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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 02.07.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 7796 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Nicoletta Dentamaro e Maria Menolascina;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
Convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni – danno da usura psico-fisica.
******
Con ricorso depositato in data 12.06.2024 , premesso Parte_1 di essere C.P.S. Tecnico di Radiologia Medica alle dipendenze della convenuta presso l'U.O. di Radiodiagnostica dell'Ospedale Della Murgia di
Altamura, ha esposto di avere spesso svolto turni di reperibilità attiva festiva
(dall'anno 2023 all'anno 2023), senza godere del riposo compensativo previsto.
Ha perciò adito il Tribunale di Bari, al fine di ottenere condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento del danno usura psicofisica, nella misura corrispondente all'ammontare della retribuzione spettante in relazione ad una giornata lavorativa ordinaria, per ogni riposo settimanale perduto.
Instauratosi il contraddittorio, l non si è costituita in giudizio. CP_1
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta che la Suprema Corte ha osservato (v. sentenze nn. 5465 e
6491 del 2016 nonché Cass. n. 14770 del 2017) che l'art. 7 del CCNL
20.9.2001, nella parte in cui esclude la riduzione del debito orario complessivo, si riferisce unicamente alla reperibilità passiva e che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE.
In particolare, la Cassazione con ordinanza n.14770 del 2017 ha poi precisato, sempre in subiecta materia, richiamando l'orientamento consolidato palesato da Cass. n. 24563 del 2016, Cass. n. 16665 del 2015,
Cass. n. 24180 del 2013 nonché da Cass. S.U. n. 142 del 2013, che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché «l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art.
36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno…».
Da ultimo, ancora, secondo Cass. n. 18884 del 2019: “la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione
Pag. 2 di 4 del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE;…… la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno".
In tale situazione, risulta comprovato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, per il tramite della produzione delle timbrature delle presenze.
Ai fini di quantificazione, occorre considerare che l'odierno istante, non ha goduto di riposo compensativo in tutte le settimane così come indicate nel ricorso, non dovendosi escludere alcuna di esse (sulla base della documentazione allegata riportante le rilevazioni delle presenze, a seguito di controllo operato per ciascuna delle giornate indicate.
Di conseguenza ed in definitiva, parte convenuta va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica per complessive n. 126 giornate.
A tale quantificazione delle settimane prese in considerazione ai fini risarcitori si perviene, in particolare, tenuto conto che il riposo per prestazione lavorativa in tutti i giorni della settimana si deve aggiungere (e non può perciò sovrapporsi) al riposo diretto al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno
(cfr. Cass. n. 23111 del 2024).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, occorre fare riferimento, come parametro equitativo, al compenso giornaliero ordinario, non essendo assolutamente detto che le
Pag. 3 di 4 (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo.
In conclusione, l' convenuta va condannata al Controparte_2 risarcimento del danno nella misura di complessivi € 10.883,88, oltre accessori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 7796 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento in favore del ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura di complessivi € 10.883,88, oltre accessori di legge;
2) condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.109,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Bari, 02.07.2025 Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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