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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3956/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3956 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli avvocati Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio
-APPELLANTE-
e
PORFIDIA NG (c.f. ), in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
-APPELLATA-
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Tufariello. Parte_2 C.F._2
-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE-
(c.f. ) CP_1 C.F._3
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 04/07/2023, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 31.3.2025 dalla difesa del , il 26.3.2025 dalla difesa di Parte_1 [...]
e l'1.4.2025 dalla difesa di FI LA. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, FI LA (in Parte_1 proprio e quale erede di ), (quale erede di ), e , Persona_1 CP_1 Persona_1 Parte_2 proponendo appello avverso la sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 04/07/2023 con cui, in relazione alla impugnativa della delibera assembleare condominiale del
2.4.2009 proposta dagli originari attori (FI LA e , è stato così statuito: Per_1
“1) Dichiara la nullità della delibera del 02/04/2009 con riferimento al punto 2 della stessa e nei sensi specificati in parte motiva;
2) Condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite che liquida in € 250,00 per spese ed € 5.077,00, oltre rimborso forfetario al 15% e oneri di legge, per onorari, con distrazione in favore dell'avv. LA FI per dichiarata antistarietà; 3)
Compensa le spese di lite tra le attrici e il convenuto .” Parte_2
****
Il appellante, nell'impugnare la detta sentenza (per i motivi, in rito e nel merito, meglio specificati Parte_1 nell'atto di appello), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, accertare l'interruzione del giudizio di primo grado per la morte di entrambi i difensori costituiti ( e ), così come Controparte_2 Persona_1 dichiarata nel giudizio di primo grado da parte dell'Avv. Adriano Tufariello, dapprima con nota di deposito del
12.01.23 e poi con note conclusionali del 26.01.2023 e per l'effetto dichiarare la nullità di ogni atto successivo ai predetti eventi interruttivi nonché l'estinzione del procedimento di primo grado per sua mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. con ogni ulteriore conseguente provvedimento di legge;
- In subordine, in integrale riforma della sentenza appellata n. 2803/2023 (R.g.n. 700629/2009), emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Giudice: dott.ssa R. Chioccarelli, pubblicata il 4.07.2023 e notificata all'appellante il 5.07.2023, rigettare integralmente le domande promosse dagli attori/appellati in primo grado, per tutte le ragioni sopra esposte. Vinte le spese del doppio grado con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Iscritta la causa al n. 3956/2023 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
18.12.2023, , rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la nullità della sentenza di primo Parte_2 grado, per omessa dichiarazione di estinzione del giudizio, per mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 305 c.p.c.
2. Gradatamente, dichiarare inammissibile la domanda proposta nei confronti del ovvero Pt_2 rigettarla.
3. In via ulteriormente gradata, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti del 4. Spese a carico di chi vi è tenuto.”. Pt_2
pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 5.2.2024, FI LA, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Si rigetti l'appello principale perché inammissibile in rito e infondato nel merito;
2) Si rigetti l'appello incidentale perché inammissibile;
3) Si condannino il ai sensi dell'art. 96 cpc alla somma ritenuta equa da Codesta Corte;
Controparte_3
4) Si condannino il alle spese e competenze di lite della Controparte_4 presente fase di gravame, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice.”.
Non si è costituita in giudizio , nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello (effettuata a CP_1 mezzo PEC del 4.9.2023 nei suoi confronti); ragion per cui è stata dichiarata contumace con ordinanza del
7.2.2024.
Con la stessa ordinanza è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza dell'1.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 31.3.2025 dalla difesa del in Parte_1
, il 26.3.2025 dalla difesa di e l'1.4.2025 dalla difesa di FI LA), la causa è stata Pt_1 Parte_2 trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 2.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 31.3.2025 il appellante ha rappresentato (e Parte_1 documentato) che è intervenuta una transazione (del 9.10.2024) con l'appellata FI LA, volta a definire tutti i contenziosi tra le parti, compreso il presente giudizio di appello.
Ragion per cui, in ottemperanza a quanto sancito nella detta transazione, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Anche l'appellata FI LA, nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate l'1.4.2025, ha ribadito
(già lo aveva fatto con le note di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025) di avere raggiunto il detto accordo transattivo con il appellante, insistendo per la declaratoria di cessazione delle materia del contendere. Parte_1
Atteso, allora, l'accordo transattivo intervenuto tra il e l'appellata Parte_1
FI LA, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al gravame proposto dal primo, con compensazione integrale delle spese di lite tra le dette parti, come previsto nel detto accordo.
Va detto, invero, al riguardo, che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
pagina 3 di 7 Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309).
In altri termini, la menzionata transazione, intervenuta in corso di causa, determina il venir meno dell'interesse delle dette parti alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n. 5408; Sez. V,
30/01/2018, n. 2235; Sez. II, 03/05/2017, n. 10728).
E la cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussista più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
****
Quanto, invece, all'appellato (al quale la detta transazione non si riferisce) la Corte ritiene che, Parte_2 come evidenziato dall'appellata FI LA nell'ambito della propria comparsa di risposta, lo stesso abbia proposto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato (cfr. la comparsa depositata il 18.12.2023), appello incidentale
(nei confronti degli attori in primo grado;
altri appellati in questo giudizio) avverso la detta sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avendo non solo invocato la nullità della sentenza di primo grado (per omessa dichiarazione di estinzione del giudizio attesa la mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 305 c.p.c.) ma avendo anche chiesto, in via gradata, la declaratoria di inammissibilità – o il rigetto- della domanda (per asserita sua responsabilità) proposta nei suoi confronti dagli attori in primo grado lamentando, sul punto, sia la mancata declaratoria di inammissibilità di tale domanda (per violazione del principio del ne bis in idem), sia, nel merito, l'erroneo accertamento, da parte del Tribunale, della sua responsabilità (pur senza pronunciarsi sul risarcimento dei danni in assenza di specifica domanda), e chiedendo la condanna alla spese a carico di chi ne fosse tenuto.
Va detto, invero, che, in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti (come nel caso di specie) in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione (né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/02/2021, n. 4860; Sez. II, 15/11/2004, n. 21615), corredata da una serie di argomentazioni nelle quali vengono confutate e contrastate le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 25/02/2004, n. 3803).
Fatta questa precisazione, va detto che l'appello incidentale proposto da è, come dedotto Parte_2 dall'appellata FI LA, inammissibile.
pagina 4 di 7 Esso, infatti, è stato proposto con la comparsa di risposta depositata il 18.12.2023 e, dunque, oltre il termine perentorio (c.d. breve) di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. decorrente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 326
c.p.c., dal 5.7.2023, ossia dalla data della notificazione della sentenza impugnata effettuata, via PEC (anche nei confronti del difensore in primo grado di ), dalla stessa FI LA (come documentato dalla Parte_2 stessa).
Né tale gravame incidentale può essere considerato ammissibile ai sensi dell'art. 334, co.1, c.p.c., posto che non si tratta di una impugnazione incidentale proposta da un litisconsorte necessario, ex art. 331 c.p.c., oppure dal destinatario (che, nel caso di specie, sono state invece FI LA e , nelle dette qualità) CP_1 dell'impugnazione principale contro gli appellanti principali o, ancora, contro parti diverse dall'impugnante principale laddove, però, l'accoglimento dell'impugnazione principale fosse stato suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'appellante incidentale.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
L'impugnazione incidentale tardiva disciplinata dall'art. 334 c.p.c. è consentita:
a) ai litisconsorti ex art. 331 c.p.c., sia contro l'impugnate principale che contro altre parti;
b) al destinatario dell'impugnazione principale, contro l'impugnante principale;
c) al destinatario dell'impugnazione principale, contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnate incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20935).
Del resto, non si tratta, con riferimento a (convenuto nel giudizio di primo grado per Parte_2
l'accertamento della sua responsabilità per omessa ottemperanza dell'ordinanza sindacale del 3.3.2009 e per Pa avere fatto presentare la del 13.3.2009 contenente un progetto di opere non conformi alla normativa ambientale ed urbanistica;
cfr. l'atto di citazione in primo grado, prodotto dal appellante unitamente Parte_1 agli altri atti del primo grado), di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione riconducibili alla figura della solidarietà.
Ragion per cui non può neanche ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio, affermato di recente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334
c.p.c. è ammissibile nelle cause scindibili ex art. 332 c.p.c. anche se proposta dalla parte che non è destinataria di altra impugnazione e anche se di contenuto meramente adesivo rispetto all'impugnazione principale di altro litisconsorte, a condizione, però, che l'accoglimento di quest'ultima valga ad incidere sull'assetto di interessi risultante dalla sentenza impugnata e a determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante per l'impugnante in via tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28/03/2024, n. 8486).
