TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. AT MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FA AB (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PAOLO BOSSI, 5 23022 CHIAVENNA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TA DA (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
SPLUGA, 76 23020 PRATA CAMPORTACCIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.09.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.09.2012 in PR CC (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
PR CC (SO), atto n. 1, p. I, anno 2012).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (13.06.2001). Per_1
2. Con ricorso depositato il 21.05.2025, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi con addebito alla moglie, dichiarandosi che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della stessa e condanna al risarcimento del danno. Il ricorrente domandava chiesto altresì che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.1 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla separazione (e Controparte_1
poi al divorzio), chiedendone tuttavia l'addebito al marito con condanna dello stesso al pagamento di un assegno di mantenimento di € 1.500,00, nonché di un assegno divorzile una tantum non inferiore ad € 20.000,00.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 22.05.2025.
3. All'udienza del 17.09.2025, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. In tale sede le parti giungevano a un accordo sulle condizioni della separazione e pertanto concludevano come da verbale di udienza, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 4 6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Controparte_1
10.05.1978 e nato a [...] il [...], celebrato il Parte_1
01.09.2012 a PR CC (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. I, anno 2012; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PR CC (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione personale dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- l'appartamento già adibito a casa familiare rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra per i prossimi 6 mesi;
CP_1
- il garage/magazzino di pertinenza della medesima casa familiare, invece, rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. per il medesimo periodo;
Pt_1
- la sig.ra avrà facoltà di asportare i beni di sua proprietà ivi CP_1
conservati;
pagina 3 di 4 - le parti si fanno carico della manutenzione ordinaria delle porzioni immobiliari nella propria disponibilità;
- la sig.ra si impegna entro la fine del corrente mese di settembre a CP_1
provvedere all'intestazione a sé delle utenze dell'appartamento;
- il sig. si impegna, sempre entro la fine del corrente mese, a scollegare Pt_1
l'utenza relativa al garage/magazzino;
- le parti si impegnano reciprocamente a consegnarsi le proprie copie delle chiavi dell'appartamento e del garage entro la fine del corrente mese;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AT MI AR RA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. AT MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FA AB (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
PAOLO BOSSI, 5 23022 CHIAVENNA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
TA DA (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
SPLUGA, 76 23020 PRATA CAMPORTACCIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.09.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.09.2012 in PR CC (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
PR CC (SO), atto n. 1, p. I, anno 2012).
1.1 Dall'unione è nata la figlia (13.06.2001). Per_1
2. Con ricorso depositato il 21.05.2025, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi con addebito alla moglie, dichiarandosi che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della stessa e condanna al risarcimento del danno. Il ricorrente domandava chiesto altresì che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.1 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla separazione (e Controparte_1
poi al divorzio), chiedendone tuttavia l'addebito al marito con condanna dello stesso al pagamento di un assegno di mantenimento di € 1.500,00, nonché di un assegno divorzile una tantum non inferiore ad € 20.000,00.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 22.05.2025.
3. All'udienza del 17.09.2025, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. In tale sede le parti giungevano a un accordo sulle condizioni della separazione e pertanto concludevano come da verbale di udienza, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 4 6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Controparte_1
10.05.1978 e nato a [...] il [...], celebrato il Parte_1
01.09.2012 a PR CC (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. I, anno 2012; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PR CC (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione personale dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- l'appartamento già adibito a casa familiare rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra per i prossimi 6 mesi;
CP_1
- il garage/magazzino di pertinenza della medesima casa familiare, invece, rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. per il medesimo periodo;
Pt_1
- la sig.ra avrà facoltà di asportare i beni di sua proprietà ivi CP_1
conservati;
pagina 3 di 4 - le parti si fanno carico della manutenzione ordinaria delle porzioni immobiliari nella propria disponibilità;
- la sig.ra si impegna entro la fine del corrente mese di settembre a CP_1
provvedere all'intestazione a sé delle utenze dell'appartamento;
- il sig. si impegna, sempre entro la fine del corrente mese, a scollegare Pt_1
l'utenza relativa al garage/magazzino;
- le parti si impegnano reciprocamente a consegnarsi le proprie copie delle chiavi dell'appartamento e del garage entro la fine del corrente mese;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AT MI AR RA
pagina 4 di 4