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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/08/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 991 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Ivrea, c.f. e per essa, quale procuratore speciale, P.IVA_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, c.f. P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Caruso presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sorso, p.i. _1
, rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di P.IVA_3 costituzione e risposta, dall'Avv. Carlotta Giordano presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Saluzzo, corso Roma n. 20
- CONVENUTA OPPOSTA -
1 E CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_2
, contumace P.IVA_4
- CONVENUTO OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento esecutivo
Le parti costituite hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, accertato che non è concessionario dell'infrastruttura sita su territorio Pt_1 comunale e che non ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del
23.05.2024 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 3.06.2024 dalla per conto del _1
Comune di Fontanetto Po (VC) e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa, occorrendo, la nota dell'8.7.2024, in quanto illegittimi per difetto dei _1 presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al Comune, per l'anno 2023 a titolo di canone unico annuale, Parte_1 indennità e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”
Per la convenuta _1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis reiectis
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,
In via preliminare
Ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente in relazione al valore della presente controversia, ovvero innanzi al Giudice di Pace di Vercelli.
Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
Nel merito
2 Rigettare la richiesta di annullamento e/o di dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.05.2024 in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la legittimità del provvedimento opposto.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con atto di citazione proponeva opposizione all'avviso di Parte_1 accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.5.2024, notificatole il 3.6.2024 da quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del _1
, per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, Controparte_2 autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativo all'anno 2023.
L'opponente esponeva che detto avviso di accertamento esecutivo aveva per oggetto la somma di Euro 1.246,00, di cui Euro 924,24 a titolo di importo dovuto per l'occupazione permanente del territorio comunale per l'anno 2023 con “condutture cavi impianti pubblici servizi - sopra/sottosuolo” ex art. 1, comma 831, l. 160/2019, Euro
277,27 a titolo di sanzione per omesso/parziale/tardivo pagamento, Euro 42,09 a titolo di interessi legali ed Euro 2,00 a titolo di spese di notifica.
affermava di non essere soggetta al pagamento di alcun canone di Parte_1 occupazione, non essendo concessionaria di suolo pubblico nel territorio comunale, né titolare di una propria rete fissa. Invocava l'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021
(convertito con l. 215/2021), il quale aveva interpretato autenticamente l'art. 1, comma
831, l. 160/2019 precisando che il canone doveva essere versato dal concessionario anche per le utenze delle c.d. società di vendita.
L'opponente deduceva la falsa applicazione e l'erronea interpretazione dell'art. 1,
3 comma 831, l. 160/2019 come autenticamente interpretato e l'insussistenza di rapporti concessori con il con conseguente suo difetto di legittimazione passiva. CP_2
Aggiungeva che, in ogni caso, anche volendo ritenere inapplicabile la norma di interpretazione autentica, non si erano realizzati nella specie i presupposti impositivi dell'occupazione mediata e dell'utilizzo materiale delle infrastrutture richiesti dall'art. 1, comma 831, l. 160/2019. Eccepiva infine la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del regolamento comunale, in particolare degli artt. 48, comma CP_ 8, e 58, e il difetto di competenza di .
chiedeva pertanto che - previo accertamento che essa non era Parte_1 concessionario dell'infrastruttura sita sul territorio comunale e non aveva l'utilizzo materiale della stessa - fossero annullati e/o dichiarati nulli e/o inefficaci l'avviso di accertamento esecutivo impugnato e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la nota Step dell'8.7.2024, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Chiedeva che fosse conseguentemente accertato che nulla era dovuto da al Comune per l'anno 2023, a titolo di canone unico annuale, Parte_1 indennità e sanzioni.
3. - Il rimaneva contumace. Controparte_2
CP_
Si costituiva in causa e instava in via preliminare per la dichiarazione di incompetenza per valore del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Vercelli. Nel merito chiedeva il rigetto della richiesta di annullamento e/o di dichiarazione di nullità
e/o inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conseguente dichiarazione di legittimità del provvedimento opposto.
La convenuta deduceva che il c.d. canone unico patrimoniale si applicava anche in caso di occupazioni in via mediata, come specificamente previsto dall'art. 1, comma
831, l. 160/2019 e che la disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021 era applicabile esclusivamente a quei settori, espressamente previsti dal legislatore, nei quali si verificava una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse. Si trattava dei settori del gas e dell'energia elettrica, separati per specifiche disposizioni normative, ma non anche del settore delle telecomunicazioni.
Quanto all'asserita nullità o illegittimità del provvedimento impugnato per
4 violazione del regolamento comunale, la convenuta affermava che il contrasto era solo apparente, derivando dal mancato recepimento da parte del regolamento stesso delle modifiche legislative di cui al ridetto comma 831, e che comunque sulla norma secondaria doveva prevalere la legge ordinaria, in quanto norma di rango superiore.
Non avendo le parti presentato istanze istruttorie, previa precisazione delle conclusioni la causa era rimessa in decisione.
4. - Preliminarmente deve ritenersi non fondata l'eccezione di incompetenza per valore CP_ del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, come sollevata dalla convenuta .
Ed invero il canone oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo opposto, previsto dall'art. 1 comma 816 l. 160/2019, ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Al pari di quest'ultimo esso costituisce per l'Ente comunale un'entrata di natura non tributaria, difettando la doverosità della prestazione e il collegamento di questa alla pubblica spesa (v. Cass. civ., sez. un., 28.10.2015 n. 1950, con riferimento al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Pertanto le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza applicazione ai fini della competenza del tribunale della previsione dell'art. 9 c.p.c. per le cause in materia di imposte e tasse.
Sul punto la Corte di Cassazione ha anche statuito che, “atteso che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa (dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione sulle controversie sul canone in questione), deve ritenersi che non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale pretenda ulteriormente per la concessione di spazi e aree per la installazione di impianti pubblicitari” (v. Cass. civ., sez. un., 31.12.2018 n. 33688).
Peraltro, nonostante l'ammontare della somma oggetto dell'avviso di accertamento
(Euro 1.246,00), il giudice ordinario competente deve individuarsi nel Tribunale e non nel Giudice di Pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 comma 1 e 9 comma 1
c.p.c., giacché la richiesta di pagamento del canone di occupazione di spazi pubblici
5 attiene alla materia dei beni immobili.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. Cosap) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale” (v. Cass. civ., sez. I, 7.2.2008 n. 2945).
5. - Quanto al merito della controversia, l'opposizione proposta da deve Parte_1 ritenersi fondata e come tale va accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo oggetto di opposizione.
Ed invero non è contestato in causa che nel territorio del Comune di CP_2
non ha installato proprie centraline e propri collegamenti in cavi di fibra Parte_1 ottica, ma ha deciso di avvalersi - su base contrattuale - delle strutture ivi esistenti di
Tim - Telecom Italia S.p.A.
Nell'atto di opposizione si legge infatti (v. pag. 7): “Nel caso specifico di la modalità tecnica di collegamento è denominata BITSTREAM NGA CP_2
(Next Generation Access), che prevede che l'operatore sia presente (non sul territorio, né nella centrale TIM prossima alle abitazioni da servire) esclusivamente in un punto di raccolta collocato a monte. Con tale modalità di accesso, può offrire servizi di Pt_1 connessione (sia FTTC che FTTH) ai propri clienti senza essere presente con la propria rete né nelle centrali TIM locali, né lungo le strade con propri cavi e cabine e neanche nei cavi di diramazione che entrano negli immobili degli utenti. In altri termini, la connessione del cliente viene gestita da TIM e il traffico proveniente dalla Rete
Primaria di viene raccolto da TIM in un apposito punto di raccolta (PTO - Pt_1
Punto Terminazione Operatore o PDI - Punto Di Interconnessione) e poi collegato dalla stessa TIM mediante Fibra Ottica propria al Punto di Terminazione nella Centrale di
Telecom”. CP_
A sua volta l'opposta nella sua comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 11) ha riconosciuto che “emerge anche dalla descrizione delle modalità operative utilizzate dalla e dallo schema dalla stessa allegato a pag. 8 dell'atto di citazione, come Pt_1
6 tale società sia utilizzatrice delle infrastrutture appartenenti a TIM. La debenza del canone per occupazione in via mediata non ha quale presupposto l'occupazione del suolo che, infatti, viene effettuata dalla compagnia detentrice della rete e dell'infrastruttura. A parere dell'esponente la infatti, opera a tutti gli effetti in Pt_1 via mediata ossia tramite un soggetto terzo che risulta l'effettivo proprietario dell'infrastruttura”.
6. - L'art. 1, comma 831, l. 27.12.2019 n. 160 nella sua formulazione originaria prevedeva che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria (omissis)”.
Il testo normativo è stato poi sostituito come segue per effetto dell'art. 1, comma
848, l. 30.12.2020 n. 178: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ( omissis)”.
Mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), il quale era tenuto a pagare un importo rapportato al numero di utilizzatori delle reti oggetto di concessione, nella formulazione attuale al pagamento del canone sono tenuti sia il titolare della concessione dell'occupazione del suolo pubblico sia gli occupanti mediati, ossia i soggetti che comunque utilizzino materialmente le infrastrutture del titolare della concessione.
Peraltro successivamente, con l'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 21.10.2021 n. 146
(comma inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, l. 17.12.2021 n. 215), il legislatore ha dettato una norma di interpretazione autentica stabilendo quanto segue: “Il
7 comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 Euro”.
7. – La disposizione di interpretazione autentica esclude la rilevanza dell'occupazione mediata - ai fini della titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del canone previsto dall'art. 1 comma 816 l. 160/2019 - nei casi in cui siano distinti il soggetto titolare delle infrastrutture e i soggetti titolari dei contratti di vendita del bene distribuito ai clienti finali.
La norma considera le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, menzionando - esemplificativamente - la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. In questi settori la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolare del contratto di vendita è in effetti prevista da apposite norme.
Per ciò che concerne il settore delle telecomunicazioni e della telefonia, non si rinvengono disposizioni legislative che impongano una siffatta separazione. Tuttavia la norma di interpretazione autentica di cui al comma 14-quinquies contempla “una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali”.
Dunque la separazione può derivare anche da un'intesa contrattuale che intervenga tra il proprietario dell'infrastruttura, titolare della concessione, e il diverso soggetto che utilizza l'infrastruttura stessa ai fini della vendita del proprio servizio.
E' quanto è appunto avvenuto per il territorio del Comune di con CP_2
l'accordo intervenuto tra , società somministratrice del servizio di Parte_1
8 telefonia, e Tim, proprietaria dell'infrastruttura di rete.
Ne consegue che l'imposizione del canone comunale deve avvenire nei confronti del solo titolare della concessione, rapportando l'entità del canone stesso alla pluralità di utilizzatori. Sarà il concessionario a recuperare dall'effettivo utilizzatore, sulla base del contratto stipulato, la somma corrispondente al rispettivo utilizzo.
8. - In considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite e della non uniformità dei precedenti giurisprudenziali in materia, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara Pt_1 Parte_1
l'inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.5.2024 notificato a da per conto del Parte_1 _1 Controparte_2
[...
nulla essendo dovuto dall'opponente al per l'anno 2023 a titolo di canone CP_2 unico patrimoniale, sanzioni e relativi accessori;
2) - compensa integralmente tra tutte le parti le spese di causa.
Vercelli, 5 agosto 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Ivrea, c.f. e per essa, quale procuratore speciale, P.IVA_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, c.f. P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Caruso presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sorso, p.i. _1
, rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di P.IVA_3 costituzione e risposta, dall'Avv. Carlotta Giordano presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Saluzzo, corso Roma n. 20
- CONVENUTA OPPOSTA -
1 E CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_2
, contumace P.IVA_4
- CONVENUTO OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento esecutivo
Le parti costituite hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, accertato che non è concessionario dell'infrastruttura sita su territorio Pt_1 comunale e che non ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del
23.05.2024 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 3.06.2024 dalla per conto del _1
Comune di Fontanetto Po (VC) e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa, occorrendo, la nota dell'8.7.2024, in quanto illegittimi per difetto dei _1 presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al Comune, per l'anno 2023 a titolo di canone unico annuale, Parte_1 indennità e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”
Per la convenuta _1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis reiectis
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,
In via preliminare
Ritenere e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente in relazione al valore della presente controversia, ovvero innanzi al Giudice di Pace di Vercelli.
Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
Nel merito
2 Rigettare la richiesta di annullamento e/o di dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.05.2024 in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la legittimità del provvedimento opposto.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con atto di citazione proponeva opposizione all'avviso di Parte_1 accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.5.2024, notificatole il 3.6.2024 da quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del _1
, per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, Controparte_2 autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativo all'anno 2023.
L'opponente esponeva che detto avviso di accertamento esecutivo aveva per oggetto la somma di Euro 1.246,00, di cui Euro 924,24 a titolo di importo dovuto per l'occupazione permanente del territorio comunale per l'anno 2023 con “condutture cavi impianti pubblici servizi - sopra/sottosuolo” ex art. 1, comma 831, l. 160/2019, Euro
277,27 a titolo di sanzione per omesso/parziale/tardivo pagamento, Euro 42,09 a titolo di interessi legali ed Euro 2,00 a titolo di spese di notifica.
affermava di non essere soggetta al pagamento di alcun canone di Parte_1 occupazione, non essendo concessionaria di suolo pubblico nel territorio comunale, né titolare di una propria rete fissa. Invocava l'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021
(convertito con l. 215/2021), il quale aveva interpretato autenticamente l'art. 1, comma
831, l. 160/2019 precisando che il canone doveva essere versato dal concessionario anche per le utenze delle c.d. società di vendita.
L'opponente deduceva la falsa applicazione e l'erronea interpretazione dell'art. 1,
3 comma 831, l. 160/2019 come autenticamente interpretato e l'insussistenza di rapporti concessori con il con conseguente suo difetto di legittimazione passiva. CP_2
Aggiungeva che, in ogni caso, anche volendo ritenere inapplicabile la norma di interpretazione autentica, non si erano realizzati nella specie i presupposti impositivi dell'occupazione mediata e dell'utilizzo materiale delle infrastrutture richiesti dall'art. 1, comma 831, l. 160/2019. Eccepiva infine la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del regolamento comunale, in particolare degli artt. 48, comma CP_ 8, e 58, e il difetto di competenza di .
chiedeva pertanto che - previo accertamento che essa non era Parte_1 concessionario dell'infrastruttura sita sul territorio comunale e non aveva l'utilizzo materiale della stessa - fossero annullati e/o dichiarati nulli e/o inefficaci l'avviso di accertamento esecutivo impugnato e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la nota Step dell'8.7.2024, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Chiedeva che fosse conseguentemente accertato che nulla era dovuto da al Comune per l'anno 2023, a titolo di canone unico annuale, Parte_1 indennità e sanzioni.
3. - Il rimaneva contumace. Controparte_2
CP_
Si costituiva in causa e instava in via preliminare per la dichiarazione di incompetenza per valore del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Vercelli. Nel merito chiedeva il rigetto della richiesta di annullamento e/o di dichiarazione di nullità
e/o inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conseguente dichiarazione di legittimità del provvedimento opposto.
La convenuta deduceva che il c.d. canone unico patrimoniale si applicava anche in caso di occupazioni in via mediata, come specificamente previsto dall'art. 1, comma
831, l. 160/2019 e che la disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021 era applicabile esclusivamente a quei settori, espressamente previsti dal legislatore, nei quali si verificava una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse. Si trattava dei settori del gas e dell'energia elettrica, separati per specifiche disposizioni normative, ma non anche del settore delle telecomunicazioni.
Quanto all'asserita nullità o illegittimità del provvedimento impugnato per
4 violazione del regolamento comunale, la convenuta affermava che il contrasto era solo apparente, derivando dal mancato recepimento da parte del regolamento stesso delle modifiche legislative di cui al ridetto comma 831, e che comunque sulla norma secondaria doveva prevalere la legge ordinaria, in quanto norma di rango superiore.
Non avendo le parti presentato istanze istruttorie, previa precisazione delle conclusioni la causa era rimessa in decisione.
4. - Preliminarmente deve ritenersi non fondata l'eccezione di incompetenza per valore CP_ del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, come sollevata dalla convenuta .
Ed invero il canone oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo opposto, previsto dall'art. 1 comma 816 l. 160/2019, ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Al pari di quest'ultimo esso costituisce per l'Ente comunale un'entrata di natura non tributaria, difettando la doverosità della prestazione e il collegamento di questa alla pubblica spesa (v. Cass. civ., sez. un., 28.10.2015 n. 1950, con riferimento al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Pertanto le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza applicazione ai fini della competenza del tribunale della previsione dell'art. 9 c.p.c. per le cause in materia di imposte e tasse.
Sul punto la Corte di Cassazione ha anche statuito che, “atteso che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa (dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione sulle controversie sul canone in questione), deve ritenersi che non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale pretenda ulteriormente per la concessione di spazi e aree per la installazione di impianti pubblicitari” (v. Cass. civ., sez. un., 31.12.2018 n. 33688).
Peraltro, nonostante l'ammontare della somma oggetto dell'avviso di accertamento
(Euro 1.246,00), il giudice ordinario competente deve individuarsi nel Tribunale e non nel Giudice di Pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 comma 1 e 9 comma 1
c.p.c., giacché la richiesta di pagamento del canone di occupazione di spazi pubblici
5 attiene alla materia dei beni immobili.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. Cosap) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale” (v. Cass. civ., sez. I, 7.2.2008 n. 2945).
5. - Quanto al merito della controversia, l'opposizione proposta da deve Parte_1 ritenersi fondata e come tale va accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo oggetto di opposizione.
Ed invero non è contestato in causa che nel territorio del Comune di CP_2
non ha installato proprie centraline e propri collegamenti in cavi di fibra Parte_1 ottica, ma ha deciso di avvalersi - su base contrattuale - delle strutture ivi esistenti di
Tim - Telecom Italia S.p.A.
Nell'atto di opposizione si legge infatti (v. pag. 7): “Nel caso specifico di la modalità tecnica di collegamento è denominata BITSTREAM NGA CP_2
(Next Generation Access), che prevede che l'operatore sia presente (non sul territorio, né nella centrale TIM prossima alle abitazioni da servire) esclusivamente in un punto di raccolta collocato a monte. Con tale modalità di accesso, può offrire servizi di Pt_1 connessione (sia FTTC che FTTH) ai propri clienti senza essere presente con la propria rete né nelle centrali TIM locali, né lungo le strade con propri cavi e cabine e neanche nei cavi di diramazione che entrano negli immobili degli utenti. In altri termini, la connessione del cliente viene gestita da TIM e il traffico proveniente dalla Rete
Primaria di viene raccolto da TIM in un apposito punto di raccolta (PTO - Pt_1
Punto Terminazione Operatore o PDI - Punto Di Interconnessione) e poi collegato dalla stessa TIM mediante Fibra Ottica propria al Punto di Terminazione nella Centrale di
Telecom”. CP_
A sua volta l'opposta nella sua comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 11) ha riconosciuto che “emerge anche dalla descrizione delle modalità operative utilizzate dalla e dallo schema dalla stessa allegato a pag. 8 dell'atto di citazione, come Pt_1
6 tale società sia utilizzatrice delle infrastrutture appartenenti a TIM. La debenza del canone per occupazione in via mediata non ha quale presupposto l'occupazione del suolo che, infatti, viene effettuata dalla compagnia detentrice della rete e dell'infrastruttura. A parere dell'esponente la infatti, opera a tutti gli effetti in Pt_1 via mediata ossia tramite un soggetto terzo che risulta l'effettivo proprietario dell'infrastruttura”.
6. - L'art. 1, comma 831, l. 27.12.2019 n. 160 nella sua formulazione originaria prevedeva che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria (omissis)”.
Il testo normativo è stato poi sostituito come segue per effetto dell'art. 1, comma
848, l. 30.12.2020 n. 178: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ( omissis)”.
Mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), il quale era tenuto a pagare un importo rapportato al numero di utilizzatori delle reti oggetto di concessione, nella formulazione attuale al pagamento del canone sono tenuti sia il titolare della concessione dell'occupazione del suolo pubblico sia gli occupanti mediati, ossia i soggetti che comunque utilizzino materialmente le infrastrutture del titolare della concessione.
Peraltro successivamente, con l'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 21.10.2021 n. 146
(comma inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, l. 17.12.2021 n. 215), il legislatore ha dettato una norma di interpretazione autentica stabilendo quanto segue: “Il
7 comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 Euro”.
7. – La disposizione di interpretazione autentica esclude la rilevanza dell'occupazione mediata - ai fini della titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del canone previsto dall'art. 1 comma 816 l. 160/2019 - nei casi in cui siano distinti il soggetto titolare delle infrastrutture e i soggetti titolari dei contratti di vendita del bene distribuito ai clienti finali.
La norma considera le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, menzionando - esemplificativamente - la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. In questi settori la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolare del contratto di vendita è in effetti prevista da apposite norme.
Per ciò che concerne il settore delle telecomunicazioni e della telefonia, non si rinvengono disposizioni legislative che impongano una siffatta separazione. Tuttavia la norma di interpretazione autentica di cui al comma 14-quinquies contempla “una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali”.
Dunque la separazione può derivare anche da un'intesa contrattuale che intervenga tra il proprietario dell'infrastruttura, titolare della concessione, e il diverso soggetto che utilizza l'infrastruttura stessa ai fini della vendita del proprio servizio.
E' quanto è appunto avvenuto per il territorio del Comune di con CP_2
l'accordo intervenuto tra , società somministratrice del servizio di Parte_1
8 telefonia, e Tim, proprietaria dell'infrastruttura di rete.
Ne consegue che l'imposizione del canone comunale deve avvenire nei confronti del solo titolare della concessione, rapportando l'entità del canone stesso alla pluralità di utilizzatori. Sarà il concessionario a recuperare dall'effettivo utilizzatore, sulla base del contratto stipulato, la somma corrispondente al rispettivo utilizzo.
8. - In considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite e della non uniformità dei precedenti giurisprudenziali in materia, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara Pt_1 Parte_1
l'inefficacia dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2310098500518851 del 23.5.2024 notificato a da per conto del Parte_1 _1 Controparte_2
[...
nulla essendo dovuto dall'opponente al per l'anno 2023 a titolo di canone CP_2 unico patrimoniale, sanzioni e relativi accessori;
2) - compensa integralmente tra tutte le parti le spese di causa.
Vercelli, 5 agosto 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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