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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 798/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 798/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), quest'ultimo anche nella qualità di
[...] C.F._2 procuratore di (C.F.: ), Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Rinaldo Sementa;
appellanti principali-appellati incidentali
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Antonio Servino;
appellato principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 179/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 25.01.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti principali: “si riporta al contenuto del proprio atto d'appello riproponendo eccezioni e richieste contenute nell'atto anzidetto e precisa le proprie
1 conclusioni riportandosi integralmente a quelle contenute in tutti i propri scritti difensivi”.
Per l'appellante incidentale: “si riporta al contenuto della propria comparsa di costituzione con appello incidentale in data 9.6.2018. Reitera le deduzioni, eccezioni
e richieste contenute nell'atto anzidetto. Impugna e contesta “in toto” il contenuto dell'atto di appello avversario e precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle contenute nella ripetuta comparsa di costituzione con appello incidentale”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 265/2009 il Tribunale di Catanzaro intimava ai sigg.ri e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, il pagamento, in favore del geom. , della somma Controparte_2 Controparte_1 di €7.652,02 oltre accessori, quale corrispettivo al netto dell'acconto di €2.000,00 già versato, per la progettazione e direzione dei lavori consistiti nell'ampliamento di un fabbricato nel comune di Taverna, giusta contratto stipulato dal de cuius
. Controparte_2
Avverso detto decreto gli intimati proponevano opposizione deducendo che l'opposto non aveva la qualifica professionale per espletare l'opera, essendo l'attività di progettazione riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi;
che il geom. , dopo aver più volte impartito alla ditta appaltatrice istruzioni CP_1 contraddittorie, aveva rinunciato all'incarico senza giusta causa e procurando nocumento al committente;
che con la prosecuzione dei lavori ad opera di un altro tecnico si era scoperto che la ditta costruttrice su indicazione del aveva CP_1 edificato i pilastri del piano terra della costruzione 20 cm più bassi del progetto originario e perciò il piano diveniva inutilizzabile come civile abitazione, sicchè il nuovo tecnico era dovuto intervenire per sanare la difformità. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni nella misura di €7.000,00.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa a mezzo prova per interpello e per testi e c.t.u., con sentenza n.
179/2018 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo;
condannava gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto della somma di €3.954,76 oltre contributo cassa
2 geometri e Iva sull'importo di €5.954,76 e interessi legali;
rigettava la riconvenzionale proposta dagli opponenti;
condannava questi ultimi al pagamento delle spese del procedimento oltre che al 50% delle spese della fase monitoria.
Segnatamente, il Tribunale riteneva innanzitutto che il recesso del geom. CP_1 apparisse giustificato alla luce delle inadempienze della ditta costruttrice e del compromesso vincolo fiduciario con il committente, avendo il c.t.u. accertato che i rilievi contenuti nel telegramma del del 24.11.2005 erano fondati. In ordine CP_1 alla quantificazione del compenso, il giudice di prime cure riteneva senz'altro dovuto quello per la progettazione atteso che l'opera era stata approvata da tutti gli enti preposti. Escludeva invece il compenso relativo all'attività di direttore dei lavori e di responsabile e coordinatore in materia di sicurezza ritenendo che il non CP_1 avesse ottemperato ai propri compiti di alta sorveglianza per non avere contestato alla ditta appaltatrice l'errata altezza dei pilastri.
Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni formulata dagli opponenti per mancanza di prova.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
10.04.2018, e anche nella qualità di procuratore Parte_1 Parte_2 di lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il giudice di Parte_3 prime cure aveva affermato che il recesso del geom. era stato determinato CP_1 dalla mancanza del rapporto fiduciario dopo le minacce ricevute dal figlio dell'imprenditore; secondo gli appellanti il Giudice non aveva motivato sulla base dell'elaborato peritale, dei documenti e delle prove in atti e aveva operato una ricostruzione dei fatti non condivisibile ed erronea;
il Giudice aveva errato nel dare credito al teste , mentre non aveva considerato le dichiarazioni rese Tes_1 dall'altro teste . Censuravano la pronuncia gravata nella parte Testimone_2 in cui pur sottolineando gli stringenti compiti del direttore dei lavori, il Tribunale era giunto a riconoscere un compenso al . Lamentavano ancora gli appellanti CP_1
l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento danni essendo provata la inutilizzabilità oggettiva del manufatto.
Chiedevano, quindi, la riforma della sentenza con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3 Con comparsa depositata l'11.06.2018 si costituiva l'appellato, il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque ne chiedeva il rigetto e, in via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva escluso il compenso relativo all'attività di direttore dei lavori e di responsabile e coordinatore in materia di sicurezza per non avere egli contestato alla ditta appaltatrice l'errata altezza dei pilastri. Deduceva al riguardo che i pilastri erano già stati messi in opera con il relativo calcestruzzo senza che dell'operazione fosse stato previamente informato il tecnico al quale non era stato poi dato il tempo per eseguire tutte le necessarie misurazioni e le verifiche occorrenti, sicchè al geom. non poteva essere attribuita alcuna responsabilità CP_1 per mancato controllo;
al momento del sopralluogo il solaio era impostato, nel senso che era presente l'armatura in tavole, all'interno della quale erano alloggiati i ferri e in siffatte condizioni la verifica dell'altezza del solaio, per la presenza dell'impalcatura esistente, la quale peraltro ricopriva i pilastri (anch'essi realizzati senza darne avviso al tecnico), richiedeva del tempo al fine di effettuare tutte le misurazioni del caso, ma tale tempo non fu concesso al geom. che dunque CP_1 non fu messo in grado di compiere il proprio lavoro e tale impossibilità era attribuibile a responsabilità esclusiva del costruttore e del committente. Aggiungeva che in ordine alla sicurezza, la direzione lavori aveva redatto l'apposito libro (il quale era diverso da cantiere a cantiere), ed aveva, altresì, allegato al progetto esecutivo un piano che prevedeva tutti i possibili problemi e rimedi per prevenire gli infortuni sul lavoro. Inoltre, il Giudice non aveva riconosciuto il pagamento di somma alcuna per lo svolgimento della Direzione dei lavori, sebbene il geom. avesse: 1) CP_1 controllato sul posto la natura e l'idoneità del terreno per il piano di sedime del fabbricato a sbancamento avvenuto;
2) verificato l'armatura e le misure della trave di base;
3) corretto la posizionatura dei pilastri;
4) verificato la regolare esecuzione dei lavori di cui al punto 2; 5) risposto alla chiamata di impresa, recandosi sul posto in data 24.11.2005 per accertare le armature del solaio di primo piano;
6) provveduto ad inviare all'impresa ed al proprietario il telegramma di diffida ad eseguire il getto del calcestruzzo al primo solaio;
6) eseguito ulteriore sopralluogo, in data
28.12.2005, per verificare se fosse stato rispettato l'ordine di servizio impartito.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 10.07.2018 la Corte fissava l'udienza del 22.12.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari.
2.1. L'appello principale supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Preliminarmente deva darsi atto che non è stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado in quanto smarrito, come da attestazione della cancelleria del
Tribunale di Catanzaro del 28.04.2022.
Muovendo dal primo motivo di censura dell'appello principale, rileva innanzitutto la Corte che quella che gli appellanti hanno indicato come una dichiarazione del giudice (secondo cui il recesso del geom. è stato CP_1 determinato dalla mancanza del rapporto fiduciario dopo le minacce ricevute dal figlio dell'imprenditore) in realtà è una dichiarazione resa dal geom. . CP_1
Invero il Tribunale ha desunto la legittimità del recesso dal fatto che i rilievi formulati dall'appellato alla ditta costruttrice con telegramma del 24.11.2005, per
5 come accertato dal c.t.u., erano fondati sicchè la prosecuzione dei lavori nonostante il divieto del legittimava quest'ultimo al recesso. CP_1
Quanto alla censura secondo cui il Giudice avrebbe errato nel dare credito al teste e nel non avere considerato le dichiarazioni rese dall'altro teste Tes_1 [...]
, va osservato che il Tribunale, pur avendo riportato le dichiarazioni Testimone_2 rese dai predetti testimoni, non ha poi fondato la propria decisione su tali risultanze e comunque ha ritenuto addebitabile al la errata altezza dei pilastri, sicchè CP_1 non è dato comprendere in parte qua le ragioni di doglianza degli appellanti.
Con un ulteriore motivo gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui è stata disposta la loro condanna al pagamento della somma di €3.954,76 oltre spese accessorie, sebbene sia stata riconosciuta una inadempienza da parte del direttore dei lavori.
Anche tale motivo è infondato.
Il Tribunale ha infatti riconosciuto il compenso per l'attività di progettazione regolarmente svolta, mentre ha escluso le voci relative all'attività di direttore dei lavori nonché di responsabile e coordinatore in materia di sicurezza avendo ravvisato, rispetto a tali attività, un inadempimento del legato alla mancata CP_1 verifica della difformità dei pilatri.
Quanto, infine, alla censura involgente il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, essa si appalesa del tutto generica in quanto non si confronta con la motivazione del giudice di prime cure che ha fondato il rigetto sul difetto di prova.
3.2. Venendo all'appello incidentale, la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha ravvisato un grave inadempimento del quale direttore dei CP_1 lavori per non aver egli contestato alla ditta appaltatrice l'errata altezza dei pilastri.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto
(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni
6 del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente
(Cass., Sez. II, 18 ottobre 2024 n. 27045).
Nella specie una costante vigilanza avrebbe permesso al di verificare per CP_1 tempo la difformità dei pilastri, senza che possa costituire valida giustificazione il fatto di non essere stato preventivamente avvisato della realizzazione degli stessi.
Ritiene tuttavia il Collegio che il predetto inadempimento, involgendo l'attività di sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto, non incida sulla diversa ulteriore funzione in materia di sicurezza sul lavoro espletata dal rispetto alla CP_1 quale non è dato ravvisare violazioni, sicchè per tale attività va riconosciuto il relativo compenso.
Ne deriva che il compenso complessivamente spettante al è pari ad CP_1
€7.209,00 (€5.954,76 per la progettazione ed €1.254,24 per la sicurezza) dal quale va detratto l'acconto di €2.000,00, sicchè il credito residuo è di €5.209,00, oltre iva e cassa previdenza e interessi legali dal primo atto di costituzione in mora rappresentato dalla notifica del D.I..
In tal senso va riformata la decisione impugnata.
4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede solo in minima parte ridotta la somma ingiunta, quanto al primo grado va confermata la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata, anche con riferimento alle spese della c.t.u. che ha permesso di accertare, da un lato la legittimità del recesso del , e dall'altro l'inadempimento dello stesso CP_1 nell'attività di direzione dei lavori.
Quanto al presente grado di giudizio, gli appellanti principali vanno condannati in solido al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate come da dispositivo, compensandosi il restante terzo, stante il non integrale accoglimento dell'appello incidentale.
7 Atteso il rigetto integrale del gravame principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e , quest'ultimo anche nella qualità di Parte_1 Parte_2 procuratore di nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 179/2018 Controparte_1 pubblicata in data 25.01.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 265/09, condanna e , quest'ultimo anche nella qualità di Parte_1 Parte_2 procuratore di in solido, al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
, della somma di €5.209,00, oltre iva e cassa previdenza e interessi legali CP_1 dal 22.04.2009 al saldo;
c) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
d) condanna e (in proprio e nella qualità) in Parte_1 Parte_2 solido alla rifusione, in favore di , dei due terzi delle spese Controparte_1 processuali del presente grado che liquida in €1.937,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, compensando il restante terzo.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 798/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), quest'ultimo anche nella qualità di
[...] C.F._2 procuratore di (C.F.: ), Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Rinaldo Sementa;
appellanti principali-appellati incidentali
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Antonio Servino;
appellato principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 179/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 25.01.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti principali: “si riporta al contenuto del proprio atto d'appello riproponendo eccezioni e richieste contenute nell'atto anzidetto e precisa le proprie
1 conclusioni riportandosi integralmente a quelle contenute in tutti i propri scritti difensivi”.
Per l'appellante incidentale: “si riporta al contenuto della propria comparsa di costituzione con appello incidentale in data 9.6.2018. Reitera le deduzioni, eccezioni
e richieste contenute nell'atto anzidetto. Impugna e contesta “in toto” il contenuto dell'atto di appello avversario e precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle contenute nella ripetuta comparsa di costituzione con appello incidentale”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 265/2009 il Tribunale di Catanzaro intimava ai sigg.ri e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, il pagamento, in favore del geom. , della somma Controparte_2 Controparte_1 di €7.652,02 oltre accessori, quale corrispettivo al netto dell'acconto di €2.000,00 già versato, per la progettazione e direzione dei lavori consistiti nell'ampliamento di un fabbricato nel comune di Taverna, giusta contratto stipulato dal de cuius
. Controparte_2
Avverso detto decreto gli intimati proponevano opposizione deducendo che l'opposto non aveva la qualifica professionale per espletare l'opera, essendo l'attività di progettazione riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi;
che il geom. , dopo aver più volte impartito alla ditta appaltatrice istruzioni CP_1 contraddittorie, aveva rinunciato all'incarico senza giusta causa e procurando nocumento al committente;
che con la prosecuzione dei lavori ad opera di un altro tecnico si era scoperto che la ditta costruttrice su indicazione del aveva CP_1 edificato i pilastri del piano terra della costruzione 20 cm più bassi del progetto originario e perciò il piano diveniva inutilizzabile come civile abitazione, sicchè il nuovo tecnico era dovuto intervenire per sanare la difformità. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni nella misura di €7.000,00.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa a mezzo prova per interpello e per testi e c.t.u., con sentenza n.
179/2018 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo;
condannava gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto della somma di €3.954,76 oltre contributo cassa
2 geometri e Iva sull'importo di €5.954,76 e interessi legali;
rigettava la riconvenzionale proposta dagli opponenti;
condannava questi ultimi al pagamento delle spese del procedimento oltre che al 50% delle spese della fase monitoria.
Segnatamente, il Tribunale riteneva innanzitutto che il recesso del geom. CP_1 apparisse giustificato alla luce delle inadempienze della ditta costruttrice e del compromesso vincolo fiduciario con il committente, avendo il c.t.u. accertato che i rilievi contenuti nel telegramma del del 24.11.2005 erano fondati. In ordine CP_1 alla quantificazione del compenso, il giudice di prime cure riteneva senz'altro dovuto quello per la progettazione atteso che l'opera era stata approvata da tutti gli enti preposti. Escludeva invece il compenso relativo all'attività di direttore dei lavori e di responsabile e coordinatore in materia di sicurezza ritenendo che il non CP_1 avesse ottemperato ai propri compiti di alta sorveglianza per non avere contestato alla ditta appaltatrice l'errata altezza dei pilastri.
Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni formulata dagli opponenti per mancanza di prova.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
10.04.2018, e anche nella qualità di procuratore Parte_1 Parte_2 di lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il giudice di Parte_3 prime cure aveva affermato che il recesso del geom. era stato determinato CP_1 dalla mancanza del rapporto fiduciario dopo le minacce ricevute dal figlio dell'imprenditore; secondo gli appellanti il Giudice non aveva motivato sulla base dell'elaborato peritale, dei documenti e delle prove in atti e aveva operato una ricostruzione dei fatti non condivisibile ed erronea;
il Giudice aveva errato nel dare credito al teste , mentre non aveva considerato le dichiarazioni rese Tes_1 dall'altro teste . Censuravano la pronuncia gravata nella parte Testimone_2 in cui pur sottolineando gli stringenti compiti del direttore dei lavori, il Tribunale era giunto a riconoscere un compenso al . Lamentavano ancora gli appellanti CP_1
l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento danni essendo provata la inutilizzabilità oggettiva del manufatto.
Chiedevano, quindi, la riforma della sentenza con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3 Con comparsa depositata l'11.06.2018 si costituiva l'appellato, il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque ne chiedeva il rigetto e, in via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva escluso il compenso relativo all'attività di direttore dei lavori e di responsabile e coordinatore in materia di sicurezza per non avere egli contestato alla ditta appaltatrice l'errata altezza dei pilastri. Deduceva al riguardo che i pilastri erano già stati messi in opera con il relativo calcestruzzo senza che dell'operazione fosse stato previamente informato il tecnico al quale non era stato poi dato il tempo per eseguire tutte le necessarie misurazioni e le verifiche occorrenti, sicchè al geom. non poteva essere attribuita alcuna responsabilità CP_1 per mancato controllo;
al momento del sopralluogo il solaio era impostato, nel senso che era presente l'armatura in tavole, all'interno della quale erano alloggiati i ferri e in siffatte condizioni la verifica dell'altezza del solaio, per la presenza dell'impalcatura esistente, la quale peraltro ricopriva i pilastri (anch'essi realizzati senza darne avviso al tecnico), richiedeva del tempo al fine di effettuare tutte le misurazioni del caso, ma tale tempo non fu concesso al geom. che dunque CP_1 non fu messo in grado di compiere il proprio lavoro e tale impossibilità era attribuibile a responsabilità esclusiva del costruttore e del committente. Aggiungeva che in ordine alla sicurezza, la direzione lavori aveva redatto l'apposito libro (il quale era diverso da cantiere a cantiere), ed aveva, altresì, allegato al progetto esecutivo un piano che prevedeva tutti i possibili problemi e rimedi per prevenire gli infortuni sul lavoro. Inoltre, il Giudice non aveva riconosciuto il pagamento di somma alcuna per lo svolgimento della Direzione dei lavori, sebbene il geom. avesse: 1) CP_1 controllato sul posto la natura e l'idoneità del terreno per il piano di sedime del fabbricato a sbancamento avvenuto;
2) verificato l'armatura e le misure della trave di base;
3) corretto la posizionatura dei pilastri;
4) verificato la regolare esecuzione dei lavori di cui al punto 2; 5) risposto alla chiamata di impresa, recandosi sul posto in data 24.11.2005 per accertare le armature del solaio di primo piano;
6) provveduto ad inviare all'impresa ed al proprietario il telegramma di diffida ad eseguire il getto del calcestruzzo al primo solaio;
6) eseguito ulteriore sopralluogo, in data
28.12.2005, per verificare se fosse stato rispettato l'ordine di servizio impartito.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 10.07.2018 la Corte fissava l'udienza del 22.12.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari.
2.1. L'appello principale supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Preliminarmente deva darsi atto che non è stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado in quanto smarrito, come da attestazione della cancelleria del
Tribunale di Catanzaro del 28.04.2022.
Muovendo dal primo motivo di censura dell'appello principale, rileva innanzitutto la Corte che quella che gli appellanti hanno indicato come una dichiarazione del giudice (secondo cui il recesso del geom. è stato CP_1 determinato dalla mancanza del rapporto fiduciario dopo le minacce ricevute dal figlio dell'imprenditore) in realtà è una dichiarazione resa dal geom. . CP_1
Invero il Tribunale ha desunto la legittimità del recesso dal fatto che i rilievi formulati dall'appellato alla ditta costruttrice con telegramma del 24.11.2005, per
5 come accertato dal c.t.u., erano fondati sicchè la prosecuzione dei lavori nonostante il divieto del legittimava quest'ultimo al recesso. CP_1
Quanto alla censura secondo cui il Giudice avrebbe errato nel dare credito al teste e nel non avere considerato le dichiarazioni rese dall'altro teste Tes_1 [...]
, va osservato che il Tribunale, pur avendo riportato le dichiarazioni Testimone_2 rese dai predetti testimoni, non ha poi fondato la propria decisione su tali risultanze e comunque ha ritenuto addebitabile al la errata altezza dei pilastri, sicchè CP_1 non è dato comprendere in parte qua le ragioni di doglianza degli appellanti.
Con un ulteriore motivo gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui è stata disposta la loro condanna al pagamento della somma di €3.954,76 oltre spese accessorie, sebbene sia stata riconosciuta una inadempienza da parte del direttore dei lavori.
Anche tale motivo è infondato.
Il Tribunale ha infatti riconosciuto il compenso per l'attività di progettazione regolarmente svolta, mentre ha escluso le voci relative all'attività di direttore dei lavori nonché di responsabile e coordinatore in materia di sicurezza avendo ravvisato, rispetto a tali attività, un inadempimento del legato alla mancata CP_1 verifica della difformità dei pilatri.
Quanto, infine, alla censura involgente il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, essa si appalesa del tutto generica in quanto non si confronta con la motivazione del giudice di prime cure che ha fondato il rigetto sul difetto di prova.
3.2. Venendo all'appello incidentale, la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha ravvisato un grave inadempimento del quale direttore dei CP_1 lavori per non aver egli contestato alla ditta appaltatrice l'errata altezza dei pilastri.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto
(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni
6 del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente
(Cass., Sez. II, 18 ottobre 2024 n. 27045).
Nella specie una costante vigilanza avrebbe permesso al di verificare per CP_1 tempo la difformità dei pilastri, senza che possa costituire valida giustificazione il fatto di non essere stato preventivamente avvisato della realizzazione degli stessi.
Ritiene tuttavia il Collegio che il predetto inadempimento, involgendo l'attività di sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto, non incida sulla diversa ulteriore funzione in materia di sicurezza sul lavoro espletata dal rispetto alla CP_1 quale non è dato ravvisare violazioni, sicchè per tale attività va riconosciuto il relativo compenso.
Ne deriva che il compenso complessivamente spettante al è pari ad CP_1
€7.209,00 (€5.954,76 per la progettazione ed €1.254,24 per la sicurezza) dal quale va detratto l'acconto di €2.000,00, sicchè il credito residuo è di €5.209,00, oltre iva e cassa previdenza e interessi legali dal primo atto di costituzione in mora rappresentato dalla notifica del D.I..
In tal senso va riformata la decisione impugnata.
4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede solo in minima parte ridotta la somma ingiunta, quanto al primo grado va confermata la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata, anche con riferimento alle spese della c.t.u. che ha permesso di accertare, da un lato la legittimità del recesso del , e dall'altro l'inadempimento dello stesso CP_1 nell'attività di direzione dei lavori.
Quanto al presente grado di giudizio, gli appellanti principali vanno condannati in solido al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate come da dispositivo, compensandosi il restante terzo, stante il non integrale accoglimento dell'appello incidentale.
7 Atteso il rigetto integrale del gravame principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e , quest'ultimo anche nella qualità di Parte_1 Parte_2 procuratore di nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 179/2018 Controparte_1 pubblicata in data 25.01.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 265/09, condanna e , quest'ultimo anche nella qualità di Parte_1 Parte_2 procuratore di in solido, al pagamento, in favore di Parte_3 [...]
, della somma di €5.209,00, oltre iva e cassa previdenza e interessi legali CP_1 dal 22.04.2009 al saldo;
c) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
d) condanna e (in proprio e nella qualità) in Parte_1 Parte_2 solido alla rifusione, in favore di , dei due terzi delle spese Controparte_1 processuali del presente grado che liquida in €1.937,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, compensando il restante terzo.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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