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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2024 promossa da:
( ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PORRETTI Parte_2 C.F._1
MASSUCCO MAURIZIO giusta procura in atti;
opponenti contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avv. MIGLIORATI VALERIANO giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1777/2023, immediatamente Parte_2
esecutivo, reso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di con il quale si intimava loro il CP_1
pagamento della complessiva somma di euro 493.049,36 (con limitazione al minor importo di 50.000,00
euro quanto a oltre interessi, spese e oneri di legge, a titolo di forniture Parte_2 commerciali di merci a marchio effettuate in favore degli opponenti sino al 28.02.2023 presso Pt_4 il punto vendita sito all'interno del Centro , nonché a titolo di spese comuni Parte_5
del Centro commerciale.
A fondamento dell'opposizione spiegavano di vantare un controcredito pari ad euro 394.964,73 nei confronti dell'opposta derivante da un accordo transattivo concluso tra le parti in data 9.02.2022, nonché altri controcrediti derivanti dal rapporto contrattuale oggetto di causa, con i quali compensare il credito ingiunto. Aggiungevano che l'opposta aveva abusato della situazione di dipendenza economica nei confronti di essi opponenti in quanto il contratto di subaffitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto il negozio “Primigi
Outlet” sito all'interno del Centro Commerciale ed il correlato contratto di Parte_5 fornitura dei prodotti a marchio erano fortemente squilibrati e vessatori, con conseguente loro Pt_4 nullità ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998.
Ritenendo, altresì, nulla la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente a Parte_2
garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società opponente e lamentando un eccesso di garanzia, concludevano chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, previa sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e previa l'ammissione degli incombenti, anche istruttori, meglio ritenuti, nonché le
pronunzie e declaratorie meglio viste, in accoglimento delle motivazioni che precedono, e di quelle che
ci si riserva di meglio articolare nel proseguo, nulla eccettuato o rinunziato, previa ogni valutazione circa
l'attendibilità della documentazione contabile sulla quale controparte fonda il proprio credito, che si ritiene del tutto inattendibile: - accertare e dichiarare che, per effetto degli accordi intercorsi, come
meglio in atti, può vantare un proprio credito certo liquido ed esigibile, nella misura Parte_6 di euro 394.964,73, ovvero quella che sarà parsa di giustizia, oltre alle altre voci creditorie meglio
esposte in atti, che verranno meglio calcolate e quantificate nel corso dell'espletanda istruttoria;
il tutto
da porre in compensazione con le somme che risultassero a credito di previe le più CP_1
opportune verifiche contabili in ordine all'attendibilità ed all'efficacia delle scritture contabili dalla
medesima esibite sulla base dei propri dati di bilancio, che si contestano, con conseguente ricalcolo delle
poste dare avere tra le parti;
- accertare e dichiarare, inoltre, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia dei
contratti inter partes sottoscritti e dedotti da a sostegno delle proprie pretese creditorie, CP_1 nonché, dei contratti che hanno avuto per oggetto il subaffitto del ramo di azienda di Serravalle Scrivia,
come in atti meglio dedotto e documentato, in ragione della sussistenza di un abuso di dipendenza economica e/o come meglio ritenuto;
- per l'effetto condannare in persona del suo legale CP_1 in carica pro tempore, come sopra meglio epigrafata, a risarcire in favore dell'opponente Parte_6
come in atti meglio epigrafata, assistita e domiciliata, tutti i danni, diretti ed indiretti, ivi compresi quelli
dovuti alla perdita di chances, derivanti dalla posizione di abuso alla quale essa opponente è stata assoggettata, nonché ai costi sostenuti per mantenere operativo il punto vendita per cui è causa, nonché
quello sito in Serravalle Scrivia, meglio descritto in atti, oltre al ristoro delle perdite accusate in ragione della ridotta marginalità sui prodotti venduti, dell'alea conseguente all'incertezza sui ricavi, nonché di ogni ulteriore voce che formerà oggetto di migliore e più specifica deduzione, argomentazione e
quantificazione in corso di causa, il tutto da contenersi entro lo scaglione di valore indicato da
controparte; - accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia dei documenti di garanzia riferibili al IG (assegno bancario e fideiussione) sui quali si basano le Parte_2 pretese economiche avanzate da controparte nel decreto in oggi impugnato;
revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
Il tutto con ogni provvedimento conseguente e connesso;
Con vittoria delle spese di lite, legali e tecniche, che si renderanno necessarie, ivi comprese quelle dei nominandi CTP”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione offerta dagli opponenti e ribadendo la sussistenza del proprio credito, concludeva chiedendo “ in via pregiudiziale 1) dichiarare la propria incompetenza in ordine alle deduzioni, eccezioni e domande svolte dalla società
opponente in materia del presunto abuso di dipendenza economica, indicando il giudice competente nel
Tribunale delle Imprese di Ancona;
in via preliminare 2) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, perché inammissibile e del tutto infondata, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via principale 3) rigettare tutte le deduzioni, eccezioni e domande
anche istruttorie degli opponenti perché inammissibili e del tutto infondate in fatto ed in diritto, e
comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa, rigettando altresì tutte le domande riconvenzionali
così proposte dalla società opponente perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
rigettando quindi integralmente l'opposizione promossa dagli opponenti;
4) confermare integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 615/2023 del 21.12.2023, emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, R.G. n. 1777/2023; in via subordinata 5) accertare il diritto di credito di e, per CP_1
l'effetto, condannare la società opponente, in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, nonché l'opponente signor , in solido tra Parte_2 loro, al pagamento in favore di della somma di € 493.049,36 (con limitazione al minore CP_1 importo di € 50.000,00 quanto al fideiussore signor ovvero delle somme Parte_2
minori che dovessero essere eventualmente accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre
interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo
effettivo, per i titoli e le causali di cui in narrativa;
6) accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di subaffitto di ramo d'azienda e fornitura stipulati in data 20.12.2017, allegati e prodotti in atti, per inadempimento grave e rilevante della , anche in forza Parte_3
della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 17.1 del contratto di fornitura e all'art.
3.1 lett. a) del contratto di subaffitto di ramo d'azienda, nonché per le reiterate violazioni contrattuali, gravi e rilevanti, in atti contestate, ferma restando la condanna al pagamento di cui al precedente punto;
in via
ulteriormente subordinata ossia nella denegata e non creduta ipotesi venisse affermata la nullità e/o invalidità dei contratti di subaffitto di ramo d'azienda e fornitura, allegati e prodotti in atti: 7) accertare
e dichiarare la tenuta a restituire alla tutte le Parte_3 CP_1 merci a marchio “ ricevute in virtù dei menzionati contratti, e segnatamente del contratto di Pt_4 fornitura, stipulato in data 20.12.2017, e dal momento che queste merci “ , di cui alle fatture Pt_4
allegate e prodotte da , sono state alienate, accertare e dichiarare la medesima società opponente CP_1
tenuta a restituire a i corrispettivi conseguiti;
8) per effetto di tali accertamenti, condannare CP_1 la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_3 pagamento in favore di degli importi corrispondenti, oltre interessi ed accessori, come CP_1 saranno accertati in corso di causa;
in ogni caso 9) accertare e dichiarare la responsabilità degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannare gli opponenti medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa, che la società
[...] sin da ora irrevocabilmente destina in via diretta all' CP_1 CP_2 Parte_7
; 10) condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
[...]
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 6.06.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, andrà rigettata.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ora, ricostruendo in breve i fatti oggetto di causa, è documentalmente provato che con contratto di subaffitto di ramo d'azienda stipulato in data 20.12.2017 l'opposta concedeva alla società Miraglia &
Company S.r.l., attualmente , il godimento del ramo Parte_3
d'azienda costituito dal punto vendita ad insegna e immagine , ubicato all'interno del centro Pt_4 commerciale “Neptune Vicolungo The Style Outlet”, sito nel Comune di Neptune Vicolungo (NO) completo di arredamento e attrezzature, per la vendita in via esclusiva di abbigliamento e calzature a marchio (comparsa, doc. 1). In pari data le parti stipulavano anche un contratto quadro di Pt_4 fornitura delle merci a marchio che avrebbe fornito a e che quest'ultima Pt_4 CP_1 Pt_2 avrebbe venduto al pubblico presso il punto vendita del ramo d'azienda suddetto (comparsa di costituzione, doc. 2).
In particolare, le parti convenivano che le forniture dei prodotti sarebbero state eseguite in conto Pt_4 estimatorio, ossia con facoltà della di restituire le merci rimaste invendute al termine di ogni Pt_2 stagione, fermo restando l'obbligo di pagare il prezzo concordato al momento della vendita dei prodotti al consumatore finale, oppure in caso di mancata restituzione delle merci rimaste invendute. Tale modalità di fornitura dei prodotti implicava una continua condivisione dei dati di vendita, resa possibile dall'uso del sistema informatico del quale era munito il punto vendita concesso in subaffitto, e segnatamente dall'apposito software gestionale connesso alla cassa del negozio.
È altresì documentato in atti che il rapporto tra le parti veniva interrotto da a causa dei molteplici CP_1 inadempimenti di già nei primi mesi del 2022, quando quest'ultima - dopo aver regolarizzato il Pt_2
pagamento del debito pregresso maturato al 31.12.2021 attraverso una dilazione cambiaria concordata fra le parti ed ottenuto anche il beneficio dell'esenzione dal pagamento dei canoni di subaffitto dal novembre
2022 (cfr. accordo del 09.02.2022 di cui alla comparsa di costituzione, doc. 10) - diveniva morosa nei pagamenti successivi dovuti per le vendite mensili delle merci, nonché per le spese comuni del centro commerciale, accumulando un'ulteriore e importante esposizione debitoria;
inoltre, dal 1.02.2023,
bloccava il sistema informatico di condivisione delle vendite in conto estimatorio, cessando Pt_2
totalmente la trasmissione dei dati di vendita e impedendo così alla di poter contabilizzare e CP_1
fatturare le vendite dei propri prodotti in conto estimatorio.
Sicché, con missiva del 19.06.2023, l'odierna opposta comunicava a la risoluzione del Pt_2 contratto di subaffitto di ramo d'azienda, nonché del contratto di fornitura delle merci “Primigi”, avvalendosi delle clausole risolutive espresse previste dai citati contratti, e segnatamente dall'art. 17.1 del contratto di fornitura e dall'art.
3.1 del contratto di subaffitto di ramo d'azienda.
Tanto premesso, va presa immediatamente in esame la domanda attorea di nullità dei contratti conclusi dalle parti e del conseguente risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998 da parte della ditta opposta.
In particolare, gli opponenti sostengono che la “che costituisce una realtà commerciale CP_1 particolarmente prestigiosa e dotata di una posizione di preminenza nel mercato nazionale ed estero” avrebbe abusato della situazione di dipendenza economica dell'opposta, “società di tipo famigliare con una rete commerciale limitata al Piemonte”, in quanto nel contratto di subaffitto di ramo d'azienda e nel correlato contratto di fornitura dei prodotti a marchio “i prezzi di vendita vengono fissati a Pt_4
discrezione del concedente, il prezzo di acquisto finale dei prodotti applicato al rivenditore non è predeterminato, bensì quantificato applicando al prezzo di vendita alcuni parametri di sconto (…), per il caso di vendite promozionali disposte a discrezione esclusiva della concedente vi è un'ulteriore
decurtazione dei margini di ricavo;
il rivenditore si è impegnato ad utilizzare soltanto le apparecchiature
pos di , ciò significa che i relativi proventi sarebbero stati canalizzati su conti facenti capo al CP_1 fornitore e successivamente conguagliati con le poste dare/avere rinvenienti dalle vendite;
(…) il campionario messo a disposizione del rivenditore sarebbe stato individuato a discrezione esclusiva di
, su prodotti “di fine serie e di seconda scelta”, senza che al rivenditore sia consentito sollevare CP_1 obiezioni di sorta, il rivenditore avrebbe dovuto rinunciare espressamente alla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., il costo dei materiali di consumo, quali ad esempio gli shoppers da consegnare alla clientela in occasione delle varie vendite, i materiale per addobbare le vetrine, carta da pacchi, nastri e quant'altro, veniva fatturato e riversato a carico di ”. Parte opponente aggiungeva, inoltre, che Pt_2
gli investimenti dalla stessa eseguiti per mantenere attivo il punto vendita le avrebbe impedito di reperire sul mercato alternative soddisfacenti in quanto l'interruzione dei rapporti avrebbe comportato la perdita del “Primigi Outlet” ottenuto in subaffitto.
Al riguardo, l'art. 9 L. 192998 prevede che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o
discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni”.
Occorre innanzitutto rilevare la competenza dell'adito Tribunale in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sia quando la domanda miri ad accertare una ipotesi di concorrenza sleale cd. pura (nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale,
che esige la valutazione "incidenter tantum" delle privative in gioco), sia nel caso in cui la richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un'impresa da un'altra, ai sensi della L. n. 192 del 1998, art. 9, trattandosi di ipotesi di natura puramente contrattuale estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 3 e,
quindi, priva di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Cassazione civile, sez. VI, n.
2274/2017).
Nel merito, ritiene questo Giudice che l'abuso di dipendenza economica non trovi riscontro fattuale nel caso di specie. Richiamando recente giurisprudenza in tema di contratto di fornitura,
l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, “è nozione indeterminata il cui accertamento postula (...): 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", non
solo appurare la sussistenza di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma ulteriormente
indagare se tale squilibrio sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative
economiche sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria
attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'abuso, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una
vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, per esempio, modificare le proprie strategie
di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando
la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass. civile, n. 1184/2020).
Nessuno degli anzidetti profili è stato dimostrato in causa.
Per ravvisare un rapporto di dipendenza economica tra due soggetti avvinti da un rapporto di fornitura non è sufficiente sottolineare, come ha fatto parte opponente, che “per dimensioni e capacità di penetrazione del mercato, costituisce una realtà commerciale particolarmente prestigiosa e CP_1
dotata di una posizione di preminenza nel mercato, non solo nazionale, ma anche estero;
al contrario, e come risulta dalla visura CCIAA, è una Società di tipo famigliare”, ma bisogna Parte_6 dimostrare la sussistenza di uno squilibrio eccessivo di diritti e di obblighi, tale da assoggettare e vincolare l'essenza della produzione ai bisogni e alle necessità di una committenza esclusiva.
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, non risulta che dettasse le asserite imposizioni CP_1 stringenti di gestione e di organizzazione aziendale (tra l'altro, mai contestate prima della presente causa da parte degli opponenti).
In particolare, i quantitativi ed i prezzi della merce venivano sì scanditi dall'opposta, ma si tratta all'evidenza di pratiche commerciali legate al contratto di fornitura concluso tra le parti (in cui, lo si ricorda, i prodotti venivano forniti in conto estimatorio, per cui il rischio della merce invenduta rimaneva a carico della ); la qualità della merce fornita dall'opposta (di fine serie, di fine stagione e/o di CP_1
seconda scelta) dipendeva dal fatto che il contratto di subaffitto concluso tra le parti concerneva un negozio “outlet”; il locale commerciale e gli arredi venivano forniti dall'opposta medesima, con l'effetto che la non sembra aver effettuato investimenti tali da rendere disagevole la conversione Parte_3
dell'attività produttiva in favore di una diversa controparte. Inoltre, non si ritiene che la circostanza per cui i pagamenti elettronici avvenivano tramite le apparecchiature POS di e per cui il costo degli CP_1 shoppers, del materiale per addobbare le vetrine, della carta dei pacchi e dei nastri fossero a carico della ditta opponente configuri un peso eccessivo a carico dell'opponente trattandosi, all'evidenza, di ricadute della formula commerciale adottata.
Non si ravvisa, dunque, uno squilibrio di diritti ed obblighi a connotazione del rapporto contrattuale per cui è causa, e men che meno uno squilibrio eccessivo e precludente rispetto a valide alternative commerciali che la società opponente avrebbe potuto reperire sul mercato.
A maggior ragione e ad ogni modo, nessun abuso si evidenzia nella fattispecie, non essendo provata– e,
ancor prima, specificamente allegata – alcuna condotta arbitraria contraria a buona fede da parte dell'opposta. Ne consegue che anche la domanda risarcitoria relativa al presunto abuso da parte dell'opposta non merita accoglimento.
Passando, ora, alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione,
l'opponente afferma di vantare un controcredito, pari ad almeno 394.964,73 euro, con il quale compensare parzialmente o totalmente la stessa. A ben vedere, dunque, parte opponente non contesta l'adempimento, da parte della ditta opposta, delle obbligazioni assunte con i contratti di subaffitto di ramo di azienda e di fornitura merci conclusi in data
20.12.2017 – ovvero la messa a disposizione del locale commerciale e la periodica fornitura dei prodotti a marchio di cui alle fatture prodotte in fase monitoria – ma contesta il quantum del preteso Pt_4 credito, asserendo di vantare un controcredito derivante dalla transazione intercorsa tra le parti nel febbraio 2022.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il controcredito vantato dall'opponente ed il credito dell'opposta risultino scaturire dal medesimo rapporto, si versa in una ipotesi di compensazione impropria. In tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale;
il giudice non è, invece, investito di poteri officiosi di indagine quanto alla esistenza dei rispettivi crediti,
permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata,
nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. Civile, n. 7624/2010).
Ebbene, è provato che le parti, in data 9-14 febbraio 2022, concludevano un accordo transattivo
(comparsa, doc. 10) in forza del quale la società opponente si impegnava, al fine di ripianare la propria esposizione debitoria maturata sino al 31.12.2021, al pagamento con cambiali della rate mensile di
6.952,55 euro con scadenza rispettivamente al venti e alla fine di ogni mese a decorrere dal 20.06.2022.
Sempre secondo tale accordo, la società opposta “prende atto e garantisce, per se medesima e per i propri aventi causa, che, in considerazione delle pattuizioni convenute e concordate nelle allegate schede
riepilogative, la società non corrisponderà, per il periodo Parte_3 Parte_3
dal 20 novembre 2021 al 19 novembre 2024 compreso, alcun canone di subaffitto o indennità relativo al contratto di affitto del ramo di azienda, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, facente parte del centro commerciale “ denominato “ sito nel Comune di Vicolungo (NO)”. Pt_5 Parte_5
La stessa, inoltre, si impegnava a riconoscere annualmente alla , tramite emissione di note di Pt_2
credito, uno sconto di 65.000,00 euro per ciascun anno di durata del rapporto contrattuale oggetto di causa a partire dal 2022 sino al 2025, per complessivi 260.000,00 euro.
Parte opponente afferma di aver diritto, in forza dell'accordo richiamato, al pagamento della somma di
195.000,00 euro (di cui alla fattura prodotta all'allegato 11 dell'atto di opposizione) in forza di tale ultima pattuizione – avendo la società opposta corrisposto unicamente l'importo di 65.000,00 euro per l'anno
2022 (comparsa, doc. 12) – nonché la somma di 147.742,34 euro per le decurtazioni pattuite in riferimento al canone di affitto per la detenzione del punto vendita a decorrere dal mese di gennaio 2023 sino al mese di dicembre 2025.
La stessa sostiene di dover aggiungere a tali somme anche l'ulteriore importo di 57.222,39 euro relativo a “fatturazioni effettuate da controparte successivamente alla transazione, riguardanti voci di costo non dovute, e segnatamente le indennità relative al contratto di subaffitto riguardante il punto vendita presso l'Outlet di ”, oltre all'ulteriore credito, da accertarsi nel quantum, relativo alle spese Parte_5 condominiali corrisposte al Centro commerciale per il punto vendita di “in difetto di ogni Parte_5 preventiva previsione contrattuale” a carico dell'opponente, nonché “eventuali ulteriori crediti” derivanti dalle spese di gestione del personale del punto vendita e dal pagamento del fee d'ingresso, erroneamente richiesto una seconda volta dall'opposta.
Principiando con il primo controcredito vantato dall'opponente, lo stesso non può essere riconosciuto, costituendo uno sconto del 14,75% che l'opponente si impegnava ad effettuare sul venduto di ogni anno
(cfr. nota di credito di cui all'allegato 12 della comparsa) ma che – avendo la ditta opponente inadempiuto ai propri obblighi di pagamento contrattualmente pattuiti (comparsa di costituzione, doc. 11), nonché al proprio obbligo di comunicazione della merce venduta a partire dal mese di febbraio 2023, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento – l'opposta non ha potuto evidentemente effettuare anche per gli anni successivi al 2022.
Al riguardo, parte opponente afferma che tali note di credito erano state concordate tra le parti “in funzione ed in conseguenza delle rilevanti perdite già subito dalla , che avevano innescato le trattative”; Pt_2 di tali perdite, tuttavia, non vi è prova e, dall'accordo sfociato a conclusione delle menzionate trattative emerge che lo stesso sia stato concluso per concordare il pagamento rateizzato delle esposizioni debitorie dell'opponente. Non si vede, d'altro canto, il motivo per cui le perdite di un imprenditore dovrebbero gravare su un altro.
Per quanto concerne il secondo credito vantato dall'opponente, pari ad euro 147.742,34, lo stesso – stante il tenore letterale dell'accordo – costituiva uno sconto dell'intero importo del canone di affitto del locale subordinato all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'opponente con il citato accordo transattivo, sconto che, stante l'inadempimento dell'opponente (in particolare, l'opposta prova il mancato pagamento delle cambiali scadute in data 30.11.2023, 15.12.2023, 20.12.2023, 31.12.2023, 15.01.2024, 20.01.2024,
31.01.2024), non può essere riconosciuto. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, nel giugno 2023 i contratti in essere tra le parti sono stati risolti, per cui nessun importo era dovuto dall'opponente – e, di conseguenza, nessuno sconto poteva essere effettuato dall'opposta – a titolo di canone di affitto del ramo d'azienda.
Ed infatti, giova ribadirlo, in ragione dell'inadempimento all'accordo transattivo e degli ulteriori inadempimenti alle obbligazioni oggetto dei contratti di subaffitto di ramo d'azienda e di fornitura delle merci a marchio conclusi tra le parti il 20.12.2017 - successivamente all'intervenuta transazione Pt_4
- parte opposta, nel mese di giugno 2023, ha risolto i menzionati contratti (comparsa, doc. 5).
Infine, per quanto riguarda gli ulteriori asseriti controcrediti elencati dagli opponenti occorre rilevare che l'importo di 57.222,39 euro relativo a “fatturazioni effettuate da controparte successivamente alla transazione, riguardanti voci di costo non dovute, e segnatamente le indennità relative al contratto di subaffitto riguardante il punto vendita presso l di ”, non risulta in alcun modo provato – Pt_5 Parte_5 al riguardo, parte opponente produce due fatture emesse dall'opposta (atto di opposizione, doc. 12) da cui non è dato desumere alcunché circa l'importo richiesto -, così come non risulta adeguatamente provata la sussistenza di ulteriori crediti derivanti della spese di gestione del personale e dall'asserito errato doppio pagamento del fee d'ingresso.
È, invece, accertato negativamente l'asserito credito relativo alle spese condominiali corrisposte dalla parte opponente al Centro vendita di , risultando espressamente dalle Parte_8 Parte_5 clausole n. 10.3.2 e n. 20 dell'allegato A del contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra le parti che le stesse fossero carico del sub affittuario.
Alla luce di quanto esposto, il credito azionato dall'opposta sulla base delle fatture prodotte (fascicolo monitorio, doc. 3) e risultante degli estratti autentici dei registri IVA (fascicolo monitorio, doc. 4), dei mastrini (fascicolo monitorio, doc. 2) e del libro inventari 2022 (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta, doc. 21) - per altro nemmeno contestato, nel quantum, dall'opponente che si limitava a chiedere la compensazione dello stesso con propri asseriti crediti (come visto inesistenti) – può dirsi accertato, non avendo parte opponente adeguatamente dimostrato l'esistenza di fatti estintivi dello stesso
(in particolare dell'asserito controcredito certo, liquido ed esigibile con cui compensare il credito dell'opponente).
Non può, infine, dubitarsi della posizione di garanzia dell'opponente - fino a Parte_2 concorrenza dell'importo di 50.000,00 euro per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società opponente in relazione al contratto di subaffitto di ramo d'azienda e fornitura merci relativi al punto vendita “Primigi Outlet” di - in forza della fideiussione del 2.07.2019 (comparsa di Parte_5 costituzione, doc, 13), escussa dall'odierna opposta in data 12.07.2023 (fascicolo monitorio, doc. 13).
Al riguardo, parte opponente non contesta la validità del citato contratto, ma afferma del tutto genericamente, senza fornire adeguata prova, che a seguito degli accordi intercorsi nel febbraio 2022 – in forza dei quali aveva avallato le cambiali emesse dalla società opponente per Parte_2 il pagamento del debito maturato al 31.12.2021 – si era convenuto che decadesse ogni ulteriore forma di garanzia del credito dell'opposta.
In ogni caso, non coglie nel segno il riferimento all' “eccesso di garanzia del credito” e all' “abuso del diritto”, essendo la fideiussione stata volontariamente prestata dall'opponente a garanzia del pagamento del debito contratto dalla società di cui è socio accomandante (atto di opposizione, doc. 27).
In considerazione di quanto sopra, dunque, l'opposizione andrà rigettata.
In assenza di un palese atteggiamento colposo o doloso della parte opponente nella propria iniziativa giudiziale, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dello stesso ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e andranno parametrate al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1534 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte opponente;
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 17.252,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 18 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2024 promossa da:
( ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PORRETTI Parte_2 C.F._1
MASSUCCO MAURIZIO giusta procura in atti;
opponenti contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avv. MIGLIORATI VALERIANO giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1777/2023, immediatamente Parte_2
esecutivo, reso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di con il quale si intimava loro il CP_1
pagamento della complessiva somma di euro 493.049,36 (con limitazione al minor importo di 50.000,00
euro quanto a oltre interessi, spese e oneri di legge, a titolo di forniture Parte_2 commerciali di merci a marchio effettuate in favore degli opponenti sino al 28.02.2023 presso Pt_4 il punto vendita sito all'interno del Centro , nonché a titolo di spese comuni Parte_5
del Centro commerciale.
A fondamento dell'opposizione spiegavano di vantare un controcredito pari ad euro 394.964,73 nei confronti dell'opposta derivante da un accordo transattivo concluso tra le parti in data 9.02.2022, nonché altri controcrediti derivanti dal rapporto contrattuale oggetto di causa, con i quali compensare il credito ingiunto. Aggiungevano che l'opposta aveva abusato della situazione di dipendenza economica nei confronti di essi opponenti in quanto il contratto di subaffitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto il negozio “Primigi
Outlet” sito all'interno del Centro Commerciale ed il correlato contratto di Parte_5 fornitura dei prodotti a marchio erano fortemente squilibrati e vessatori, con conseguente loro Pt_4 nullità ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998.
Ritenendo, altresì, nulla la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente a Parte_2
garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società opponente e lamentando un eccesso di garanzia, concludevano chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, previa sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e previa l'ammissione degli incombenti, anche istruttori, meglio ritenuti, nonché le
pronunzie e declaratorie meglio viste, in accoglimento delle motivazioni che precedono, e di quelle che
ci si riserva di meglio articolare nel proseguo, nulla eccettuato o rinunziato, previa ogni valutazione circa
l'attendibilità della documentazione contabile sulla quale controparte fonda il proprio credito, che si ritiene del tutto inattendibile: - accertare e dichiarare che, per effetto degli accordi intercorsi, come
meglio in atti, può vantare un proprio credito certo liquido ed esigibile, nella misura Parte_6 di euro 394.964,73, ovvero quella che sarà parsa di giustizia, oltre alle altre voci creditorie meglio
esposte in atti, che verranno meglio calcolate e quantificate nel corso dell'espletanda istruttoria;
il tutto
da porre in compensazione con le somme che risultassero a credito di previe le più CP_1
opportune verifiche contabili in ordine all'attendibilità ed all'efficacia delle scritture contabili dalla
medesima esibite sulla base dei propri dati di bilancio, che si contestano, con conseguente ricalcolo delle
poste dare avere tra le parti;
- accertare e dichiarare, inoltre, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia dei
contratti inter partes sottoscritti e dedotti da a sostegno delle proprie pretese creditorie, CP_1 nonché, dei contratti che hanno avuto per oggetto il subaffitto del ramo di azienda di Serravalle Scrivia,
come in atti meglio dedotto e documentato, in ragione della sussistenza di un abuso di dipendenza economica e/o come meglio ritenuto;
- per l'effetto condannare in persona del suo legale CP_1 in carica pro tempore, come sopra meglio epigrafata, a risarcire in favore dell'opponente Parte_6
come in atti meglio epigrafata, assistita e domiciliata, tutti i danni, diretti ed indiretti, ivi compresi quelli
dovuti alla perdita di chances, derivanti dalla posizione di abuso alla quale essa opponente è stata assoggettata, nonché ai costi sostenuti per mantenere operativo il punto vendita per cui è causa, nonché
quello sito in Serravalle Scrivia, meglio descritto in atti, oltre al ristoro delle perdite accusate in ragione della ridotta marginalità sui prodotti venduti, dell'alea conseguente all'incertezza sui ricavi, nonché di ogni ulteriore voce che formerà oggetto di migliore e più specifica deduzione, argomentazione e
quantificazione in corso di causa, il tutto da contenersi entro lo scaglione di valore indicato da
controparte; - accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia dei documenti di garanzia riferibili al IG (assegno bancario e fideiussione) sui quali si basano le Parte_2 pretese economiche avanzate da controparte nel decreto in oggi impugnato;
revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
Il tutto con ogni provvedimento conseguente e connesso;
Con vittoria delle spese di lite, legali e tecniche, che si renderanno necessarie, ivi comprese quelle dei nominandi CTP”.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione offerta dagli opponenti e ribadendo la sussistenza del proprio credito, concludeva chiedendo “ in via pregiudiziale 1) dichiarare la propria incompetenza in ordine alle deduzioni, eccezioni e domande svolte dalla società
opponente in materia del presunto abuso di dipendenza economica, indicando il giudice competente nel
Tribunale delle Imprese di Ancona;
in via preliminare 2) rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, perché inammissibile e del tutto infondata, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via principale 3) rigettare tutte le deduzioni, eccezioni e domande
anche istruttorie degli opponenti perché inammissibili e del tutto infondate in fatto ed in diritto, e
comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa, rigettando altresì tutte le domande riconvenzionali
così proposte dalla società opponente perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
rigettando quindi integralmente l'opposizione promossa dagli opponenti;
4) confermare integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 615/2023 del 21.12.2023, emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno, R.G. n. 1777/2023; in via subordinata 5) accertare il diritto di credito di e, per CP_1
l'effetto, condannare la società opponente, in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, nonché l'opponente signor , in solido tra Parte_2 loro, al pagamento in favore di della somma di € 493.049,36 (con limitazione al minore CP_1 importo di € 50.000,00 quanto al fideiussore signor ovvero delle somme Parte_2
minori che dovessero essere eventualmente accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre
interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo
effettivo, per i titoli e le causali di cui in narrativa;
6) accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di subaffitto di ramo d'azienda e fornitura stipulati in data 20.12.2017, allegati e prodotti in atti, per inadempimento grave e rilevante della , anche in forza Parte_3
della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 17.1 del contratto di fornitura e all'art.
3.1 lett. a) del contratto di subaffitto di ramo d'azienda, nonché per le reiterate violazioni contrattuali, gravi e rilevanti, in atti contestate, ferma restando la condanna al pagamento di cui al precedente punto;
in via
ulteriormente subordinata ossia nella denegata e non creduta ipotesi venisse affermata la nullità e/o invalidità dei contratti di subaffitto di ramo d'azienda e fornitura, allegati e prodotti in atti: 7) accertare
e dichiarare la tenuta a restituire alla tutte le Parte_3 CP_1 merci a marchio “ ricevute in virtù dei menzionati contratti, e segnatamente del contratto di Pt_4 fornitura, stipulato in data 20.12.2017, e dal momento che queste merci “ , di cui alle fatture Pt_4
allegate e prodotte da , sono state alienate, accertare e dichiarare la medesima società opponente CP_1
tenuta a restituire a i corrispettivi conseguiti;
8) per effetto di tali accertamenti, condannare CP_1 la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_3 pagamento in favore di degli importi corrispondenti, oltre interessi ed accessori, come CP_1 saranno accertati in corso di causa;
in ogni caso 9) accertare e dichiarare la responsabilità degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannare gli opponenti medesimi, in solido tra loro, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa, che la società
[...] sin da ora irrevocabilmente destina in via diretta all' CP_1 CP_2 Parte_7
; 10) condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
[...]
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 6.06.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, andrà rigettata.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ora, ricostruendo in breve i fatti oggetto di causa, è documentalmente provato che con contratto di subaffitto di ramo d'azienda stipulato in data 20.12.2017 l'opposta concedeva alla società Miraglia &
Company S.r.l., attualmente , il godimento del ramo Parte_3
d'azienda costituito dal punto vendita ad insegna e immagine , ubicato all'interno del centro Pt_4 commerciale “Neptune Vicolungo The Style Outlet”, sito nel Comune di Neptune Vicolungo (NO) completo di arredamento e attrezzature, per la vendita in via esclusiva di abbigliamento e calzature a marchio (comparsa, doc. 1). In pari data le parti stipulavano anche un contratto quadro di Pt_4 fornitura delle merci a marchio che avrebbe fornito a e che quest'ultima Pt_4 CP_1 Pt_2 avrebbe venduto al pubblico presso il punto vendita del ramo d'azienda suddetto (comparsa di costituzione, doc. 2).
In particolare, le parti convenivano che le forniture dei prodotti sarebbero state eseguite in conto Pt_4 estimatorio, ossia con facoltà della di restituire le merci rimaste invendute al termine di ogni Pt_2 stagione, fermo restando l'obbligo di pagare il prezzo concordato al momento della vendita dei prodotti al consumatore finale, oppure in caso di mancata restituzione delle merci rimaste invendute. Tale modalità di fornitura dei prodotti implicava una continua condivisione dei dati di vendita, resa possibile dall'uso del sistema informatico del quale era munito il punto vendita concesso in subaffitto, e segnatamente dall'apposito software gestionale connesso alla cassa del negozio.
È altresì documentato in atti che il rapporto tra le parti veniva interrotto da a causa dei molteplici CP_1 inadempimenti di già nei primi mesi del 2022, quando quest'ultima - dopo aver regolarizzato il Pt_2
pagamento del debito pregresso maturato al 31.12.2021 attraverso una dilazione cambiaria concordata fra le parti ed ottenuto anche il beneficio dell'esenzione dal pagamento dei canoni di subaffitto dal novembre
2022 (cfr. accordo del 09.02.2022 di cui alla comparsa di costituzione, doc. 10) - diveniva morosa nei pagamenti successivi dovuti per le vendite mensili delle merci, nonché per le spese comuni del centro commerciale, accumulando un'ulteriore e importante esposizione debitoria;
inoltre, dal 1.02.2023,
bloccava il sistema informatico di condivisione delle vendite in conto estimatorio, cessando Pt_2
totalmente la trasmissione dei dati di vendita e impedendo così alla di poter contabilizzare e CP_1
fatturare le vendite dei propri prodotti in conto estimatorio.
Sicché, con missiva del 19.06.2023, l'odierna opposta comunicava a la risoluzione del Pt_2 contratto di subaffitto di ramo d'azienda, nonché del contratto di fornitura delle merci “Primigi”, avvalendosi delle clausole risolutive espresse previste dai citati contratti, e segnatamente dall'art. 17.1 del contratto di fornitura e dall'art.
3.1 del contratto di subaffitto di ramo d'azienda.
Tanto premesso, va presa immediatamente in esame la domanda attorea di nullità dei contratti conclusi dalle parti e del conseguente risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998 da parte della ditta opposta.
In particolare, gli opponenti sostengono che la “che costituisce una realtà commerciale CP_1 particolarmente prestigiosa e dotata di una posizione di preminenza nel mercato nazionale ed estero” avrebbe abusato della situazione di dipendenza economica dell'opposta, “società di tipo famigliare con una rete commerciale limitata al Piemonte”, in quanto nel contratto di subaffitto di ramo d'azienda e nel correlato contratto di fornitura dei prodotti a marchio “i prezzi di vendita vengono fissati a Pt_4
discrezione del concedente, il prezzo di acquisto finale dei prodotti applicato al rivenditore non è predeterminato, bensì quantificato applicando al prezzo di vendita alcuni parametri di sconto (…), per il caso di vendite promozionali disposte a discrezione esclusiva della concedente vi è un'ulteriore
decurtazione dei margini di ricavo;
il rivenditore si è impegnato ad utilizzare soltanto le apparecchiature
pos di , ciò significa che i relativi proventi sarebbero stati canalizzati su conti facenti capo al CP_1 fornitore e successivamente conguagliati con le poste dare/avere rinvenienti dalle vendite;
(…) il campionario messo a disposizione del rivenditore sarebbe stato individuato a discrezione esclusiva di
, su prodotti “di fine serie e di seconda scelta”, senza che al rivenditore sia consentito sollevare CP_1 obiezioni di sorta, il rivenditore avrebbe dovuto rinunciare espressamente alla garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., il costo dei materiali di consumo, quali ad esempio gli shoppers da consegnare alla clientela in occasione delle varie vendite, i materiale per addobbare le vetrine, carta da pacchi, nastri e quant'altro, veniva fatturato e riversato a carico di ”. Parte opponente aggiungeva, inoltre, che Pt_2
gli investimenti dalla stessa eseguiti per mantenere attivo il punto vendita le avrebbe impedito di reperire sul mercato alternative soddisfacenti in quanto l'interruzione dei rapporti avrebbe comportato la perdita del “Primigi Outlet” ottenuto in subaffitto.
Al riguardo, l'art. 9 L. 192998 prevede che “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o
discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni”.
