Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/06/2025, n. 12427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12427 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2234 del 2022, proposto da RO Marrara, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Casabona, Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) Provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. R.0002294.23-11-2021, notificato in data 02.12.2021, che, in ottemperanza alla sentenza del TAR LA – Roma Sez. IIIbis n. 10453/2021, ha provveduto alla rivalutazione della posizione della ricorrente, con riferimento ad istanza di riconoscimento della formazione professionale ottenuta in Romania da parte della ricorrente, disponendo il riconoscimento del titolo di formazione professionale, subordinato al superamento delle misure compensative ivi indicate, e precisamente, in alternativa:
- prova attitudinale scritta e orale della didattica;
- oppure un tirocinio di adattamento della durata di due anni scolastici, per non meno di 300 ore per anno scolastico;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Provvedimento n. R.0002294.23-11-2021, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del Direttore Generale, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE per le classi di concorso A001 e A017;
2) Provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. R.0002296.23-11-2021, notificato in data 02.12.2021, che, in ottemperanza alla sentenza del TAR LA – Roma Sez. IIIbis n. 10453/2021, ha provveduto alla rivalutazione della posizione della ricorrente, con riferimento ad istanza di riconoscimento della formazione professionale ottenuta in Romania da parte della ricorrente, disponendo il rigetto della medesima istanza sulla base delle valutazioni in parte motiva del provvedimento impugnato;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Provvedimento n. R.0002297.23-11-2021, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del Direttore Generale, per i quali si formula riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE per le classi di concorso A002, A009, A010 e A028
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la memoria depositata il 4 giugno 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha ritualmente notificato e depositato il ricorso all’esame, per gravare gli atti in epigrafe indicati;
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione, parimenti in epigrafe indicata;
Il 4 giugno 2025 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso;
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025;
Tenuto conto che la rinuncia al ricorso è avvenuta irritualmente (cfr. art. 84 c.p.a.);
Visto il disposto dell’art. 84 c. 4 c.p.a., ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che la rinuncia irrituale può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. tra le molte, Tar Marche, sez. I, 8 novembre 2024, n. 865);
Può darsi luogo alla compensazione delle spese, considerata la definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO