CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZA LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 15/10/2024 visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'Avv. Eleonora Marchetti, difensore della parte civileGaia s.p.a., che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Gaetano Viceconte, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1,La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di ZA LU in ordine al reato di cui all'art. 353 cod. pen., confermando le statuizioni civili. Si procede per tre reati. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1128 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 07/10/2025 Al capo 1) si contesta a ZA, professionista accreditato e retribuito presso la società Gaia s.p.a. per la redazione del progetto definitivo per "l'implementazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Massa" poi messo a base di gara, di avere turbato ed alterato il regolare funzionamento della gara in questione, con mezzo fraudolento consistito nel fornire, in conflitto di interessi, informazioni al fine di elaborare la migliore offerta da parte della società Impec costruzioni spa, poi risultata assegnataria di un punteggio che le consentiva di ottenere il posizionamento al primo posto della graduatoria;
Al capo 2) si contesta all'imputato di avere, nella qualità di professionista accreditato presso la società Gaia s.p.a. per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'implementazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Massa-località Lavello- , poi messo a base di gara, con mezzo fraudolento, consistito nel fornire utili informazioni onde elaborare la migliore offerta della società CU opere pubbliche s.r.l. nella gara d'appalto indetta dalla società Gaia spa, turbato e alterato il regolare funzionamento della indicata gara, nella quale la stessa CU era poi risultata assegnataria di un elevato punteggio attribuibile per la valutazione dell'offerta tecnica, ottenendo posizionamento al secondo posto. Al capo 3) si contesta al ricorrente di avere, nella qualità di professionista accreditato presso la società Gaia spa per la realizzazione de progetto, poi messo a base di gara, per la realizzazione di una terza vasca del depuratore di Seravezza, e dalla quale aveva ricevuto anche incarico professionale di assistenza al RUP per attività di progettazione, gestione, manutenzione degli impianti di depurazione siti sul territorio gestito da Gaia spa, intrattenuto rapporti con la società Impec costruzioni spa, capogruppo dell'ATI Impec/Set, e posto in essere attività ingannevoli volte ad alterare il regolare funzionamento della gara, nella quale peraltro la società Impec presentava la migliore offerta ed otteneva il maggior punteggio, in tal modo pregiudicando la libera concorrenza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. Il presupposto dell'intero ricorso è che la Corte avrebbe errato, nel dichiarare l'estinzione del reato, di dover fare riferimento, ai fini civili, ai principi affermati dalla sentenza della Corte cost. n. 182 del 2021, secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice di appello, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se sia integrata la fattispecie penale contemplata dalla norma incriminatrice, ma deve accertare invece se sia integrata la fattispecie civile di illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e cioè se quella condotta sia stata produttiva di un danno ingiusto. 2 Secondo l'imputato il principio indicato contrasterebbe con quello affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 36208 del 2024 secondo cui, invece, il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque, tenuto stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti, i presupposti nell'assoluzione nel merito. Dunque, si afferma, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere ad una valutazione della effettiva sussistenza del reato contestato. In tale contesto si sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'imputato, nel fornire informazioni alle ditte partecipanti alla gara, in tal modo favorendo le offerte di queste, avesse violato l'art. 6 del disciplinare relativo all'incarico conferitogli, che prevedeva il divieto per il professionista di fornire a terzi informazioni sul lavoro svolto, di fare uso delle informazioni di cui direttamente o indirettamente fosse venuto a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza dell'incarico. Assume invece il ricorrente, richiamando sentenze di legittimità, che sarebbe stato necessario verificare se la condotta in concreto tenuta, in quanto proveniente da chi era intervenuto nella progettazione degli impianti, avesse in concreto leso o messo in pericolo il principio di libera concorrenza nelle procedure di gara a cui le due società beneficiate avevano partecipato. Si fa in particolare riferimento all'art. 90, commi 8- 8 bis, d. Igs. n. 163 del 12 aprile 2006, secondo cui "gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti ... per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione" e si evidenzia come detta diposizione precisi tuttavia che "tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita dall'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori". La norma, si assume, porrebbe, dunque, a carico dell'operatore economico aggiudicatario l'onere di dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione non abbia determinato un vantaggio tale da falsare la concorrenza (in tal senso si cita giurisprudenza amministrativa). Si richiamano inoltre le linee guida dell'Anac, approvate nel 2016, secondo cui, ai fini della prova liberatoria, sarebbe necessario dimostrare che la stazione appaltante abbia messo a disposizione degli altri candidati o offerenti "tutti gli elaborati tecnici" relativi all'opera oggetto di appalto, in modo da consentire, anche attraverso la previsione di termini adeguati, agli altri concorrenti di elaborare quelle stesse informazioni, atteso che in tal caso non sussisterebbe nessun vantaggio competitivo. 3 In tale contesto, rivisitando le condotte in concreto tenute dall'imputato, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe indicato quale sarebbe stato il bagaglio informativo tecnico di cui sarebbe stato in possesso il solo ZA e che non sarebbe stato ricavabile dalla documentazione di gara fruibile da tutti i partecipanti, e, in particolare, quali sarebbero state le informazioni in possesso dell'imputato, non accessibili agli altri concorrenti, che sarebbero state utilizzate per la formulazione delle offerte. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse della parte civile, la società Gaia s.p.a. con cui si ripercorrono, condividendole, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Prescindendo dai temi, obiettivamente delicati, relativi a se il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, sia obbligato, ai fini della domanda proposta dalla parte civile, ad accertare comunque il reato, ovvero, come invece spiegato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.482 del 2021, la mera sussistenza del fatto illecito civile generatore del diritto al risarcimento, e, soprattutto, a quali siano i criteri tramite i quali procedere all'accertamento indicato, se cioè, si debba fare riferimento alle regole e ai criteri penali ovvero a quelli del processo civile, è utile innanzitutto richiamare alcuni principi consolidati in tema di turbata libertà degli incanti. 3. L'art. 353 cod. pen. configura un reato di evento di pericolo. È stato correttamente fatto rilevare (Sez. 6, n. 41094 del 31/03/2022, Uggetti, non massimata) che, ai fini della integrazione del reato in esame, è necessaria la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l'effetto di impedire o di turbare l'andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione. Dunque, si è chiarito, la fattispecie in esame può considerarsi come reato di pericolo solo nel senso che il reato sussiste anche senza l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara (v. tra le altre Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adanni, Rv. 254906; Sez. 6, n.12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555; Sez. 6, n.6883 del 24/06/2011, Actis, n.m.). Si è lucidamente spiegato tuttavia che la fattispecie in esame più correttamente deve essere inquadrata nei reati di evento (inteso in senso naturalistico), dovendo essere accertato il verificarsi dell'impedimento della gara o del suo turbamento, e quindi la potenziale incidenza di una simile fraudolenta condotta sul futuro risultato della gara. (così, Sez. 6 n. 28970 del 24/04/2013 Sonn, Rv. 255625). 4 In particolare, per "turbamento", deve intendersi la influenza della condotta collusiva sulle regolari procedure di gara, essendo irrilevante che il risultato di essa sia o meno conforme a quello che si sarebbe prodotto senza tali interferenze. Il turbamento si manifesta con il disturbo, l'alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter del procedimento in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente;
uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per "condizionare" le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Questo spiega la ricorrente affermazione della Corte secondo cui non occorre che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967). Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi "comportamento perturbatore", la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (così, Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adanni, Rv. 254906; in senso conforme, tra tante, Sez. 2, n. 7013 del 05/11/2018, dep. 2019, Morabito, non mass.; Sez. 6, n. 2989 del 15/01/2019, Filippelli, non mass.). Detti principi devono essere posti peraltro in connessione con la disposizione normativa di cui all'art. 353-bis cod. pen., introdotta dal legislatore con l'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di sterilizzare le condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 cod. pen. aveva creato anche a seguito di indirizzi giurisprudenziali secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, non sarebbe configurabile nei casi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non faccia seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 26556 del 13/04/2021, Giamogante, Rv. 281470). Come si legge nei lavori preparatori, con il reato in questione sarebbe stato colmato un vuoto di tutela. La ratio della norma è normalmente individuata nella esigenze di anticipare la tutela penale, rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara;
la norma, si sostiene, mira a prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e 5 calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. La disposizione è concepita per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, . a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l'individuazione del migliore offerente. Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento. Non è necessario cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 5/4/2018, Baccari, Rv. 273449; Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262917). L'azione delittuosa, pertanto, consiste nel turbare mediante atti predeterminati il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente. Poiché il condizionamento del contenuto del bando è il fine dell'azione, è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine medesimo. Per integrare il delitto, quindi, non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, ne', a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata. È sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo (Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, cit.), attraverso l'alterazione o lo sviamento del suo regolare svolgimento, e con la presenza di un dolo specifico qualificato dal fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. 4. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati spiegando: -quanto alla gara di cui al capo 3), il senso e la portata dello scambio di informazioni tra l'imputato e la Impec Costruzioni, e, in particolare, come l'imputato procedette a fornire all'impresa un esame del bando, allegando una tabella relativa alle migliorie da apportare con una prima ipotesi di offerta, facendo un'analisi nel dettaglio delle richieste del bando "il tutto corredato da commenti tecnici", fornendo un parere tecnico e allegando le proposte ricevute dagli atri soggetti interessati a partecipare alla gara (cfr. pagg. 5 e 6, ma anche 16 e ss.); - come, non diversamente, l'imputato si comportò quanto ai fatti oggetto delle imputazioni sub 1- 2. 6 5. Dunque, non è affatto chiaro né perché, secondo il ricorrente non vi sarebbe stata nella specie una condotta perturbatrice e neppure una collusione "idonea" ad influenzare l'andamento della gara e a ledere non solo l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche quello al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. I Giudici di merito hanno spiegato, valorizzando circostanze, fatti, evenienze istruttorie, molteplici elementi di prova, come, nel caso di specie, vi fosse stato, a prescindere del concreto inquinamento, un turbamento della gara, compiuto attraverso condotte idonee allo scopo, attraverso comportamenti in grado di porre in pericolo il bene giuridico tutelato alla norma, e come detta condotta perturbatrice fosse disvelata dalla esistenza di un abnorme rapporto e da un continuo irrituale confronto tra l'imputato e alcune. Né, ancora, è chiaro in che senso e quando l'imputato avrebbe condiviso il suo patrimonio informativo con tutti gli altri concorrenti ovvero quando ciò sia avvenuto ad opera della stazione appaltante. Un reato, o comunque un fatto illecito - quelli commessi dal ricorrente - generatori di danno. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Gaia s.p.a., che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Gaia s.p.a., liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'Avv. Eleonora Marchetti, difensore della parte civileGaia s.p.a., che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Gaetano Viceconte, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1,La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di ZA LU in ordine al reato di cui all'art. 353 cod. pen., confermando le statuizioni civili. Si procede per tre reati. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1128 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 07/10/2025 Al capo 1) si contesta a ZA, professionista accreditato e retribuito presso la società Gaia s.p.a. per la redazione del progetto definitivo per "l'implementazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Massa" poi messo a base di gara, di avere turbato ed alterato il regolare funzionamento della gara in questione, con mezzo fraudolento consistito nel fornire, in conflitto di interessi, informazioni al fine di elaborare la migliore offerta da parte della società Impec costruzioni spa, poi risultata assegnataria di un punteggio che le consentiva di ottenere il posizionamento al primo posto della graduatoria;
Al capo 2) si contesta all'imputato di avere, nella qualità di professionista accreditato presso la società Gaia s.p.a. per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'implementazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Massa-località Lavello- , poi messo a base di gara, con mezzo fraudolento, consistito nel fornire utili informazioni onde elaborare la migliore offerta della società CU opere pubbliche s.r.l. nella gara d'appalto indetta dalla società Gaia spa, turbato e alterato il regolare funzionamento della indicata gara, nella quale la stessa CU era poi risultata assegnataria di un elevato punteggio attribuibile per la valutazione dell'offerta tecnica, ottenendo posizionamento al secondo posto. Al capo 3) si contesta al ricorrente di avere, nella qualità di professionista accreditato presso la società Gaia spa per la realizzazione de progetto, poi messo a base di gara, per la realizzazione di una terza vasca del depuratore di Seravezza, e dalla quale aveva ricevuto anche incarico professionale di assistenza al RUP per attività di progettazione, gestione, manutenzione degli impianti di depurazione siti sul territorio gestito da Gaia spa, intrattenuto rapporti con la società Impec costruzioni spa, capogruppo dell'ATI Impec/Set, e posto in essere attività ingannevoli volte ad alterare il regolare funzionamento della gara, nella quale peraltro la società Impec presentava la migliore offerta ed otteneva il maggior punteggio, in tal modo pregiudicando la libera concorrenza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. Il presupposto dell'intero ricorso è che la Corte avrebbe errato, nel dichiarare l'estinzione del reato, di dover fare riferimento, ai fini civili, ai principi affermati dalla sentenza della Corte cost. n. 182 del 2021, secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice di appello, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se sia integrata la fattispecie penale contemplata dalla norma incriminatrice, ma deve accertare invece se sia integrata la fattispecie civile di illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e cioè se quella condotta sia stata produttiva di un danno ingiusto. 2 Secondo l'imputato il principio indicato contrasterebbe con quello affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 36208 del 2024 secondo cui, invece, il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque, tenuto stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti, i presupposti nell'assoluzione nel merito. Dunque, si afferma, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere ad una valutazione della effettiva sussistenza del reato contestato. In tale contesto si sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'imputato, nel fornire informazioni alle ditte partecipanti alla gara, in tal modo favorendo le offerte di queste, avesse violato l'art. 6 del disciplinare relativo all'incarico conferitogli, che prevedeva il divieto per il professionista di fornire a terzi informazioni sul lavoro svolto, di fare uso delle informazioni di cui direttamente o indirettamente fosse venuto a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza dell'incarico. Assume invece il ricorrente, richiamando sentenze di legittimità, che sarebbe stato necessario verificare se la condotta in concreto tenuta, in quanto proveniente da chi era intervenuto nella progettazione degli impianti, avesse in concreto leso o messo in pericolo il principio di libera concorrenza nelle procedure di gara a cui le due società beneficiate avevano partecipato. Si fa in particolare riferimento all'art. 90, commi 8- 8 bis, d. Igs. n. 163 del 12 aprile 2006, secondo cui "gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti ... per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione" e si evidenzia come detta diposizione precisi tuttavia che "tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita dall'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori". La norma, si assume, porrebbe, dunque, a carico dell'operatore economico aggiudicatario l'onere di dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione non abbia determinato un vantaggio tale da falsare la concorrenza (in tal senso si cita giurisprudenza amministrativa). Si richiamano inoltre le linee guida dell'Anac, approvate nel 2016, secondo cui, ai fini della prova liberatoria, sarebbe necessario dimostrare che la stazione appaltante abbia messo a disposizione degli altri candidati o offerenti "tutti gli elaborati tecnici" relativi all'opera oggetto di appalto, in modo da consentire, anche attraverso la previsione di termini adeguati, agli altri concorrenti di elaborare quelle stesse informazioni, atteso che in tal caso non sussisterebbe nessun vantaggio competitivo. 3 In tale contesto, rivisitando le condotte in concreto tenute dall'imputato, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe indicato quale sarebbe stato il bagaglio informativo tecnico di cui sarebbe stato in possesso il solo ZA e che non sarebbe stato ricavabile dalla documentazione di gara fruibile da tutti i partecipanti, e, in particolare, quali sarebbero state le informazioni in possesso dell'imputato, non accessibili agli altri concorrenti, che sarebbero state utilizzate per la formulazione delle offerte. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse della parte civile, la società Gaia s.p.a. con cui si ripercorrono, condividendole, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Prescindendo dai temi, obiettivamente delicati, relativi a se il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, sia obbligato, ai fini della domanda proposta dalla parte civile, ad accertare comunque il reato, ovvero, come invece spiegato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.482 del 2021, la mera sussistenza del fatto illecito civile generatore del diritto al risarcimento, e, soprattutto, a quali siano i criteri tramite i quali procedere all'accertamento indicato, se cioè, si debba fare riferimento alle regole e ai criteri penali ovvero a quelli del processo civile, è utile innanzitutto richiamare alcuni principi consolidati in tema di turbata libertà degli incanti. 3. L'art. 353 cod. pen. configura un reato di evento di pericolo. È stato correttamente fatto rilevare (Sez. 6, n. 41094 del 31/03/2022, Uggetti, non massimata) che, ai fini della integrazione del reato in esame, è necessaria la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l'effetto di impedire o di turbare l'andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione. Dunque, si è chiarito, la fattispecie in esame può considerarsi come reato di pericolo solo nel senso che il reato sussiste anche senza l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara (v. tra le altre Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adanni, Rv. 254906; Sez. 6, n.12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555; Sez. 6, n.6883 del 24/06/2011, Actis, n.m.). Si è lucidamente spiegato tuttavia che la fattispecie in esame più correttamente deve essere inquadrata nei reati di evento (inteso in senso naturalistico), dovendo essere accertato il verificarsi dell'impedimento della gara o del suo turbamento, e quindi la potenziale incidenza di una simile fraudolenta condotta sul futuro risultato della gara. (così, Sez. 6 n. 28970 del 24/04/2013 Sonn, Rv. 255625). 4 In particolare, per "turbamento", deve intendersi la influenza della condotta collusiva sulle regolari procedure di gara, essendo irrilevante che il risultato di essa sia o meno conforme a quello che si sarebbe prodotto senza tali interferenze. Il turbamento si manifesta con il disturbo, l'alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter del procedimento in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente;
uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per "condizionare" le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Questo spiega la ricorrente affermazione della Corte secondo cui non occorre che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967). Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi "comportamento perturbatore", la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (così, Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adanni, Rv. 254906; in senso conforme, tra tante, Sez. 2, n. 7013 del 05/11/2018, dep. 2019, Morabito, non mass.; Sez. 6, n. 2989 del 15/01/2019, Filippelli, non mass.). Detti principi devono essere posti peraltro in connessione con la disposizione normativa di cui all'art. 353-bis cod. pen., introdotta dal legislatore con l'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) con l'obiettivo di sterilizzare le condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, così da arginare i possibili vuoti di tutela che la disposizione di cui all'art. 353 cod. pen. aveva creato anche a seguito di indirizzi giurisprudenziali secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti, anche sub specie di tentativo, non sarebbe configurabile nei casi in cui alla commissione di una delle condotte ivi enucleate non faccia seguito la pubblicazione del bando di gara e, quindi, il formale avvio della stessa procedura selettiva (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 26556 del 13/04/2021, Giamogante, Rv. 281470). Come si legge nei lavori preparatori, con il reato in questione sarebbe stato colmato un vuoto di tutela. La ratio della norma è normalmente individuata nella esigenze di anticipare la tutela penale, rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara;
la norma, si sostiene, mira a prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e 5 calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. La disposizione è concepita per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, . a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l'individuazione del migliore offerente. Il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in ciò consumandosi il suo turbamento. Non è necessario cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 5/4/2018, Baccari, Rv. 273449; Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, Pedrotti, Rv. 262917). L'azione delittuosa, pertanto, consiste nel turbare mediante atti predeterminati il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente. Poiché il condizionamento del contenuto del bando è il fine dell'azione, è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine medesimo. Per integrare il delitto, quindi, non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, ne', a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata. È sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo (Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, cit.), attraverso l'alterazione o lo sviamento del suo regolare svolgimento, e con la presenza di un dolo specifico qualificato dal fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. 4. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati spiegando: -quanto alla gara di cui al capo 3), il senso e la portata dello scambio di informazioni tra l'imputato e la Impec Costruzioni, e, in particolare, come l'imputato procedette a fornire all'impresa un esame del bando, allegando una tabella relativa alle migliorie da apportare con una prima ipotesi di offerta, facendo un'analisi nel dettaglio delle richieste del bando "il tutto corredato da commenti tecnici", fornendo un parere tecnico e allegando le proposte ricevute dagli atri soggetti interessati a partecipare alla gara (cfr. pagg. 5 e 6, ma anche 16 e ss.); - come, non diversamente, l'imputato si comportò quanto ai fatti oggetto delle imputazioni sub 1- 2. 6 5. Dunque, non è affatto chiaro né perché, secondo il ricorrente non vi sarebbe stata nella specie una condotta perturbatrice e neppure una collusione "idonea" ad influenzare l'andamento della gara e a ledere non solo l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche quello al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. I Giudici di merito hanno spiegato, valorizzando circostanze, fatti, evenienze istruttorie, molteplici elementi di prova, come, nel caso di specie, vi fosse stato, a prescindere del concreto inquinamento, un turbamento della gara, compiuto attraverso condotte idonee allo scopo, attraverso comportamenti in grado di porre in pericolo il bene giuridico tutelato alla norma, e come detta condotta perturbatrice fosse disvelata dalla esistenza di un abnorme rapporto e da un continuo irrituale confronto tra l'imputato e alcune. Né, ancora, è chiaro in che senso e quando l'imputato avrebbe condiviso il suo patrimonio informativo con tutti gli altri concorrenti ovvero quando ciò sia avvenuto ad opera della stazione appaltante. Un reato, o comunque un fatto illecito - quelli commessi dal ricorrente - generatori di danno. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Gaia s.p.a., che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Gaia s.p.a., liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.