Occorre innanzitutto rilevare la competenza dell'adito Tribunale in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sia quando la domanda miri ad accertare una ipotesi di concorrenza sleale cd. pura (nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale,
che esige la valutazione "incidenter tantum" delle privative in gioco), sia nel caso in cui la richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un'impresa da un'altra, ai sensi della L. n. 192 del 1998, art. 9, trattandosi di ipotesi di natura puramente contrattuale estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 3 e,
quindi, priva di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Cassazione civile, sez. VI, n.
2274/2017).
Nel merito, ritiene questo Giudice che l'abuso di dipendenza economica non trovi riscontro fattuale nel caso di specie. Richiamando recente giurisprudenza in tema di contratto di fornitura,
l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, “è nozione indeterminata il cui accertamento postula (...): 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", non
solo appurare la sussistenza di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma ulteriormente
indagare se tale squilibrio sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative
economiche sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria
attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'abuso, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una
vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, per esempio, modificare le proprie strategie
di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando
la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass. civile, n. 1184/2020).
Nessuno degli anzidetti profili è stato dimostrato in causa.
Per ravvisare un rapporto di dipendenza economica tra due soggetti avvinti da un rapporto di fornitura non è sufficiente sottolineare, come ha fatto parte opponente, che “per dimensioni e capacità di penetrazione del mercato, costituisce una realtà commerciale particolarmente prestigiosa e CP_1
dotata di una posizione di preminenza nel mercato, non solo nazionale, ma anche estero;
al contrario, e come risulta dalla visura CCIAA, è una Società di tipo famigliare”, ma bisogna Parte_6 dimostrare la sussistenza di uno squilibrio eccessivo di diritti e di obblighi, tale da assoggettare e vincolare l'essenza della produzione ai bisogni e alle necessità di una committenza esclusiva.
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, non risulta che dettasse le asserite imposizioni CP_1 stringenti di gestione e di organizzazione aziendale (tra l'altro, mai contestate prima della presente causa da parte degli opponenti).
In particolare, i quantitativi ed i prezzi della merce venivano sì scanditi dall'opposta, ma si tratta all'evidenza di pratiche commerciali legate al contratto di fornitura concluso tra le parti (in cui, lo si ricorda, i prodotti venivano forniti in conto estimatorio, per cui il rischio della merce invenduta rimaneva a carico della ); la qualità della merce fornita dall'opposta (di fine serie, di fine stagione e/o di CP_1
seconda scelta) dipendeva dal fatto che il contratto di subaffitto concluso tra le parti concerneva un negozio “outlet”; il locale commerciale e gli arredi venivano forniti dall'opposta medesima, con l'effetto che la non sembra aver effettuato investimenti tali da rendere disagevole la conversione Parte_3
dell'attività produttiva in favore di una diversa controparte. Inoltre, non si ritiene che la circostanza per cui i pagamenti elettronici avvenivano tramite le apparecchiature POS di e per cui il costo degli CP_1 shoppers, del materiale per addobbare le vetrine, della carta dei pacchi e dei nastri fossero a carico della ditta opponente configuri un peso eccessivo a carico dell'opponente trattandosi, all'evidenza, di ricadute della formula commerciale adottata.
Non si ravvisa, dunque, uno squilibrio di diritti ed obblighi a connotazione del rapporto contrattuale per cui è causa, e men che meno uno squilibrio eccessivo e precludente rispetto a valide alternative commerciali che la società opponente avrebbe potuto reperire sul mercato.
A maggior ragione e ad ogni modo, nessun abuso si evidenzia nella fattispecie, non essendo provata– e,
ancor prima, specificamente allegata – alcuna condotta arbitraria contraria a buona fede da parte dell'opposta. Ne consegue che anche la domanda risarcitoria relativa al presunto abuso da parte dell'opposta non merita accoglimento.
Passando, ora, alla pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione,
l'opponente afferma di vantare un controcredito, pari ad almeno 394.964,73 euro, con il quale compensare parzialmente o totalmente la stessa. A ben vedere, dunque, parte opponente non contesta l'adempimento, da parte della ditta opposta, delle obbligazioni assunte con i contratti di subaffitto di ramo di azienda e di fornitura merci conclusi in data
20.12.2017 – ovvero la messa a disposizione del locale commerciale e la periodica fornitura dei prodotti a marchio di cui alle fatture prodotte in fase monitoria – ma contesta il quantum del preteso Pt_4 credito, asserendo di vantare un controcredito derivante dalla transazione intercorsa tra le parti nel febbraio 2022.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il controcredito vantato dall'opponente ed il credito dell'opposta risultino scaturire dal medesimo rapporto, si versa in una ipotesi di compensazione impropria. In tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale;
il giudice non è, invece, investito di poteri officiosi di indagine quanto alla esistenza dei rispettivi crediti,
permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata,
nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. Civile, n. 7624/2010).
Ebbene, è provato che le parti, in data 9-14 febbraio 2022, concludevano un accordo transattivo
(comparsa, doc. 10) in forza del quale la società opponente si impegnava, al fine di ripianare la propria esposizione debitoria maturata sino al 31.12.2021, al pagamento con cambiali della rate mensile di
6.952,55 euro con scadenza rispettivamente al venti e alla fine di ogni mese a decorrere dal 20.06.2022.
Sempre secondo tale accordo, la società opposta “prende atto e garantisce, per se medesima e per i propri aventi causa, che, in considerazione delle pattuizioni convenute e concordate nelle allegate schede
riepilogative, la società non corrisponderà, per il periodo Parte_3 Parte_3
dal 20 novembre 2021 al 19 novembre 2024 compreso, alcun canone di subaffitto o indennità relativo al contratto di affitto del ramo di azienda, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, facente parte del centro commerciale “ denominato “ sito nel Comune di Vicolungo (NO)”. Pt_5 Parte_5
La stessa, inoltre, si impegnava a riconoscere annualmente alla , tramite emissione di note di Pt_2
credito, uno sconto di 65.000,00 euro per ciascun anno di durata del rapporto contrattuale oggetto di causa a partire dal 2022 sino al 2025, per complessivi 260.000,00 euro.
Parte opponente afferma di aver diritto, in forza dell'accordo richiamato, al pagamento della somma di
195.000,00 euro (di cui alla fattura prodotta all'allegato 11 dell'atto di opposizione) in forza di tale ultima pattuizione – avendo la società opposta corrisposto unicamente l'importo di 65.000,00 euro per l'anno
2022 (comparsa, doc. 12) – nonché la somma di 147.742,34 euro per le decurtazioni pattuite in riferimento al canone di affitto per la detenzione del punto vendita a decorrere dal mese di gennaio 2023 sino al mese di dicembre 2025.
La stessa sostiene di dover aggiungere a tali somme anche l'ulteriore importo di 57.222,39 euro relativo a “fatturazioni effettuate da controparte successivamente alla transazione, riguardanti voci di costo non dovute, e segnatamente le indennità relative al contratto di subaffitto riguardante il punto vendita presso l'Outlet di ”, oltre all'ulteriore credito, da accertarsi nel quantum, relativo alle spese Parte_5 condominiali corrisposte al Centro commerciale per il punto vendita di “in difetto di ogni Parte_5 preventiva previsione contrattuale” a carico dell'opponente, nonché “eventuali ulteriori crediti” derivanti dalle spese di gestione del personale del punto vendita e dal pagamento del fee d'ingresso, erroneamente richiesto una seconda volta dall'opposta.
Principiando con il primo controcredito vantato dall'opponente, lo stesso non può essere riconosciuto, costituendo uno sconto del 14,75% che l'opponente si impegnava ad effettuare sul venduto di ogni anno
(cfr. nota di credito di cui all'allegato 12 della comparsa) ma che – avendo la ditta opponente inadempiuto ai propri obblighi di pagamento contrattualmente pattuiti (comparsa di costituzione, doc. 11), nonché al proprio obbligo di comunicazione della merce venduta a partire dal mese di febbraio 2023, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento – l'opposta non ha potuto evidentemente effettuare anche per gli anni successivi al 2022.
Al riguardo, parte opponente afferma che tali note di credito erano state concordate tra le parti “in funzione ed in conseguenza delle rilevanti perdite già subito dalla , che avevano innescato le trattative”; Pt_2 di tali perdite, tuttavia, non vi è prova e, dall'accordo sfociato a conclusione delle menzionate trattative emerge che lo stesso sia stato concluso per concordare il pagamento rateizzato delle esposizioni debitorie dell'opponente. Non si vede, d'altro canto, il motivo per cui le perdite di un imprenditore dovrebbero gravare su un altro.
Per quanto concerne il secondo credito vantato dall'opponente, pari ad euro 147.742,34, lo stesso – stante il tenore letterale dell'accordo – costituiva uno sconto dell'intero importo del canone di affitto del locale subordinato all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'opponente con il citato accordo transattivo, sconto che, stante l'inadempimento dell'opponente (in particolare, l'opposta prova il mancato pagamento delle cambiali scadute in data 30.11.2023, 15.12.2023, 20.12.2023, 31.12.2023, 15.01.2024, 20.01.2024,
31.01.2024), non può essere riconosciuto. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, nel giugno 2023 i contratti in essere tra le parti sono stati risolti, per cui nessun importo era dovuto dall'opponente – e, di conseguenza, nessuno sconto poteva essere effettuato dall'opposta – a titolo di canone di affitto del ramo d'azienda.
Ed infatti, giova ribadirlo, in ragione dell'inadempimento all'accordo transattivo e degli ulteriori inadempimenti alle obbligazioni oggetto dei contratti di subaffitto di ramo d'azienda e di fornitura delle merci a marchio conclusi tra le parti il 20.12.2017 - successivamente all'intervenuta transazione Pt_4
- parte opposta, nel mese di giugno 2023, ha risolto i menzionati contratti (comparsa, doc. 5).
Infine, per quanto riguarda gli ulteriori asseriti controcrediti elencati dagli opponenti occorre rilevare che l'importo di 57.222,39 euro relativo a “fatturazioni effettuate da controparte successivamente alla transazione, riguardanti voci di costo non dovute, e segnatamente le indennità relative al contratto di subaffitto riguardante il punto vendita presso l di ”, non risulta in alcun modo provato – Pt_5 Parte_5 al riguardo, parte opponente produce due fatture emesse dall'opposta (atto di opposizione, doc. 12) da cui non è dato desumere alcunché circa l'importo richiesto -, così come non risulta adeguatamente provata la sussistenza di ulteriori crediti derivanti della spese di gestione del personale e dall'asserito errato doppio pagamento del fee d'ingresso.
È, invece, accertato negativamente l'asserito credito relativo alle spese condominiali corrisposte dalla parte opponente al Centro vendita di , risultando espressamente dalle Parte_8 Parte_5 clausole n. 10.3.2 e n. 20 dell'allegato A del contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra le parti che le stesse fossero carico del sub affittuario.
Alla luce di quanto esposto, il credito azionato dall'opposta sulla base delle fatture prodotte (fascicolo monitorio, doc. 3) e risultante degli estratti autentici dei registri IVA (fascicolo monitorio, doc. 4), dei mastrini (fascicolo monitorio, doc. 2) e del libro inventari 2022 (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'opposta, doc. 21) - per altro nemmeno contestato, nel quantum, dall'opponente che si limitava a chiedere la compensazione dello stesso con propri asseriti crediti (come visto inesistenti) – può dirsi accertato, non avendo parte opponente adeguatamente dimostrato l'esistenza di fatti estintivi dello stesso
(in particolare dell'asserito controcredito certo, liquido ed esigibile con cui compensare il credito dell'opponente).
Non può, infine, dubitarsi della posizione di garanzia dell'opponente - fino a Parte_2 concorrenza dell'importo di 50.000,00 euro per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società opponente in relazione al contratto di subaffitto di ramo d'azienda e fornitura merci relativi al punto vendita “Primigi Outlet” di - in forza della fideiussione del 2.07.2019 (comparsa di Parte_5 costituzione, doc, 13), escussa dall'odierna opposta in data 12.07.2023 (fascicolo monitorio, doc. 13).
Al riguardo, parte opponente non contesta la validità del citato contratto, ma afferma del tutto genericamente, senza fornire adeguata prova, che a seguito degli accordi intercorsi nel febbraio 2022 – in forza dei quali aveva avallato le cambiali emesse dalla società opponente per Parte_2 il pagamento del debito maturato al 31.12.2021 – si era convenuto che decadesse ogni ulteriore forma di garanzia del credito dell'opposta.
In ogni caso, non coglie nel segno il riferimento all' “eccesso di garanzia del credito” e all' “abuso del diritto”, essendo la fideiussione stata volontariamente prestata dall'opponente a garanzia del pagamento del debito contratto dalla società di cui è socio accomandante (atto di opposizione, doc. 27).
In considerazione di quanto sopra, dunque, l'opposizione andrà rigettata.
In assenza di un palese atteggiamento colposo o doloso della parte opponente nella propria iniziativa giudiziale, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dello stesso ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e andranno parametrate al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1534 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte opponente;
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 17.252,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 18 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti