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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/09/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
- d.ssa Rita Carosella Presidente
- dr.Federico Scioli Consigliere
-avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.152/2022 R.G.A.C.C. avverso la sentenza del Tribunale
di Campobasso n.729/2021 del 23/10/2021, pubblicata il 26/10/2021, avente per oggetto “azione revocatoria ordinaria”
T R A
( rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv.Demetrio Rivellino, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via F. De
Attellis n.11
APPELLANTE
E
e per essa , CP_1 Controparte_2
1
Controparte_3
APPELLATI-CONTUMACI
Con ordinanza collegiale del 18/06/2025, a seguito di assegnazione dei termini per la trattazione scritta del procedimento ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e
127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della declaratoria d'estinzione per inattività delle parti.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Si omette di descrivere lo svolgimento del processo atteso che l'art.132 c.p.c.
stabilisce che, a seguito della L.69/2009 n. 69 -pubblicata in G.U. del 19/06/2009, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto” della decisione.
Con sentenza n.729/2021 del 23/10/2021, pubblicata il 26/10/2021, il Tribunale di
Campobasso accogliendo la domanda dichiarava inefficace e, pertanto,
inopponibile alla l'atto di compravendita (rep. n. Controparte_2
28166–racc. n. 15074) del 26/03/2012, con il quale aveva alienato Controparte_3
ad la nuda proprietà dell'immobile sito in Campobasso alla via Parte_1
Monsignor Bologna, n. 17/C, nel N.C.E.U. del Comune di Campobasso al foglio 122,
particella 462, sub 18 e 19, z.c.1, cat. C/1, cl.6, mq 97, p. T-S1, r.c. € 2.995,76;
- con atto di citazione notificato il 26/04/2022, ha interposto Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa;
-nessuno è comparso per i convenuti;
2 - in assenza di note scritte equivalenti alla mancata presenza in udienza del
21/05/2025, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del
18/06/2025;
- nella persistente assenza di note, la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della declaratoria d'estinzione per inattività delle parti.
-M O T I V I-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti e per essa CP_1
, e , i quali non si sono costituiti sebbene Controparte_2 Controparte_3
regolarmente evocati in giudizio.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 c.p.c.=
Quest'ultima norma statuisce che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie, non essendo comparso nessuno all'udienza del 21/05/2025, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art.309 c.p.c., alla successiva udienza del
18/06/2025, nella quale è persistita l'assenza di note.
Alla luce di quanto innanzi è di tutta evidenza il disinteresse delle parti alla decisione e, conseguentemente, va pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio,
ricorrendo, nel caso di specie i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., e ciò tenuto conto della regolare comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza previsto dall'art. 181 c.p.c.=
3 La pronuncia di estinzione supera e assorbe ogni decisione sul merito della questione, rendendo superflua la pronuncia sul regime delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza n.729/2021 del 23/10/2021, pubblicata il 26/10/2021, del Tribunale di
Campobasso, in composizione monocratica, da nei confronti Parte_1
di e per essa , e , così CP_1 Controparte_2 Controparte_3
provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
- d.ssa Rita Carosella Presidente
- dr.Federico Scioli Consigliere
-avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.152/2022 R.G.A.C.C. avverso la sentenza del Tribunale
di Campobasso n.729/2021 del 23/10/2021, pubblicata il 26/10/2021, avente per oggetto “azione revocatoria ordinaria”
T R A
( rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv.Demetrio Rivellino, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via F. De
Attellis n.11
APPELLANTE
E
e per essa , CP_1 Controparte_2
1
Controparte_3
APPELLATI-CONTUMACI
Con ordinanza collegiale del 18/06/2025, a seguito di assegnazione dei termini per la trattazione scritta del procedimento ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e
127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della declaratoria d'estinzione per inattività delle parti.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Si omette di descrivere lo svolgimento del processo atteso che l'art.132 c.p.c.
stabilisce che, a seguito della L.69/2009 n. 69 -pubblicata in G.U. del 19/06/2009, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto” della decisione.
Con sentenza n.729/2021 del 23/10/2021, pubblicata il 26/10/2021, il Tribunale di
Campobasso accogliendo la domanda dichiarava inefficace e, pertanto,
inopponibile alla l'atto di compravendita (rep. n. Controparte_2
28166–racc. n. 15074) del 26/03/2012, con il quale aveva alienato Controparte_3
ad la nuda proprietà dell'immobile sito in Campobasso alla via Parte_1
Monsignor Bologna, n. 17/C, nel N.C.E.U. del Comune di Campobasso al foglio 122,
particella 462, sub 18 e 19, z.c.1, cat. C/1, cl.6, mq 97, p. T-S1, r.c. € 2.995,76;
- con atto di citazione notificato il 26/04/2022, ha interposto Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa;
-nessuno è comparso per i convenuti;
2 - in assenza di note scritte equivalenti alla mancata presenza in udienza del
21/05/2025, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del
18/06/2025;
- nella persistente assenza di note, la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della declaratoria d'estinzione per inattività delle parti.
-M O T I V I-
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti e per essa CP_1
, e , i quali non si sono costituiti sebbene Controparte_2 Controparte_3
regolarmente evocati in giudizio.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 c.p.c.=
Quest'ultima norma statuisce che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nella fattispecie, non essendo comparso nessuno all'udienza del 21/05/2025, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art.309 c.p.c., alla successiva udienza del
18/06/2025, nella quale è persistita l'assenza di note.
Alla luce di quanto innanzi è di tutta evidenza il disinteresse delle parti alla decisione e, conseguentemente, va pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio,
ricorrendo, nel caso di specie i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., e ciò tenuto conto della regolare comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento di fissazione della nuova udienza previsto dall'art. 181 c.p.c.=
3 La pronuncia di estinzione supera e assorbe ogni decisione sul merito della questione, rendendo superflua la pronuncia sul regime delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza n.729/2021 del 23/10/2021, pubblicata il 26/10/2021, del Tribunale di
Campobasso, in composizione monocratica, da nei confronti Parte_1
di e per essa , e , così CP_1 Controparte_2 Controparte_3
provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
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