Nell'ambito del litisconsorzio facoltativo originato da ragioni di connessione non rientranti (come nel caso di specie) nelle obbligazioni solidali, l'impugnazione incidentale tardiva è, invero, inammissibile se proposta da una pagina 5 di 7 parte che (come nel caso in esame) non sia destinataria dell'impugnazione principale, conformemente all'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008).
In altri termini è evidente che le Sezioni Unite abbiano limitato il loro dictum (con la detta pronuncia n.
8486/2024) esclusivamente all'ipotesi della connessione riconducibile alla figura delle obbligazioni solidali, mentre in una situazione di litisconsorzio facoltativo derivante (come nel caso in esame, si ribadisce) da ragioni di connessione non riconducibili nell'ambito della figura della solidarietà, resta pienamente vigente il disposto dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., secondo cui il soggetto la cui posizione sia riconducibile all'art. 332 c.p.c. e, naturalmente, non sia destinatario dell'impugnazione principale, non può svolgere impugnazione incidentale tardiva (a seguito della notifica dell'impugnazione principale fattagli solo per notiziarlo dell'impugnazione; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008 cit.).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale segue, pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di FI Parte_2
LA, come richiesto da quest'ultima.
In particolare, i compensi professionali spettanti a FI LA vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta dalla detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, in base al valore della controversia.
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante incidentale, ai sensi all'art. 96, co.3, c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello incidentale come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
****
Sussistono, infine, i presupposti, quanto all'appello incidentale, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
pagina 6 di 7 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3956/2023 R.G.A.C., così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
[...]
04/07/2023.
2) Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra il in Parte_1
e FI LA. Pt_1
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto, con la comparsa di risposta depositata il 18.12.2023, da avverso la sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata Parte_2 il 04/07/2023.
4) Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di FI LA, dei compensi Parte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.1.457,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5) Dà atto, quanto all'appello incidentale (come qualificato da questa Corte) proposto da , della Parte_2 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 3.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3956 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli avvocati Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio
-APPELLANTE-
e
PORFIDIA NG (c.f. ), in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
-APPELLATA-
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Tufariello. Parte_2 C.F._2
-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE-
(c.f. ) CP_1 C.F._3
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 04/07/2023, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 31.3.2025 dalla difesa del , il 26.3.2025 dalla difesa di Parte_1 [...]
e l'1.4.2025 dalla difesa di FI LA. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, FI LA (in Parte_1 proprio e quale erede di ), (quale erede di ), e , Persona_1 CP_1 Persona_1 Parte_2 proponendo appello avverso la sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 04/07/2023 con cui, in relazione alla impugnativa della delibera assembleare condominiale del
2.4.2009 proposta dagli originari attori (FI LA e , è stato così statuito: Per_1
“1) Dichiara la nullità della delibera del 02/04/2009 con riferimento al punto 2 della stessa e nei sensi specificati in parte motiva;
2) Condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite che liquida in € 250,00 per spese ed € 5.077,00, oltre rimborso forfetario al 15% e oneri di legge, per onorari, con distrazione in favore dell'avv. LA FI per dichiarata antistarietà; 3)
Compensa le spese di lite tra le attrici e il convenuto .” Parte_2
****
Il appellante, nell'impugnare la detta sentenza (per i motivi, in rito e nel merito, meglio specificati Parte_1 nell'atto di appello), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, accertare l'interruzione del giudizio di primo grado per la morte di entrambi i difensori costituiti ( e ), così come Controparte_2 Persona_1 dichiarata nel giudizio di primo grado da parte dell'Avv. Adriano Tufariello, dapprima con nota di deposito del
12.01.23 e poi con note conclusionali del 26.01.2023 e per l'effetto dichiarare la nullità di ogni atto successivo ai predetti eventi interruttivi nonché l'estinzione del procedimento di primo grado per sua mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. con ogni ulteriore conseguente provvedimento di legge;
- In subordine, in integrale riforma della sentenza appellata n. 2803/2023 (R.g.n. 700629/2009), emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Giudice: dott.ssa R. Chioccarelli, pubblicata il 4.07.2023 e notificata all'appellante il 5.07.2023, rigettare integralmente le domande promosse dagli attori/appellati in primo grado, per tutte le ragioni sopra esposte. Vinte le spese del doppio grado con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Iscritta la causa al n. 3956/2023 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
18.12.2023, , rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la nullità della sentenza di primo Parte_2 grado, per omessa dichiarazione di estinzione del giudizio, per mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 305 c.p.c.
2. Gradatamente, dichiarare inammissibile la domanda proposta nei confronti del ovvero Pt_2 rigettarla.
3. In via ulteriormente gradata, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti del 4. Spese a carico di chi vi è tenuto.”. Pt_2
pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 5.2.2024, FI LA, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Si rigetti l'appello principale perché inammissibile in rito e infondato nel merito;
2) Si rigetti l'appello incidentale perché inammissibile;
3) Si condannino il ai sensi dell'art. 96 cpc alla somma ritenuta equa da Codesta Corte;
Controparte_3
4) Si condannino il alle spese e competenze di lite della Controparte_4 presente fase di gravame, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice.”.
Non si è costituita in giudizio , nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello (effettuata a CP_1 mezzo PEC del 4.9.2023 nei suoi confronti); ragion per cui è stata dichiarata contumace con ordinanza del
7.2.2024.
Con la stessa ordinanza è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza dell'1.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 31.3.2025 dalla difesa del in Parte_1
, il 26.3.2025 dalla difesa di e l'1.4.2025 dalla difesa di FI LA), la causa è stata Pt_1 Parte_2 trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 2.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 31.3.2025 il appellante ha rappresentato (e Parte_1 documentato) che è intervenuta una transazione (del 9.10.2024) con l'appellata FI LA, volta a definire tutti i contenziosi tra le parti, compreso il presente giudizio di appello.
Ragion per cui, in ottemperanza a quanto sancito nella detta transazione, ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Anche l'appellata FI LA, nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate l'1.4.2025, ha ribadito
(già lo aveva fatto con le note di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025) di avere raggiunto il detto accordo transattivo con il appellante, insistendo per la declaratoria di cessazione delle materia del contendere. Parte_1
Atteso, allora, l'accordo transattivo intervenuto tra il e l'appellata Parte_1
FI LA, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al gravame proposto dal primo, con compensazione integrale delle spese di lite tra le dette parti, come previsto nel detto accordo.
Va detto, invero, al riguardo, che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
pagina 3 di 7 Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309).
In altri termini, la menzionata transazione, intervenuta in corso di causa, determina il venir meno dell'interesse delle dette parti alla pronuncia giurisdizionale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 29/02/2024, n. 5408; Sez. V,
30/01/2018, n. 2235; Sez. II, 03/05/2017, n. 10728).
E la cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussista più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi sia più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
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Quanto, invece, all'appellato (al quale la detta transazione non si riferisce) la Corte ritiene che, Parte_2 come evidenziato dall'appellata FI LA nell'ambito della propria comparsa di risposta, lo stesso abbia proposto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato (cfr. la comparsa depositata il 18.12.2023), appello incidentale
(nei confronti degli attori in primo grado;
altri appellati in questo giudizio) avverso la detta sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avendo non solo invocato la nullità della sentenza di primo grado (per omessa dichiarazione di estinzione del giudizio attesa la mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 305 c.p.c.) ma avendo anche chiesto, in via gradata, la declaratoria di inammissibilità – o il rigetto- della domanda (per asserita sua responsabilità) proposta nei suoi confronti dagli attori in primo grado lamentando, sul punto, sia la mancata declaratoria di inammissibilità di tale domanda (per violazione del principio del ne bis in idem), sia, nel merito, l'erroneo accertamento, da parte del Tribunale, della sua responsabilità (pur senza pronunciarsi sul risarcimento dei danni in assenza di specifica domanda), e chiedendo la condanna alla spese a carico di chi ne fosse tenuto.
Va detto, invero, che, in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti (come nel caso di specie) in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione (né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/02/2021, n. 4860; Sez. II, 15/11/2004, n. 21615), corredata da una serie di argomentazioni nelle quali vengono confutate e contrastate le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della sua decisione
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 25/02/2004, n. 3803).
Fatta questa precisazione, va detto che l'appello incidentale proposto da è, come dedotto Parte_2 dall'appellata FI LA, inammissibile.
pagina 4 di 7 Esso, infatti, è stato proposto con la comparsa di risposta depositata il 18.12.2023 e, dunque, oltre il termine perentorio (c.d. breve) di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. decorrente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 326
c.p.c., dal 5.7.2023, ossia dalla data della notificazione della sentenza impugnata effettuata, via PEC (anche nei confronti del difensore in primo grado di ), dalla stessa FI LA (come documentato dalla Parte_2 stessa).
Né tale gravame incidentale può essere considerato ammissibile ai sensi dell'art. 334, co.1, c.p.c., posto che non si tratta di una impugnazione incidentale proposta da un litisconsorte necessario, ex art. 331 c.p.c., oppure dal destinatario (che, nel caso di specie, sono state invece FI LA e , nelle dette qualità) CP_1 dell'impugnazione principale contro gli appellanti principali o, ancora, contro parti diverse dall'impugnante principale laddove, però, l'accoglimento dell'impugnazione principale fosse stato suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'appellante incidentale.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
L'impugnazione incidentale tardiva disciplinata dall'art. 334 c.p.c. è consentita:
a) ai litisconsorti ex art. 331 c.p.c., sia contro l'impugnate principale che contro altre parti;
b) al destinatario dell'impugnazione principale, contro l'impugnante principale;
c) al destinatario dell'impugnazione principale, contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnate incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20935).
Del resto, non si tratta, con riferimento a (convenuto nel giudizio di primo grado per Parte_2
l'accertamento della sua responsabilità per omessa ottemperanza dell'ordinanza sindacale del 3.3.2009 e per Pa avere fatto presentare la del 13.3.2009 contenente un progetto di opere non conformi alla normativa ambientale ed urbanistica;
cfr. l'atto di citazione in primo grado, prodotto dal appellante unitamente Parte_1 agli altri atti del primo grado), di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione riconducibili alla figura della solidarietà.
Ragion per cui non può neanche ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio, affermato di recente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334
c.p.c. è ammissibile nelle cause scindibili ex art. 332 c.p.c. anche se proposta dalla parte che non è destinataria di altra impugnazione e anche se di contenuto meramente adesivo rispetto all'impugnazione principale di altro litisconsorte, a condizione, però, che l'accoglimento di quest'ultima valga ad incidere sull'assetto di interessi risultante dalla sentenza impugnata e a determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante per l'impugnante in via tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28/03/2024, n. 8486).
Nell'ambito del litisconsorzio facoltativo originato da ragioni di connessione non rientranti (come nel caso di specie) nelle obbligazioni solidali, l'impugnazione incidentale tardiva è, invero, inammissibile se proposta da una pagina 5 di 7 parte che (come nel caso in esame) non sia destinataria dell'impugnazione principale, conformemente all'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008).
In altri termini è evidente che le Sezioni Unite abbiano limitato il loro dictum (con la detta pronuncia n.
8486/2024) esclusivamente all'ipotesi della connessione riconducibile alla figura delle obbligazioni solidali, mentre in una situazione di litisconsorzio facoltativo derivante (come nel caso in esame, si ribadisce) da ragioni di connessione non riconducibili nell'ambito della figura della solidarietà, resta pienamente vigente il disposto dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., secondo cui il soggetto la cui posizione sia riconducibile all'art. 332 c.p.c. e, naturalmente, non sia destinatario dell'impugnazione principale, non può svolgere impugnazione incidentale tardiva (a seguito della notifica dell'impugnazione principale fattagli solo per notiziarlo dell'impugnazione; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008 cit.).
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Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale segue, pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di FI Parte_2
LA, come richiesto da quest'ultima.
In particolare, i compensi professionali spettanti a FI LA vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta dalla detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, in base al valore della controversia.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante incidentale, ai sensi all'art. 96, co.3, c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello incidentale come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti, quanto all'appello incidentale, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
pagina 6 di 7 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3956/2023 R.G.A.C., così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
[...]
04/07/2023.
2) Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra il in Parte_1
e FI LA. Pt_1
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto, con la comparsa di risposta depositata il 18.12.2023, da avverso la sentenza n. 2803/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata Parte_2 il 04/07/2023.
4) Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di FI LA, dei compensi Parte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.1.457,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5) Dà atto, quanto all'appello incidentale (come qualificato da questa Corte) proposto da , della Parte_2 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 3.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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