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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1546/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1546 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mino Daniele Bembo CP_1 come da procura in atti in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Antonietta CP_2
Tuminelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 392/2024, pubblicata in data 24/04/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro depositato in data 9.6.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e l' assumendo: CP_2 di aver lavorato alle dipendenze della quale collaboratrice CP_1 domestica dal 1.3.2014 al 31.7.2020, dal lunedì alla domenica dalle 12 alle 14; di aver svolto mansioni di pulizie domestiche ed aiuto di cucina, nonché di assistenza al prof. persona anziana;
Persona_1 di essere stata retribuita con € 180,00 mensili;
di essere rimasta creditrice del complessivo importo di € 14.378,05 per differenze retributive e TFR. Concludeva chiedendo la condanna della al pagamento della CP_1 suddetta somma, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva presso l' con vittoria di spese processuali, da CP_2 distrarsi.
Si costituiva negando la sussistenza del dedotto rapporto CP_1 ed evidenziando di non conoscere alcun Assumeva la Persona_1 sussistenza di un mero rapporto di amicizia con la ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite, da distrarsi e condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Anche l' si costituiva in giudizio evidenziando la propria estraneità CP_2
e chiedendo, in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva, di dichiarare la prescrizione dei contributi antecedenti al quinquennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
, compensando quelle con l' Osservava il Tribunale che la CP_1 CP_2 ricorrente si era limitata a dedurre di aver lavorato alle dipendenze della
, elencando le mansioni asseritamente espletate (“lavaggio pavimento e CP_1 scale della villa, spolverava arredi di casa, pulizia persiane, avviava lavatrici e sciorinava 3
panni e provvedeva alla stiratura degli stessi, provvedeva all'acquisto degli alimenti per la casa, cucinava pietanze varie per il Prof. , provvedeva al cambio della biancheria delle Per_1 camere da letto”), l'orario di lavoro (dalle 12 alle 14 per sette giorni a settimana) e l'ammontare della retribuzione percepita (€ 180,00 mensili), senza nulla indicare sull'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della e CP_1 sul soggetto che le erogava la retribuzione, talché non risultava chiarito se la posizione datoriale fosse ricoperta dalla resistente ovvero anche (o solo) dal prof. In difetto di allegazioni idonee a supportare la sussistenza di un Per_1 rapporto di lavoro subordinato, le prove testimoniali richieste risultavano irrilevanti.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo, con un unico articolato motivo di gravame, la “nullità della sentenza per omessa ammissione dei mezzi istruttori e/o violazione dell'art. 115 c.p.c.”. Ha concluso chiedendo: “Previa dichiarazione di nullità della sentenza n. 392/2024 per le motivazioni illustrate accogliere la domanda di primo grado con le conclusioni in essa contenute, e come innanzi precisate e previo accertamento del lavoro subordinato prestato dalla sig.ra alle dipendenze della sig.ra dal 01/03/2014 al Pt_1 CP_1
31/07/2020 condannare la resistente al pagamento in favore della CP_1 ricorrente a titolo di retribuzioni ed accessori non percepiti per il suddetto periodo lavorativo oltre al TFR ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. nella misura di euro 14.378,05 e/o quella minore o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio con interessi e rivalutazione come per legge vinte le spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: previa acquisizione dl fascicolo di primo grado, disporre la prova per testi ex art. 356 c.p.c. come articolata e richiesta nel ricorso di primo grado”. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e la CP_1 sua infondatezza nel merito.
Anche l' si è costituito nel grado ribadendo le deduzioni e CP_2 conclusioni formulate con l'originale memoria difensiva.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è 4
limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Sostiene l'appellante che, essendo la destinataria della domanda CP_1 di condanna, sarebbe evidente che sia stata la stessa a richiedere l'espletamento delle mansioni dedotte nell'originario ricorso introduttivo e che il beneficiario della prestazione lavorativa fosse la resistente. In realtà tali circostanze avrebbero dovuto essere esplicitate nel ricorso introduttivo e, soprattutto, essere oggetto di articolazioni istruttorie. La omessa articolazione delle deduzioni istruttorie su tali elementi, tempestivamente contestati dalla
, esclude che i diversi capitoli di prova articolati con il ricorso in primo CP_1 grado siano sufficienti a raggiungere la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
Né l'odierna appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha mai chiesto l'ammissione di ulteriori mezzi di prova resisi necessari in relazione alle difese formulate dalla controparte ovvero contestato in alcun modo le avverse deduzioni sulla estraneità con il prof. . Giova rammentare che Per_1 nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 12636/2005).
Invero nelle note autorizzate la si limitava a dedurre che il prof. Pt_1 coabitava con la , senza peraltro formulare alcuna tardiva istanza Per_1 CP_1 istruttoria sul punto mentre per la prima volta in appello deduce che “… la 5
presenza del sig. presso la casa della resistente era per mera ospitalità della stessa che Per_1
l'ha accudito sino alla morte”.
Sostiene poi l'appellante che le circostanze che fosse la ad erogare CP_3 la retribuzione e ad imporre l'orario di lavoro non sarebbero determinati ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti. Osserva la Corte che tali elementi sono invece imprescindibili al fine di configurare in capo all'odierna appellata la qualità datoriale e che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, le deduzioni attore e le corrispondenti istanze istruttorie sono del tutto inidonee a dimostrare che il rapporto di lavoro asseritamente subordinato si sia svolto alle dipendenze della anziché del CP_1 Per_1
Da ultimo assume l'appellante che le capitolazioni istruttorie non erano inammissibili ed il giudice avrebbe dovuto pertanto ammetterle e poi avvalersi della facoltà di richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 253 c.p.c.. In realtà tale argomentazione non tiene conto del rigido regime di preclusioni e decadenze che regola il rito del lavoro e degli effetti della mancanza di una tempestiva contestazione delle avverse difese.
In conclusione l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado nei confronti dell' avendo l'ente CP_2 previdenziale rivestito un ruolo di mero litisconsorte necessario senza che sia stata articolata alcuna domanda diretta nei suoi confronti né effettuata una effettiva difesa avverso il gravame.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata , che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso spese CP_1 forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell' CP_2
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1546/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1546 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mino Daniele Bembo CP_1 come da procura in atti in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Antonietta CP_2
Tuminelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 392/2024, pubblicata in data 24/04/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro depositato in data 9.6.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e l' assumendo: CP_2 di aver lavorato alle dipendenze della quale collaboratrice CP_1 domestica dal 1.3.2014 al 31.7.2020, dal lunedì alla domenica dalle 12 alle 14; di aver svolto mansioni di pulizie domestiche ed aiuto di cucina, nonché di assistenza al prof. persona anziana;
Persona_1 di essere stata retribuita con € 180,00 mensili;
di essere rimasta creditrice del complessivo importo di € 14.378,05 per differenze retributive e TFR. Concludeva chiedendo la condanna della al pagamento della CP_1 suddetta somma, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva presso l' con vittoria di spese processuali, da CP_2 distrarsi.
Si costituiva negando la sussistenza del dedotto rapporto CP_1 ed evidenziando di non conoscere alcun Assumeva la Persona_1 sussistenza di un mero rapporto di amicizia con la ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite, da distrarsi e condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Anche l' si costituiva in giudizio evidenziando la propria estraneità CP_2
e chiedendo, in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva, di dichiarare la prescrizione dei contributi antecedenti al quinquennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
, compensando quelle con l' Osservava il Tribunale che la CP_1 CP_2 ricorrente si era limitata a dedurre di aver lavorato alle dipendenze della
, elencando le mansioni asseritamente espletate (“lavaggio pavimento e CP_1 scale della villa, spolverava arredi di casa, pulizia persiane, avviava lavatrici e sciorinava 3
panni e provvedeva alla stiratura degli stessi, provvedeva all'acquisto degli alimenti per la casa, cucinava pietanze varie per il Prof. , provvedeva al cambio della biancheria delle Per_1 camere da letto”), l'orario di lavoro (dalle 12 alle 14 per sette giorni a settimana) e l'ammontare della retribuzione percepita (€ 180,00 mensili), senza nulla indicare sull'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della e CP_1 sul soggetto che le erogava la retribuzione, talché non risultava chiarito se la posizione datoriale fosse ricoperta dalla resistente ovvero anche (o solo) dal prof. In difetto di allegazioni idonee a supportare la sussistenza di un Per_1 rapporto di lavoro subordinato, le prove testimoniali richieste risultavano irrilevanti.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo, con un unico articolato motivo di gravame, la “nullità della sentenza per omessa ammissione dei mezzi istruttori e/o violazione dell'art. 115 c.p.c.”. Ha concluso chiedendo: “Previa dichiarazione di nullità della sentenza n. 392/2024 per le motivazioni illustrate accogliere la domanda di primo grado con le conclusioni in essa contenute, e come innanzi precisate e previo accertamento del lavoro subordinato prestato dalla sig.ra alle dipendenze della sig.ra dal 01/03/2014 al Pt_1 CP_1
31/07/2020 condannare la resistente al pagamento in favore della CP_1 ricorrente a titolo di retribuzioni ed accessori non percepiti per il suddetto periodo lavorativo oltre al TFR ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. nella misura di euro 14.378,05 e/o quella minore o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio con interessi e rivalutazione come per legge vinte le spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: previa acquisizione dl fascicolo di primo grado, disporre la prova per testi ex art. 356 c.p.c. come articolata e richiesta nel ricorso di primo grado”. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e la CP_1 sua infondatezza nel merito.
Anche l' si è costituito nel grado ribadendo le deduzioni e CP_2 conclusioni formulate con l'originale memoria difensiva.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è 4
limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Sostiene l'appellante che, essendo la destinataria della domanda CP_1 di condanna, sarebbe evidente che sia stata la stessa a richiedere l'espletamento delle mansioni dedotte nell'originario ricorso introduttivo e che il beneficiario della prestazione lavorativa fosse la resistente. In realtà tali circostanze avrebbero dovuto essere esplicitate nel ricorso introduttivo e, soprattutto, essere oggetto di articolazioni istruttorie. La omessa articolazione delle deduzioni istruttorie su tali elementi, tempestivamente contestati dalla
, esclude che i diversi capitoli di prova articolati con il ricorso in primo CP_1 grado siano sufficienti a raggiungere la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
Né l'odierna appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha mai chiesto l'ammissione di ulteriori mezzi di prova resisi necessari in relazione alle difese formulate dalla controparte ovvero contestato in alcun modo le avverse deduzioni sulla estraneità con il prof. . Giova rammentare che Per_1 nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 12636/2005).
Invero nelle note autorizzate la si limitava a dedurre che il prof. Pt_1 coabitava con la , senza peraltro formulare alcuna tardiva istanza Per_1 CP_1 istruttoria sul punto mentre per la prima volta in appello deduce che “… la 5
presenza del sig. presso la casa della resistente era per mera ospitalità della stessa che Per_1
l'ha accudito sino alla morte”.
Sostiene poi l'appellante che le circostanze che fosse la ad erogare CP_3 la retribuzione e ad imporre l'orario di lavoro non sarebbero determinati ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti. Osserva la Corte che tali elementi sono invece imprescindibili al fine di configurare in capo all'odierna appellata la qualità datoriale e che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, le deduzioni attore e le corrispondenti istanze istruttorie sono del tutto inidonee a dimostrare che il rapporto di lavoro asseritamente subordinato si sia svolto alle dipendenze della anziché del CP_1 Per_1
Da ultimo assume l'appellante che le capitolazioni istruttorie non erano inammissibili ed il giudice avrebbe dovuto pertanto ammetterle e poi avvalersi della facoltà di richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 253 c.p.c.. In realtà tale argomentazione non tiene conto del rigido regime di preclusioni e decadenze che regola il rito del lavoro e degli effetti della mancanza di una tempestiva contestazione delle avverse difese.
In conclusione l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado nei confronti dell' avendo l'ente CP_2 previdenziale rivestito un ruolo di mero litisconsorte necessario senza che sia stata articolata alcuna domanda diretta nei suoi confronti né effettuata una effettiva difesa avverso il gravame.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata , che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso spese CP_1 forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell' CP_2
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)