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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1684/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2432/2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Marsili ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 44; APPELLANTE
E
, (già Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floridia Monforte, De Rosa Donato,
[...]
Ceccarelli Sandra, Corsetti Valeria, Intorcia Giovanna, Geron Matteo, Vincenzo Battaglia, Giuseppe Dell'Aversana, Anna Napoli e Laura Sarno ed elettivamente domiciliato in Via M. Brighenti, 23, Roma;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2023 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 1220/2022 prot. n. 74516 del 26.06.2022, notificata in data 28.06.2022 con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 94.467,45 in ragione della violazione degli artt. 3 co. III d.l. 12 del 2002 e dell'art. 39 co. 1,2 d.l. 5/2012. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata eccependo: l'incompetenza territoriale dell'Autorità che aveva emesso l'ordinanza; la mancata comunicazione inviata alla stessa in sede di accesso ispettivo;
la carenza di rapporti di lavoro in capo alla stessa, atteso che i dipendenti avevano quale titolare la cooperativa la tardività Parte_2 dell'ordinanza impugnata e l'omessa motivazione della stessa. L , Controparte_2 costituitosi come da comparsa, contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale “preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, posto che l'ispettorato territoriale di Latina, che ha proceduto all'ispezione, costituisce un ufficio periferico dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981 ad emettere l'ordinanza ingiunzione” rigettava nel merito il ricorso, atteso che
“Come si evince dall'analisi delle dichiarazioni specifiche assunte dagli ispettori del lavoro con riferimento ai lavoratori e Parte_3 Persona_1 Parte_4 [...] risulta che costoro, nel periodo in contestazione, abbiano svolto attività Parte_5 lavorativa irregolare presso l'Hotel Marrocca sito in Nettuno, via della Liberazione s.n.c., sotto le direttive dell'allora titolare della gestione sig.ra ”. Parte_1
Con ricorso in appello depositato il 2.7.2024 ha impugnato tale Parte_1 sentenza. Si è costituito l (già Controparte_1 Controparte_2
), opponendosi.
[...]
Invero, con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale Parte_1 per: non aver ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza territoriale. Sostiene l'appellante: “Delle due l'una: o l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado è stata emessa da Autorità del tutto incompetente a procedervi e deve dunque già solo per questo essere annullata o tutta l'attività quasi decennale presupposta alla emissione della ordinanza ingiunzione è stata effettuata da Autorità incompetente a provvedervi, con evidente insanabile vizio che si ripercuote sul provvedimento conclusivo del provvedimento, ovvero sulla ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado, che deve dunque già soltanto per questo motivo annullata. Il Giudice di primo grado, a fronte di detta eccezione, ha ritenuto di rigettare la stessa aderendo alla tesi dell
[...]
secondo il quale tutte le sedi territoriali dell Controparte_2 CP_1 sarebbero in realtà organi periferici dell .”; Controparte_3 non aver rilevato la palese infondatezza anche nel merito della ordinanza ingiunzione impugnata dalla IG.ra . Afferma l'appellante: “la IG.ra non Parte_1 Parte_1 sia mai stata il datore di lavoro dei soggetti indicati nella ordinanza ingiunzione impugnata (membri e/o dipendenti della Cooperativa Santa Luisa) e non abbia pertanto in alcun modo violato le prescrizioni di legge indicate nel medesimo verbale, essendosi i detti soggetti rapportati sempre ed esclusivamente con la Cooperativa Santa Luisa, proprio datore di lavoro, e giammai con la IG.ra . Il fatto che i soggetti ascoltati Parte_1 dall di Latina nella fase istruttoria abbiano genericamente affermato Controparte_2 di avere ricevuto direttive dalla IG.ra nulla aggiunge alle considerazioni di cui Parte_1 sopra, essendo un fatto oggettivo che i soggetti in questione mai siano stati dipendenti della IG.ra in proprio ma solo ed esclusivamente della anzidetta Santa Parte_1 [...]
”; Parte_6 non avere rilevato la nullità o comunque l'invalidità della ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado per essere stata la stessa emessa tardivamente, ovvero in data 28.6.2022. Dice l'appellante: “Nel caso di specie, essendo la ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado emessa dopo oltre cinque anni dalla asserita violazione presupposta, risalente niente di meno che agli anni 2012 e 2013 (come riportato nel verbale originario di accertamento e come richiamato nella ordinanza ingiunzione), appare inconfutabile come la stessa, alla luce di quanto sopra argomentato, debba essere annullata poiché tardiva ed emessa oltre un congruo arco temporale.”
