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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1492/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] TER, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrica Valle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piazza J.F. Kennedy 47, La Spezia (SP); ricorrente
nei confronti di
(c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/06/1981, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NI Rigobello, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in via All'Ara n. 8, Rovigo;
resistente
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente: “Nell'interesse di Voglia Il Tribunale Ill.mo, Parte_1
respinta ogni contraria domanda e dichiarando di non accettare il contradditorio su domande anche in relazione alle tardive istanze ed eccezioni avversarie e per l'effetto: - respingere le avversarie domande in quanto tardive ed infondate in fatto e diritto;
- salvo deduzioni e repliche accogliere le seguenti
Conclusioni Condizioni di separazione 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare i figli minori e NI in Per_1
via esclusiva alla madre la quale provvederà all'educazione ed all'istruzione dei medesimi Parte_1
adottando ogni decisione nel preminente interesse dei minori, con collocamento presso la madre Pt_1
e presso la sua abitazione al momento in Carrara via Ruga Alfio Maggiani n.128 TER;
3. il
[...]
padre sig. potrà tenere con se i figli ogni volta che vorrà salvo il necessario CP_1
preavviso e coordinamento di almeno ventiquattro ore con la madre e comunque nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi e secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: - il mercoledì di ogni settimana dall'uscita dal lavoro sino alla sera dopo e accompagnamento dalla madre entro le 22.30; - un fine settimana alternato, dalla fine Parte_1
del lavoro il venerdì sino alla domenica con accompagnamento a casa dalla madre;
- un periodo di vacanza estiva della durata di giorni 15 (quindici) anche non consecutivi, dopo la fine della scuola presso il padre da concordarsi preventivamente con la madre con almeno 15 giorni di preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e di asilo;
- le festività natalizie e di Pasqua ad anni alterni;
4. il padre corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei minori e NI la somma Per_1
mensile di euro 600,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat a decorrere dall'effettiva separazione oltre all'importo dell'assegno unico per intero obbligandosi a fornire alla signora
il modello 730 per poter effettuare l oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, ricreative Pt_1
e scolastiche), previamente concordate, con la madre e così come previste dal protocollo del Parte_1
Tribunale di Massa. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario entro il giorno 5 secondo decorrenza mensile;
5. il sig. corrisponderà alla moglie CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento della medesima l'importo mensile di euro 300,00 rivalutabile
[...]
annualmente;
6. il padre, in caso di espatrio con i figli, è obbligato ad ottenere il consenso dalla moglie;
7. le spese della presente procedura si intendono compensate fra le parti. Spese di lite compensate”; per parte resistente: “Voglia il Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, eccezione o domanda respinta: 1) accertata incidentalmente l'efficacia tra le parti della sentenza del Tribunale di ER
(Albania) n. 533 del 14/1/2022, ormai passata in giudicato, dichiarare improcedibile il presente giudizio di separazione personale tra coniugi n. 1492/2023 R.G. essendo intervenuta in precedenza,
Pag. 2 di 9 tra le parti, la citata sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e CP_1
e disciplinato l'affidamento dei figli, l'obbligo di mantenimento per gli stessi, la misura Parte_1
dell'assegno e il genitore obbligato a corrisponderlo;
2) nella denegata ipotesi di contestazione dell'efficacia in Italia della sentenza albanese sopra citata, verificare incidentalmente la sussistenza dei requisiti di efficacia della predetta sentenza in Italia e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il presente giudizio di separazione personale tra coniugi n. 1492/2023 R.G.; 3) in subordine, respingere ogni domanda nei confronti di;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_1
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra rappresentava che: 1) in Parte_1
data 25.09.2006 aveva contratto matrimonio presso l'Ambasciata della Repubblica di
Albania in Roma con , nato il [...] a ER in [...]; 2) i coniugi CP_1
avevano inizialmente stabilito, nel 2006, la propria residenza in Castiglione del Lago (PG) presso l'abitazione dei genitori di;
3) in Torre del Lago erano nati i due CP_1
figli: in data 06.09.2007 e NI, in data 30.11.2011; 4) nel 2017 i coniugi Per_1
si erano trasferiti da Castiglione del Lago (PG) a Marina di Carrara in via Parma Pt_1
n.6 (MS); 5) nel 2018 a fronte di dissidi con la moglie, il sig. aveva CP_1
lasciato la casa familiare per trasferirsi, dapprima, nuovamente presso i genitori a
Castiglione del Lago (PG) e, successivamente, a decorrere dal 29.01.21, in provincia di
Rovigo, nel Comune di Lendinara, in via Rossi n. 15, presso il fratello;
6) la sig.ra Pt_1
era rimasta ad abitare in Carrara in via Ruga Alfio Maggiani n.128-ter con i figli
[...]
minorenni e NI;
7) la sig.ra aveva lavorato come collaboratrice Per_1 Parte_1
domestica sino all'1.6.2023, percependo un reddito per l'anno 2021 pari ad € 4.389,49
(come da C.U. 2022), ed € 4.519,90 (come da C.U. 2023) mediante cui era tenuta a fronte anche al canone di locazione mensile pari ad euro 400,00; 8) a decorrere dal 16.01.2020, il marito era impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la Nordest
Frigotrasporti S.r.l. con sede in Lendinara (RO) e, come risultante dalla C.U. 2022, nell'anno 2021 aveva percepito un reddito lordo di € 24.855,03; 9) in seguito all'allontanamento dalla casa familiare, il sig. aveva erogato alla moglie CP_1
sporadicamente il contributo al mantenimento, inviandole cifre insufficienti per far fronte alle spese quotidiane e non aveva mai contribuito alle spese straordinarie
Pag. 3 di 9 riguardanti i minori e NI;
10) la sig.ra , dal mese di ottobre Per_1 Parte_1
2022, aveva iniziato ad avvertire problemi di salute sviluppando un problema neurologico che le aveva cagionato delle parestesie all'emisoma sinistro coinvolgenti anche lingua e arto superiore sinistro ed anche episodi di vertigine associato a vomito alimentare;
11) tale situazione medica era idonea ad integrare un impedimento anche sul luogo del lavoro. Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente domandava al Tribunale adito di dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano rispetto all'odierno procedimento, fissare l'udienza di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione all'esito dell'udienza presidenziale e pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
2. Veniva tenuta dinanzi al Giudice relatore la prima udienza, nel corso della quale compariva la sola parte ricorrente, di talché a fronte della irregolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione alla controparte, veniva assegnato termine per la sua rinnovazione e fissata nuova udienza di comparizione.
3. Rilevata, questa volta, la regolarità della notifica e preso atto della mancata costituzione del resistente, all'udienza del 30.4.2024, il Giudice relatore ne dichiarava la contumacia, e adottava i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. demandando alla Polizia Tributaria gli opportuni accertamenti sulle condizioni economiche del sig. . CP_1
4. In data 2.9.2024 si costituiva in giudizio il quale, dopo aver dichiarato CP_1
di aver avuto conoscenza del procedimento solo mediante la notifica del precetto avvenuta in data 10.8.2024, rappresentava che: 1) il presente giudizio era improcedibile poiché, prima del deposito del ricorso introduttivo, era intervenuta la sentenza di divorzio pronunciata in data 14/01/2022 dal Tribunale di ER (Albania) che aveva sciolto il matrimonio tra e;
2) più precisamente, con Parte_1 CP_1
sentenza n. 533 del 14/1/2022, passata in giudicato, il Tribunale di ER aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio che era stato contratto presso l'ambasciata della Repubblica di Albania il 25/09/2006 e, pertanto, non poteva più dirsi esistente alcun vincolo matrimoniale tra le parti;
3) la sentenza albanese aveva disposto l'affidamento dei figli alla madre e stabilito un mantenimento a carico del sig. 4) Pt_1
Pag. 4 di 9 il sig. aveva puntualmente adempiuto agli obblighi nei confronti dei figli come Pt_1
stabiliti dalla predetta sentenza, corrispondendo alla sig. , quando poteva, di sua Pt_1
iniziativa, il contributo al mantenimento, addirittura in misura superiore rispetto a quanto stabilito in detta sentenza. A fronte di quanto dedotto ed eccepito, il sig. CP_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, eccezione o domanda respinta, voglia: 1) accertata incidentalmente l'efficacia tra le parti della sentenza del Tribunale di ER (Albania) n. 533 del 14/1/2022, ormai passata in giudicato, dichiarare improcedibile il presente giudizio di separazione personale tra coniugi n. 1492/2023 R.G. essendo intervenuta in precedenza, tra le parti, la citata sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e e disciplinato l'affidamento dei figli, l'obbligo di CP_1 Parte_1
mantenimento per i figli, la misura dell'assegno e il genitore obbligato a corrisponderlo;
2) nella denegata ipotesi di contestazione dell'efficacia in Italia della sentenza albanese sopra citata, verificare incidentalmente la sussistenza dei requisiti di efficacia della predetta sentenza in Italia e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il presente giudizio di separazione personale tra coniugi n. 1492/2023 R.G.;
3) in subordine, respingere ogni domanda nei confronti di;
4) con vittoria di spese, diritti CP_1
ed onorari”.
5. Con ordinanza del 10.9.2024 il Giudice relatore fissava quindi udienza di rimessione della causa in decisione.
6. Intervenuta, nelle more, la sostituzione del giudice relatore, con successiva ordinanza del 28 gennaio 2025, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così ricostruita la materia oggetto del contendere, in accordo all'art. 3 del
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, e tenuto conto della stabile residenza delle parti in Italia, nel cui territorio è ubicata altresì l'ultima residenza abituale dei coniugi, può dirsi sussistere la giurisdizione del Tribunale adito. E ben vero, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza del 29 novembre 2007, nella causa C.68/2007, ha chiarito che le disposizioni del Regolamento n. 2201/2003 del
Consiglio dell'Unione Europea (oggi sostituito proprio dal Regolamento UE 2019/1111 cit.) sono applicabili anche ai cittadini extracomunitari che abbiano vincoli
Pag. 5 di 9 sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento.
2. Mentre, quanto alla legge applicabile in materia di separazione, l'art. 8 del
Regolamento UE n. 1259/2010 (che viene in rilievo, appunto, in considerazione del legame stabile dei coniugi con il territorio italiano) prevede che: “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Può quindi trovare applicazione, in mancanza di un accordo tra le parti, la legge italiana.
3. Tanto premesso, è opinione del Collegio che la domanda di separazione proposta dalla sig.ra sia inammissibile essendo intervenuto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio già prima della introduzione del presente giudizio.
4. Invero, nel costituirsi in giudizio il sig. ha prodotto copia della CP_1
sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di ER (Albania) n. 533 del
14.11.2022, passata in giudicato, con annessa traduzione asseverata in lingua italiana e apostille (v. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione). Sebbene la costituzione del sig.
non sia stata tempestiva, alcuna decadenza risulta intervenuta, in quanto CP_1
a mente dell'art. 473bis. 19 c.p.c. “le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14, 473 bis 16 e
473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili” e non anche laddove a venire in rilievo – come nella specie – sia lo stato delle persone.
In particolare, la sentenza emessa dal Tribunale del Distretto Giudiziario di ER, in data
14 novembre 2022, numero dell'atto 1676/620, ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data 25 settembre 2006, CP_1 Parte_1
presso l'Ambasciata della Repubblica di Albania a Roma, ha poi previsto l'affidamento dei figli, e , alla madre, e posto a carico del padre Persona_3 Persona_4 CP_1
l'obbligazione alimentare pari a 5.000,00 Lek mensili per ciascun figlio,
[...]
regolamentando il diritto di visita del padre nei confronti dei figli ed ha disposto, infine,
Pag. 6 di 9 l'assunzione da parte della sig.ra del cognome da nubile “Qaja”. La sentenza risulta Pt_1
essere divenuta definitiva in data 21 gennaio 2023, come si evince dalla attestazione del cancelliere.
5. In merito alla valenza della predetta sentenza nell'ambito del presente giudizio, deve anzitutto richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, a mente del quale: “Secondo quanto stabilito dall'art. 64 e dall'art. 67 terzo comma 1. n. 218 del 1995 le sentenze emesse da uno stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64. In caso di contestazione del riconoscimento si può richiedere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria. Il procedimento è regolato dall'art. 30 del
d.lgs n. 150 del 2011. Il terzo comma dell'art. 67 stabilisce, tuttavia che "Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio". Ne consegue che il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, sia tenuto a verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio opposta dalla parte convenuta” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 24542/2016).
6. Alla luce del superiore plesso argomentativo, lo scrutinio incidentale circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza de qua previsti dall'art. 64 della l. 218 del 1995 depone in senso favorevole alla tesi del resistente. E ben vero, il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico, e risulta passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata. Inoltre, la pronuncia non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato. E, nondimeno, non risulta pendente alcun processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero, essendo il presente giudizio stato introdotto successivamente.
7. Gli unici aspetti effettivamente controversi ineriscono la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 64 cit., vale a dire se: i) “l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa”; ii) “le parti si sono costituite in giudizio
Pag. 7 di 9 secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge”.
A riguardo, tuttavia, la sentenza dà atto dell'intervenuta conoscenza del giudizio da parte della sig.ra , in accordo all'art. 133 del codice civile albanese, dichiarandone Parte_2
la contumacia in conformità alla legge albanese, di guisa che appare precluso al Collegio ogni ulteriore scrutinio in ordine al merito delle valutazioni compiute in parte qua dal
Tribunale del Distretto Giudiziario di ER.
Oltretutto, anche a ritenere in ipotesi prospettabile la necessità di un approfondito vaglio sul punto da parte di questo Tribunale, il resistente ha prodotto riscontro di come l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Massa, nel rispetto della procura prevista dalla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 per le notifiche internazionali, abbia notificato a gli atti del Tribunale di ER (v. doc. 1 all. a precisazione delle Parte_1
conclusioni del resistente) di guisa che alcuna lesione del contraddittorio appare intervenuta.
8. L'inammissibilità della domanda di separazione preclude al Tribunale di pronunciarsi in ordine alla richiesta di mantenimento personale avanzata dalla sig.ra . Parte_2
9. Stante la diversità degli interessi giuridici in rilievo, le statuizioni che precedono non ostano, invece, allo scrutinio delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente con riguardo ai figli minori di talché, tenuto conto della necessità di un approfondimento istruttorio, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
10. Ogni statuizione in punto di spese di lite è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di separazione personale proposta da Parte_2
nei confronti di e quella inerente il mantenimento del coniuge;
CP_1
2) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate nell'interesse dei figli minori, come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 25.2.2025
il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1492/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] TER, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrica Valle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piazza J.F. Kennedy 47, La Spezia (SP); ricorrente
nei confronti di
(c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/06/1981, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NI Rigobello, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in via All'Ara n. 8, Rovigo;
resistente
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente: “Nell'interesse di Voglia Il Tribunale Ill.mo, Parte_1
respinta ogni contraria domanda e dichiarando di non accettare il contradditorio su domande anche in relazione alle tardive istanze ed eccezioni avversarie e per l'effetto: - respingere le avversarie domande in quanto tardive ed infondate in fatto e diritto;
- salvo deduzioni e repliche accogliere le seguenti
Conclusioni Condizioni di separazione 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare i figli minori e NI in Per_1
via esclusiva alla madre la quale provvederà all'educazione ed all'istruzione dei medesimi Parte_1
adottando ogni decisione nel preminente interesse dei minori, con collocamento presso la madre Pt_1
e presso la sua abitazione al momento in Carrara via Ruga Alfio Maggiani n.128 TER;
3. il
[...]
padre sig. potrà tenere con se i figli ogni volta che vorrà salvo il necessario CP_1
preavviso e coordinamento di almeno ventiquattro ore con la madre e comunque nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi e secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: - il mercoledì di ogni settimana dall'uscita dal lavoro sino alla sera dopo e accompagnamento dalla madre entro le 22.30; - un fine settimana alternato, dalla fine Parte_1
del lavoro il venerdì sino alla domenica con accompagnamento a casa dalla madre;
- un periodo di vacanza estiva della durata di giorni 15 (quindici) anche non consecutivi, dopo la fine della scuola presso il padre da concordarsi preventivamente con la madre con almeno 15 giorni di preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e di asilo;
- le festività natalizie e di Pasqua ad anni alterni;
4. il padre corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento dei minori e NI la somma Per_1
mensile di euro 600,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat a decorrere dall'effettiva separazione oltre all'importo dell'assegno unico per intero obbligandosi a fornire alla signora
il modello 730 per poter effettuare l oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, ricreative Pt_1
e scolastiche), previamente concordate, con la madre e così come previste dal protocollo del Parte_1
Tribunale di Massa. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico bancario entro il giorno 5 secondo decorrenza mensile;
5. il sig. corrisponderà alla moglie CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento della medesima l'importo mensile di euro 300,00 rivalutabile
[...]
annualmente;
6. il padre, in caso di espatrio con i figli, è obbligato ad ottenere il consenso dalla moglie;
7. le spese della presente procedura si intendono compensate fra le parti. Spese di lite compensate”; per parte resistente: “Voglia il Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, eccezione o domanda respinta: 1) accertata incidentalmente l'efficacia tra le parti della sentenza del Tribunale di ER
(Albania) n. 533 del 14/1/2022, ormai passata in giudicato, dichiarare improcedibile il presente giudizio di separazione personale tra coniugi n. 1492/2023 R.G. essendo intervenuta in precedenza,
Pag. 2 di 9 tra le parti, la citata sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e CP_1
e disciplinato l'affidamento dei figli, l'obbligo di mantenimento per gli stessi, la misura Parte_1
dell'assegno e il genitore obbligato a corrisponderlo;
2) nella denegata ipotesi di contestazione dell'efficacia in Italia della sentenza albanese sopra citata, verificare incidentalmente la sussistenza dei requisiti di efficacia della predetta sentenza in Italia e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il presente giudizio di separazione personale tra coniugi n. 1492/2023 R.G.; 3) in subordine, respingere ogni domanda nei confronti di;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_1
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra rappresentava che: 1) in Parte_1
data 25.09.2006 aveva contratto matrimonio presso l'Ambasciata della Repubblica di
Albania in Roma con , nato il [...] a ER in [...]; 2) i coniugi CP_1
avevano inizialmente stabilito, nel 2006, la propria residenza in Castiglione del Lago (PG) presso l'abitazione dei genitori di;
3) in Torre del Lago erano nati i due CP_1
figli: in data 06.09.2007 e NI, in data 30.11.2011; 4) nel 2017 i coniugi Per_1
si erano trasferiti da Castiglione del Lago (PG) a Marina di Carrara in via Parma Pt_1
n.6 (MS); 5) nel 2018 a fronte di dissidi con la moglie, il sig. aveva CP_1
lasciato la casa familiare per trasferirsi, dapprima, nuovamente presso i genitori a
Castiglione del Lago (PG) e, successivamente, a decorrere dal 29.01.21, in provincia di
Rovigo, nel Comune di Lendinara, in via Rossi n. 15, presso il fratello;
6) la sig.ra Pt_1
era rimasta ad abitare in Carrara in via Ruga Alfio Maggiani n.128-ter con i figli
[...]
minorenni e NI;
7) la sig.ra aveva lavorato come collaboratrice Per_1 Parte_1
domestica sino all'1.6.2023, percependo un reddito per l'anno 2021 pari ad € 4.389,49
(come da C.U. 2022), ed € 4.519,90 (come da C.U. 2023) mediante cui era tenuta a fronte anche al canone di locazione mensile pari ad euro 400,00; 8) a decorrere dal 16.01.2020, il marito era impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la Nordest
Frigotrasporti S.r.l. con sede in Lendinara (RO) e, come risultante dalla C.U. 2022, nell'anno 2021 aveva percepito un reddito lordo di € 24.855,03; 9) in seguito all'allontanamento dalla casa familiare, il sig. aveva erogato alla moglie CP_1
sporadicamente il contributo al mantenimento, inviandole cifre insufficienti per far fronte alle spese quotidiane e non aveva mai contribuito alle spese straordinarie
Pag. 3 di 9 riguardanti i minori e NI;
10) la sig.ra , dal mese di ottobre Per_1 Parte_1
2022, aveva iniziato ad avvertire problemi di salute sviluppando un problema neurologico che le aveva cagionato delle parestesie all'emisoma sinistro coinvolgenti anche lingua e arto superiore sinistro ed anche episodi di vertigine associato a vomito alimentare;
11) tale situazione medica era idonea ad integrare un impedimento anche sul luogo del lavoro. Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente domandava al Tribunale adito di dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano rispetto all'odierno procedimento, fissare l'udienza di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione all'esito dell'udienza presidenziale e pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
2. Veniva tenuta dinanzi al Giudice relatore la prima udienza, nel corso della quale compariva la sola parte ricorrente, di talché a fronte della irregolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione alla controparte, veniva assegnato termine per la sua rinnovazione e fissata nuova udienza di comparizione.
3. Rilevata, questa volta, la regolarità della notifica e preso atto della mancata costituzione del resistente, all'udienza del 30.4.2024, il Giudice relatore ne dichiarava la contumacia, e adottava i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. demandando alla Polizia Tributaria gli opportuni accertamenti sulle condizioni economiche del sig. . CP_1
4. In data 2.9.2024 si costituiva in giudizio il quale, dopo aver dichiarato CP_1
di aver avuto conoscenza del procedimento solo mediante la notifica del precetto avvenuta in data 10.8.2024, rappresentava che: 1) il presente giudizio era improcedibile poiché, prima del deposito del ricorso introduttivo, era intervenuta la sentenza di divorzio pronunciata in data 14/01/2022 dal Tribunale di ER (Albania) che aveva sciolto il matrimonio tra e;
2) più precisamente, con Parte_1 CP_1
sentenza n. 533 del 14/1/2022, passata in giudicato, il Tribunale di ER aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio che era stato contratto presso l'ambasciata della Repubblica di Albania il 25/09/2006 e, pertanto, non poteva più dirsi esistente alcun vincolo matrimoniale tra le parti;
3) la sentenza albanese aveva disposto l'affidamento dei figli alla madre e stabilito un mantenimento a carico del sig. 4) Pt_1
Pag. 4 di 9 il sig. aveva puntualmente adempiuto agli obblighi nei confronti dei figli come Pt_1
stabiliti dalla predetta sentenza, corrispondendo alla sig. , quando poteva, di sua Pt_1
iniziativa, il contributo al mantenimento, addirittura in misura superiore rispetto a quanto stabilito in detta sentenza. A fronte di quanto dedotto ed eccepito, il sig. CP_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, eccezione o domanda respinta, voglia: 1) accertata incidentalmente l'efficacia tra le parti della sentenza del Tribunale di ER (Albania) n. 533 del 14/1/2022, ormai passata in giudicato, dichiarare improcedibile il presente giudizio di separazione personale tra coniugi n. 1492/2023 R.G. essendo intervenuta in precedenza, tra le parti, la citata sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e e disciplinato l'affidamento dei figli, l'obbligo di CP_1 Parte_1
mantenimento per i figli, la misura dell'assegno e il genitore obbligato a corrisponderlo;
2) nella denegata ipotesi di contestazione dell'efficacia in Italia della sentenza albanese sopra citata, verificare incidentalmente la sussistenza dei requisiti di efficacia della predetta sentenza in Italia e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il presente giudizio di separazione personale tra coniugi n. 1492/2023 R.G.;
3) in subordine, respingere ogni domanda nei confronti di;
4) con vittoria di spese, diritti CP_1
ed onorari”.
5. Con ordinanza del 10.9.2024 il Giudice relatore fissava quindi udienza di rimessione della causa in decisione.
6. Intervenuta, nelle more, la sostituzione del giudice relatore, con successiva ordinanza del 28 gennaio 2025, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così ricostruita la materia oggetto del contendere, in accordo all'art. 3 del
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, e tenuto conto della stabile residenza delle parti in Italia, nel cui territorio è ubicata altresì l'ultima residenza abituale dei coniugi, può dirsi sussistere la giurisdizione del Tribunale adito. E ben vero, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza del 29 novembre 2007, nella causa C.68/2007, ha chiarito che le disposizioni del Regolamento n. 2201/2003 del
Consiglio dell'Unione Europea (oggi sostituito proprio dal Regolamento UE 2019/1111 cit.) sono applicabili anche ai cittadini extracomunitari che abbiano vincoli
Pag. 5 di 9 sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento.
2. Mentre, quanto alla legge applicabile in materia di separazione, l'art. 8 del
Regolamento UE n. 1259/2010 (che viene in rilievo, appunto, in considerazione del legame stabile dei coniugi con il territorio italiano) prevede che: “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Può quindi trovare applicazione, in mancanza di un accordo tra le parti, la legge italiana.
3. Tanto premesso, è opinione del Collegio che la domanda di separazione proposta dalla sig.ra sia inammissibile essendo intervenuto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio già prima della introduzione del presente giudizio.
4. Invero, nel costituirsi in giudizio il sig. ha prodotto copia della CP_1
sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di ER (Albania) n. 533 del
14.11.2022, passata in giudicato, con annessa traduzione asseverata in lingua italiana e apostille (v. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione). Sebbene la costituzione del sig.
non sia stata tempestiva, alcuna decadenza risulta intervenuta, in quanto CP_1
a mente dell'art. 473bis. 19 c.p.c. “le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14, 473 bis 16 e
473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili” e non anche laddove a venire in rilievo – come nella specie – sia lo stato delle persone.
In particolare, la sentenza emessa dal Tribunale del Distretto Giudiziario di ER, in data
14 novembre 2022, numero dell'atto 1676/620, ha disposto lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data 25 settembre 2006, CP_1 Parte_1
presso l'Ambasciata della Repubblica di Albania a Roma, ha poi previsto l'affidamento dei figli, e , alla madre, e posto a carico del padre Persona_3 Persona_4 CP_1
l'obbligazione alimentare pari a 5.000,00 Lek mensili per ciascun figlio,
[...]
regolamentando il diritto di visita del padre nei confronti dei figli ed ha disposto, infine,
Pag. 6 di 9 l'assunzione da parte della sig.ra del cognome da nubile “Qaja”. La sentenza risulta Pt_1
essere divenuta definitiva in data 21 gennaio 2023, come si evince dalla attestazione del cancelliere.
5. In merito alla valenza della predetta sentenza nell'ambito del presente giudizio, deve anzitutto richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, a mente del quale: “Secondo quanto stabilito dall'art. 64 e dall'art. 67 terzo comma 1. n. 218 del 1995 le sentenze emesse da uno stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64. In caso di contestazione del riconoscimento si può richiedere l'accertamento dei requisiti del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria. Il procedimento è regolato dall'art. 30 del
d.lgs n. 150 del 2011. Il terzo comma dell'art. 67 stabilisce, tuttavia che "Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio". Ne consegue che il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, sia tenuto a verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio opposta dalla parte convenuta” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 24542/2016).
6. Alla luce del superiore plesso argomentativo, lo scrutinio incidentale circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza de qua previsti dall'art. 64 della l. 218 del 1995 depone in senso favorevole alla tesi del resistente. E ben vero, il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico, e risulta passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata. Inoltre, la pronuncia non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato. E, nondimeno, non risulta pendente alcun processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero, essendo il presente giudizio stato introdotto successivamente.
7. Gli unici aspetti effettivamente controversi ineriscono la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 64 cit., vale a dire se: i) “l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa”; ii) “le parti si sono costituite in giudizio
Pag. 7 di 9 secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge”.
A riguardo, tuttavia, la sentenza dà atto dell'intervenuta conoscenza del giudizio da parte della sig.ra , in accordo all'art. 133 del codice civile albanese, dichiarandone Parte_2
la contumacia in conformità alla legge albanese, di guisa che appare precluso al Collegio ogni ulteriore scrutinio in ordine al merito delle valutazioni compiute in parte qua dal
Tribunale del Distretto Giudiziario di ER.
Oltretutto, anche a ritenere in ipotesi prospettabile la necessità di un approfondito vaglio sul punto da parte di questo Tribunale, il resistente ha prodotto riscontro di come l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Massa, nel rispetto della procura prevista dalla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 per le notifiche internazionali, abbia notificato a gli atti del Tribunale di ER (v. doc. 1 all. a precisazione delle Parte_1
conclusioni del resistente) di guisa che alcuna lesione del contraddittorio appare intervenuta.
8. L'inammissibilità della domanda di separazione preclude al Tribunale di pronunciarsi in ordine alla richiesta di mantenimento personale avanzata dalla sig.ra . Parte_2
9. Stante la diversità degli interessi giuridici in rilievo, le statuizioni che precedono non ostano, invece, allo scrutinio delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente con riguardo ai figli minori di talché, tenuto conto della necessità di un approfondimento istruttorio, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza.
10. Ogni statuizione in punto di spese di lite è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di separazione personale proposta da Parte_2
nei confronti di e quella inerente il mantenimento del coniuge;
CP_1
2) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate nell'interesse dei figli minori, come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 25.2.2025
il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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