Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/1982, n. 1194
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Sentenza 25 febbraio 1982

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Il possesso di una servitù di presa d'acqua e di acquedotto non è limitato al godimento del relativo impianto nella parte di esso che insiste sul fondo dominante, ma si estende a tutto ciò che è necessario per l'Esercizio della servitù. Pertanto, gli Atti diretti ad impedire o a turbare l'afflusso dell'acqua al fondo dominante, da chiunque compiuti, e ancorché realizzati dalla fonte o dal punto di derivazione dell'acqua fino al punto in cui questa può essere utilizzata nel fondo dominante, costituiscono Atti di spoglio o di turbativa, contro i quali è data al possessore la tutela prevista dall'art. 1168 cod. civ., e non già l'Azione contrattuale, ancorché la servitù sia costituita per contratto e gli Atti di spoglio o di turbativa siano stati commessi da colui che ha contrattualmente costituito la servitù o da un suo avente causa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/1982, n. 1194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1194
    Data del deposito : 25 febbraio 1982

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