L'appello è infondato. Sul primo motivo di gravame deduce l'appellato che “Quanto al rilievo relativo alla circostanza che l'accertamento sia stato effettuato dall'Itl di Latina non ha alcuna incidenza sulla legittimità e validità degli atti e provvedimenti emessi nel corso e a conclusione dell'accertamento ispettivo, in quanto i singoli Ispettorati territoriali del lavoro costituiscono Organi periferici dell e gli Ispettori addetti Controparte_4 nelle varie sedi locali possono, su disposizione dell , essere impiegati Controparte_3 anche in ambiti territoriali di altri Itl e in tal caso seppure i provvedimenti di contestazione vengono emessi con il logo della sede di appartenenza, il mancato pagamento della sanzione inflitta dovrà essere rapportata al Capo dell'Itl dove ha sede legale l'azienda ispezionata. L'accertamento ad opera degli Ispettori del lavoro di Latina nella Provincia di Roma non è avvenuto arbitrariamente, ma a seguito di precise disposizioni dell'Ispettorato Lavoro per rafforzare gli accertamenti ispettivi in aree particolarmente CP_4 sensibili. Circostanza, questa, che si verifica su tutto il territorio nazionale, in virtù del fatto, come sopra già precisato, che tutte le sedi periferiche dell Controparte_4 comunque fanno parte dello stesso, in sostanza è una semplice articolazione territoriale del medesimo ente, il quale con propria disposizione può organizzare ispezioni in una determinata area del territorio nazionale interessando più strutture periferiche e gli Ispettori coinvolti utilizzano la modulistica con il proprio logo di appartenenza, ma nel rapportare, in caso di mancato pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, debbono trasmettere il verbale unico e tutta la documentazione di riferimento alla sede Par territoriale dell nella cui Provincia si è svolto l'accertamento”. Invero, le articolate argomentazioni di parte appellata non risultano specificamente contraddette da parte appellante e, in quanto tali, non attenendo a profili di invalidità dell'atto impugnato, devono essere fatte proprie del Collegio. Sul secondo motivo di gravame giova precisare che sia dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici di cui all'ingiunzione (cfr. all. 5), presentate in apposito esposto, che dalle dichiarazioni rese dalle medesime al momento dell'accesso ispettivo (cfr. all. 2 e 3) risulta evidente che le stesse erano state solo formalmente assunte dalla Cooperativa Santa Luisa, ma di fatto svolgevano la prestazione alle dirette dipendenze dell'odierna appellante, che impartiva loro ordini e direttive. Pertanto, il contratto di servizi intercorso tra l'opponente e la Cooperativa Santa Luisa era da ritenersi simulato, atteso che risultavano veri e propri rapporti di lavoro subordinati tra le dette lavoratrici di cui all'ordinanza di ingiunzione opposta e la odierna appellante. In sostanza, al di là degli aspetti meramente formali del rapporto con la Cooperativa, le lavoratrici in questione erano, pertanto, a tutti gli effetti dipendenti dell'appellante. La realizzazione del servizio non era frutto dell'organizzazione imprenditoriale della Cooperativa Santa Luisa, la quale, al di là della fornitura di manodopera non apportava alcunchè, ma era la stessa impresa dell'odierna appellante con la propria organizzazione che servendosi della manodopera fornita dalla Cooperativa citata realizzava il risultato. Mentre per quanto attiene alla specifica deduzione relativa alla lavoratrice laddove parte appellante afferma che la stessa era in stato di Per_1 disoccupazione, con diritto ai conseguenti emolumenti, per il periodo dal 23.10.2011 al 22.10.2012, per cui non poteva essere contestato con riguardo alla medesima lavoratrice il periodo di occupazione da aprile 2012 a gennaio 2013, si osserva che ciò è emerso proprio da quanto dichiarato dalla stessa nel corso dell'accertamento ispettivo. Con riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24208 del 02.11.2020, ha precisato che: “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.17555\02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900\03, Cass. n.3527\01, Cass. n.9384\95)”. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, in quanto la notificazione del verbale unico di accertamento intervenuta in data 27 marzo 2017 ha interrotto la prescrizione degli illeciti contestati e determinato il decorso di un nuovo termine prescrizionale di cinque anni, nel corso del quale, in data 28 giugno 2022, è intervenuta la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione. Nonostante la notifica dell'ingiunzione sia stata eseguita il 28 giugno 2022 comunque risulta essere avvenuta nel rispetto dei cinque anni, in virtù della sospensione dei termini prescrizionali delle sanzioni amministrative disposta dalla normativa sul COVID19. Infatti, il decorso di cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento sarebbero spirati in data 27 marzo 2022, ma gli stessi sono stati differiti. Infatti, nel periodo COVID vi è stata sospensione del termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale in forza di leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui poi è seguita l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata (l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, comma 9). Per le suesposte ragioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. In considerazione della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1684/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2432/2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Marsili ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 44; APPELLANTE
E
, (già Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floridia Monforte, De Rosa Donato,
[...]
Ceccarelli Sandra, Corsetti Valeria, Intorcia Giovanna, Geron Matteo, Vincenzo Battaglia, Giuseppe Dell'Aversana, Anna Napoli e Laura Sarno ed elettivamente domiciliato in Via M. Brighenti, 23, Roma;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2023 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 1220/2022 prot. n. 74516 del 26.06.2022, notificata in data 28.06.2022 con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 94.467,45 in ragione della violazione degli artt. 3 co. III d.l. 12 del 2002 e dell'art. 39 co. 1,2 d.l. 5/2012. La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata eccependo: l'incompetenza territoriale dell'Autorità che aveva emesso l'ordinanza; la mancata comunicazione inviata alla stessa in sede di accesso ispettivo;
la carenza di rapporti di lavoro in capo alla stessa, atteso che i dipendenti avevano quale titolare la cooperativa la tardività Parte_2 dell'ordinanza impugnata e l'omessa motivazione della stessa. L , Controparte_2 costituitosi come da comparsa, contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale “preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, posto che l'ispettorato territoriale di Latina, che ha proceduto all'ispezione, costituisce un ufficio periferico dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981 ad emettere l'ordinanza ingiunzione” rigettava nel merito il ricorso, atteso che
“Come si evince dall'analisi delle dichiarazioni specifiche assunte dagli ispettori del lavoro con riferimento ai lavoratori e Parte_3 Persona_1 Parte_4 [...] risulta che costoro, nel periodo in contestazione, abbiano svolto attività Parte_5 lavorativa irregolare presso l'Hotel Marrocca sito in Nettuno, via della Liberazione s.n.c., sotto le direttive dell'allora titolare della gestione sig.ra ”. Parte_1
Con ricorso in appello depositato il 2.7.2024 ha impugnato tale Parte_1 sentenza. Si è costituito l (già Controparte_1 Controparte_2
), opponendosi.
[...]
Invero, con l'atto d'appello censura la decisione del Tribunale Parte_1 per: non aver ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza territoriale. Sostiene l'appellante: “Delle due l'una: o l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado è stata emessa da Autorità del tutto incompetente a procedervi e deve dunque già solo per questo essere annullata o tutta l'attività quasi decennale presupposta alla emissione della ordinanza ingiunzione è stata effettuata da Autorità incompetente a provvedervi, con evidente insanabile vizio che si ripercuote sul provvedimento conclusivo del provvedimento, ovvero sulla ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado, che deve dunque già soltanto per questo motivo annullata. Il Giudice di primo grado, a fronte di detta eccezione, ha ritenuto di rigettare la stessa aderendo alla tesi dell
[...]
secondo il quale tutte le sedi territoriali dell Controparte_2 CP_1 sarebbero in realtà organi periferici dell .”; Controparte_3 non aver rilevato la palese infondatezza anche nel merito della ordinanza ingiunzione impugnata dalla IG.ra . Afferma l'appellante: “la IG.ra non Parte_1 Parte_1 sia mai stata il datore di lavoro dei soggetti indicati nella ordinanza ingiunzione impugnata (membri e/o dipendenti della Cooperativa Santa Luisa) e non abbia pertanto in alcun modo violato le prescrizioni di legge indicate nel medesimo verbale, essendosi i detti soggetti rapportati sempre ed esclusivamente con la Cooperativa Santa Luisa, proprio datore di lavoro, e giammai con la IG.ra . Il fatto che i soggetti ascoltati Parte_1 dall di Latina nella fase istruttoria abbiano genericamente affermato Controparte_2 di avere ricevuto direttive dalla IG.ra nulla aggiunge alle considerazioni di cui Parte_1 sopra, essendo un fatto oggettivo che i soggetti in questione mai siano stati dipendenti della IG.ra in proprio ma solo ed esclusivamente della anzidetta Santa Parte_1 [...]
”; Parte_6 non avere rilevato la nullità o comunque l'invalidità della ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado per essere stata la stessa emessa tardivamente, ovvero in data 28.6.2022. Dice l'appellante: “Nel caso di specie, essendo la ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado emessa dopo oltre cinque anni dalla asserita violazione presupposta, risalente niente di meno che agli anni 2012 e 2013 (come riportato nel verbale originario di accertamento e come richiamato nella ordinanza ingiunzione), appare inconfutabile come la stessa, alla luce di quanto sopra argomentato, debba essere annullata poiché tardiva ed emessa oltre un congruo arco temporale.”
L'appello è infondato. Sul primo motivo di gravame deduce l'appellato che “Quanto al rilievo relativo alla circostanza che l'accertamento sia stato effettuato dall'Itl di Latina non ha alcuna incidenza sulla legittimità e validità degli atti e provvedimenti emessi nel corso e a conclusione dell'accertamento ispettivo, in quanto i singoli Ispettorati territoriali del lavoro costituiscono Organi periferici dell e gli Ispettori addetti Controparte_4 nelle varie sedi locali possono, su disposizione dell , essere impiegati Controparte_3 anche in ambiti territoriali di altri Itl e in tal caso seppure i provvedimenti di contestazione vengono emessi con il logo della sede di appartenenza, il mancato pagamento della sanzione inflitta dovrà essere rapportata al Capo dell'Itl dove ha sede legale l'azienda ispezionata. L'accertamento ad opera degli Ispettori del lavoro di Latina nella Provincia di Roma non è avvenuto arbitrariamente, ma a seguito di precise disposizioni dell'Ispettorato Lavoro per rafforzare gli accertamenti ispettivi in aree particolarmente CP_4 sensibili. Circostanza, questa, che si verifica su tutto il territorio nazionale, in virtù del fatto, come sopra già precisato, che tutte le sedi periferiche dell Controparte_4 comunque fanno parte dello stesso, in sostanza è una semplice articolazione territoriale del medesimo ente, il quale con propria disposizione può organizzare ispezioni in una determinata area del territorio nazionale interessando più strutture periferiche e gli Ispettori coinvolti utilizzano la modulistica con il proprio logo di appartenenza, ma nel rapportare, in caso di mancato pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, debbono trasmettere il verbale unico e tutta la documentazione di riferimento alla sede Par territoriale dell nella cui Provincia si è svolto l'accertamento”. Invero, le articolate argomentazioni di parte appellata non risultano specificamente contraddette da parte appellante e, in quanto tali, non attenendo a profili di invalidità dell'atto impugnato, devono essere fatte proprie del Collegio. Sul secondo motivo di gravame giova precisare che sia dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici di cui all'ingiunzione (cfr. all. 5), presentate in apposito esposto, che dalle dichiarazioni rese dalle medesime al momento dell'accesso ispettivo (cfr. all. 2 e 3) risulta evidente che le stesse erano state solo formalmente assunte dalla Cooperativa Santa Luisa, ma di fatto svolgevano la prestazione alle dirette dipendenze dell'odierna appellante, che impartiva loro ordini e direttive. Pertanto, il contratto di servizi intercorso tra l'opponente e la Cooperativa Santa Luisa era da ritenersi simulato, atteso che risultavano veri e propri rapporti di lavoro subordinati tra le dette lavoratrici di cui all'ordinanza di ingiunzione opposta e la odierna appellante. In sostanza, al di là degli aspetti meramente formali del rapporto con la Cooperativa, le lavoratrici in questione erano, pertanto, a tutti gli effetti dipendenti dell'appellante. La realizzazione del servizio non era frutto dell'organizzazione imprenditoriale della Cooperativa Santa Luisa, la quale, al di là della fornitura di manodopera non apportava alcunchè, ma era la stessa impresa dell'odierna appellante con la propria organizzazione che servendosi della manodopera fornita dalla Cooperativa citata realizzava il risultato. Mentre per quanto attiene alla specifica deduzione relativa alla lavoratrice laddove parte appellante afferma che la stessa era in stato di Per_1 disoccupazione, con diritto ai conseguenti emolumenti, per il periodo dal 23.10.2011 al 22.10.2012, per cui non poteva essere contestato con riguardo alla medesima lavoratrice il periodo di occupazione da aprile 2012 a gennaio 2013, si osserva che ciò è emerso proprio da quanto dichiarato dalla stessa nel corso dell'accertamento ispettivo. Con riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24208 del 02.11.2020, ha precisato che: “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.17555\02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900\03, Cass. n.3527\01, Cass. n.9384\95)”. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, in quanto la notificazione del verbale unico di accertamento intervenuta in data 27 marzo 2017 ha interrotto la prescrizione degli illeciti contestati e determinato il decorso di un nuovo termine prescrizionale di cinque anni, nel corso del quale, in data 28 giugno 2022, è intervenuta la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione. Nonostante la notifica dell'ingiunzione sia stata eseguita il 28 giugno 2022 comunque risulta essere avvenuta nel rispetto dei cinque anni, in virtù della sospensione dei termini prescrizionali delle sanzioni amministrative disposta dalla normativa sul COVID19. Infatti, il decorso di cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento sarebbero spirati in data 27 marzo 2022, ma gli stessi sono stati differiti. Infatti, nel periodo COVID vi è stata sospensione del termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale in forza di leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui poi è seguita l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata (l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, comma 9). Per le suesposte ragioni, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. In considerazione della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste