ctu hanno, inoltre, chiarito, proprio in sede di risposta alle osservazioni del ctp del convenuto , “che la circostanza CP_4 che all'autopsia della regione toracica venne riscontrato un cospicuo emotorace destro di circa 2,5 litri costituito in gran parte da un voluminoso coagulo ed in parte da sangue fluido induce a ritenere che siffatto versamento, con ogni verosimiglianza
- cioè con il criterio del “più probabile che non” non fosse coevo e dunque iniziato prima del giorno 7 marzo per cui una maggiore diligenza nei controlli clinici, e non solo, avrebbe consentito di rilevare quei parametri clinici e di laboratorio, non complessi e nemmeno difficili da evidenziare, condizionando diversamente il decorso degli eventi proprio attraverso quel più attento ed assiduo monitoraggio delle condizioni clinico-laboratoristiche con un sollecito trasferimento del Sig.
in idoneo ambiente ospedaliero ai primi apprezzabili segni di una ripresa _1 emorragica (emotorace), idoneo a conseguire un esito salvifico” (pag. 46 e 47).
La conclusione dei consulenti, anche all'esito della puntuale e approfondita risposta fornita alle osservazioni del ctp, è stata, pertanto, la seguente: “Di qui una
14 condotta sostanzialmente imprudente e negligente, non conforme alle buone pratiche cliniche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale da parte del dott. , che, secondo il criterio Controparte_4 civilistico del “più probabile che non”, avrebbe potuto condizionare diversamente il decorso degli eventi attraverso un più attento ed assiduo monitoraggio delle condizioni clinico-laboratoristiche con un sollecito trasferimento del p. in idoneo ambiente ospedaliero ai primi apprezzabili segni di una ripresa emorragica
(emotorace), idoneo a conseguire un esito salvifico”.
Rispetto a tale quadro, non rilevante appare, come vorrebbe la difesa di CP_4
quanto riferito nel corso del processo penale dall'
[...] Persona_16 in ordine alle circostanze che si trovasse in piedi alla conta dei detenuti, _1 salutandolo, di aver notato che stesse svolgendo i “servizi” in cella e che ricevette il vitto intorno alle 17.00, tanto sia per la fugace osservazione effettuata sul detenuto sia per la evidente qualità del teste, privo di professionalità in ambito sanitario e, quindi, non in grado di cogliere eventuali segnali significativi, tant'è che circa tre ore dopo ebbe il noto tracollo che ne rese necessario l'immediato Persona_4 trasferimento in barella in PS.
La difesa del convenuto in riassunzione argomenta che il sanitario avrebbe posto in essere l'unica condotta a lui esigibile, tenuto conto che il paziente era stato ritenuto idoneo al trasferimento dal CDT al regime di isolamento in reparto ordinario, del miglioramento delle condizioni cliniche, attestato dall'emocromo del 25 febbraio e anche dell'assenza di indici allarmanti come emergenti dall'esame rx in pari data e dalla stratigrafia del 4 marzo, della presenza in servizio in reparto, limitata a tre ore giornaliere nei giorni feriali. L'assenza di controlli clinici nei giorni 4, 6 e 7 marzo
2005 viene addebitata al fatto che, in data 4 marzo il detenuto venne trasferito per effettuare la stratigrafia, il giorno 6 marzo era domenica, dunque egli non prestava servizio e, il giorno 7 marzo il non era disponibile poiché recatosi in _1 infermeria per essere visitato dal perito del GIP e dal perito di parte.
Le difese vanno disattese.
Il aveva a sua disposizione il diario clinico trasmesso dal CDT e gli esami CP_4 strumentali effettuati, dunque, egli era pienamente consapevole della delicata situazione del detenuto/paziente, sia in ragione del tipo di lesione subita, ferita
15 trapassante al polmone, sia in termini di non avvenuta completa guarigione, avendo cognizione di un ultimo emocromo effettuato il 25 febbraio che, pur mostrando valori in salita, risultavano ancora non pienamente entro quelli normali, nonché l'esame rx in pari data, che evidenziava piccolo versamento basale, indicativo di un possibile sanguinamento e, poi, la stratigrafia, o almeno il referto, dal quale emergeva
“dismorfica opacità a margini sfumati di non univoca interpretazione”, contenente persino una dubitativa diagnosi di polmonite, la quale da sola avrebbe imposto più approfonditi controlli.
Il Dott. , proprio contrariamente della prassi invalsa all'epoca di visitare i CP_4 detenuti solo a richiesta, si premurò di controllare le condizioni di _1 quotidianamente nei giorni in cui il medico e il paziente erano certamente entrambi presenti nel padiglione, ovvero il 2, 3 e 5 marzo, essendo pienamente credibile la circostanza che il giorno 4 marzo il detenuto, il quale aveva effettuato la stratigrafia, non fosse in cella nella fascia oraria di presenza del medico, individuata dal Direttore del carcere tra le 8.30/9.00 del mattino e le 14.00/14.30 del pomeriggio (nei limiti delle tre ore) e meglio specificata dal teste tra le 11 e le 13 per il Parte_10 padiglione in questione.
La condotta tenuta dal medico evidenzia, dunque, la piena consapevolezza della necessità di monitorare il paziente, sebbene nessuna concreta indicazione vi sia nel diario clinico circa il grado di accuratezza dei controlli clinici, all'esito dei quali vi è la sola annotazione “CS”, mancando, poi, del tutto specifiche consegne all'infermeria, presente 24 ore su 24 in reparto e, come emerso dalle testimonianze, addirittura immediatamente adiacente la cella nella quale era ristretto . Inoltre, come _1 confermato anche dal Direttore nel corso della testimonianza (ma non Per_8 potrebbe predicarsi diversamente), il Dott. ben avrebbe potuto ordinare CP_4 analisi ed esami strumentali, ove lo avesse ritenuto.
In sostanza, per un profilo è irrilevante che altri medici avessero ritenuto idoneo all'isolamento il detenuto , poiché disponeva di sufficienti _1 Controparte_4 elementi (diario clinico del CDT) per valutare, come doveva, in autonomia le condizioni e le conseguenti necessità del paziente, e, per altro aspetto, appare evidente la consapevolezza del sanitario di dover seguire il detenuto con una maggiore accortezza rispetto alla prassi delle visite a richiesta, trattandosi di soggetto che non poteva dirsi ancora fuori pericolo, per l'elevata possibilità di ripresa del
16 sanguinamento.
Per quanto attiene agli omessi controlli nei giorni 6 e 7 marzo 2005, la difesa del convenuto deduce la sua mancata presenza in servizio perché giorno festivo
(domenica) e la circostanza, allegata ma non provata come sarebbe stato suo onere, che non fosse nel padiglione, poiché sottoposto a visita in infermeria da altri _1 periti proprio nell'orario della sua presenza in reparto, circostanza quest'ultima, anzi, smentita dalla testimonianza nel dibattimento di primo grado del , all'udienza CP_14 del 12 ottobre 2011, il quale visitò il detenuto, su incarico del GIP, intorno alle ore 10 nonché dalla certificazione del carcere (doc. 27 prod. parte attrice), che evidenzia l'uscita dalla struttura di entrambi i periti, del GIP e di parte, alle ore 11.00.
Il Dott. , il quale non ha neanche allegato di aver conferito coi medici che CP_4 avevano visitato il paziente, ben avrebbe potuto e dovuto visitare il giorno 7 _1 marzo, in tal modo cogliendo gli evidenti sintomi già rilevati all'esame obiettivo dal
Dott. , disponendo l'immediato trasferimento del detenuto, che sin dalla _15 mattina del 7 marzo appariva in serio pericolo di vita, giusta la storia clinica.
In aggiunta a quanto sopra va, poi, osservato che la specifica posizione di garanzia all'interno del reparto in cui era collocato il detenuto assunta dal medico e i cui precisi contorni sono stati chiaramente delineati dalla sentenza di rinvio della
Cassazione all'articolato paragrafo 8, al quale si rimanda, gli avrebbe, in ogni caso, imposto, anche in dissenso con l'opinione dei colleghi che avevano ritenuto idoneo il collocamento nel reparto ordinario, di segnalare alla Direzione del carcere ovvero alla
Direzione Sanitaria i limiti al monitoraggio clinico derivanti dalla sua presenza per un ristretto lasso di tempo e solo nei giorni feriali, le eventuali difficoltà nell'effettuazione dei necessari esami di laboratorio e strumentali, rendendo sostanzialmente non possibile fornire le adeguate e dovute cure mediche delle quali egli era, in concreto, il responsabile.
In conclusione, solo ove il Dott. avesse diligentemente annotato in CP_4 cartella l'esito degli esami obiettivi sul paziente (ridondando il silenzio del diario clinico in danno del medico al pari della cd cartella reticente), lasciando precise consegne all'infermiere sulla sorveglianza del , richiesto l'effettuazione degli _1 esami di laboratorio e strumentali – condotte definite dai consulenti “il minimo indispensabile, sia dal punto di vista clinico che strumentale e di laboratorio cui un
17 simile paziente andava sottoposto” (pag. 13 rel.) - e, da ultimo, notiziato la competente autorità del carcere di non poter garantire, per obiettive ragioni organizzative, quella sorveglianza costante e attiva necessaria a prevenire la più che prevedibile ripresa del sanguinamento della ferita al polmone, chiedendone, se del caso, il trasferimento in reparto idoneo, egli sarebbe potuto andare esente da responsabilità.
§ Accertata la responsabilità del sanitario, va affermata la concorrente e solidale responsabilità del , sulla scorta dell'ormai consolidato Controparte_5 orientamento della giurisprudenza per i danni causati, come nel presente caso in cui si verte di illecito colposo, da condotte del preposto pubblico definibili come corrispondenti a uno sviluppo oggettivamente non improbabile delle normali condotte di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni conferite, anche quale violazione o come sviamento o degenerazione o eccesso, purché anche essi prevenibili perché oggettivamente non improbabili (Cass. SU 13246/2019).
§ Occorre, ora, procedere alla liquidazione del danno, come richiesto dagli attori in riassunzione.
Il coniuge e le figlie di hanno invocato la liquidazione in proprio Persona_4 favore del danno iure hereditatis individuato in:
- danno biologico terminale, da risarcirsi quando tra l'evento morte e le lesioni sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, con danno alla salute che, sebbene temporaneo è massimo nella sua entità e intensità;
- danno catastrofico, che ristora la sofferenza psichica di massima intensità nel caso di morte che segue dopo un breve lasso di tempo;
- il danno tanatologico da perdita della vita.
In relazione a tale ultima voce di danno, la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, affermato e ribadito la non risarcibilità del danno al bene vita in sé considerato, poiché, essendo la stessa un bene autonomo e diverso dal bene salute, non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si spenga chi dovrebbe esserne titolare. Gli unici pregiudizi risarcibili iure hereditatis, in caso di illecito con esito mortale, sono il pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi, avuto riguardo alla specificità del
18 caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (convenzionalmente almeno 24 ore), nonché il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
In termini di danno alla salute temporaneo gli eredi invocano il risarcimento rapportandolo al periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dal 25 febbraio al 7 marzo, ma tale domanda va disattesa.
La situazione clinica di , che aveva subito una ferita trapassante Persona_4 da arma da fuoco, non ha evidenziato, sino al 7 marzo alcun manifesto segno di malattia. Nonostante i consulenti non abbiano individuato in maniera precisa il momento di insorgenza dei sintomi, non rientrando la specifica questione nel mandato a suo tempo conferito, limitandosi, in risposta alle osservazioni del ctp di a precisare le ragioni (delle quali si è già dato conto) per cui doveva Controparte_4 escludersi che il versamento intervenne in modo improvviso e massivo nella serata del 7 marzo - precisando che non fosse coevo e, dunque, iniziato prima del 7 marzo - dall'esame complessivo della documentazione in atti possono, non di meno, trarsi, chiare indicazioni.
Si è, difatti, già detto che i periti incaricati dal Pubblico Ministero, tra i quali il medico che ha effettuato l'esame autoptico, hanno riferito che l'inizio del sanguinamento andava ascritto a 24 ore, massimo 48 ore, prima del decesso.
Occorre, poi tenere conto della visita medica svolta dal Dott. , perito del CP_14
GIP, il quale, sia nella relazione che nel corso dell'esame testimoniale nel processo penale di primo grado, ha riferito di essersi sì concentrato sul problema ortopedico alla spalla presentato dal detenuto, in relazione al quale sospettava una rottura della cuffia dei rotatori a seguito del ferimento, di non poca rilevanza poiché, se rimasto non trattato avrebbe potuto risultare in una perdita di mobilità dell'arto, ma, al contempo ha anche chiarito di aver auscultato il torace e non aver rilevato alcun sintomo rilevante, precisando nel corso della testimonianza resa all'udienza del 12 ottobre 2011, che si era recato in infermeria “con i suoi piedi” e non _1 presentava affanno o dispnea.
Nella stessa mattinata, però, il perito di parte, Dott. , rilevava i diversi _15 sintomi risultati, come già ricordato, secondo il parere di tutti i consulenti
19 avvicendatisi nel processo, del tutto compatibili con la ripresa del sanguinamento e col successivo decorso che portò all'exitus.
Deve, quindi, ritenersi che i primi apprezzabili sintomi a carico di si siano _1 manifestati (a prescindere dalla probabile presenza di uno stillicidio interno), proprio nella mattinata del 7 marzo 2005, quindi, al di sotto della soglia convenzionale di almeno 24 ore ovvero di quell'apprezzabile lasso di tempo necessario affinché il pregiudizio temporaneo alla salute assurga a danno risarcibile, essendo il decesso intervenuto, come constatato dai sanitari dell'ospedale Cardarelli, alle 21.00 del medesimo giorno.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alla risarcibilità, nel caso concreto, del danno per sofferenza da lucida agonia.
, infatti, venne colto da malore dopo le ore 20.00, come riferito Persona_4 dall' al quale il recluso chiese se l'infermiere potesse fargli Persona_16 un'iniezione per poi, all'improvviso, lamentare forti dolori alla zona dello stomaco e/o del torace, e subito traferito in infermeria, ove, già alle ore 20.40, il medico di guardia lo rinveniva “cianotico, polso filiforme. Non apprezzabile. Insufficienza acuta di circolo periferico con imminente pericolo di vita", tanto che venivano tentate manovre rianimatorie, con massaggio cardiaco per infarto acuto del miocardio, manovre proseguite, come annotato nel diario clinico, durante il trasporto urgente accompagnato a mezzo ambulanza in ospedale ove, purtroppo, giungeva _1 cadavere non potendo, dunque, che constatarsi il decesso.
Egli, dunque, morì quasi istantaneamente per insufficienza acuta cardio-circolo- respiratoria con arresto cardiaco terminale e, mentre è evidente che per un breve lasso di tempo (circa 30 minuti) dovette certamente soffrire dolore, Persona_4 non vi è prova, il cui onere gravava sugli eredi, della consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, sopraggiunte, come detto, nel giro di pochi minuti.
Per tali ragioni, pertanto, la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis va integralmente respinta.
§ Va, quindi, esaminata la domanda di risarcimento del danno iure proprio formulata dai congiunti di con la dovuta premessa che, pur essendo Persona_4 consentito formulare nuove conclusioni in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale ed è consentita la modificazione della domanda ai fini
20 della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, “il giudizio innanzi alla corte d'appello civile, che si instaura a seguito di annullamento disposto dalla
S.C. in sede penale ai soli effetti civili con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è un giudizio d'appello, con la conseguenza che non è consentito chiedere prove o formulare domande mai proposte dinanzi al giudice penale nel primo grado di giudizio, perché la scelta del danneggiato da un fatto illecito di esercitare l'azione civile nel processo penale non lo solleva dall'onere di indicare, in tale sede, il fatto costitutivo della pretesa, chiarire il petitum e formulare le istanze istruttorie” (Cass.
24047/2024).
Sulla scorta di tali principi, occorre rilevare che coniuge di Parte_1
, costituita allora in proprio nonché nella qualità di esercente la Persona_4 responsabilità genitoriale sulle figlie (come da certificato di matrimonio e stato di famiglia in atti, doc. 29 e 30) la quale nel presente giudizio ha chiesto, oltre al riconoscimento del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, anche il riconoscimento di un danno biologico personalmente patito in misura dell'8%, a causa di una sindrome depressiva, con atto di costituzione di parte civile ha allegato, in fatto, “Va ancora rilevato il gravissimo stato di sofferenza patito dal _1 nonché i notevoli danni materiali, biologici e morali, in considerazione anche della sua giovane età e delle condizioni personali, economiche e di tutta la famiglia che subiva ulteriori danni dalla sofferenza patita per la malattia e dal successivo decesso del proprio congiunto”. Non vi è, dunque, neppure implicitamente, la deduzione di aver patito un danno ulteriore e diverso da quello della sofferenza interiore che, pertanto, in difetto di idonee allegazioni in fatto, non può in questa sede essere liquidato.
Non è stata neanche allegata, con l'originaria costituzione di parte civile, né offerta prova nel presente giudizio, da alcuno degli eredi e congiunti, dell'esistenza di danni patrimoniali, sia in termini di perdita dell'apporto economico (non essendovi neanche documentazione dell'attività lavorativa svolta o del reddito familiare) sia in termini di esborsi, tant'è che al punto C dell'appello si opera riferimento alle due consulenze tecniche di parte “forfettariamente stimate in € 5.000,00”, danni, quindi, che il cui ristoro va parimenti escluso per difetto di allegazione e prova.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, non risulta necessaria alcuna istruttoria sul punto (che avrebbe, peraltro, carattere di novità), vertendo le
21 circostanze testimoniali articolate dagli attori in riassunzione sull'esistenza di un vincolo affettivo tra i prossimi congiunti. Tale vincolo e la sua intensità possono ritenersi presuntivamente provati secondo l'id quod plerumque accidit, per la stretta relazione di sangue (madre, germani, coniuge e figlie, come da certificati anagrafici in atti), la cui intensità può essere ritenuta media sulla scorta delle nozioni di comune esperienza, di tipo culturale e di tradizioni sociali, con particolare riferimento ai legami forti che connotano le famiglie, con particolare riguardo al Sud d'Italia, nuclei non infrequentemente numerosi, con congiunti che, come nel caso di specie, vivono in prossimità gli uni dagli altri, condividendo certamente festività, eventi familiari e anche, in parte, la quotidianità, tanto anche in difetto di contestazione e prova contraria.
Pertanto, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, alle quali questa
Corte ritiene operare riferimento e richiamate anche dagli attori in riassunzione, per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, aggiornate da ultimo nel 2024,
e dei noti criteri secondo le quali sono state più recentemente rielaborate, ovvero con un sistema a punti (valore punto base € 3.911,00) che tiene conto dell'età della vittima, dell'età del congiunto, della convivenza o meno con la vittima, del numero dei familiari superstiti, conviventi e no (nel caso specifico oltre i tre e, dunque, senza attribuzione di punti per tale specifica voce), facenti parte del nucleo di origine, nonché dell'intensità della relazione affettiva, che nel caso concreto va ritenuta media per quanto sopra evidenziato, può procedersi alla quantificazione del danno nella seguente misura:
1) , coniuge, 31 anni all'epoca dei fatti, 15 punti per l'intensità della Parte_1 relazione, 22 punti per l'età, 22 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza, per complessivi € 293.325,00;
2) , figlia, 3 anni all'epoca dei fatti, 15 punti per l'intensità della Persona_1 relazione, 28 punti per l'età, 22 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza, per complessivi € 316.791,00;
3) , figlia, 6 anni all'epoca dei fatti, 15 punti per l'intensità della Parte_2 relazione, 28 punti per l'età, 22 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza, per complessivi € 316.791,00;
4) madre, 65 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_3
22 l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 22 punti per l'età della vittima, per complessivi € 207.283,00;
5) , fratello, 47 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_4
l'intensità della relazione, 14 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 76.410,00;
6) , sorella, 45 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Controparte_1
l'intensità della relazione, 14 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 76.410,00;
7) , sorella, 43 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_5
l'intensità della relazione, 14 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 76.410,00;
8) , fratello, 38 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_6
l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 79.806,00;
9) , fratello, 35 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_7
l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 79.806,00;
10) , fratello, 29 anni all'epoca dei fatti, 15 punti per l'intensità della Parte_8 relazione, 18 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi €
83.202,00;
11) , fratello, 48 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Controparte_3
l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 79.806,00;
12) erede deceduto il 3 aprile 2007, Controparte_2 Parte_9 fratello, 41 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi €
79.806,00, con la precisazione che detta somma, determinata per l'intero, viene liquidata pro quota giacché, dall'esame dell'atto di costituzione di parte civile, risultano eredi anche i di lui figli, all'epoca minori, Parte_9 _17
e , non costituiti nel presente giudizio, senza che sia stata
[...] Persona_18 prodotta ulteriore documentazione circa le vicende successorie.
23 Sulle predette somme, detratto quanto eventualmente già percepito a titolo di provvisionale, dalla data dell'evento lesivo, a tale epoca devalutate – 7 marzo 2005 –
e, via via, anno per anno, rivalutate, saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sugli importi così complessivamente determinati, saranno dovuti i soli interessi legali.
§ Occorre, ora procedere alla liquidazione delle spese di lite del grado di legittimità, come disposto dalla Cassazione, secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, previsti dalla tariffa professionale per i giudizi penali dinnanzi alle Magistrature
Superiori, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni affrontate e risolte, determinandole sulla scorta dei valori minimi tariffari, dunque, in favore di CP_3
in € 3.167,00, in favore di , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, , e , in complessivi € Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
3.167,00, aumentati del 30% ex art. 4, IV comma dm citato, in favore di T_
, in proprio e nq di esercente la responsabilità sulla minore ,
[...] Persona_1
e in complessivi € 3.167,00, aumentati del Parte_2 Controparte_2
30% ex art. 4, IV comma dm citato, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da porsi solidalmente a carico di Controparte_4
e del . Controparte_5
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei medesimi criteri, dunque, tenuto conto del valore della lite, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, in favore di , , , Parte_1 Persona_1 _1 Pt_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Controparte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e con riguardo ai valori minimi
[...] Parte_8 Controparte_2 dello scaglione tariffario da € 1.000,001,00 a € 2.000,000,00, determinandole in complessivi € 17.002,00 per compensi, aumentati del 30% per l'assistenza a più parti, nonché € 2.556,00 per esborsi, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, Avv.ti AO Avallone, Lumeno Dell'Orfano e Antonio Rumolo, con esclusione per gli Avv.ti Dell'Orfano e Rumolo (costituitisi in aggiunta al precedente difensore nel corso dell'istruttoria) della fase introduttiva per € 956,00 e degli esborsi, e, in favore di , con riguardo allo scaglione tariffario di valore Controparte_3 da € 52.001,00 a € 260.000, in € 7.160,00 per compensi ed € 1.412,50 per esborsi, da
24 distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv.ti Annamaria Campone e
Angela Carrea, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1
, , , , Persona_1 _1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP
e , a seguito di annullamento con rinvio, ai soli effetti
[...] Controparte_3 civili, ai sensi degli artt. 392 cod. proc. civ. e 622 cod. proc. pen., pronunciato dalla
Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 53150/2017, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di per l'evento lesivo occorso Controparte_4 il 7 marzo 2005 e lo condanna, in solido con il , in persona Controparte_5 del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni, per il titolo di cui in premessa, liquidati per 1) in € 293.325,00; 2) in € 316.791,00; Parte_1 Persona_1
3) in € 316.791,00; 4) in € 207.283,00; 5) Parte_2 Parte_3 Parte_4
in € 76.410,00; 6) in € 76.410,00; 7) in €
[...] Controparte_1 Parte_5
76.410,00; 8) in € 79.806,00; 9) in € 79.806,00; 10) Parte_6 Parte_7
in € 83.202,00; 11) in € 79.806,00; 12) Parte_8 Controparte_3 CP
erede , per la quota ereditaria a lei spettante
[...] Parte_9 dell'importo di € 79.806,00; su tali somme, detratto quanto eventualmente già percepito a titolo di provvisionale, dalla data dell'evento lesivo e a tale epoca devalutate – 7 marzo 2005 – via via, anno per anno, rivalutate, sono dovuti gli interessi in misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sugli importi così complessivamente determinati, saranno dovuti i soli interessi legali;
2) condanna e il , in persona del Ministro Controparte_4 Controparte_5 pro tempore, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore di in € 3.167,00, in favore di , , Controparte_3 Parte_3 Parte_4 CP_1
, , e in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 complessivi € 3.167,00, aumentati del 30% per l'assistenza a più parti, in favore di
, in proprio e nq di esercente la responsabilità sulla minore Parte_1 _1
25 e in complessivi € 3.167,00, aumentati _1 Parte_2 Controparte_2 del 30% per l'assistenza a più parti, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) condanna e il , in persona del Controparte_4 Controparte_5 CP_11 pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di
, , , , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , e Controparte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
liquidate in complessivi € 17.002,00 per compensi, aumentati Controparte_2 del 30% per l'assistenza a più parti, nonché € 2.556,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, Avv.ti AO Avallone, Lumeno
Dell'Orfano e Antonio Rumolo, con esclusione per gli Avv.ti Dell'Orfano e Rumolo della fase introduttiva per € 956,00 e degli esborsi, e, in favore di , Controparte_3 liquidate in € 7.160,00 per compensi ed € 1.412,50 per esborsi, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv.ti Annamaria Campone e Angela Carrea, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 898 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018, giudice di rinvio a seguito di annullamento con sentenza della Corte di cassazione numero 53150 pubblicata il
22 novembre 2017 della sentenza della Corte di Appello di Napoli, II Sezione Penale,
11255/2016, ai soli effetti civili, al quale è riunito l'appello rg 985/2018, riservata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., vertente tra
(cf ), in proprio nonché in qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la potestà sulla minore (cf ), Persona_1 C.F._2
(cf ), (cf Parte_2 C.F._3 Parte_3
), (cf ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 CP_1
(cf ), (cf ),
[...] C.F._6 Parte_5 C.F._7
(cf ), (cf Parte_6 C.F._8 Parte_7
), (cf e C.F._9 Parte_8 C.F._10 CP
[..
[...] [...]
nella qualità di Erede (cf ),
[...] Parte_9 C.F._11 rappresentati e difesi dall'Avv. AO Avallone (cf ), C.F._12 elettivamente domiciliati nello studio del difensore in Napoli, via Miguel Cervantes,
55/5, nonché, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_8 Controparte_1
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, anche Parte_6 dall'Avv. Lumeno Dell'Orfano (cf ), , C.F._13 Persona_1 Parte_3
, , , De
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7 Controparte_2 rappresentati e difesi anche dall'Avv. Antonio Rumolo (cf ), C.F._14 giusta mandati alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione, alle comparse di costituzione di nuovo difensore del 24 aprile 2024 e 17 maggio 2024;
attori in riassunzione
e
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_3 C.F._15
Annamaria Campone (cf e Angela Carrea (cf C.F._16
), elettivamente domiciliato in Napoli, Via Tommaso de C.F._17
Amicis, 32 nello studio dei difensori giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
attore in riassunzione
nonché
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 C.F._18
Luciano Noce (codice fiscale , elettivamente domiciliato nello C.F._19 studio del difensore in Portici (NA), Via Armando Diaz, 138, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
convenuto in riassunzione
nonché
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_5 difeso, ex lege, dall'Avv. Distrettuale dello Stato di Napoli e domiciliato presso i suoi uffici in Napoli, Via A. Diaz, 11, non costituito;
convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
2 All'udienza del 25 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti così concludevano:
- la difesa di impugnava la relazione peritale definitiva depositata Controparte_4 dai ccttuu per non avere risposto alle osservazioni formulate dal ctp di parte e insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria;
- il difensore di , , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_6
Avv. Lumeno Dell'Orfano, chiedeva, previo accertamento della responsabilità del convenuto , condannarlo, in solido con il , al CP_4 Controparte_5 risarcimento del danno così quantificato:
“iure hereditatis – in Euro 1.259.190,00 (unmilioneduecentocinquantanovemila- centonovanta/00), di cui il 50% pari ad % €. 629.595,00 in favore di T_
ed il 25 % pari ad €. 314.797,50 in favore di (ed altro 25 %
[...] Parte_2 pari ad €. 314.797,50 in favore di ); Persona_1
iure proprio come segue:
- (coniuge) € 313.973,79; Parte_1
- (figlia) € 294.454,00; Parte_2
- (sorella) € 132.076,00; Controparte_1
- (fratello) € 141.510,00; Parte_6
- (fratello) € 141.510,00”, ovvero la diversa somma ritenuta di Parte_8 giustizia, liquidata anche equitativamente;
- il difensore di , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Avv. Antonio Rumolo, chiedeva, previo Parte_7 Controparte_2 accertamento della responsabilità del convenuto , condannarlo, in solido CP_4 con il , al risarcimento del danno così quantificato: Controparte_5
“iure hereditatis – in Euro 1.259.190,00 (unmilioneduecentocinquantanovemila- centonovanta/00), di cui il 25 % pari ad €. 314.797,50 in favore di Persona_1
(mentre il 50% pari ad % €. 629.595,00 in favore di ed il 25 % Parte_1 pari ad €. 314.797,50 in favore di ); Parte_2
iure proprio, come segue:
3 - (figlia) € 294.454,00; Persona_1
- (madre) € 245.284,00; Parte_3
- (fratello) € 132.076,00; Parte_4
- (sorella) € 132.076,00; Parte_5
- (fratello) € 141.510,00; Parte_7
- (nella qualità di erede di ) € Controparte_2 Persona_2
132.076,00” ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, liquidata anche equitativamente;
- la difesa di chiedeva, previo accertamento della responsabilità di Persona_3
, condannarlo, in solido col al Controparte_4 Controparte_5 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in €
132.076,00, ovvero la maggiore o minore somma di giustizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Giova riassumere la vicenda in fatto sottesa al presente processo.
, in data 19 febbraio 2005, veniva trasportato in imminente Persona_4 pericolo di vita all'Ospedale San AO di Napoli, dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco esploso dai Carabinieri nel corso di un conflitto e inseguimento, a seguito del quale subiva una ferita trapassante al polmone, _1 con foro di entrata in regione sopraclaveare dx e foro di uscita in regione toracica posteriore, con diagnosi di emopneumotorace a destra.
In data 23 febbraio 2005, non sussistendo più esigenze di permanenza del paziente nell'UO di rianimazione, veniva trasferito, tramite ambulanza, nel Persona_4
Centro Diagnostico Terapeutico della Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.
In data 2 marzo 2005, a seguito di una reazione violenta del detenuto, il quale afferrava uno sgabello scagliandolo sugli agenti di polizia penitenziaria, il Consiglio di disciplina, del quale faceva parte anche un medico, applicava al recluso la sanzione dell'esclusione dalle attività comuni per 8 gg e questi veniva trasferito nel padiglione
“Genova”, ove rimaneva, in isolamento, affidato alle cure del Dr. , medico CP_4 incaricato del reparto.
4 Il 7 marzo 2005, alle ore 20.30 circa, veniva colto da malore e trasportato _1 al Pronto Soccorso della struttura carceraria, ove giungeva in condizioni gravissime e, tentate manovre rianimatorie, ne veniva vanamente disposto il trasferimento con ambulanza all'Ospedale Cardarelli, ove i sanitari constatavano il decesso.
§ In relazione a tale evento, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, venivano tratti a giudizio Controparte_4 nonché i medici e CP_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, a vario titolo addetti al centro di terapia e diagnosi della casa CP_9 circondariale, tutti imputati del delitto p. e p. dall'art. 589 cp, per avere con condotte indipendenti descritte nel capo di imputazione, concorso a cagionare la morte di
, deceduto per emotorace destro con shock emorragico. Persona_4
La condotta contestata a , in particolare, era, in qualità di Controparte_4 medico di guardia della Casa Circondariale di Poggioreale, il quale visitò il paziente in data 2, 3 e 5 marzo 2005 mentre questi si trovava in isolamento, di aver omesso, per negligenza, imprudenza e imperizia, di valutare adeguatamente l'evoluzione peggiorativa del quadro clinico, omettendo, altresì, di visitare il paziente nei giorni 4,
6 e 7 marzo 2005.
All'esito del dibattimento, il Tribunale mandava assolti gli altri imputati, ritenendo la penale responsabilità del solo , condannandolo, in solido con il CP_4 [...]
, responsabile civile, alla refusione delle spese in favore delle parti Controparte_5 civili, con liquidazione, altresì, di una provvisionale come da dispositivo.
Avverso la sentenza proponeva appello e la Corte di Appello di Controparte_4
Napoli, all'esito dei disposti accertamenti peritali, assolveva l'imputato perché “il fatto non sussiste”, revocando le statuizioni civili.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli veniva impugnata dinnanzi alla Corte di cassazione, ai soli fini delle statuizioni civili, e, con sentenza 53150/2017
(erroneamente indicata in citazione col numero sezionale 1659/2017), la Corte annullava il provvedimento agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, demandando anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
La Cassazione, in particolare, così motivava la decisione: “ … la sentenza impugnata è carente, sotto il profilo logico giuridico, proprio nella parte in cui
5 esclude la responsabilità omissiva del - per quanto attiene alla sua CP_4 specifica posizione di garanzia all'interno del reparto in cui era stato collocato il detenuto - sul presupposto che il medico non avrebbe potuto "agire" senza la richiesta del detenuto, addirittura invocando altrimenti la possibile contestazione nei suoi confronti della previsione di cui all'art. 328 cod. pen. Dal quadro normativo di riferimento innanzi delineato si ricava, invece, il principio esattamente opposto: il medico, tenuto conto della storia clinica pregressa del detenuto (trauma toracico al polmone conseguente a ferita da arma da fuoco), aveva il precipuo dovere di attivarsi per monitorare con attenzione la situazione medica del paziente, con visite approfondite e non con meri “rilievi di passaggio”, all'occorrenza segnalando alla direzione carceraria la necessità di trasferire il detenuto in una struttura sanitaria idonea a curarlo adeguatamente … Sotto altro profilo coglie nel segno la censura dei ricorrenti in ordine alla dedotta carenza motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui non viene fornita alcuna specifica spiegazione sul motivo per cui è stato ritenuto che se al fossero state praticate le opportune _1 terapie (che non vengono neanche indicate), le conseguenze delle ferite da arma da fuoco avrebbero condotto ugualmente, con alta probabilità, all'exitus”.
§ Il giudizio veniva riassunto dalle parti civili dinnanzi a questa Corte di Appello, con atto di citazione notificato a mezzo posta il 12 febbraio 2018 col quale venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza n. 11255/16 emessa dalla Corte di Appello penale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dagli istanti e in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n. 1659 del 28.09.2017
(depositata in data 22.11.2017) ed a conferma della sentenza del primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. penale del 23/04/2013:
A) accertare e dichiarare il verificarsi dei fatti che hanno condotto il compianto
all'exitus di decesso siccome dedotto nella narrativa che precede;
Persona_4
B) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile/professionale medica nella produzione dei fatti che hanno condotto il compianto all'exitus di Persona_4 decesso a carico del medico dott. Controparte_10
C) accertare e dichiarare la natura e l'entità delle lesioni personali con exitus di
6 decesso riportate nell'occorso dal compianto , siccome quantificate Persona_4 in complessivi € 1.259.190,00 (unmilioneduecentocinquantanovemila- centonovanta/00), in ragione delle voci di danno già descritte in premessa (cfr. A.1 iure hereditatis) e successive e/o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dall'On.le Corte di Appello adita secondo ragione, giustizia o saldo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o da quella diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo;
D) accertare e dichiarare che in conseguenza del dedotto evento con exitus di decesso occorso al congiunto sig. , gli istanti subivano danni, Persona_4 diretti, indiretti, presenti e futuri, quali quelli patrimoniali, non patrimoniali, da lucro cessante et similia, alla vita di relazione, per spese vive sostenute e da sostenersi nessuno escluso, a titolo di danno c.d. tanatologico, biologico, terminale e catastrofico, quindi, sia iure proprio, sia iure hereditatis, nei termini normativi e di fatto sopra dedotti, comunque a qualsiasi titolo dovuti, più dettagliatamente quantificati:
iure hereditatis: (cfr sopra sub A.1) in complessivi € 1.259.190,00
(unmilioneduecentocinquantanovemilacentonovanta/00), oltre € 5.000,oo (cfr. lett
C – pag. 36) così suddivisi:
- (coniuge) € 632.095,00; Parte_1
- (figlia) € 316.047,00; Parte_2
- (figlia) € 316.047,00; Persona_1
nonché iure proprio (cfr sopra sub. B.1) come segue:
- (coniuge) € 313.973,79; Parte_1
- (figlia) € 294.454,00; Parte_2
- (figlia) € 294.454,00; Persona_1
- (madre) € 245.284,00; Parte_3
- (fratello) € 132.076,00; Parte_4
- (sorella) € 132.076,00; Controparte_1
- (sorella) € 132.076,00; Parte_5
- RE (fratello) € 141.510,00; Pt_6
- (fratello) € 141.510,00; Parte_7
7 - RE (fratello) € 141.510,00; Pt_8
- (nella qualità di erede di ) € Controparte_2 Persona_2
132.076,00;
in ragione delle voci di danno già descritte e successive e/o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dall'On. Giudicante secondo ragione, giustizia
o saldo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o da quella diversa data che risulterà provata e di giustizia al saldo;
E) in ragione e per l'effetto dei punti che precedono, quindi, condannare i convenuti, dott. , in solido e/o alternativamente con il Controparte_4 responsabile civile , in persona del al Controparte_5 CP_11 pagamento in favore degli istanti, delle somme quantificate e innanzi richieste a titolo di risarcimento dei danni tutti sofferti e/o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a qualsiasi titolo dovuta, giusta anche il grado di parentela con il compianto sig. , decurtandola dell'importo già Persona_4 ricevuto a titolo di provvisionale, liquidato con la sentenza del primo grado di giudizio penale in € 50.000,00 (cinquantamila/00) in favore del coniuge T_
, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle allora figlie minori
[...]
e in € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della madre Parte_2 _1
ed in favore di ciascun fratello e sorella ( , , Parte_3 Parte_4 CP_1
, , vedova ) del Pt_3 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Controparte_2 Pt_9 compianto . Persona_4
F) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario, c.p.a., i.v.a., del presente giudizio e dei giudizi di Appello e Cassazione svolti in sede penale con attribuzione ai predetti procuratori che dichiarano d'aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Sentenza esecutiva come per legge”.
In via istruttoria, gli attori in riassunzione chiedevano disporsi ctu medico legale al fine di quantificare i danni dedotti dagli istanti chiedendo, altresì, ammettersi prova per testi sui capitoli indicati.
, con autonomo atto di citazione in riassunzione, poi riunito al Controparte_3 presente giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: “A: Accertare e dichiarare il verificarsi dei fatti che hanno condotto il compianto all'exitus di Persona_4
8 decesso così come statuito dalla sentenza di primo grado n. 1815/2014 e della sentenza di Cassazione n. 1659/2017;
B: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile/professionale medica nella produzione dei fatti che hanno condotto il compianto all'exitus di Persona_4 decesso a carico del medico dott. n.q. così come statuito dalla Controparte_4 sentenza di primo grado n. 1815/2014 e della sentenza di Cassazione n. 1659/2017;
C: Riconoscere al sig. germano del defunto la Controparte_3 Persona_4 somma di € 132.076,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti a seguito dell'evento morte per fatto illecito del Dott. , o in quella somma maggiore o minore che la Controparte_4
Corte di Appello Adita riterrà di giustizia;
D: Per l'effetto condannare il , in persona del Ministro e Controparte_12
Legale rapp.te p.t., in via esclusiva e/o in solido con il sig. al Controparte_4 pagamento della somma di € 132.076,00 (centotrentaduemilazero/76) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'epoca del fatto al momento della liquidazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del sig.
quale fratello del defunto;
Controparte_3 Persona_4
E: Condannare il , in persona del e Legale rapp.te Controparte_12 CP_11
p.t., in via esclusiva e/o in solido con il sig. al pagamento della Controparte_4 somma complessiva di € 18.437,61 a titolo di spese legali (spese, diritti e compenso professionale) per il giudizio di legittimità, oltre oneri di legge;
F: Condannare il , in persona del e Legale rapp.te Controparte_12 CP_11
p.t., in via esclusiva e/o in solido con il sig. al pagamento delle Controparte_4 spese, diritti e onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Anche chiedeva, in via istruttoria, ammettersi prova testimoniale e Controparte_3 ctu medico legale sulla sua persona.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, con Controparte_4 vittoria di spese di lite.
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva. Controparte_5
Riuniti i processi, la trattazione della causa subiva rinvio per assenza del relatore,
9 eccessivo carico del ruolo nonché per la necessità di acquisire il fascicolo del processo penale.
Con provvedimento del 26 maggio 2023, all'esito della riserva in decisione e scambio di comparse e memorie di replica conclusionali, la Corte rimetteva la causa sul ruolo, ritenuta la necessità di “disporre consulenza tecnica medico – legale, nominando un collegio peritale, composto da uno specialista in chirurgia toracica e da un medico legale, al quale conferire il seguente incarico:
previo esame della documentazione medica allegata, accertino i consulenti
1. Se, in base alla situazione patologica in cui versava all'atto del Parte_4 trasferimento presso la Casa Circondariale di Poggioreale, le visite, le indagini e le cure ivi apprestate allo stesso siano state corrette in base a quanto emergente dalla letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale e dalle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca; in caso contrario, specifichino quali siano state le attività non corrette e quali sarebbero state quelle alternative da eseguirsi;
2. se il decesso di , sia astrattamente riconducibile, in termini di Parte_4 rapporto causa – effetto, secondo il criterio del più probabile che non, all'operato dei sanitari della Casa Circondariale di Poggioreale, o vada invece attribuito, in tutto o in parte, a complicanze sopraggiunte ed indipendenti dall'operato dei sanitari, verificando, in quest'ultima ipotesi, se le stesse fossero prevedibili o meno ed ancora se furono correttamente e tempestivamente fronteggiate nel rispetto della diligenza professionale;
3. se, alla luce della situazione patologica in cui versava a Parte_4 decorrere dal trasferimento, il 2.3.2005, nel reparto “isolamento”, il decesso sia riconducibile, secondo il criterio del più probabile che non, alle cure e alle visite apprestate presso il detto reparto”.
La causa subiva ulteriori rinvii per la reiterata necessità di sostituire i consulenti nominati, i quali non accettavano l'incarico, infine conferito al Prof. Persona_5
e al Dott. i quali, dopo istanza di proroga del termine per il Persona_6 completamento delle operazioni peritali, autorizzata dalla Corte, in data 24 gennaio
2025, depositavano la relazione finale.
10 Nelle more, con provvedimento del Presidente del 17 gennaio 2025, il processo veniva riassegnato a questa Sezione e, all'udienza del 25 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Gli attori in riassunzione depositavano comparse e memorie di replica conclusionali, il convenuto in riassunzione la sola comparsa conclusionale.
§ Al fine di compiutamente valutare la domanda formulata nel presente giudizio, occorre, innanzitutto, premettere che, all'esito della lunga e complessa istruttoria, svolta in sede penale e nella presente sede civile, può con certezza affermarsi – convergendo sul punto tutte le considerazioni mediche dei diversi periti e consulenti, di parte e d'ufficio – che la lesione polmonare subita da , attinto da Persona_4 un colpo di arma da fuoco a seguito di conflitto con i Carabinieri, richiedeva un monitoraggio costante al fine di cogliere segni e sintomi di una ripresa del sanguinamento dell'iniziale ferita, evenienza questa sempre possibile e ben nota in letteratura medico scientifica.
La complicanza, se così può essere definita, è ben prevedibile proprio in ragione dell'organo interessato – costituito di fatto da una spugna di sangue, che non è mai a riposo, tanto che il Dr. e il Prof. periti della Corte di Appello penale, CP_13 Per_7 hanno definito precipitosa la dimissione del paziente dall'ospedale e inopportuna la decisione di trasferirlo dal Centro di Diagnosi e Terapia in isolamento. Analogo dubbio esprimevano, quanto al trasferimento dal CTD al reparto ordinario i periti del
Pubblico Ministero.
Mette conto precisare che dalle testimonianze dell'appuntato e del Parte_10
Dott. , rispettivamente responsabile della vigilanza del padiglione “Genova” e Per_8
Direttore della Casa Circondariale di Poggioreale, rese nel corso del dibattimento di primo grado alle udienze del 31 maggio 2011 e 16 ottobre 2012, è emerso che il regime dell'esclusione dalle attività comuni, applicato disciplinarmente a in _1 relazione all'episodio avvenuto all'interno del CDT il 2 marzo, non comportava, salvo il collocamento in cella singola e il passeggio separato dalla popolazione generale della struttura, alcuna differenza di trattamento medico-sanitario rispetto a quella ordinariamente prevista in tutti i reparti carcerari. Essa consisteva, all'epoca, nella presenza h24 di un infermiere e nell'accesso, per tre ore al giorno dal lunedì al sabato,
11 con esclusione di domeniche e giorni festivi, del medico incaricato del reparto. Il medico, dopo un controllo iniziale all'arrivo, interveniva per visitare i detenuti, con piena possibilità di disporre anche accertamenti strumentali;
le visite avvenivano, per prassi, quasi esclusivamente a richiesta degli stessi reclusi ovvero del personale, sanitario e non sanitario, del reparto, in ragione dell'elevato numero dei ristretti. La sorveglianza dei detenuti era, comunque, affidata alla Polizia Penitenziaria che poteva sempre allertare il medico, se presente, o l'infermiere e, in caso di urgenza e necessità, disporre il trasferimento al Pronto Soccorso della struttura, operante anch'esso h24, come il CDT, nel quale era garantita la sorveglianza costante a opera di medici nonché la possibilità di intervento esterno di specialisti.
§ Riprendendo l'esame della situazione clinica di , va sottolineato Persona_4 che nessuno dei consulenti medici che si sono avvicendati nel corso delle indagini e dei processi (Prof. e del Dott. , consulenti del PM, Persona_9 Persona_10
Prof. consulente delle parti civili, Dott. e Prof. Persona_11 Persona_12
periti della Corte di Appello penale, e Dott. Persona_13 Persona_14 consulente di parte dell'imputato ) dubita che il paziente andava monitorato CP_4 attentamente, sia con controllo clinico nonché sorveglianza costante e attiva (tanto risulta anche dall'annotazione nel diario clinico del CDT del 23 febbraio 2005), sia con esami strumentali costituiti da analisi di laboratorio – emocromo, in particolare, idoneo a monitorare la ripresa, dopo la perdita iniziale di ben due litri di sangue il giorno del conflitto a fuoco e ferimento, e radiografie al torace almeno ogni due gg, per escludere, appunto, la ripresa del sanguinamento.
In tali termini e, lo si ripete, non in contrasto con gli altri esperti, si sono, da ultimo espressi gli ausiliari di questa Corte, rilevando: “…la ripresa dell'emorragia di una ferita transfossa polmonare rappresenta un'evenienza clinico-chirurgica, purtroppo, possibile. Questo il motivo per il quale un siffatto paziente deve essere costantemente controllato dal punto di vista clinico più volte al giorno con la rilevazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, del colorito delle mucose visibili;
con l'esame obiettivo del torace, onde verificare aree di ottusità alla percussione ed alterazioni del murmure vescicolare all'ascoltazione; dal punto di vista del laboratorio, mediante la determinazione d'un esame emocromocitometrico per la valutazione del numero dei globuli rossi, dell'emoglobina e dell'ematocrito, onde verificare alterazioni quantitative di siffatti indici;
dal punto di vista
12 strumentale, mediante l'esecuzione di radiografia standard del torace, onde stabilire la ripresa dell'emorragia con immagini di versamento endopleurico … Si tratta di esami clinici non difficili, non difficoltosi e nemmeno complessi che fanno parte del bagaglio culturale e professionale di tutti i laureati in medicina e chirurgia. Analogamente non complessi sia gli esami di laboratorio che quelli strumentali: si tratta, infatti, di accertamenti tutti di primo livello”.
La causa del decesso di è stata, e anche sul punto non vi è Persona_4 discordanza, un'anemia acuta metaemorragica da emotorace destro, cagionata dalla ripresa del sanguinamento della ferita da arma da fuoco, seguita da insufficienza acuta cardio-circolo-respiratoria, con arresto cardiaco terminale, tanto che dall'esame autoptico, effettuato dal Dott. e al quale presenziava il Prof. _10 _11 emergeva un versamento di sangue di circa 2,5 litri, in parte fluido e in parte coagulato.
Ebbene, nonostante la condizione critica del paziente, quanto meno dal punto di vista della prognosi tenuto conto della concreta probabilità di ripresa di sanguinamento, l'assistenza medica allo stesso è andata progressivamente scadendo, come emerge dal diario clinico della Casa Circondariale, dal quale si evince che, durante la permanenza al CDT, fu sottoposto a controlli clinici Persona_4 quotidiani almeno una volta al giorno, con rilevazione della pressione e del battito, e a visite specialistiche ma dal 23 febbraio al 2 marzo 2005, data di trasferimento in reparto in isolamento, venne effettuato un solo controllo dell'emocromo che presentava sì un miglioramento rispetto a quello svolto all'Ospedale San AO
(passando il valore da 7.8 a 9.4) ma non era ancora del tutto tranquillizzante, e una rx torace, entrambi in data 25 febbraio. L'esame strumentale presentava un “piccolo versamento basale” tanto che venne prescritta una stratigrafia, svolta il 4 marzo, nel cui referto si legge “alla stratigrafia si conferma la presenza in regione apicale destra di una dismorfica opacità a margini sfumati di non univoca interpretazione
(polmonite?). Utile controllo clinico”.
In tali condizioni, giungeva in reparto, affidato alle cure del Dr. Persona_4
, il quale, come accennato, prestava servizio per tre ore nei soli giorni CP_4 lavorativi, con una prassi di organizzazione dei controlli che vedeva, nella sua ordinarietà, i detenuti visitati all'arrivo e, successivamente a richiesta e in caso di necessità.
13 Il diario clinico, a partire da tale momento diviene del tutto silente, contenendo la sola dicitura CS (con prescrizione di visita psicologica e farmaci non correlati alla patologia polmonare), interpretata dai vari consulenti ora come “condizioni stabili” ora come “come sopra”, senza alcuna annotazione sul concreto svolgimento dell'esame obiettivo, per esempio, auscultazione del torace, e dell'eventuale verifica dei parametri vitali, quali pressione e battito cardiaco. Le visite, inoltre, furono effettuate solo in data 2, 3 e 5 marzo 2005, mancando del tutto il 4, 6 e 7 marzo 2005, quando intorno alle 20.00, il recluso manifestò il malore a seguito del quale venne condotto in Pronto Soccorso, ove vanamente si tentò di rianimarlo e inviarlo all'Ospedale Cardarelli.
Occorre anche sottolineare che dalla relazione autoptica, come confermata dai periti nel corso del dibattimento di primo grado, è emerso che l'evento che ha colpito dovesse essere ascritto, come esordio, a 24 massimo 48 ore prima del _1 decesso. La sintomatologia rilevata dal perito di parte, Dr. , che visitò il _15 detenuto proprio la mattina del 7 marzo, è stata ritenuta compatibile, anche dai consulenti della Corte (pag. 48 e ss), con la ripresa del sanguinamento, giacché questi risultava “pallido ed astenico. Ha difficoltà a parlare ed a deambulare in quanto è notevolmente dispnoico (può percorrere pochi metri, poi ha bisogno di sedersi per riposare in quanto respira con difficoltà)”. I ctu hanno, inoltre, chiarito, proprio in sede di risposta alle osservazioni del ctp del convenuto , “che la circostanza CP_4 che all'autopsia della regione toracica venne riscontrato un cospicuo emotorace destro di circa 2,5 litri costituito in gran parte da un voluminoso coagulo ed in parte da sangue fluido induce a ritenere che siffatto versamento, con ogni verosimiglianza
- cioè con il criterio del “più probabile che non” non fosse coevo e dunque iniziato prima del giorno 7 marzo per cui una maggiore diligenza nei controlli clinici, e non solo, avrebbe consentito di rilevare quei parametri clinici e di laboratorio, non complessi e nemmeno difficili da evidenziare, condizionando diversamente il decorso degli eventi proprio attraverso quel più attento ed assiduo monitoraggio delle condizioni clinico-laboratoristiche con un sollecito trasferimento del Sig.
in idoneo ambiente ospedaliero ai primi apprezzabili segni di una ripresa _1 emorragica (emotorace), idoneo a conseguire un esito salvifico” (pag. 46 e 47).
La conclusione dei consulenti, anche all'esito della puntuale e approfondita risposta fornita alle osservazioni del ctp, è stata, pertanto, la seguente: “Di qui una
14 condotta sostanzialmente imprudente e negligente, non conforme alle buone pratiche cliniche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale da parte del dott. , che, secondo il criterio Controparte_4 civilistico del “più probabile che non”, avrebbe potuto condizionare diversamente il decorso degli eventi attraverso un più attento ed assiduo monitoraggio delle condizioni clinico-laboratoristiche con un sollecito trasferimento del p. in idoneo ambiente ospedaliero ai primi apprezzabili segni di una ripresa emorragica
(emotorace), idoneo a conseguire un esito salvifico”.
Rispetto a tale quadro, non rilevante appare, come vorrebbe la difesa di CP_4
quanto riferito nel corso del processo penale dall'
[...] Persona_16 in ordine alle circostanze che si trovasse in piedi alla conta dei detenuti, _1 salutandolo, di aver notato che stesse svolgendo i “servizi” in cella e che ricevette il vitto intorno alle 17.00, tanto sia per la fugace osservazione effettuata sul detenuto sia per la evidente qualità del teste, privo di professionalità in ambito sanitario e, quindi, non in grado di cogliere eventuali segnali significativi, tant'è che circa tre ore dopo ebbe il noto tracollo che ne rese necessario l'immediato Persona_4 trasferimento in barella in PS.
La difesa del convenuto in riassunzione argomenta che il sanitario avrebbe posto in essere l'unica condotta a lui esigibile, tenuto conto che il paziente era stato ritenuto idoneo al trasferimento dal CDT al regime di isolamento in reparto ordinario, del miglioramento delle condizioni cliniche, attestato dall'emocromo del 25 febbraio e anche dell'assenza di indici allarmanti come emergenti dall'esame rx in pari data e dalla stratigrafia del 4 marzo, della presenza in servizio in reparto, limitata a tre ore giornaliere nei giorni feriali. L'assenza di controlli clinici nei giorni 4, 6 e 7 marzo
2005 viene addebitata al fatto che, in data 4 marzo il detenuto venne trasferito per effettuare la stratigrafia, il giorno 6 marzo era domenica, dunque egli non prestava servizio e, il giorno 7 marzo il non era disponibile poiché recatosi in _1 infermeria per essere visitato dal perito del GIP e dal perito di parte.
Le difese vanno disattese.
Il aveva a sua disposizione il diario clinico trasmesso dal CDT e gli esami CP_4 strumentali effettuati, dunque, egli era pienamente consapevole della delicata situazione del detenuto/paziente, sia in ragione del tipo di lesione subita, ferita
15 trapassante al polmone, sia in termini di non avvenuta completa guarigione, avendo cognizione di un ultimo emocromo effettuato il 25 febbraio che, pur mostrando valori in salita, risultavano ancora non pienamente entro quelli normali, nonché l'esame rx in pari data, che evidenziava piccolo versamento basale, indicativo di un possibile sanguinamento e, poi, la stratigrafia, o almeno il referto, dal quale emergeva
“dismorfica opacità a margini sfumati di non univoca interpretazione”, contenente persino una dubitativa diagnosi di polmonite, la quale da sola avrebbe imposto più approfonditi controlli.
Il Dott. , proprio contrariamente della prassi invalsa all'epoca di visitare i CP_4 detenuti solo a richiesta, si premurò di controllare le condizioni di _1 quotidianamente nei giorni in cui il medico e il paziente erano certamente entrambi presenti nel padiglione, ovvero il 2, 3 e 5 marzo, essendo pienamente credibile la circostanza che il giorno 4 marzo il detenuto, il quale aveva effettuato la stratigrafia, non fosse in cella nella fascia oraria di presenza del medico, individuata dal Direttore del carcere tra le 8.30/9.00 del mattino e le 14.00/14.30 del pomeriggio (nei limiti delle tre ore) e meglio specificata dal teste tra le 11 e le 13 per il Parte_10 padiglione in questione.
La condotta tenuta dal medico evidenzia, dunque, la piena consapevolezza della necessità di monitorare il paziente, sebbene nessuna concreta indicazione vi sia nel diario clinico circa il grado di accuratezza dei controlli clinici, all'esito dei quali vi è la sola annotazione “CS”, mancando, poi, del tutto specifiche consegne all'infermeria, presente 24 ore su 24 in reparto e, come emerso dalle testimonianze, addirittura immediatamente adiacente la cella nella quale era ristretto . Inoltre, come _1 confermato anche dal Direttore nel corso della testimonianza (ma non Per_8 potrebbe predicarsi diversamente), il Dott. ben avrebbe potuto ordinare CP_4 analisi ed esami strumentali, ove lo avesse ritenuto.
In sostanza, per un profilo è irrilevante che altri medici avessero ritenuto idoneo all'isolamento il detenuto , poiché disponeva di sufficienti _1 Controparte_4 elementi (diario clinico del CDT) per valutare, come doveva, in autonomia le condizioni e le conseguenti necessità del paziente, e, per altro aspetto, appare evidente la consapevolezza del sanitario di dover seguire il detenuto con una maggiore accortezza rispetto alla prassi delle visite a richiesta, trattandosi di soggetto che non poteva dirsi ancora fuori pericolo, per l'elevata possibilità di ripresa del
16 sanguinamento.
Per quanto attiene agli omessi controlli nei giorni 6 e 7 marzo 2005, la difesa del convenuto deduce la sua mancata presenza in servizio perché giorno festivo
(domenica) e la circostanza, allegata ma non provata come sarebbe stato suo onere, che non fosse nel padiglione, poiché sottoposto a visita in infermeria da altri _1 periti proprio nell'orario della sua presenza in reparto, circostanza quest'ultima, anzi, smentita dalla testimonianza nel dibattimento di primo grado del , all'udienza CP_14 del 12 ottobre 2011, il quale visitò il detenuto, su incarico del GIP, intorno alle ore 10 nonché dalla certificazione del carcere (doc. 27 prod. parte attrice), che evidenzia l'uscita dalla struttura di entrambi i periti, del GIP e di parte, alle ore 11.00.
Il Dott. , il quale non ha neanche allegato di aver conferito coi medici che CP_4 avevano visitato il paziente, ben avrebbe potuto e dovuto visitare il giorno 7 _1 marzo, in tal modo cogliendo gli evidenti sintomi già rilevati all'esame obiettivo dal
Dott. , disponendo l'immediato trasferimento del detenuto, che sin dalla _15 mattina del 7 marzo appariva in serio pericolo di vita, giusta la storia clinica.
In aggiunta a quanto sopra va, poi, osservato che la specifica posizione di garanzia all'interno del reparto in cui era collocato il detenuto assunta dal medico e i cui precisi contorni sono stati chiaramente delineati dalla sentenza di rinvio della
Cassazione all'articolato paragrafo 8, al quale si rimanda, gli avrebbe, in ogni caso, imposto, anche in dissenso con l'opinione dei colleghi che avevano ritenuto idoneo il collocamento nel reparto ordinario, di segnalare alla Direzione del carcere ovvero alla
Direzione Sanitaria i limiti al monitoraggio clinico derivanti dalla sua presenza per un ristretto lasso di tempo e solo nei giorni feriali, le eventuali difficoltà nell'effettuazione dei necessari esami di laboratorio e strumentali, rendendo sostanzialmente non possibile fornire le adeguate e dovute cure mediche delle quali egli era, in concreto, il responsabile.
In conclusione, solo ove il Dott. avesse diligentemente annotato in CP_4 cartella l'esito degli esami obiettivi sul paziente (ridondando il silenzio del diario clinico in danno del medico al pari della cd cartella reticente), lasciando precise consegne all'infermiere sulla sorveglianza del , richiesto l'effettuazione degli _1 esami di laboratorio e strumentali – condotte definite dai consulenti “il minimo indispensabile, sia dal punto di vista clinico che strumentale e di laboratorio cui un
17 simile paziente andava sottoposto” (pag. 13 rel.) - e, da ultimo, notiziato la competente autorità del carcere di non poter garantire, per obiettive ragioni organizzative, quella sorveglianza costante e attiva necessaria a prevenire la più che prevedibile ripresa del sanguinamento della ferita al polmone, chiedendone, se del caso, il trasferimento in reparto idoneo, egli sarebbe potuto andare esente da responsabilità.
§ Accertata la responsabilità del sanitario, va affermata la concorrente e solidale responsabilità del , sulla scorta dell'ormai consolidato Controparte_5 orientamento della giurisprudenza per i danni causati, come nel presente caso in cui si verte di illecito colposo, da condotte del preposto pubblico definibili come corrispondenti a uno sviluppo oggettivamente non improbabile delle normali condotte di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni conferite, anche quale violazione o come sviamento o degenerazione o eccesso, purché anche essi prevenibili perché oggettivamente non improbabili (Cass. SU 13246/2019).
§ Occorre, ora, procedere alla liquidazione del danno, come richiesto dagli attori in riassunzione.
Il coniuge e le figlie di hanno invocato la liquidazione in proprio Persona_4 favore del danno iure hereditatis individuato in:
- danno biologico terminale, da risarcirsi quando tra l'evento morte e le lesioni sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, con danno alla salute che, sebbene temporaneo è massimo nella sua entità e intensità;
- danno catastrofico, che ristora la sofferenza psichica di massima intensità nel caso di morte che segue dopo un breve lasso di tempo;
- il danno tanatologico da perdita della vita.
In relazione a tale ultima voce di danno, la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, affermato e ribadito la non risarcibilità del danno al bene vita in sé considerato, poiché, essendo la stessa un bene autonomo e diverso dal bene salute, non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si spenga chi dovrebbe esserne titolare. Gli unici pregiudizi risarcibili iure hereditatis, in caso di illecito con esito mortale, sono il pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi, avuto riguardo alla specificità del
18 caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (convenzionalmente almeno 24 ore), nonché il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
In termini di danno alla salute temporaneo gli eredi invocano il risarcimento rapportandolo al periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dal 25 febbraio al 7 marzo, ma tale domanda va disattesa.
La situazione clinica di , che aveva subito una ferita trapassante Persona_4 da arma da fuoco, non ha evidenziato, sino al 7 marzo alcun manifesto segno di malattia. Nonostante i consulenti non abbiano individuato in maniera precisa il momento di insorgenza dei sintomi, non rientrando la specifica questione nel mandato a suo tempo conferito, limitandosi, in risposta alle osservazioni del ctp di a precisare le ragioni (delle quali si è già dato conto) per cui doveva Controparte_4 escludersi che il versamento intervenne in modo improvviso e massivo nella serata del 7 marzo - precisando che non fosse coevo e, dunque, iniziato prima del 7 marzo - dall'esame complessivo della documentazione in atti possono, non di meno, trarsi, chiare indicazioni.
Si è, difatti, già detto che i periti incaricati dal Pubblico Ministero, tra i quali il medico che ha effettuato l'esame autoptico, hanno riferito che l'inizio del sanguinamento andava ascritto a 24 ore, massimo 48 ore, prima del decesso.
Occorre, poi tenere conto della visita medica svolta dal Dott. , perito del CP_14
GIP, il quale, sia nella relazione che nel corso dell'esame testimoniale nel processo penale di primo grado, ha riferito di essersi sì concentrato sul problema ortopedico alla spalla presentato dal detenuto, in relazione al quale sospettava una rottura della cuffia dei rotatori a seguito del ferimento, di non poca rilevanza poiché, se rimasto non trattato avrebbe potuto risultare in una perdita di mobilità dell'arto, ma, al contempo ha anche chiarito di aver auscultato il torace e non aver rilevato alcun sintomo rilevante, precisando nel corso della testimonianza resa all'udienza del 12 ottobre 2011, che si era recato in infermeria “con i suoi piedi” e non _1 presentava affanno o dispnea.
Nella stessa mattinata, però, il perito di parte, Dott. , rilevava i diversi _15 sintomi risultati, come già ricordato, secondo il parere di tutti i consulenti
19 avvicendatisi nel processo, del tutto compatibili con la ripresa del sanguinamento e col successivo decorso che portò all'exitus.
Deve, quindi, ritenersi che i primi apprezzabili sintomi a carico di si siano _1 manifestati (a prescindere dalla probabile presenza di uno stillicidio interno), proprio nella mattinata del 7 marzo 2005, quindi, al di sotto della soglia convenzionale di almeno 24 ore ovvero di quell'apprezzabile lasso di tempo necessario affinché il pregiudizio temporaneo alla salute assurga a danno risarcibile, essendo il decesso intervenuto, come constatato dai sanitari dell'ospedale Cardarelli, alle 21.00 del medesimo giorno.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alla risarcibilità, nel caso concreto, del danno per sofferenza da lucida agonia.
, infatti, venne colto da malore dopo le ore 20.00, come riferito Persona_4 dall' al quale il recluso chiese se l'infermiere potesse fargli Persona_16 un'iniezione per poi, all'improvviso, lamentare forti dolori alla zona dello stomaco e/o del torace, e subito traferito in infermeria, ove, già alle ore 20.40, il medico di guardia lo rinveniva “cianotico, polso filiforme. Non apprezzabile. Insufficienza acuta di circolo periferico con imminente pericolo di vita", tanto che venivano tentate manovre rianimatorie, con massaggio cardiaco per infarto acuto del miocardio, manovre proseguite, come annotato nel diario clinico, durante il trasporto urgente accompagnato a mezzo ambulanza in ospedale ove, purtroppo, giungeva _1 cadavere non potendo, dunque, che constatarsi il decesso.
Egli, dunque, morì quasi istantaneamente per insufficienza acuta cardio-circolo- respiratoria con arresto cardiaco terminale e, mentre è evidente che per un breve lasso di tempo (circa 30 minuti) dovette certamente soffrire dolore, Persona_4 non vi è prova, il cui onere gravava sugli eredi, della consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, sopraggiunte, come detto, nel giro di pochi minuti.
Per tali ragioni, pertanto, la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis va integralmente respinta.
§ Va, quindi, esaminata la domanda di risarcimento del danno iure proprio formulata dai congiunti di con la dovuta premessa che, pur essendo Persona_4 consentito formulare nuove conclusioni in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale ed è consentita la modificazione della domanda ai fini
20 della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, “il giudizio innanzi alla corte d'appello civile, che si instaura a seguito di annullamento disposto dalla
S.C. in sede penale ai soli effetti civili con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è un giudizio d'appello, con la conseguenza che non è consentito chiedere prove o formulare domande mai proposte dinanzi al giudice penale nel primo grado di giudizio, perché la scelta del danneggiato da un fatto illecito di esercitare l'azione civile nel processo penale non lo solleva dall'onere di indicare, in tale sede, il fatto costitutivo della pretesa, chiarire il petitum e formulare le istanze istruttorie” (Cass.
24047/2024).
Sulla scorta di tali principi, occorre rilevare che coniuge di Parte_1
, costituita allora in proprio nonché nella qualità di esercente la Persona_4 responsabilità genitoriale sulle figlie (come da certificato di matrimonio e stato di famiglia in atti, doc. 29 e 30) la quale nel presente giudizio ha chiesto, oltre al riconoscimento del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, anche il riconoscimento di un danno biologico personalmente patito in misura dell'8%, a causa di una sindrome depressiva, con atto di costituzione di parte civile ha allegato, in fatto, “Va ancora rilevato il gravissimo stato di sofferenza patito dal _1 nonché i notevoli danni materiali, biologici e morali, in considerazione anche della sua giovane età e delle condizioni personali, economiche e di tutta la famiglia che subiva ulteriori danni dalla sofferenza patita per la malattia e dal successivo decesso del proprio congiunto”. Non vi è, dunque, neppure implicitamente, la deduzione di aver patito un danno ulteriore e diverso da quello della sofferenza interiore che, pertanto, in difetto di idonee allegazioni in fatto, non può in questa sede essere liquidato.
Non è stata neanche allegata, con l'originaria costituzione di parte civile, né offerta prova nel presente giudizio, da alcuno degli eredi e congiunti, dell'esistenza di danni patrimoniali, sia in termini di perdita dell'apporto economico (non essendovi neanche documentazione dell'attività lavorativa svolta o del reddito familiare) sia in termini di esborsi, tant'è che al punto C dell'appello si opera riferimento alle due consulenze tecniche di parte “forfettariamente stimate in € 5.000,00”, danni, quindi, che il cui ristoro va parimenti escluso per difetto di allegazione e prova.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, non risulta necessaria alcuna istruttoria sul punto (che avrebbe, peraltro, carattere di novità), vertendo le
21 circostanze testimoniali articolate dagli attori in riassunzione sull'esistenza di un vincolo affettivo tra i prossimi congiunti. Tale vincolo e la sua intensità possono ritenersi presuntivamente provati secondo l'id quod plerumque accidit, per la stretta relazione di sangue (madre, germani, coniuge e figlie, come da certificati anagrafici in atti), la cui intensità può essere ritenuta media sulla scorta delle nozioni di comune esperienza, di tipo culturale e di tradizioni sociali, con particolare riferimento ai legami forti che connotano le famiglie, con particolare riguardo al Sud d'Italia, nuclei non infrequentemente numerosi, con congiunti che, come nel caso di specie, vivono in prossimità gli uni dagli altri, condividendo certamente festività, eventi familiari e anche, in parte, la quotidianità, tanto anche in difetto di contestazione e prova contraria.
Pertanto, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, alle quali questa
Corte ritiene operare riferimento e richiamate anche dagli attori in riassunzione, per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, aggiornate da ultimo nel 2024,
e dei noti criteri secondo le quali sono state più recentemente rielaborate, ovvero con un sistema a punti (valore punto base € 3.911,00) che tiene conto dell'età della vittima, dell'età del congiunto, della convivenza o meno con la vittima, del numero dei familiari superstiti, conviventi e no (nel caso specifico oltre i tre e, dunque, senza attribuzione di punti per tale specifica voce), facenti parte del nucleo di origine, nonché dell'intensità della relazione affettiva, che nel caso concreto va ritenuta media per quanto sopra evidenziato, può procedersi alla quantificazione del danno nella seguente misura:
1) , coniuge, 31 anni all'epoca dei fatti, 15 punti per l'intensità della Parte_1 relazione, 22 punti per l'età, 22 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza, per complessivi € 293.325,00;
2) , figlia, 3 anni all'epoca dei fatti, 15 punti per l'intensità della Persona_1 relazione, 28 punti per l'età, 22 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza, per complessivi € 316.791,00;
3) , figlia, 6 anni all'epoca dei fatti, 15 punti per l'intensità della Parte_2 relazione, 28 punti per l'età, 22 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza, per complessivi € 316.791,00;
4) madre, 65 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_3
22 l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 22 punti per l'età della vittima, per complessivi € 207.283,00;
5) , fratello, 47 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_4
l'intensità della relazione, 14 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 76.410,00;
6) , sorella, 45 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Controparte_1
l'intensità della relazione, 14 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 76.410,00;
7) , sorella, 43 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_5
l'intensità della relazione, 14 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 76.410,00;
8) , fratello, 38 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_6
l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 79.806,00;
9) , fratello, 35 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Parte_7
l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 79.806,00;
10) , fratello, 29 anni all'epoca dei fatti, 15 punti per l'intensità della Parte_8 relazione, 18 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi €
83.202,00;
11) , fratello, 48 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per Controparte_3
l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi € 79.806,00;
12) erede deceduto il 3 aprile 2007, Controparte_2 Parte_9 fratello, 41 anni all'epoca dei fatti, non convivente, 15 punti per l'intensità della relazione, 16 punti per l'età, 16 punti per l'età della vittima, per complessivi €
79.806,00, con la precisazione che detta somma, determinata per l'intero, viene liquidata pro quota giacché, dall'esame dell'atto di costituzione di parte civile, risultano eredi anche i di lui figli, all'epoca minori, Parte_9 _17
e , non costituiti nel presente giudizio, senza che sia stata
[...] Persona_18 prodotta ulteriore documentazione circa le vicende successorie.
23 Sulle predette somme, detratto quanto eventualmente già percepito a titolo di provvisionale, dalla data dell'evento lesivo, a tale epoca devalutate – 7 marzo 2005 –
e, via via, anno per anno, rivalutate, saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sugli importi così complessivamente determinati, saranno dovuti i soli interessi legali.
§ Occorre, ora procedere alla liquidazione delle spese di lite del grado di legittimità, come disposto dalla Cassazione, secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, previsti dalla tariffa professionale per i giudizi penali dinnanzi alle Magistrature
Superiori, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni affrontate e risolte, determinandole sulla scorta dei valori minimi tariffari, dunque, in favore di CP_3
in € 3.167,00, in favore di , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, , e , in complessivi € Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
3.167,00, aumentati del 30% ex art. 4, IV comma dm citato, in favore di T_
, in proprio e nq di esercente la responsabilità sulla minore ,
[...] Persona_1
e in complessivi € 3.167,00, aumentati del Parte_2 Controparte_2
30% ex art. 4, IV comma dm citato, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da porsi solidalmente a carico di Controparte_4
e del . Controparte_5
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei medesimi criteri, dunque, tenuto conto del valore della lite, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, in favore di , , , Parte_1 Persona_1 _1 Pt_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Controparte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e con riguardo ai valori minimi
[...] Parte_8 Controparte_2 dello scaglione tariffario da € 1.000,001,00 a € 2.000,000,00, determinandole in complessivi € 17.002,00 per compensi, aumentati del 30% per l'assistenza a più parti, nonché € 2.556,00 per esborsi, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, Avv.ti AO Avallone, Lumeno Dell'Orfano e Antonio Rumolo, con esclusione per gli Avv.ti Dell'Orfano e Rumolo (costituitisi in aggiunta al precedente difensore nel corso dell'istruttoria) della fase introduttiva per € 956,00 e degli esborsi, e, in favore di , con riguardo allo scaglione tariffario di valore Controparte_3 da € 52.001,00 a € 260.000, in € 7.160,00 per compensi ed € 1.412,50 per esborsi, da
24 distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv.ti Annamaria Campone e
Angela Carrea, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1
, , , , Persona_1 _1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP
e , a seguito di annullamento con rinvio, ai soli effetti
[...] Controparte_3 civili, ai sensi degli artt. 392 cod. proc. civ. e 622 cod. proc. pen., pronunciato dalla
Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 53150/2017, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di per l'evento lesivo occorso Controparte_4 il 7 marzo 2005 e lo condanna, in solido con il , in persona Controparte_5 del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni, per il titolo di cui in premessa, liquidati per 1) in € 293.325,00; 2) in € 316.791,00; Parte_1 Persona_1
3) in € 316.791,00; 4) in € 207.283,00; 5) Parte_2 Parte_3 Parte_4
in € 76.410,00; 6) in € 76.410,00; 7) in €
[...] Controparte_1 Parte_5
76.410,00; 8) in € 79.806,00; 9) in € 79.806,00; 10) Parte_6 Parte_7
in € 83.202,00; 11) in € 79.806,00; 12) Parte_8 Controparte_3 CP
erede , per la quota ereditaria a lei spettante
[...] Parte_9 dell'importo di € 79.806,00; su tali somme, detratto quanto eventualmente già percepito a titolo di provvisionale, dalla data dell'evento lesivo e a tale epoca devalutate – 7 marzo 2005 – via via, anno per anno, rivalutate, sono dovuti gli interessi in misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sugli importi così complessivamente determinati, saranno dovuti i soli interessi legali;
2) condanna e il , in persona del Ministro Controparte_4 Controparte_5 pro tempore, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore di in € 3.167,00, in favore di , , Controparte_3 Parte_3 Parte_4 CP_1
, , e in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 complessivi € 3.167,00, aumentati del 30% per l'assistenza a più parti, in favore di
, in proprio e nq di esercente la responsabilità sulla minore Parte_1 _1
25 e in complessivi € 3.167,00, aumentati _1 Parte_2 Controparte_2 del 30% per l'assistenza a più parti, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) condanna e il , in persona del Controparte_4 Controparte_5 CP_11 pro tempore, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di
, , , , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , e Controparte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
liquidate in complessivi € 17.002,00 per compensi, aumentati Controparte_2 del 30% per l'assistenza a più parti, nonché € 2.556,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, Avv.ti AO Avallone, Lumeno
Dell'Orfano e Antonio Rumolo, con esclusione per gli Avv.ti Dell'Orfano e Rumolo della fase introduttiva per € 956,00 e degli esborsi, e, in favore di , Controparte_3 liquidate in € 7.160,00 per compensi ed € 1.412,50 per esborsi, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv.ti Annamaria Campone e Angela Carrea, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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