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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N° R.G. 2711/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice-
Dott. Fulvio Mastro -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2711 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione consensuale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Luisa Errico (C.F. ), presso C.F._2 il cui studio in Napoli alla via Mattia Preti n. 29, elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._3 giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Simona Minervinoc(C.F. ), presso C.F._4 il cui studio in Napoli al viale Privato delle Stelle 11, elettivamente domicilia;
- Ricorrenti-
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 22 ottobre 2025, le parti depositavano note scritte in cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. N° R.G. 2711/2025 V.G.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 10 luglio 2025, nulla opponeva .
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3 luglio 2025 i ricorrenti epigrafati deducevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 5 luglio 2013, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato un figlio, , in Avellino in data 24.03.2015; che il rapporto coniugale si Per_1 era progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilita caratteriali, mancanza di armonia familiare e assenza di condivisione, che rendeva impossibile la convivenza;
tanto premesso, stante l'intollerabilita della prosecuzione della convivenza, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni richiamate nelle conclusioni del ricorso.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 22 ottobre 2025, pervenute le note scritte delle parti disgiunte ma concordi, rispettivamente in data 6 ottobre 2025 e 20 ottobre 2025, le parti ribadivano la volonta di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando di rinunciare alla comparizione alla udienza.
################################################
-La domanda di separazione e fondata e, pertanto, va accolta.
- In via preliminare va affermata la fondatezza della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
- La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nel ricorso introduttivo, le cui condizioni, qui, per brevita sono da intendersi richiamate e trascritte.
- Il predetto accordo deve ritenersi conforme a norme imperative e conforme agli interessi della prole minore.
- Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
01/08/1966, (C.F. , e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1 N° R.G. 2711/2025 V.G.
), che hanno contratto matrimonio il 5 luglio 2013, trascritto nei registri C.F._3 dello Stato Civile del Comune di Napoli, (Atto n. 36, Parte I, S. A., Sez. AR, Anno 2013);
- dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice-
Dott. Fulvio Mastro -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2711 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione consensuale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Luisa Errico (C.F. ), presso C.F._2 il cui studio in Napoli alla via Mattia Preti n. 29, elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._3 giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Simona Minervinoc(C.F. ), presso C.F._4 il cui studio in Napoli al viale Privato delle Stelle 11, elettivamente domicilia;
- Ricorrenti-
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 22 ottobre 2025, le parti depositavano note scritte in cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. N° R.G. 2711/2025 V.G.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 10 luglio 2025, nulla opponeva .
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3 luglio 2025 i ricorrenti epigrafati deducevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 5 luglio 2013, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato un figlio, , in Avellino in data 24.03.2015; che il rapporto coniugale si Per_1 era progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilita caratteriali, mancanza di armonia familiare e assenza di condivisione, che rendeva impossibile la convivenza;
tanto premesso, stante l'intollerabilita della prosecuzione della convivenza, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni richiamate nelle conclusioni del ricorso.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 22 ottobre 2025, pervenute le note scritte delle parti disgiunte ma concordi, rispettivamente in data 6 ottobre 2025 e 20 ottobre 2025, le parti ribadivano la volonta di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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-La domanda di separazione e fondata e, pertanto, va accolta.
- In via preliminare va affermata la fondatezza della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
- La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nel ricorso introduttivo, le cui condizioni, qui, per brevita sono da intendersi richiamate e trascritte.
- Il predetto accordo deve ritenersi conforme a norme imperative e conforme agli interessi della prole minore.
- Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
01/08/1966, (C.F. , e , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1 N° R.G. 2711/2025 V.G.
), che hanno contratto matrimonio il 5 luglio 2013, trascritto nei registri C.F._3 dello Stato Civile del Comune di Napoli, (Atto n. 36, Parte I, S. A., Sez. AR, Anno 2013);
- dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro