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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/12/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Proc. R.G. n. 4808/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 10.12.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, all'udienza del 10.12.25 ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al R.G. n. 4808/2024, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1- , nato il [...] a [...]án, Parte_1
Argentina e residente in [...]873, Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina;
2- OS JO , minore rappresentato e difeso dai genitori Pt_1
Sig.ra Sig. , nata Persona_1 Parte_1 il 14/02/2008 a San Miguel de Tucumán, Argentina e residente in [...]1429, Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina;
3- , minore rappresentato e difeso dai genitori Sig.ra Controparte_1
e Sig. , nata il Persona_1 Parte_1
19/05/2011 a San Miguel de Tucumán, Argentina e residente in [...]1429, Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina;
4- , nata il [...] a [...]án, Controparte_2
Argentina e residente in [...]S/N, Yerba Buena, Tucumán, Argentina;
, nata il [...] a [...]án, Controparte_3
Argentina e residente in [...]S/N, Yerba Buena, Tucumán, Argentina;
6- , nato il [...] a [...]án, CP_4
Argentina e residente in [...]3000 - Country Las Yungas, Yerba Buena, Tucumán, Argentina;
7- , nata il [...] a [...]án, Controparte_5
Argentina, residente in [...]y Canal Sur S/N - Country Las Yungas, Yerba Buena, Tucumán, Argentina;
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale che li rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata nelle forme di legge ed allegata al ricorso introduttivo (PEC in atti) RICORRENTI e ; Controparte_6
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_6 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di Persona_2
, nato in data [...], nel Comune di Trecchina (PZ),
[...] poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui
2 al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero non ha inteso costituirsi rimanendo contumace per tutta la durata del processo. IN RITO Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
, è nato in data [...], nel Persona_2
Comune di Trecchina (PZ), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato,
3 comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
4 nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, stante la contumacia del CP_6
5 resistente, si limita alla ricognizione e verifica della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo nato in [...] Persona_2
23/09/1902, nel Comune di Trecchina (PZ), e la linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_6 provvedimenti consequenziali. SPESE Si osserva che spesso, in analoghi procedimenti, il
[...]
si costituisce chiedendo, tra l'altro, la compensazione delle CP_6 spese di lite stante l'eccezionalità della situazione occasionata dall'elevato numero di domande da vagliare che ha portato ad una paralisi degli uffici amministrativi/consolari. Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). D'altro canto, stante anche la contumacia dell'amministrazione resistente, il Tribunale ritiene che “la compensazione delle spese di lite non può giustificarsi sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione” (così: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 643/2016; Trib. Firenze, ord. 05.09.23). Conclusivamente, le spese non possono essere compensate per cui
6 seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto: a) dei minimi tariffari per bassa complessità; b) dell'assenza della fase di trattazione/istruttoria; c) della riduzione a motivo della serialità delle questioni trattate.
P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4808/24, così provvede:
(i) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_6
(ii) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
(iii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1) , nato il [...] a [...] Parte_1
Tucumán, Argentina;
2) , nata il [...] a [...] Persona_3
Tucumán, Argentina rappresentato e difeso dai genitori Sig.ra e Sig. Persona_1 Parte_1
(in precedenza generalizzato);
3) , nata il [...] a [...] Controparte_1
Tucumán, Argentina rappresentata e difeso dai genitori Sig.ra e Sig. Persona_1 Parte_1
(in precedenza generalizzato);
4) , nata il [...] a [...] Controparte_2
Tucumán, Argentina;
5) , nata il [...] a [...] CP_3
Tucumán, Argentina;
6) , nato il [...] a [...] CP_4
Tucumán, Argentina;
7) , nata il [...] a [...] Controparte_5
Tucumán, Argentina;
SONO CITTADINI ITALIANI IURE ; Controparte_7
(iv) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_6 stato civile del Comune di Trecchina (PZ) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni
7 e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(v) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_6 dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.735,00 di cui € 1.190,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Motivazione contestuale Del che è verbale.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 10.12.25 Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
8
Proc. R.G. n. 4808/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 10.12.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, all'udienza del 10.12.25 ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al R.G. n. 4808/2024, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1- , nato il [...] a [...]án, Parte_1
Argentina e residente in [...]873, Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina;
2- OS JO , minore rappresentato e difeso dai genitori Pt_1
Sig.ra Sig. , nata Persona_1 Parte_1 il 14/02/2008 a San Miguel de Tucumán, Argentina e residente in [...]1429, Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina;
3- , minore rappresentato e difeso dai genitori Sig.ra Controparte_1
e Sig. , nata il Persona_1 Parte_1
19/05/2011 a San Miguel de Tucumán, Argentina e residente in [...]1429, Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina;
4- , nata il [...] a [...]án, Controparte_2
Argentina e residente in [...]S/N, Yerba Buena, Tucumán, Argentina;
, nata il [...] a [...]án, Controparte_3
Argentina e residente in [...]S/N, Yerba Buena, Tucumán, Argentina;
6- , nato il [...] a [...]án, CP_4
Argentina e residente in [...]3000 - Country Las Yungas, Yerba Buena, Tucumán, Argentina;
7- , nata il [...] a [...]án, Controparte_5
Argentina, residente in [...]y Canal Sur S/N - Country Las Yungas, Yerba Buena, Tucumán, Argentina;
elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale che li rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata nelle forme di legge ed allegata al ricorso introduttivo (PEC in atti) RICORRENTI e ; Controparte_6
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_6 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di Persona_2
, nato in data [...], nel Comune di Trecchina (PZ),
[...] poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui
2 al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero non ha inteso costituirsi rimanendo contumace per tutta la durata del processo. IN RITO Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
, è nato in data [...], nel Persona_2
Comune di Trecchina (PZ), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato,
3 comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla
4 nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, stante la contumacia del CP_6
5 resistente, si limita alla ricognizione e verifica della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo nato in [...] Persona_2
23/09/1902, nel Comune di Trecchina (PZ), e la linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_6 provvedimenti consequenziali. SPESE Si osserva che spesso, in analoghi procedimenti, il
[...]
si costituisce chiedendo, tra l'altro, la compensazione delle CP_6 spese di lite stante l'eccezionalità della situazione occasionata dall'elevato numero di domande da vagliare che ha portato ad una paralisi degli uffici amministrativi/consolari. Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). D'altro canto, stante anche la contumacia dell'amministrazione resistente, il Tribunale ritiene che “la compensazione delle spese di lite non può giustificarsi sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione” (così: Consiglio di Stato, Sezione Terza, sent. n. 643/2016; Trib. Firenze, ord. 05.09.23). Conclusivamente, le spese non possono essere compensate per cui
6 seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto: a) dei minimi tariffari per bassa complessità; b) dell'assenza della fase di trattazione/istruttoria; c) della riduzione a motivo della serialità delle questioni trattate.
P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4808/24, così provvede:
(i) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_6
(ii) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
(iii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1) , nato il [...] a [...] Parte_1
Tucumán, Argentina;
2) , nata il [...] a [...] Persona_3
Tucumán, Argentina rappresentato e difeso dai genitori Sig.ra e Sig. Persona_1 Parte_1
(in precedenza generalizzato);
3) , nata il [...] a [...] Controparte_1
Tucumán, Argentina rappresentata e difeso dai genitori Sig.ra e Sig. Persona_1 Parte_1
(in precedenza generalizzato);
4) , nata il [...] a [...] Controparte_2
Tucumán, Argentina;
5) , nata il [...] a [...] CP_3
Tucumán, Argentina;
6) , nato il [...] a [...] CP_4
Tucumán, Argentina;
7) , nata il [...] a [...] Controparte_5
Tucumán, Argentina;
SONO CITTADINI ITALIANI IURE ; Controparte_7
(iv) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_6 stato civile del Comune di Trecchina (PZ) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni
7 e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(v) CONDANNA il al pagamento, in favore Controparte_6 dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.735,00 di cui € 1.190,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Motivazione contestuale Del che è verbale.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 10.12.25 Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
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