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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa ND Romanò Presidente rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2025,
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2575 dell'anno 2025 vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Concetta Genovese
E
(cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. Lidia Viapiana
OSSERVA E
[...]
ha adito il Tribunale di Catanzaro con ricorso depositato CP_1
il 30.05.2025 deducendo di aver instaurato con una Parte_2
relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli e Per_1 Per_2
rispettivamente il 5.05.2015 ed il 13.12.2018. Cessata la convivenza tra le parti per il venir meno dell'unione sentimentale, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. In particolare, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di sé e che sia posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate. Quanto al diritto/dovere di visita dei figli minori da parte del padre ha fatto riferimento al piano genitoriale, di seguito riportato:
“ potrà vedere e tenere con sé i figli due weekend al mese Parte_2
(dalle ore 19,00 del venerdì sera fino alle ore 20,00 della domenica).
In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno, ad anni alterni, a turno con la madre ed il padre la sera della vigilia di Natale ed il giorno di
Natale ed altresì nello stesso modo i due giorni di fine ed inizio anno e della befana.
Stesse modalità alternate verranno rispettate per il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, mentre i compleanni li festeggeranno con entrambi i genitori nel luogo che gli stessi concorderanno di volta in volta ovvero, in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore sempre ad anni alterni.
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sè i figli per un periodo continuativo di giorni quindici, da concordare preventivamente con la madre e, sempre, nel rispetto delle esigenze dei minori.
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
In ogni caso, ogni eventuale variazione dovrà avvenire previo accordo
(anche telefonico) con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Ed inoltre, entrambi i genitori nel miglior interesse dei figli
Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si troveranno presso di lui ed ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occupano dei bambini.
Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui o con i figli. In caso di spostamenti fuori regione, ogni genitore, infine, dovrà preventivamente informare l'altro comunicandogli, nel contempo,
l'itinerario del viaggio.”
Si è costituito in giudizio condividendo tutte le Parte_2
richieste avanzate dalla controparte, fatta eccezione per il quantum dell'assegno di mantenimento dei figli minori, potendo al riguardo sostenere la minore somma di € 200,00 mensili, avuto riguardo alle proprie difficoltà economiche.
All'udienza del 22.10.2025 le parti hanno raggiunto un accordo integrale, avendo la ricorrente accettato il contributo al mantenimento dei figli minori di € 200,00 mensili.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
il diritto/dovere di visita del padre è regolato come dal seguente piano genitoriale: potrà vedere e tenere con Parte_2
sé i figli due weekend al mese (dalle ore 19,00 del venerdì sera fino alle ore 20,00 della domenica).
In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno, ad anni alterni, a turno con la madre ed il padre la sera della vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed altresì nello stesso modo i due giorni di fine ed inizio anno e della befana.
Stesse modalità alternate verranno rispettate per il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo, mentre i compleanni li festeggeranno con entrambi i genitori nel luogo che gli stessi concorderanno di volta in volta ovvero, in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore sempre ad anni alterni.
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sè i figli per un periodo continuativo di giorni quindici, da concordare preventivamente con la madre e, sempre, nel rispetto delle esigenze dei minori.
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
In ogni caso, ogni eventuale variazione dovrà avvenire previo accordo (anche telefonico) con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Ed inoltre, entrambi i genitori nel miglior interesse dei figli
Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si troveranno presso di lui ed ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occupano dei bambini.
Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui o con i figli. In caso di spostamenti fuori regione, ogni genitore, infine, dovrà preventivamente informare l'altro comunicandogli, nel contempo, l'itinerario del viaggio.”
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile del 22.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa ND Romanò
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa ND Romanò Presidente rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2025,
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2575 dell'anno 2025 vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Concetta Genovese
E
(cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. Lidia Viapiana
OSSERVA E
[...]
ha adito il Tribunale di Catanzaro con ricorso depositato CP_1
il 30.05.2025 deducendo di aver instaurato con una Parte_2
relazione more uxorio dalla quale sono nati i figli e Per_1 Per_2
rispettivamente il 5.05.2015 ed il 13.12.2018. Cessata la convivenza tra le parti per il venir meno dell'unione sentimentale, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori. In particolare, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento presso di sé e che sia posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate. Quanto al diritto/dovere di visita dei figli minori da parte del padre ha fatto riferimento al piano genitoriale, di seguito riportato:
“ potrà vedere e tenere con sé i figli due weekend al mese Parte_2
(dalle ore 19,00 del venerdì sera fino alle ore 20,00 della domenica).
In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno, ad anni alterni, a turno con la madre ed il padre la sera della vigilia di Natale ed il giorno di
Natale ed altresì nello stesso modo i due giorni di fine ed inizio anno e della befana.
Stesse modalità alternate verranno rispettate per il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, mentre i compleanni li festeggeranno con entrambi i genitori nel luogo che gli stessi concorderanno di volta in volta ovvero, in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore sempre ad anni alterni.
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sè i figli per un periodo continuativo di giorni quindici, da concordare preventivamente con la madre e, sempre, nel rispetto delle esigenze dei minori.
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
In ogni caso, ogni eventuale variazione dovrà avvenire previo accordo
(anche telefonico) con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Ed inoltre, entrambi i genitori nel miglior interesse dei figli
Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si troveranno presso di lui ed ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occupano dei bambini.
Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui o con i figli. In caso di spostamenti fuori regione, ogni genitore, infine, dovrà preventivamente informare l'altro comunicandogli, nel contempo,
l'itinerario del viaggio.”
Si è costituito in giudizio condividendo tutte le Parte_2
richieste avanzate dalla controparte, fatta eccezione per il quantum dell'assegno di mantenimento dei figli minori, potendo al riguardo sostenere la minore somma di € 200,00 mensili, avuto riguardo alle proprie difficoltà economiche.
All'udienza del 22.10.2025 le parti hanno raggiunto un accordo integrale, avendo la ricorrente accettato il contributo al mantenimento dei figli minori di € 200,00 mensili.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
il diritto/dovere di visita del padre è regolato come dal seguente piano genitoriale: potrà vedere e tenere con Parte_2
sé i figli due weekend al mese (dalle ore 19,00 del venerdì sera fino alle ore 20,00 della domenica).
In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno, ad anni alterni, a turno con la madre ed il padre la sera della vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed altresì nello stesso modo i due giorni di fine ed inizio anno e della befana.
Stesse modalità alternate verranno rispettate per il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo, mentre i compleanni li festeggeranno con entrambi i genitori nel luogo che gli stessi concorderanno di volta in volta ovvero, in caso di disaccordo, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore sempre ad anni alterni.
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sè i figli per un periodo continuativo di giorni quindici, da concordare preventivamente con la madre e, sempre, nel rispetto delle esigenze dei minori.
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
In ogni caso, ogni eventuale variazione dovrà avvenire previo accordo (anche telefonico) con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Ed inoltre, entrambi i genitori nel miglior interesse dei figli
Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si troveranno presso di lui ed ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti che si occupano dei bambini.
Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui o con i figli. In caso di spostamenti fuori regione, ogni genitore, infine, dovrà preventivamente informare l'altro comunicandogli, nel contempo, l'itinerario del viaggio.”
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile del 22.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa ND Romanò