Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2094 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e vertente TRA
, C.F. parte nata a RI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 31.07.1964, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO ROSA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante –
E C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIOLINO CONTE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- Parte appellata –
, residente in [...]. Controparte_2
- Parte appellata contumace–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 10.03.2020,
ha proposto domanda giudiziale nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
dinanzi al Giudice di Pace di RI, allegando che: Controparte_2
- In data 29.09.2019 alle ore 20:30 circa, si trovava alla guida Parte_1 della sua autovettura Audi A4 targata CL083MN assicurata per la r.c.a. con
[...] con polizza n. 01/31931FD, fermo in sosta sulla via Cesare Battisti nel CP_3 territorio del Comune di RI. Detta autovettura veniva improvvisamente e violentemente urtata sull'intera fiancata sinistra dall'autovettura Renault Scenic targata DY173FL assicurata per la r.c.a. con la con polizza Controparte_4 n. 00050933451846, di proprietà e condotta da . Quest'ultimo Controparte_2 nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra non si avvedeva dell'autovettura Audi A4, targata CL083MN che si trovava regolarmente in sosta sulla suddetta via, urtandola.
- Nell'immediatezza del sinistro entrambi i conducenti sottoscrivevano apposito modulo CAI.
- A causa di detto impatto l'autovettura Audi A4 riportava ingenti danni per la cui riparazione occorre l'importo complessivo di € 2.441,26 come da preventivo di riparazione n. 2020/00006 del 7.01.2020 emesso dalla carrozzeria CE di NO
CE & C. s.a.s..
- In data 4.11.2019 veniva inviata formale richiesta di risarcimento danni ex artt. 145 e ss.
D.Lgs. 209/2005 rimasta priva di riscontro.
- Risultando palese ed incontestata l'esclusiva responsabilità del convenuto-conducente dell'autovettura Renault Scenic, , in ordine al verificarsi del Controparte_2 sinistro de quo, è diritto e interesse dell'istante vedersi integralmente risarcito di tutti i danni subiti anche in forza del disposto di cui all'art. 143, 2 co. d. lgs. 209/2005 (“quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”).
- L'azione è proposta ai sensi dell'art. 149 c. 6 d.lgs. 209/2005. Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di RI di: Parte_1
a. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto-conducente
[...]
, dell'autovettura Renault Scenic, targata DY173FL in ordine alla CP_2 causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, condannare la CP_3 all'integrale risarcimento dei danni subiti da nel
[...] Parte_1 sinistro de quo, quantificati in complessivi € 2.441,26 o in quello maggiore o minore di risulta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e fino all'integrale soddisfo. b. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria in data 22.09.2020, si è costituita in giudizio la la quale ha allegato che: Controparte_1
- Impugna e contesta l'avversa domanda sia nell'an che nel quantum.
- Parte attrice dovrà fornire prova rigorosa della dinamica dell'evento; tale dinamica risulta smentita dalla localizzazione dei danni sulle due autovetture: come emerge dalla perizia e dalle fotografie la autovettura Renault antagonista presenta un danno per il quale “manifesta in ordine all'aspetto tecnico dinamico una estensione non compatibile con la tipologia e ubicazione dei danneggiamenti riportati dal veicolo antagonista nostro assicurato anche in relazione ai piani e punti di applicazione”.
- Sull'autovettura assicurata, invece, venivano rilevati i danni descritti in perizia e veniva specificato che “le caratteristiche eziologiche dei danneggiamenti impressi sui lamierati denunciano … un'azione dinamica non uniforme e non omogenea, atipica per estensione, anzi verosimilmente riconducibili a danni determinati da natura e tipologia diversa”.
- Si rilevava pure “un'ulteriore urto non attinente con le modalità rappresentante della Pers in atti ubicato in zona del settore latero anteriore sinistro”, rispetto al quale non sarà evidentemente dovuto alcun risarcimento.
- La domanda è infondata anche in relazione al quantum dei danni lamentati e richiesti.
- Il perito fiduciario della deducente compagnia quantifica, infatti, l'importo dei danni subiti dall'auto dell'attore in soli € 1.369,58 iva esclusa.
- Non è stata offerta prova alcuna del danno materiale, essendo la quantificazione del danno basata su un semplice preventivo di spesa, mera allegazione di parte, equivalente ad un parere, ma sfornito di valenza probatoria, anche se confermato dal suo autore in giudizio, in assenza di altri elementi idonei.
Tanto premesso, ha chiesto al Giudice di Pace di RI Controparte_3 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la domanda di parte attrice come proposta nei confronti della convenuta perché infondata.
b. Con vittoria di spese e competenze di lite. R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 3 di 10
Alla prima udienza del 29.09.2020, accertata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto , data la sua mancata costituzione Controparte_5 in giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata, dunque, istruita mediante l'escussione di due testimoni e l'espletamento di CTU tecnico modale e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.11.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Conseguentemente con sentenza n. 95/22 depositata in data 16.02.2022, il Giudice di Pace di RI ha rigettato le domande attoree, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU liquidate in € 658,53, oltre IVA e accessori di legge, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice liquidandole in € 1.205,00, oltre IVA e accessori di legge.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data
19.09.2022 ha proposto appello avverso la prefata sentenza per i seguenti Parte_1 motivi:
- Premessi i fatti di causa e lo svolgimento del procedimento di primo grado, nonché indicate le parti della sentenza appellate e le modifiche richieste, si lamenta che il giudice di primo grado ha formato il suo convincimento su una CTU palesemente errata e frutto di un suo ragionamento logico privo di riscontro oggettivo.
- Malgrado il giudice asserisca la perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni rese nel modello CAI, ai sensi dell'art. 2733 c. 2 co. c.c., dalle parti coinvolte nel sinistro e delle dichiarazioni rilasciate in sede di escussione testimoniale in merito alle circostanze spazio- temporali e alla dinamica dell'incidente assumendole come verosimili, ammette l'ammissione di una ctu tecnico modale che, alla luce delle risultanze istruttorie risulta totalmente esplorativa, dispendiosa, superflua ed ininfluente ai fini del decidere. Contrasta radicalmente sia con la dichiarazione convenuta nel modulo CAI sottoscritto dalle parti nell'immediatezza del sinistro sia con le risultanze della prova testimoniale.
- Per quanto concerne la dichiarazione contenuta nel modulo CAI, si sottolinea che nell'osservazione conclusiva in sede di compilazione del modulo, il conducente CP_2 della Renault Scenic, ha espressamente dichiarato di assumersi la completa responsabilità in merito al verificarsi del sinistro.
- Quanto alla reale dinamica dell'evento e dunque all'an debeatur, si puntualizza che il teste ha confermato ogni assunto attoreo. Testimone_1
- Nonostante dalle risultanze istruttorie era incontestabilmente emerso che l'autovettura dell'odierna appellante fosse stata coinvolta nel sinistro a causa dell'imprudente condotta di guida tenuta dal conducente dell'autovettura Renault Scenic, il quale nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra urtava l'autovettura Audi A4 che si trovava in sosta, il giudice di primo grado ha ritenuto, erroneamente, arbitrariamente ed illogicamente che il sinistro non si fosse verificato secondo la dinamica descritta con dovizia di particolari dal teste escusso nonché dallo stesso convenuto conducente con la sottoscrizione del modulo CAI.
- In merito alla CTU tecnico modale espletata, il tecnico ing. ha redatto il proprio Per_2 elaborato peritale soffermandosi unicamente su delle questioni di merito che esulano dall'incarico affidatogli;
il nominato CTU piuttosto che fornire spiegazioni chiare e precise sulle motivazioni che lo hanno spinto a negare la compatibilità dei danni lamentati nel sinistro de quo ha preferito dare rilievo a questioni di merito le cui valutazioni possono essere unicamente demandabili al giudice, sottolineando che i testi escussi non fossero indicati nel modello CAI, che il veicolo danneggiato fosse privo di regolare revisione e, soprattutto sindacando l'operato del legale circa l'utilizzo di alcune locuzioni nell'atto di citazione. R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 4 di 10
Il ruolo del consulente tecnico è quello di fornire un parere tecnico, non compete a questi sindacare su questioni che esulano dalla sua funzione. Il CTU avrebbe dovuto preoccuparsi di fornire delle spiegazioni puntuali e precise circa le motivazioni che lo hanno indotto a negare la dinamica del sinistro denunciato, piuttosto che giudicare il modus operandi dell'avvocato e di disquisire su questioni di diritto.
- Poiché l'attenzione dell'ing. si è incentrata su altro rispetto ai quesiti formulati, il Per_2 tecnico non si è premurato di chiarire dal punto di vista tecnico le seguenti questioni:
o Il CTU ha dichiarato che l'accostamento tra i due veicoli coinvolti è stato fatto in maniera sommaria a causa del maltempo durante lo svolgimento delle operazioni peritali;
pertanto, è evidente come l'accertamento non possa dirsi esaustivo.
o Il CTU nella sua relazione ha evidenziato il fatto che lo specchietto del veicolo Audi
A4 non presentasse danni, affermando che l'impatto tra i due specchietti laterali provoca comunque la rottura, indipendentemente dalla velocità, in sostanza secondo il tecnico gli specchietti laterali a seguito di un urto o si rompono completamente oppure restano indenni.
o Il CTU ha omesso di chiedere all'attore se il veicolo Audi A4 presentasse danni pregressi, questione di vitale importanza al fine della riconducibilità effettiva dei danni riportati dalla suddetta autovettura nel sinistro de quo e di quelli pregressi, stante anche l'anzianità del veicolo.
- Le questioni esposte evidenziano che l'indagine peritale svoltasi è sicuramente lacunosa, incoerente oltre che fuorviante rispetto ai quesiti posti dal giudice, pertanto, appare del tutto viziato il ragionamento logico giuridico del giudice di primo grado che ha fatto proprie le conclusioni di una CTU dubbia e fuorviante, piuttosto che dar credito alla deposizione del teste , presente al momento del sinistro. Testimone_1
- Per le ragioni espresse la motivazione della sentenza è illogica e contraddittoria. Benchè il giudice di primo grado abbia a seguito dell'istruttoria riconosciuto come veritiera la dinamica del sinistro così come descritta nel modello CAI ed emergente dalle dichiarazioni testimoniali, lo stesso ha dubitato dell'esistenza del nesso causale tra il fatto e il danno patito, rigettando la domanda attorea.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: Parte_1 a. In accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 95/2022 emessa in data 10.02.2022 e depositata in cancelleria in data 16.02.2022 non notificata, dal Giudice di Pace di RI, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 325/2020 R.G. dichiarare la responsabilità esclusiva di
[...]
in ordine al verificarsi del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare CP_2 al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1 somma di € 2.441,26. b. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 6.03.2023 si è costituita in giudizio parte appellata allegando che: Controparte_3
- Le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado sono prive di fondamento.
- Il giudice di primo grado ha puntualmente applicato la normativa in materia, pervenendo a conclusioni in linea con i principi di diritto consolidati.
- Il Giudice di pace ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale, dopo una approfondita disamina tecnica, ha evidenziato la totale incompatibilità dei danni rilevati sulle autovetture coinvolte con la dinamica riferita in citazione, per come riportata sul modello CAI e riferita dal teste escusso nel giudizio di primo grado.
- Il CTU ha concluso che non vi era alcuna compatibilità con la dinamica riferita dalle parti, sulla base di dati tecnici ed empirici rappresentati dai danni rilevati sui mezzi, dal calcolo delle altezze dei danni stesse, dalla tipologia dei danneggiamenti e dalla presenza di residui di tracce di vernice, valutazioni e misurazioni effettuate riposizionando i due veicoli R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 5 di 10
coinvolti nel luogo esatto del sinistro (per come risulta dal verbale delle operazioni peritali), al fine di simulare le medesime condizioni dell'asserito urto.
- Non sono intervenute autorità e il modello CAI non è sufficiente a provare né l'evento, né la dinamica, perché non completo in ogni sua parte, dato che manca il grafico dell'incidente e l'indicazione del teste poi citato in giudizio, laddove si offra, come fatto dalla deducente nel caso di specie, la prova che il sinistro non poteva essere Controparte_1 avvenuto con le modalità indicate.
- La compagnia odierna appellata ha contestato la compatibilità dei danni con la dinamica offerta in citazione, sulla base delle perizie effettuate sui due mezzi indicati come coinvolti redatte dal proprio perito di parte, corredate da ampia documentazione fotografica.
- Il teste - della cui presenza sul luogo del sinistro non viene fatto Testimone_1 alcun cenno sul modello CAI - ha ribadito la dinamica del sinistro denunciata, riferendo di trovarsi a bordo dell'autovettura del padre, , ma ha riferito anche Controparte_2 che è arrivato sul luogo dove era parcheggiata la sua autovettura Parte_1 solo successivamente all'urto.
Ciò è del tutto in contrasto con quanto riferito in citazione, e cioè che si Parte_1 trovasse al volante della propria autovettura in sosta al momento dell'urto. Tale elemento è stato ritenuto sintomatico dell'inattendibilità dell'intera testimonianza e comunque tale da non consentire di superare con certezza i dubbi sull'effettività dell'evento sollevati dalla deducente compagnia, poi accertati tecnicamente e confermati dal consulente del Giudice.
- Né di pregio differente il Giudice ha ritenuto la mancata risposta all'interrogatorio da parte del convenuto contumace o la conferma da parte di altro teste del preventivo di spesa versato in atti dall'attore a supporto della richiesta di risarcimento, evidenziando come esso nulla potesse provare in ordine alla circostanza che quei danni fossero da ricondurre certamente al sinistro denunciato in citazione. Ne consegue la correttezza della sentenza gravata.
Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia la totale mancanza di prova sul quantum, in quanto il preventivo è inidoneo a provare il danno subito, essendo una mera valutazione di parte non corroborata da altri elementi oggettivi.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_3 a. ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti dall'appellante e, conseguentemente, rigettare l'appello proposto con la conferma integrale dell'impugnata sentenza di primo grado. b. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Non si è costituito nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_2 introduttivo. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta tempestivamente depositate - le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
3. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019). R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 6 di 10
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. L'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (v. Cass. civ. n. 925 del 2017).
4. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016, nonché più recentemente Cass. Civ. Ord. n. 17681 del 2021).
5. Infondatezza dell'appello proposto. L'appello proposto dall'appellante è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata. 5.1. Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure non ha affatto dato atto della perfetta corrispondenza tra quanto esposto nel modulo C.A.I. e quanto emerso in sede di escussione testimoniale.
Invero, il giudice di prime cure ha sottoposto a vaglio critico le risultanze istruttorie emerse, ritenendo le stesse non attendibili. Si tratta di valutazione che sfugge a qualsiasi censura e che non risulta scalfita dalle diverse argomentazioni della parte appellante. Infatti, il teste , l'unico che ha riferito in ordine alla dinamica del Testimone_2 sinistro, ha precisato che “dopo l'urto mio padre è sceso dall'auto per constatare i danni e dopo pochi minuti è arrivato il proprietario dell'autovettura Audi a4”, laddove, invece, nell'atto introduttivo dinanzi al giudice di prime cure le deduzioni di parte attrice sono inequivoche nel senso che il si trovasse alla guida della sua autovettura (v. pag. 1 atto di citazione). Parte_1
Peraltro, il teste escusso non veniva indicato al tempo della redazione del modulo C.a.i. da parte dei conducenti.
Si tratta di valutazione già formulata dal giudice di prime cure e neppure oggetto di specifico motivo di appello.
5.2. Quanto al modulo C.a.i., il giudice di prime cure ha sottolineato la sua incompletezza, con particolare riferimento al grafico. Lo stesso, come precisato nella sentenza gravata, resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 c. 3
c.c. (v. sul punto Cass. Civ. S.U. n. 10311 del 2006).
Peraltro, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass. civ. n. 2438 del 2024), in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
Infatti, resta sempre salva la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi e degli altri elementi emersi. La verifica di tale incompatibilità logica si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID. R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 7 di 10
Ne consegue che il giudice di prime cure, lungi dal fondare la propria decisione acriticamente sulla consulenza depositata, ha analizzato e valutato tutte le risultanze istruttorie, ivi comprese testimonianze e c.i.d.
5.3. Nessuno specifico motivo di appello è stato formulato neppure circa la valenza della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto contumace in primo grado. 5.4. Anche il motivo di appello concernente la consulenza tecnica espletata nel giudizio di prime cure è infondato e non può essere accolto. Sotto il profilo squisitamente metodologico, il consulente, lungi dal sindacare l'operato del difensore di parte attrice, ha fatto emergere la incompleta compilazione del modulo c.a.i. nonché le discrasie sussistenti tra le prove testi e le deduzioni di parte attrice nell'atto introduttivo. Si tratta di elementi utili anche al consulente al fine di operare una ricostruzione della dinamica del sinistro.
Nei limiti dei motivi di appello specificamente formulati, le doglianze formulate dal c.t.p. di parte attrice prima e dall'appellante poi si rivelano prive di pregio. Invero:
- l'accostamento sommario cui fa riferimento parte attrice svilisce la complessa ed approfondita disamina compiuta dal consulente, il quale – nel pieno contraddittorio con le parti – si è recato sui luoghi di causa, ha descritto la strada teatro del sinistro in modo dettagliato, ha precisato anche la segnaletica presente, ha analizzato in maniera minuziosa i veicoli coinvolti ed ha anche simulato le modalità dell'asserito impatto proprio con i veicoli delle parti oggetto del giudizio. Accostamento tutt'altro che sommario, come documentato dalle fotografie, dalle quali si evincono anche le modalità della simulazione;
- la esistenza di danni pregressi (secondo cui il “ctu ha omesso di chiedere all'attore se il veicolo Audi A4 presentasse danni pregressi”) è attività assertiva che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica deduzione della parte la quale, nel formulare domanda risarcitoria, avrebbe dovuto specificare la situazione del veicolo prima dell'illecito e dopo l'illecito, al fine di enucleare un danno tecnicamente inteso;
- infine, lungi dall'affermare che l'impatto tra i due specchietti provochi in ogni caso la rottura, il Consulente, invero, ha acutamente precisato che “per la dinamica denunciata e la simulazione fatta in loco entrambi gli specchietti laterali (dx Renault Scenic e sx Audi A4) visto che la loro altezza da terra combacia, nell'urto avrebbero dovuto rompersi o almeno gravemente danneggiarsi. Mentre non c'è nessun danno presente su tali accessori”. E' evidente che la considerazione del consulente, così articolata, è ulteriore elemento che consente di desumere l'incompatibilità tra i danni riportati e la dinamica del sinistro descritta;
- non può non sottolinearsi – sebbene non vi sia specifico motivo di gravame – che depongono nel medesimo senso: i segni di vernice blu e nera e le abrasioni di colore bianco, l'assenza di vernice di colore grigio scuro (colore della Renault) sulla Audi, l'incompatibilità tra le lesioni dell'Audi e le rispettive dimensioni e altezze dei punti di impatto dei veicoli, la totale integrità della parte anteriore della (v. sul punto in CP_6 maniera dettagliata pag. 9-10-11 relazione peritale, in uno alle fotografie allegate con analitica indicazione delle misurazione dei singoli punti da terra);
- le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. sono motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 8 di 10
che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr.
Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009). Per l'effetto, la dinamica del sinistro, per come prospettata dalla parte attrice in primo grado, all'esito dell'esame delle risultanze probatorie in atti, risulta sfornita di adeguato supporto probatorio, non risultando provato né lo scontro tra veicoli né il nesso di causalità tra la circolazione
– nella sua accezione più ampia, comprensiva di qualunque movimento dell'intera massa del veicolo ovvero di una parte di esso - e il danno subito dall'odierno appellante. Prova del nesso di causalità materiale che, secondo pacifica giurisprudenza, grava in capo all'attore – danneggiato e si traduce nella prova di una condotta del conducente contraria alle norme, generiche o specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativa del danno posto a fondamento della domanda (come del resto evoca il “prodotto” del primo comma dell'art. 2054 c.c.). È noto, infatti, che colui che agisce per il risarcimento del danno da circolazione, potendo avvalersi, per quanto riguarda la responsabilità del conducente, delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c. non è esonerato dall'onere di provare in giudizio il fatto nella sua concreta dimensione storica spaziale e temporale, l'evento lesivo e, soprattutto, il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno subito e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta colpevole del conducente.
Il diritto al risarcimento dei danni ha, infatti, natura c.d. eterodeterminata (Cass. Civ. n.17408 del 2012), dovendo qualificarsi come “diritto di credito a cosa generica quale è il danaro, un diritto c.d. eterodeterminato, cioè uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato”. Per l'effetto, grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova del fatto storico della circolazione, delle concrete modalità del sinistro, dell'evento di danno, nonché dell'imputabilità in primo luogo oggettiva (sotto il profilo del nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni) e poi soggettiva, tale da ingenerare la convinzione che l'incidente si è sviluppato secondo la dinamica descritta in atti.
Del resto, la dinamica del sinistro, secondo pacifica giurisprudenza, qualifica la causa petendi del diritto azionato, incidendo sui fatti costitutivi dello stesso, nonché sull'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (cfr. Cass. Civ. n. 10128 del 2003, nonché
Cass. Civ. n. 7540 del 2009). Pertanto, la verifica giudiziale deve essere indirizzata a raggiungere la convincente dimostrazione che l'incidente si sia sviluppato secondo la dinamica descritta dalla parte danneggiata.
Ebbene, come rilevato dal giudice di prime cure, la parte odierna appellante non ha assolto l'onere probatorio incombente, relativo ai fatti costitutivi del diritto azionato come sopra declinati, non fornendo una prova sufficiente né circa l'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo, né in ordine alla dinamica dello stesso per come dedotta in atti. E non vi è, tantomeno, prova del nesso causale, sotto il profilo della riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'autocarro. 5.5. L'appello, pertanto, deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
6. Il regime delle spese
Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 9 di 10
Cass. civ. n. 18837 del 2010). Nel caso di specie, nessuna parte ha impugnato in maniera specifica il capo relativo alle spese e, pertanto, la sentenza merita conferma anche sotto tale profilo. Le spese del presente grado di giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della sostanziale assenza della fase istruttoria;
f) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
g) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
7. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2 B. RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
SENTENZA appellata n. 95/22 del Giudice di Pace di RI, depositata in
Cancelleria in data 16.2.22;
C. NULLA sulle spese tra la parte appellante e la parte appellata contumace;
D. CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 costituito delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
R.G. n. 2094 del 2022 - Pag. 10 di 10
E. DÀ ATTO che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Così deciso in data 28 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia