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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr. Avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1264/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(p.iva ), con sede in Lecce via Lodi n.38, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, quale mandataria della (p.iva ) con sede in Milano via Parte_2 P.IVA_2
Sa Prospero n.4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Gabriele
Maria Panini del foro di Roma ( ), giusta procura speciale alle liti, ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso la cancelleria del tribunale.
Attore
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ) ed ivi residente in contrada Cirafi CP_1 CodiceFiscale_2
s.n., e , nata a [...] il [...] ( ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
Chiarosi n.24.
Convenuti contumaci
Oggetto: condannatorio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato in cancelleria il 22.08.2023, la ha convenuto in Parte_1
giudizio il sig. , nella qualità di debitore principale, e la sig.ra , nella qualità di CP_1 Controparte_2
fideiussore, al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n.4211380 del
26.06.2007 che gli stessi avevano stipulato con la (oggi per la Controparte_3 Controparte_4
somma complessiva di € 31.815,00, e quindi per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 28.374,97 oltre gli interessi nella misura convenzionalmente pattuiti a decorrere dal 20.12.2012 sino all'effettivo soddisfo.
Secondo l'assunto della ricorrente, i convenuti si erano resi inadempienti all'obbligo di pagamento delle rate pattuite, per cui la loro esposizione debitoria nei confronti della società finanziatrice ammontava a €
28.374,97 alla data del 19.12.2012, come risultante dall'estratto conto prodotto in atti.
Il credito di cui sopra sarebbe stato ceduto da a con contratto del 19.12.2012, CP_4 Controparte_5
in virtù di una cessione di crediti in blocco ex legge 130/1999 pubblicata sulla GURI n.14 del 02.02.2013.
Successivamente la avrebbe ceduto il credito a con contratto del Controparte_5 Parte_2
31.01.2022, di cui sarebbe stata data comunicazione con avviso pubblicato sulla GURI n.38 del 02.04.2022.
La agendo quale mandataria della ha quindi chiesto la condanna dei convenuti Parte_1 Parte_2
al pagamento della somma di € 28.374,97 oltre agli interessi nella misura convenzionalmente pattuita a decorrere dal 20.12.2012 fino all'effettivo soddisfo.
Con decreto del 10.09.2023 il giudice assegnatario della causa, dott.Gilotta, aveva fissato l'udienza a trattazione scritta per il giorno 29.11.2023, assegnando a parte ricorrente termine fino a quaranta giorni prima della data dell'udienza per la notifica del ricorso introduttivo e del medesimo decreto di fissazione dell'udienza.
Con decreto del 24.11.2023 la causa veniva assegnata dal dott.Gilotta all'odierno decidente, con fissazione dell'udienza a trattazione scritta per il giorno 18.12.2023.
All'udienza predetta, tenuto conto che non risultava prodotta in giudizio la copia del ricorso notificato ai resistenti, questo decidente rinviava la causa all'udienza del 29.01.2024, onerando parte ricorrente di produrre quanto richiesto.
La depositava copia del ricorso notificato il 27.12.2023, per cui la causa veniva rinviata all'udienza del Pt_1
09.07.2024, ove veniva posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
La domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Al riguardo si osserva che parte ricorrente ha effettuato una prima notifica con raccomandate inviate dal suo difensore in data 13.09.2023, ai sensi degli artt.1 e 7 della legge n.53/1994.
La suddetta notifica non risulta essere andata a buon fine nei confronti del sig. , mentre nei Parte_3
confronti della sig.ra si è perfezionata per compiuta giacenza, come risultante dal modello 23L CP_2 depositato in giudizio. La società ricorrente ha quindi proceduto alla notifica mediante notifica a mani eseguita dall' di CP_6
Caltanissetta in data 19.10.2023, presso la residenza del sig. in contrada Cirafi di Caltanissetta, ma Parte_3 anche tale notifica non è andata a buon fine poiché l'ufficiale giudiziario ha attestato di non avere “potuto notificare poiché zona vasta di campagna. Da informazioni assunte lo stesso non risulta conosciuto”.
Visto l'esito negativo di tale ultima notifica, l'ufficiale giudiziario ha quindi proceduto alla notifica ai sensi dell'art.143 c.p.c. presso l'ultima residenza conosciuta del sig. , come da certificato allegato, CP_1
depositando il relativo atto presso la casa comunale in data 23.11.2024.
Sebbene la notifica nei confronti di quest'ultimo si sia perfezionata nei venti giorni successivi al deposito dell'atto presso la casa comunale, quindi il 13.12.2024, ritiene questo giudicante che, ai fini della verifica del rispetto dei termini assegnati dal giudice con il decreto di fissazione di udienza, debba tenersi conto dei vari tentativi di notifica eseguiti dalla parte ricorrente a partire dall'invio della raccomandata a.r. del 13.09.2024
e quindi nel caso il termine risulta rispettato.
Venendo al merito della controversia, in mancanza di contestazioni da parte dei convenuti, deve ritenersi che la società di cui la è mandataria, sia legittimata ad agire in giudizio nella qualità di Controparte_7 Pt_1
cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_4
Al riguardo è stato giustamente affermato che “…la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera si la concessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta…”
(Cass.Civ. sez.I, ord. 17262 del 24.06.2024).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, i convenuti non si sono costituiti in giudizio per cui, non avendo formulato alcuna contestazione circa la manca inclusione del credito azionato dalla ra quelli ceduti Pt_2
in blocco dalla , deve ritenersi che gli stessi ne abbiano implicitamente riconosciuta la sua CP_4
inclusione.
Del pari, non può essere scrutinata l'eventuale prescrizione del diritto di credito azionato da parte attrice, essendo l'eccezione di prescrizione un'eccezione in senso stretto che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Per ciò che concerne il merito della domanda attrice, la ha prodotto in giudizio sia il contratto di Pt_1 finanziamento originariamente stipulato tra la e i convenuti, sia l'estratto conto del rapporto da CP_4
cui risulta che, alla data del 20.12.2022, questi ultimi fossero debitori della somma di € 28.374,97. Dal suddetto estratto risulta che il debitore principale non abbia proceduto al pagamento delle rate a CP_1
far data dal 2009, per cui sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto quantomeno a far data dal 20.12.2012.
Ne consegue che, intervenuta la risoluzione di diritto del contratto con efficacia retroattiva, i convenuti debbano essere condannati al pagamento della somma di € 28.374,97 oltre al pagamento degli interessi legali nel frattempo maturati a decorrere dal 20.12.2012 fino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, la parte attrice ha pienamente provato, attraverso la produzione dei documenti sopra indicati, la fondatezza del proprio credito, mentre nessun fatto impeditivo o estintivo delle obbligazioni assunte è stato dedotto da parte dei convenuti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura di cui al D.M. 55/2014 valori minimi, tenuto conto della scarna attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.1264/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento n.4211380 del 26.06.2007 che i convenuti avevano stipulato con la Controparte_3
condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 28.374,97 oltre agli interessi legali nel frattempo maturati a decorrere dal 20.12.2012 fino all'effettivo soddisfo;
condanna i convenuti al rimborso in favore della delle spese di lite, che liquida in € 2.768,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta 27 dicembre 2024 Il G.O.P.
Dr. Avv. Andrea Ingiulla