CASS
Sentenza 24 febbraio 2022
Sentenza 24 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2022, n. 6652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6652 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL SA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4/5/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6652 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 10/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal collaboratore di giustizia SA OL avverso l'anteriore provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva negato al condannato l'invocato permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza rilevava, pregiudizialmente, che non vi erano le condizioni per la concessione del beneficio in deroga alle disposizioni vigenti, a norma dell'art. 16-novies, comma 5, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla I. 15 marzo 1991, n. 82, in quanto, essendo la collaborazione con la giustizia iniziata dopo la condanna, e vertendo su fatti ulteriori e diversi da quelli per i quali quest'ultima era intervenuta, non era su tali fatti stata ancora emessa sentenza, almeno di primo grado, a riscontro del valore della collaborazione stessa. 2. OL ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi che denunciano, entrambi, violazione di legge e vizio della motivazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente rappresenta di avere intrapreso il percorso di collaborazione, allorché le condanne a suo carico erano tutte divenute irrevocabili. Tale collaborazione avrebbe riguardato il sodalizio mafioso, di cui era stato in via definitiva ritenuto partecipe, nonché sodalizi contigui e numerosi reati-fine riferibili a tali organizzazioni criminali. Anche a voler ritenere applicabile, al suo caso, il citato art. 16-novies, comma 5, il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere mancante il requisito integrato dalla pronuncia della sentenza di primo grado, viceversa avutasi con riferimento all'omicidio dell'avvocato Fragalà. La sentenza in questione utilizzerebbe ampiamente le sue dichiarazioni, sulla cui base sarebbero state inflitte ai responsabili lunghe pene detentive. OL sarebbe stato sottoposto ad esame incrociato dibattimentale anche in altri processi e sarebbe stato già ritenuto, in sede giurisdizionale, fonte attendibile. Il richiesto permesso premio, dunque, non poteva essergli negato, trattandosi di detenuto non pericoloso, perché da anni lontano da contesti di criminalità organizzata, e serbante regolare condotta a norma dell'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.). 2.2. Nel secondo motivo il ricorrente rileva che sarebbero comunque esistiti i requisiti ordinari di ammissibilità del permesso premio, tenuto conto dell'intervenuta espiazione della pena riferibile all'associazione di tipo mafioso e dell'entità della pena già espiata o abbuonata a titolo di liberazione anticipata. 2 Il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare tale decisivo aspetto. 3. Il Procuratore generale requirente ha tempestivamente concluso come in epigrafe, dopo aver osservato che l'ordinanza impugnata avrebbe mancato di considerare l'incidenza della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che, a certe condizioni, ha esteso le possibilità dei detenuti per reati ex art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., non collaboranti con la giustizia, di accedere al permesso premio. 4. Il ricorrente ha, in data 2 dicembre 2021, depositato memoria, adesiva alle conclusioni del Procuratore generale e ulteriormente illustrativa delle ragioni esposte nell'impugnazione. Alla memoria sono allegate produzioni documentali, volte a comprovare i relativi assunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente rilevare che, nel giudizio di cassazione, sono insuscettibili di considerazione le memorie, e le produzioni difensive, presentate oltre il termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8960 del 7/2/2012, Mangione, Rv. 252215-01), che coincide con il quindicesimo giorno antecedente l'udienza, pubblica o camerale;
il termine ulteriore del quinto giorno antecedente l'udienza può essere sfruttato, ove una delle controparti abbia presentato a sua volta memoria, o preso sue conclusioni, a soli fini di replica, ossia al solo scopo di contrapporre le proprie argomentazioni a quelle avversarie (Sez. 2, n. 32033 del 21/3/2019, Berni, Rv. 277512-01). La memoria dell'odierno ricorrente, con i relativi allegati, non ha natura di memoria di replica e non rispetta il termine dei quindici giorni, risultando dunque irricevibile. Al di là di ciò, occorre ulteriormente considerare che, sempre nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti, neppure entro i termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., atti e documenti che l'interessato avrebbe avuto l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi;
il mancato assolvimento dell'onere, ove si traduca in una valutazione negativa, porta all'inammissibilità originaria del ricorso, che non può essere sanata a posteriori (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, Di Martino, Rv. 277600-01; Sez. 3, n. 23097 del 8/5/2019, Capezzuto, Rv. 276199-02). E il ricorso odierno è in radice inammissibile, per 3 genericità e difetto di autosufficienza, non rimediabile mediante memoria, alla stregua delle considerazioni seguenti. 2. Il suo primo motivo è diretto a confutare il ragionamento del giudice a quo, nella parte in cui questi - nel ritenere che il permesso premio potesse avere ingresso solo in base alla normativa derogatoria contenuta nel d.l. n. 8 del 1991 - ha rilevato la mancanza delle relative condizioni. 2.1. In effetti, ai sensi dell'art. 16-novies, comma 5, d.l. n. 8, cit., il beneficio in esame può essere concesso in deroga - per il caso in cui la collaborazione con la giustizia sia prestata dal condannato dopo la condanna irrevocabile pronunciata a suo carico, e riguardi fatti diversi da quelli oggetto della condanna stessa - solo previo adeguato vaglio giurisdizionale dei contenuti della collaborazione, che ne confermi i requisiti di intrinseca attendibilità, nonché di novità, completezza o importanza, individuati dall'art. 9, comma 3, del testo legislativo. Tale vaglio deve essere operato dalla sentenza, almeno di primo grado, che abbia giudicato sui fatti di cui sopra. Con tale previsione il legislatore ha, da un lato, inteso stimolare e premiare la collaborazione degli autori di gravissimi delitti, anche postuma rispetto al giudizio e anche in relazione a fatti diversi da quelli per i quali gli stessi erano stati condannati;
e, dall'altro, ha introdotto un'opportuna cautela a garanzia della serietà e consistenza della collaborazione così prestata, imponendo il previo riscontro giudiziale, ancorché di natura non definitiva, di tali caratteristiche (in termini, Sez. 1, n. 13952 del 4/2/2015, Consoli, Rv. 263078-01). Il Tribunale di sorveglianza ha operato la corretta ricognizione di tale normativa, conferente al caso di specie giacché il ricorrente stesso ammette di avere iniziato a collaborare solo dopo la conclusione dei processi che accertavano la sua partecipazione associativa e i reati da lui commessi in tale veste, e di averlo fatto in relazione a fatti e strategie criminali ulteriori, riconducibili alle medesime logiche di consorteria. 2.2. Il reale punto controverso è, dunque, se su tali condotte ulteriori, oggetto della collaborazione di OL, siano o meno intervenuti i prescritti accertamenti giurisdizionali, da cui possa altresì risalirsi a valutare lo spessore della collaborazione stessa. Il Tribunale di sorveglianza lo nega, e il ricorso - per contrastare efficacemente il rilievo - avrebbe dovuto puntualmente (e tempestivamente) allegare le sentenze comprovanti l'asserito travisamento dell'informazione decisiva posta a base della decisione. Tanto non è avvenuto, poiché al ricorso è allegata la sola relazione della Direzione nazionale antimafia, che nulla dice al riguardo. 4 3. Il secondo motivo è diretto a contrastare il ragionamento del giudice a quo, nella parte in cui questi ha implicitamente ritenuto che il permesso premio potesse avere ingresso solo in base alla normativa derogatoria contenuta nel d.l. n. 8 del 1991, e non anche in base alla normativa ordinaria. Anche questo motivo non è adeguatamente specifico. Il ricorrente non ricostruisce con compiutezza la propria posizione giuridica, né fa adeguatamente risaltare l'avvenuta espiazione della quota parte di pena che, in presenza di una collaborazione potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., avrebbe potuto astrattamente consentire l'accesso al permesso premio secondo il diritto comune. Ciò non permette a questa Corte di valutare, in limine, la pertinenza della doglianza. 4. L'ordinanza impugnata neppure può essere censurata, per non avere dato attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019., come osservato dal Procuratore generale. 4.1. Con la citata sentenza il giudice delle leggi ha ritenuto contrastante con la Costituzione la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia, tale da inibire imprescindibilmente al condannato per reati ex art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. - che ne avrebbe sotto ogni altro aspetto i requisiti - la concessione del permesso premio. A seguito della pronuncia, la collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie. In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa. A tal fine, non sarà sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito testualmente previsto dall'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma occorrerà estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze della vicenda, di cui sarà onere dello stesso condannato fare specifica allegazione (sul punto v. Sez. 1, n. 29151 del 24/9/2020, Maccarone, Rv. 279990-01). 5 Il Consigliere estensore Franc" co Centofanti T Il Presidente RE SE TI 4.2. Perché tale regime probatorio possa servire da modello alla decisione, occorre pur sempre che il condannato - che non ha collaborato con la giustizia, o che ha reso una collaborazione non conforme ai canoni - sia in condizione di essere ammesso al permesso premio secondo la disciplina comune. Come già notato, questo presupposto non è riconosciuto dalla decisione impugnata, che sul punto il ricorso non è in grado di scalfire. Alla decisione stessa non può allora essere addebitato di non aver operato valutazioni che risulterebbero incoerenti con le premesse su cui poggia, non adeguatamente smentite. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6652 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 10/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal collaboratore di giustizia SA OL avverso l'anteriore provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva negato al condannato l'invocato permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza rilevava, pregiudizialmente, che non vi erano le condizioni per la concessione del beneficio in deroga alle disposizioni vigenti, a norma dell'art. 16-novies, comma 5, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla I. 15 marzo 1991, n. 82, in quanto, essendo la collaborazione con la giustizia iniziata dopo la condanna, e vertendo su fatti ulteriori e diversi da quelli per i quali quest'ultima era intervenuta, non era su tali fatti stata ancora emessa sentenza, almeno di primo grado, a riscontro del valore della collaborazione stessa. 2. OL ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi che denunciano, entrambi, violazione di legge e vizio della motivazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente rappresenta di avere intrapreso il percorso di collaborazione, allorché le condanne a suo carico erano tutte divenute irrevocabili. Tale collaborazione avrebbe riguardato il sodalizio mafioso, di cui era stato in via definitiva ritenuto partecipe, nonché sodalizi contigui e numerosi reati-fine riferibili a tali organizzazioni criminali. Anche a voler ritenere applicabile, al suo caso, il citato art. 16-novies, comma 5, il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere mancante il requisito integrato dalla pronuncia della sentenza di primo grado, viceversa avutasi con riferimento all'omicidio dell'avvocato Fragalà. La sentenza in questione utilizzerebbe ampiamente le sue dichiarazioni, sulla cui base sarebbero state inflitte ai responsabili lunghe pene detentive. OL sarebbe stato sottoposto ad esame incrociato dibattimentale anche in altri processi e sarebbe stato già ritenuto, in sede giurisdizionale, fonte attendibile. Il richiesto permesso premio, dunque, non poteva essergli negato, trattandosi di detenuto non pericoloso, perché da anni lontano da contesti di criminalità organizzata, e serbante regolare condotta a norma dell'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.). 2.2. Nel secondo motivo il ricorrente rileva che sarebbero comunque esistiti i requisiti ordinari di ammissibilità del permesso premio, tenuto conto dell'intervenuta espiazione della pena riferibile all'associazione di tipo mafioso e dell'entità della pena già espiata o abbuonata a titolo di liberazione anticipata. 2 Il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare tale decisivo aspetto. 3. Il Procuratore generale requirente ha tempestivamente concluso come in epigrafe, dopo aver osservato che l'ordinanza impugnata avrebbe mancato di considerare l'incidenza della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che, a certe condizioni, ha esteso le possibilità dei detenuti per reati ex art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., non collaboranti con la giustizia, di accedere al permesso premio. 4. Il ricorrente ha, in data 2 dicembre 2021, depositato memoria, adesiva alle conclusioni del Procuratore generale e ulteriormente illustrativa delle ragioni esposte nell'impugnazione. Alla memoria sono allegate produzioni documentali, volte a comprovare i relativi assunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente rilevare che, nel giudizio di cassazione, sono insuscettibili di considerazione le memorie, e le produzioni difensive, presentate oltre il termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8960 del 7/2/2012, Mangione, Rv. 252215-01), che coincide con il quindicesimo giorno antecedente l'udienza, pubblica o camerale;
il termine ulteriore del quinto giorno antecedente l'udienza può essere sfruttato, ove una delle controparti abbia presentato a sua volta memoria, o preso sue conclusioni, a soli fini di replica, ossia al solo scopo di contrapporre le proprie argomentazioni a quelle avversarie (Sez. 2, n. 32033 del 21/3/2019, Berni, Rv. 277512-01). La memoria dell'odierno ricorrente, con i relativi allegati, non ha natura di memoria di replica e non rispetta il termine dei quindici giorni, risultando dunque irricevibile. Al di là di ciò, occorre ulteriormente considerare che, sempre nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti, neppure entro i termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., atti e documenti che l'interessato avrebbe avuto l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi;
il mancato assolvimento dell'onere, ove si traduca in una valutazione negativa, porta all'inammissibilità originaria del ricorso, che non può essere sanata a posteriori (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, Di Martino, Rv. 277600-01; Sez. 3, n. 23097 del 8/5/2019, Capezzuto, Rv. 276199-02). E il ricorso odierno è in radice inammissibile, per 3 genericità e difetto di autosufficienza, non rimediabile mediante memoria, alla stregua delle considerazioni seguenti. 2. Il suo primo motivo è diretto a confutare il ragionamento del giudice a quo, nella parte in cui questi - nel ritenere che il permesso premio potesse avere ingresso solo in base alla normativa derogatoria contenuta nel d.l. n. 8 del 1991 - ha rilevato la mancanza delle relative condizioni. 2.1. In effetti, ai sensi dell'art. 16-novies, comma 5, d.l. n. 8, cit., il beneficio in esame può essere concesso in deroga - per il caso in cui la collaborazione con la giustizia sia prestata dal condannato dopo la condanna irrevocabile pronunciata a suo carico, e riguardi fatti diversi da quelli oggetto della condanna stessa - solo previo adeguato vaglio giurisdizionale dei contenuti della collaborazione, che ne confermi i requisiti di intrinseca attendibilità, nonché di novità, completezza o importanza, individuati dall'art. 9, comma 3, del testo legislativo. Tale vaglio deve essere operato dalla sentenza, almeno di primo grado, che abbia giudicato sui fatti di cui sopra. Con tale previsione il legislatore ha, da un lato, inteso stimolare e premiare la collaborazione degli autori di gravissimi delitti, anche postuma rispetto al giudizio e anche in relazione a fatti diversi da quelli per i quali gli stessi erano stati condannati;
e, dall'altro, ha introdotto un'opportuna cautela a garanzia della serietà e consistenza della collaborazione così prestata, imponendo il previo riscontro giudiziale, ancorché di natura non definitiva, di tali caratteristiche (in termini, Sez. 1, n. 13952 del 4/2/2015, Consoli, Rv. 263078-01). Il Tribunale di sorveglianza ha operato la corretta ricognizione di tale normativa, conferente al caso di specie giacché il ricorrente stesso ammette di avere iniziato a collaborare solo dopo la conclusione dei processi che accertavano la sua partecipazione associativa e i reati da lui commessi in tale veste, e di averlo fatto in relazione a fatti e strategie criminali ulteriori, riconducibili alle medesime logiche di consorteria. 2.2. Il reale punto controverso è, dunque, se su tali condotte ulteriori, oggetto della collaborazione di OL, siano o meno intervenuti i prescritti accertamenti giurisdizionali, da cui possa altresì risalirsi a valutare lo spessore della collaborazione stessa. Il Tribunale di sorveglianza lo nega, e il ricorso - per contrastare efficacemente il rilievo - avrebbe dovuto puntualmente (e tempestivamente) allegare le sentenze comprovanti l'asserito travisamento dell'informazione decisiva posta a base della decisione. Tanto non è avvenuto, poiché al ricorso è allegata la sola relazione della Direzione nazionale antimafia, che nulla dice al riguardo. 4 3. Il secondo motivo è diretto a contrastare il ragionamento del giudice a quo, nella parte in cui questi ha implicitamente ritenuto che il permesso premio potesse avere ingresso solo in base alla normativa derogatoria contenuta nel d.l. n. 8 del 1991, e non anche in base alla normativa ordinaria. Anche questo motivo non è adeguatamente specifico. Il ricorrente non ricostruisce con compiutezza la propria posizione giuridica, né fa adeguatamente risaltare l'avvenuta espiazione della quota parte di pena che, in presenza di una collaborazione potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., avrebbe potuto astrattamente consentire l'accesso al permesso premio secondo il diritto comune. Ciò non permette a questa Corte di valutare, in limine, la pertinenza della doglianza. 4. L'ordinanza impugnata neppure può essere censurata, per non avere dato attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019., come osservato dal Procuratore generale. 4.1. Con la citata sentenza il giudice delle leggi ha ritenuto contrastante con la Costituzione la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia, tale da inibire imprescindibilmente al condannato per reati ex art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. - che ne avrebbe sotto ogni altro aspetto i requisiti - la concessione del permesso premio. A seguito della pronuncia, la collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie. In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa. A tal fine, non sarà sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito testualmente previsto dall'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma occorrerà estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze della vicenda, di cui sarà onere dello stesso condannato fare specifica allegazione (sul punto v. Sez. 1, n. 29151 del 24/9/2020, Maccarone, Rv. 279990-01). 5 Il Consigliere estensore Franc" co Centofanti T Il Presidente RE SE TI 4.2. Perché tale regime probatorio possa servire da modello alla decisione, occorre pur sempre che il condannato - che non ha collaborato con la giustizia, o che ha reso una collaborazione non conforme ai canoni - sia in condizione di essere ammesso al permesso premio secondo la disciplina comune. Come già notato, questo presupposto non è riconosciuto dalla decisione impugnata, che sul punto il ricorso non è in grado di scalfire. Alla decisione stessa non può allora essere addebitato di non aver operato valutazioni che risulterebbero incoerenti con le premesse su cui poggia, non adeguatamente smentite. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021