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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 166/2021
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott. EL VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. US RT SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 166/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della sentenza n. 566/202O del Tribunale di POTENZA pubblicata il
6.08.2020 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 616/2008, notificata in data
16.02.2021, in materia di accertamento di proprietà per usucapione.
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Andretta, con domicilio in Potenza, alla via Livorno 144
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avvocato Silvana Mascolo con domicilio in Picerno (Pz) al viale G. Albini 119,
APPELLATO
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 15.02.2008, esponeva che nei Parte_1 locali ubicati in via Aldo Moro 13/15 in svolgeva attività commerciale di vendita al CP_1 minuto di piante, fiori e casalinghi;
che detti locali erano a lei pervenuti a mezzo di due distinti atti notarili: il primo, stipulato in data 07.12.1993, avente ad oggetto la donazione in suo favore da parte di e in , del locale al foglio Controparte_2 CP_3 Pt_1
32, particelle 547/6, 548/6, 549/6, ed il secondo, stipulato in data 09.09.1993, avente ad oggetto il locale annesso al precedente identificato nel foglio di mappa 32 con le particelle
Pag. 1 di 10 548/5 e 549/5; che dinanzi a detti locali vi era una striscia di terreno che si estendeva per tutta la lunghezza delle due vetrine e relativo ingresso, nonché in lunghezza per circa tre metri, sino al confine con la strada, rivestito con pietre successivamente al 1980 e ciò per ordine dei signori e (lavori eseguiti privatamente Controparte_2 Controparte_4 CP_ dalla con la collaborazione dei fratelli , era stato sempre utilizzato dai CP_6 CP_7 rispettivi precedenti proprietari, a far data dall'inizio degli anni settanta, e dalla signora dopo, avviata l'attività commerciale, come pertinenza di ciascun locale e Pt_1 pertinenza del negozio, che li comprendeva entrambi;
che da quanto affermato discendeva la piena ed esclusiva proprietà di su tale pertinenza il cui diritto, già Parte_1 maturato per usucapione ultraventennale prima della stipula degli atti notarili, o in concomitanza degli stessi, è stato trasferito con gli atti notarili in precedenza indicati, per poi ulteriormente rafforzarsi con il suo utilizzo in funzione dell'attività commerciale;
che il
, a mezzo della Polizia Municipale, aveva inopinatamente contestato Controparte_1 alla presente attrice, in data 13.06.2007, l'art. 20, commi 3 e 4, del C.d.S. perché, a dire dei verbalizzanti, “...il trasgressore occupava abusivamente il marciapiede antistante il suo esercizio commerciale con n° 1 carrello contenente piantine di circa 1,50 m x 0,50 ..."; che tale contestazione traeva origine da un presupposto inesistente e totalmente infondato, quello di ritenere che la pertinenza del negozio di proprietà della signora fosse da Pt_1 qualificare come marciapiedi, in tal caso di proprietà del tutto ciò premesso CP_1
l'attrice così concludeva: "Voglia il Giudice, accertato il diritto di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra per possesso ultraventennale sulla pertinenza Parte_1 posta dinanzi al suo esercizio commerciale in alla Via Aldo Moro 13/15, dichiarare CP_1 che sulla stessa il non vanta alcun titolo”. Controparte_1
2. Si costituiva il Comune di contestando la domanda attorea ed affermando in CP_1 fatto che il marciapiede antistate il locale della signora risultava iscritto in Pt_1 catasto alla particella 393 del foglio 32; tale particella era stata ceduta negli anni '60 dal proprietario al Comune di che l'aveva utilizzata per la Persona_1 CP_1 realizzazione di una stradina comunale a servizio delle vicine proprietà intercluse tra cui anche la proprietà del dante causa della;
alcuni anni dopo l'acquisizione il Pt_1 aveva utilizzato parte della particella in questione per la realizzazione di una CP_1 circonvallazione e parte per la realizzazione di un marciapiede a servizio della strada;
nel
1983 infatti il Comune di aveva proceduto al piano di esproprio escludendo la CP_1 particella 393 perché già nota come proprietà comunale;
pertanto dal lontano 1960 la striscia di terreno era stata utilizzata per uso pubblico in quanto proprietà comunale. In punto di diritto il deduceva ed eccepiva l'inammissibilità della domanda di CP_1
Pag. 2 di 10 usucapione trattandosi di bene pubblico ad uso pubblico; la circostanza che tale particella fosse assoggettata da sempre ad uso pubblico era confermata dalla circostanza di esser stata inserita nel Piano di Recupero del 1989 ove tale marciapiede veniva qualificato come spazio pubblico demaniale. In subordine il convenuto contestava CP_1 il possesso ventennale della zona oggetto di causa in quanto tale zona non era mai stata nel possesso dell'attrice che è proprietaria dei soli locali, ad esclusione della particella 393 del foglio 32; inoltre la pavimentazione sarebbe stata apposta arbitrariamente e senza autorizzazione del ma da questo tollerata;
il invece non appena la CP_1 CP_1
aveva cominciato ad occupare il marciapiede con prodotti relativi alla propria Pt_1 attività commerciale, abusivamente, aveva provveduto attraverso gli organi competenti ad emanare le dovute sanzioni. Il convenuto, quindi, così concludeva: 1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea in quanto la particella n. 393 foglio 32, appartiene alla categoria giuridica di bene pubblico e quindi non usucapibile. 2) Rigettare nel merito la domanda avversa e per effetto dichiarare infondate e pretestuose le richieste avanzate dalla sig.ra . 3) In subordine e per mero tuziorismo difensivo, Parte_1 nella denegata ipotesi di reiezione delle eccezioni principali, si chiede che l'On.le Giudice adito, riconosca l'uso pubblico della particella n. 393 del foglio 32 per possesso immemorabile da parte del . 4) In ogni caso con vittoria di spese Controparte_1 funzioni ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.
3. Istruita documentalmente e con prove testimoniali la causa è stata decisa con sentenza
n. 566/2020 con la quale il Tribunale di POTENZA ha così disposto: "definitivamente pronunciando sulla controversia indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda e istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2)
Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 4.000,00 oltre spese"
4. Il Tribunale ha motivato la decisione, rilevando innanzitutto la natura pubblica del bene di cui l'attrice assume di aver usucapito la proprietà, quale emerge anche dal piano di Cont recupero 7 approvato con D.C. n. 118 del 28.09.1989, dove tale marciapiede viene qualificato come spazio pubblico, per essere la stessa porzione di terreno utilizzata e funzionale a prestare servizi alla comunità (strade, fogne, marciapiedi), cosi come dimostrato dal , dal che discende il non essere suscettibile di un Controparte_1 acquisto a titolo originario da parte di chiunque (richiamando ex multis Cass.10817/2009).
La natura pubblica del bene per cui è causa, infatti, lo rende non suscettibile di acquisto ex art. 832 c.c.. Il Tribunale esclude, nel caso di specie, alla luce delle chiare risultanze processuali, la possibile sdemanializzazione della medesima porzione di terreno, giusta
Pag. 3 di 10 contestazione di occupazione del suolo pubblico del 13.06.2007 - rispetto alla quale non è stata data prova di formale impugnazione, né vi è prova di atti univoci e concludenti della convenuta amministrazione, incompatibili con la volontà di conservarne la destinazione all'uso pubblico (Tribunale Torino, 12.02.2002). Circostanza, questa, che il Tribunale ritiene sia esclusa categoricamente dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, sulla cui attendibilità e veridicità non nutre dubbio alcuno, in ragione delle loro qualità personali e della loro neutralità rispetto agli interessi delle parti in causa (il teste è Tes_1 dipendente comunale in pensione, mentre il teste ha collaborato allo Tes_2 svolgimento di lavori nella zona senza aver alcun rapporto con le parti), nonché della specificità del livello di conoscenza della situazione di fatto e di diritto concernente la particella in questione.
5. A ciò il Tribunale aggiunge, per completezza, che l'attore non ha assolto agli oneri probatori posti a suo carico: segnatamente, non ha fornito rigorosa prova dell'asserito possesso ultraventennale pacifico, pubblico, ininterrotto ed inequivoco del bene de quo. Il
Tribunale ritiene principio pacifico quello secondo il quale ogni azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su una cosa, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, comporta I'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (richiamando sul punto Cass. ordinanza n. 22667/2017 conforme a Cass. n.
15755/2001 e n. 14092/2010; Cass. n. 1694/1970 e n. 3505/1975). In tal senso rileva anche la dichiarazione resa dalla stessa attrice in costanza della contestazione della occupazione del suolo pubblico, nella parte in cui riferisce che detto che finché non fanno il nuovo marciapiedi posso occuparlo>> (cfr. accertamento di violazione della Polizia Municipale di del 13.06.2007, allegato alla produzione di CP_1 parte convenuta), tradendo così la consapevolezza della proprietà comunale della porzione di terreno. A nulla rileva l'esecuzione dei lavori di pavimentazione del marciapiede per cui è causa dopo il sisma del 1980, asseritamente svolti a cura e spese del testimone di parte attrice escusso, sia perché degli stessi non è stata fornita prova alcuna quanto alle autorizzazioni e costi sostenuti, sia perché le dichiarazioni, peraltro del tutto generiche e vaghe sul piano temporale, provengono da un teste non indifferente alle parti in causa, trattandosi di , padre dell'odierna attrice, sia, infine, Controparte_2 perché in ogni caso non costituisce neanche astrattamente circostanza idonea ad
Pag. 4 di 10 integrare i requisiti per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
6. Con atto notificato tempestivamente il 18.3.2021 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza, così concludendo: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per I'effetto, in riforma della sentenza n° 566/2020, pronunziata dal Tribunale Civile di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del dott. Filippo Palumbo, in data 6 Agosto 2020, notificata dalla Controparte in data 16 Febbraio 2021, a mezzo pec, nell'ambito del giudizio recante il
n° di R.G. 616/2008, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano “ Voglia il Giudice , accertato il diritto di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra
per possesso ultraventennale sulla pertinenza posta innanzi al suo Parte_1 esercizio commerciale in alla via Aldo Moro 13/15, dichiarare che sulla stessa il CP_1
non vanta alcun titolo”, e conseguentemente disattendere tutte le Controparte_1 eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato innanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge, del doppio grado di giudizio, con attribuzione al Sottoscritto avvocato antistatario” In via istruttoria chiede l'ammissione di consulenza tecnica sullo stato dei luoghi, nonché l'acquisizione agli atti della consulenza tecnica di parte, redatta dal Geom. . Controparte_9
7. Con il primo motivo di doglianza l'appellante contesta in sintesi la natura di bene pubblico dell'immobile de quo, per il quale non vi è stato alcun trasferimento di proprietà in capo al
Infatti, la particella 393 del foglio 32 oggetto di causa risulta ancora intestata al CP_1 precedente proprietario mentre la ha esercitato il possesso con Persona_1 Pt_1
l'animus di proprietario.
8. Con il secondo motivo di doglianza l'appellante lamenta errata valutazione della prova.
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di rigettare la domanda dell'Attrice, sulla base dei mezzi di prova raccolti all'interno del giudizio, tra i quali le testimonianze dei due testi del convenuto affermando che se si ritiene Controparte_1 che quanto dedotto a verbale dal genitore dell'odierna Attrice, non possa costituire fonte di prova, altrettanto, per il medesimo ragionamento (portatore di interesse), potrà dirsi di chi è stato un funzionario del Comune, anche se in pensione, e di chi ha lavorato per il Comune, con lo stesso cognome del Sindaco di , al momento della citazione in giudizio. CP_1
Quanto poi alla valutazione della frase della signora , contenuta nel verbale di Pt_1 contestazione da parte della Polizia Municipale, il Giudice avrebbe completamente omesso
Pag. 5 di 10 di trascrivere la prima parte di quella frase, laddove la stessa afferma: “È mia proprietà”.
Inoltre, afferma l'appellante che sempre nei pressi dell'immobile adibito ad uso commerciale, instano altri proprietari, che utilizzano la striscia di terreno in prosecuzione, nella medesima particella la 393, per fini propri: a loro il non ha mai Controparte_1 contestato nulla e chiarire, definitivamente, la vicenda in essere. In ogni caso sarebbe indubbio che il possesso è ultraventennale e che il su quella striscia di Controparte_1 marciapiede non ha alcun titolo, essendo solo privato
9. Si è costituito il argomentando circa l'infondatezza dell'appello Controparte_1 avverso, così concludendo: 1) IN VIA PRELIMINARE a) dichiarare inammissibile l'appello in quanto infondato in fatto in diritto e in quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art.348 bis cpc. b) Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni di cui in narrativa 2) IN VIA
PRINCIPALE a) Rigettare e/ o dichiarare inammissibile il gravame proposto dalla sig.
poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto Parte_1
e per effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Potenza
n.566/2020; b) Condannare la parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfettario 15% iva e cap. c)
Condannare l'appellante ai sensi dell'art 96 I° comma cpc con valutazione equitativa da parte della Corte IN VIA ISTRUTTORIA Si oppone alla documentazione prodotta per la prima volta in appello dalla sig.ra e si chiede che venga dichiarata inammissibile ex Pt_1 art.345 cpc Si oppone alla richiesta di consulenza tecnica avanzata dall'appellante in quanto inammissibile per i motivi di cui in narrativa e di conseguenza si chiede il rigetto dell'istanza."
10. Con ordinanza del 10.11.2021 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, ritenendo, se pure all'esito di una delibazione sommaria,
l'insussistenza del requisito del periculum in mora.
11. All'udienza del 21.01.2025, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art
190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato in quanto, anche all'esito della revisio prioris istantiae, come sollecitata dall'appellante, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il
Tribunale, circa l'infondatezza della domanda attorea, con le seguenti precisazioni.
13. Preliminarmente ed in rito si osservare che al momento della decisione non risulta depositato agli atti, né in formato cartaceo, né in formato digitale, il fascicolo di parte di
Pag. 6 di 10 primo grado dell'appellante. Ciononostante, si può esaminare il merito avendo questa Corte
a disposizione gli atti prodotti nel fascicolo di parte appellata e per quelli mancanti si può tener conto del relativo contenuto quale riportato dalle parti e non contestato (si veda Cass.
Sez. U - Sentenza n. 4835 del 16.02.2023).
14. Preliminarmente in punto di fatto si deve osservare che è pacifico tra le parti che l'immobile oggetto di causa sia quello risultante in catasto alla particella 393 del foglio 32, ancora oggi intestato a . Infatti, il , nel costituirsi in primo grado CP_10 Controparte_1 aveva indicato che la zona oggetto di causa corrispondesse a quella individuata catastalmente con la particella 393 del foglio 32, circostanza poi non contestata dall'attore.
In questo grado di giudizio l'appellante invoca a sua volta la circostanza che la particella
393 sia ancora intestata a ed il Comune di lo conferma, CP_10 CP_1 affermando che tuttavia tale intestazione sia irrilevante ai fini della dimostrazione della proprietà. Cosicché risulta del tutto ultronea la CTU richiesta dall'appellante, che peraltro non ne chiarisce altrimenti l'utilità.
15. In punto di diritto è necessario procedere al corretto inquadramento della domanda per poi individuare i principi e norme applicabili al caso di specie.
16. La domanda attorea proposta in primo grado è di accertamento della proprietà, formulata da colei che invoca di avere il possesso del bene;
sul punto va ricordato che la domanda di mero accertamento è ben ammissibile in relazione ad ogni diritto e quindi anche in relazione al diritto dominicale, il cui interesse consiste appunto nell'eliminare incertezza in ordine all'appartenenza del bene. Va anche ricordato che essa si distingue dall'azione di rivendicazione solo nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa.
17. Va a questo punto rimarcato che proprio la rilevata coincidenza delle due azioni petitorie, di mero accertamento e di rivendicazione ha portato la Suprema Corte di Cassazione a chiarire (con ciò superando alcuni propri precedenti difformi), che è identico anche il regime probatorio imposto all'attore. Si veda infatti Cass. n. 1210/2017 secondo cui "Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes". Detto principio è stato da ultimo riaffermato da Cass.
Sez. 2 -, Ordinanza n. 24050 del 03.08.2022 la quale, nel richiamare anche la già
Pag. 7 di 10 menzionata Cass. 1210/2007 ha ribadito che: "Tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017)". La Suprema Corte, nella medesima sentenza ha anche ricordato che "Questa Corte ha recentemente chiarito che «essendo l'usucapione un titolo
d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore» (Cass. n. 28865/2021)".
18. Va ricordato che nel caso che ci occupa l'attrice ha invocato l'acquisto per usucapione intendendo unire al proprio possesso, cominciato dal 1993, quello dei propri danti causa che avrebbero cominciato a possedere il bene sin dagli inizi degli anni '70. Va anche ricordato che il ha contestato la domanda attorea invocando il proprio Controparte_1 diritto dominicale sul bene ed ha invocato a sua volta un possesso risalente agli anni '60 e
Pag. 8 di 10 cioè a tempo anteriore a quello invocato dall'attrice, la quale pertanto non può giovarsi di alcuna attenuazione del proprio onere probatorio.
19. Ciò premesso va altresì ricordato che è principio altrettanto chiaro quello secondo il quale
"In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa. (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018; conformi Sez. 2 -, Ordinanza n.
8596 del 16/03/2022 e Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8579 del 27/03/2023
20. Sta di fatto che nel nostro caso è pacifico, per stessa prospettazione dell'appellante sin dal primo grado che il contratto traslativo dai propri danti causa del 1993 aveva ad oggetto soltanto i due locali, in catasto alle particelle 547/6, 548/6,549/6, 548/5 e 549/5 del foglio 32
e non la striscia di terreno antistante, oggetto di causa, che, come detto, è pacificamente quella iscritta in catasto alla particella 393 del foglio 32.
21. Ne consegue che, per il principio sopra riportato, mancando un atto idoneo al trasferimento della proprietà di detto bene, l'attrice non può unire il proprio invocato possesso a quello eventuale dei propri danti causa.
22. Cosicché la circostanza risulta tranchant, ed assorbe ogni altra questione in quanto, anche ipotizzando che l'attrice avesse esercitato un possesso utile ad usucapionem dal 1993, al momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta nel 2008, non erano comunque ancora decorsi i necessari venti anni per compierne l'acquisto.
23. Deve esser quindi confermata la sentenza di rigetto della domanda proposta da Pt_1
, che non ha fornito la prova della proprietà di cui ha chiesto l'accertamento, con
[...] conseguente rigetto dell'appello.
24. Le spese seguono la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore dell'appellato. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa e cioè quelle dello scaglione da euro 26.001,00, ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 566/2020 del Parte_1
Pag. 9 di 10 Tribunale di POTENZA pubblicata il 6.08.2020, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al rimborso in favore del , delle Parte_1 Controparte_1 spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro € 4.996,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge.
III. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di del Parte_1 versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
US RT LL EL TT
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