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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. dott. Carlotta Calvosa Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1999 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cavallaro del C.F._1
foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Carlo Mirabello 23, elegge domicilio;
appellante e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica pro tempore,
(c.f. ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
appellati-contumaci con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza resa nelle forme di cui all'art 702 bis e ss c.p.c. dal Tribunale di Roma in data 8.3.2022 a definizione del proc.to. n. 2251/21.
Conclusioni
Lingurar NU Bogdan: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento n. 2251/21, in data 08.03.2022 e comunicata a mezzo pec in pari data, disporre - previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma
2, e 283 c.p.c. - l'annullamento del provvedimento di allontanamento per motivi
1 imperativi di pubblica sicurezza, emesso dal Prefetto della Provincia di Roma - UTG, in data 26.11.2020. Con vittoria di spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, da distarsi in favore del procuratore antistatario».
Procura Generale: «Ritenuto di dover condividere le argomentazioni del provvedimento di primo grado, esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso/ reclamo avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento ed analogo parere contrario in merito alla sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, concernente l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, emesso dal Prefetto della
Provincia di Roma – UTG in data 26.11.2020».
_ _ _
Il sig. ha impugnato, innanzi al Tribunale di Roma, il Parte_1
provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Roma - UTG, in data
26.11.2020 chiedendone, in via principale, l'annullamento, ed in via subordinata, la riduzione del periodo di durata del divieto di reingresso.
Egli ha dedotto e documentato: di vivere da più di dieci anni in Italia, unitamente alla propria famiglia;
che l'interno nucleo familiare, composto, oltre che da lui stesso, dalla madre ( ), dalla sorella ( , dalla fidanzata Persona_1 Persona_2
( aveva, dapprima, vissuto in Fiano Romano, ove egli era Persona_3
regolarmente residente e titolare di carta di identità; che egli aveva conseguito, in
Italia, la patente di guida categoria B rilasciata dalla MCTC di Roma in data
11.03.2015; che, successivamente, il nucleo familiare si era trasferito in Roma ove viveva presso l'abitazione sita in via Saluggia 11, locata con regolare contratto dalla madre;
che sua madre svolgeva regolare attività lavorativa quale badante, la sorella quale dipendente e, dall'inizio del 2020, quale titolare di attività di panificazione;
la fidanzata era, invece, titolare di attività di estetista in Roma;
che egli non aveva alcun legame con la Romania, né parenti né amici, essendosene allontanato, senza più farvi ritorno, quando era molto giovane (aveva dichiarato all' Ufficio immigrazione di essere entrato in Italia il 20.11.2015); che, nel 2015, a causa di amicizie sbagliate, si era reso autore di furto;
all'esito del processo, era stato detenuto e ammesso, con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza su parere favorevole del Pubblico
Ministero, alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione in Roma, ove aveva finito di scontare la pena inflittagli beneficiando sempre della liberazione
2 anticipata in ragione dell'ottima condotta tenuta;
che l'intero periodo di detenzione si era caratterizzato per il massimo rispetto di tutte le restrizioni imposte e per la fattiva partecipazione al percorso di reinserimento nella società; che egli aveva sempre svolto attività lavorativa alla quale era stato ammesso nel carcere di Rieti;
in sede penale mai era stato proposto un suo allontanamento dall' Italia;
che, ultimata l'espiazione della pena, non aveva più avuto alcun problema con la giustizia e coadiuvava la sorella nel panificio che la stessa aveva avviato all'inizio del 2020.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
In data, 07.03.2022 si costituiva il per invocare la conferma del CP_1
provvedimento impugnato.
All'esito, il Giudice riservava la propria decisione;
riserva che veniva sciolta con ordinanza emessa in data 08.03.2022 di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al rimborso delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello il il 6.4.22 lamentando: la Pt_1 violazione dell'art 20 commi 3, 4 e 5 del D.lvo n. 30/07 avendo il Giudice posto a fondamento del suo pronunciamento l'esistenza di condanne risalenti oramai nel tempo per delitti commessi nell'anno 2015 ed il fatto che egli non disponesse di un contratto di lavoro, senza aver motivato in alcun modo in merito all'eventuale sua effettiva ed attuale pericolosità, né descritto nello specifico le condotte delittuose in concreto a lui contestate, in tal modo avendo operato un illegittimo automatismo tra dette condanne e i motivi di pubblica sicurezza;
né era stata operata alcuna valutazione della sua personalità e delle sue condizioni di vita con il dovuto riferimento alla durata del soggiorno in Italia, alla sua situazione familiare ed economica (non potendo nuocergli il sol fatto che il suo lavoro presso il panificio della sorella non fosse regolarmente contrattualizzato), all'integrazione sociale culturale nel territorio nazionale, all' effettiva esistenza ed all'importanza dei suoi legami con il Paese di origine;
che il Giudice nemmeno si era pronunciato in merito alla richiesta riduzione del periodo di divieto di reingresso in Italia, per le medesime ragioni, in via subordinata, da contenersi nel minimo di legge.
Per tali ragioni egli formulava le conclusioni sopra riportate.
Regolarmente citati in giudizio né il nella Controparte_3 Controparte_2
si sono costituiti in giudizio e sono pertanto dichiarati contumaci.
3 Il rappresentante della Procura Generale chiedeva il rigetto dell'appello.
A seguito di alcuni rinvii resisi necessari per ottenere l'inoltro della relazione richiesta al Servizio sociale del di Roma, pervenuta il 12.2.25, con decreto CP_4 presidenziale è stata “cartolarizzata” ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. l'udienza del
13.3.2025.
* * *
L'appello può meritare accoglimento.
L'Autorità prefettizia ha disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale ritenendo che questi rientrasse in una delle categorie di cui all'art 1 del d.lvo n. 159/2011
La Corte di Cassazione ha sottolineato che il controllo giurisdizionale deve essere diretto ad accertare l'obiettiva appartenenza del soggetto intimato a una delle categorie di soggetti pericolosi in base a detto d.lvo n. 159/2011 e che l'analisi deve essere condotta nell'osservanza dell'accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, ovvero in base all'attualità della pericolosità ed alla necessità di esaminare globalmente la personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita
(Cass n. 16626/17; 23423/22, 2276/22). Sicché, la valutazione di pericolosità non può essere posta in essere solo facendo affidamento sui precedenti penali e sulla precedente sottoposizione a misure di prevenzione, in quanto occorre altresì che si valuti la personalità del soggetto desumibile dalle sue condotte di vita (Cass n.
5872/20; 20692/19).
D'altro canto, l'art 20 del d.lvo n. 30/07, letto nella sua completezza, impone che si tenga conto di altri interessi di rilievo costituzionale o internazionale, quali la durata del soggiorno in Italia, la situazione familiare ed economica, l'integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale (artt 29, 30 e 31 Cost e art 8 CEDU) e l'importanza dei suoi legami con il Paese di origine (art 20, co 5, d.lvo n. 30/2007). Il co. 4 di detto art 20 d.lvo n. 30/07 stabilisce, inoltre, che i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza e che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
4 Nel caso specifico, risulta che il è stato condannato per una pluralità di reati Pt_1
di furto, tentati e consumati, commessi tutti nel corso degli anni 2014 e 2015, scontando la pena dall' 8.12.2017 al 5.11.2020.
In ragione della sua buona condotta detentiva, egli è stato ammesso al lavoro nell'istituto di pena, gli sono state applicate diverse riduzioni della pena e gli è stata concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Dagli acquisiti certificati risulta che egli, dal 2015, non è stato ulteriormente sottoposto ad indagine. La stazione dei CC del suo attuale luogo di residenza non ha segnalato alcunché a suo carico.
Dalla relazione del Servizio sociale del , redatta a seguito di incontro CP_4
a domicilio, risulta che il convive con la sorella e con la madre in un Pt_1 appartamento ubicato in Roma, alla via Saluggia n. 11 (quest'ultima fa rientro a casa quando le è consentito dal suo impiego come badante), lavora in aiuto alla sorella, la quale gestisce un negozio di alimentari: (la sorella) si mostra molto Per_2
soddisfatta ed appassionata al suo lavoro. ed escono di casa Pt_1 Per_2
insieme alla mattina molto presto e trascorrono l'intera giornata al negozio dove
si occupa della piena gestione del contatto con i clienti mentre il signor Per_2
fornisce un valido supporto nella gestione del magazzino, acquisti, scarico Pt_1
merci, ecc.. descrive suo fratello come molto attivo e disponibile per tutto Per_2
quello che è necessario. L'attività è per entrambi molto impegnativa, soprattutto per il lungo orario trascorso fuori casa, ma il signor si dichiara molto contento Pt_1
di poter essere di supporto alla sorella. La descrive come molto concentrata sul suo lavoro tanto che, a volte, anche la domenica, unico loro giorno libero, lo “trascina”
a fare acquisti per il negozio. Riguardo la sua condizione personale, il signor dichiara che, in mancanza di documenti in regola, oltre al lavoro con la Pt_1
sorella si è attivato dando la sua disponibilità per brevi lavoretti che gli vengono proposti da conoscenti. Un amico che gestisce una ditta di traslochi, per esempio, lo fa lavorare in momenti di particolare bisogno. esprime la volontà di darsi Pt_1
da fare anche per contribuire economicamente alle spese sostenute dalla sua famiglia per l'affitto dell'appartamento e tutte le altre necessità. si mostra sicuro della sua capacità, non appena possibile, di reperire una stabile attività lavorativa non essendo spaventato da lavori anche molto faticosi.
Non risulta, dunque, che, oramai in Italia da almeno dieci anni, il ricorrente abbia significativi legami familiari nel suo Paese di origine. Sempre in Italia - quando con
5 la madre e la sorella abitava in Fiano Romano - egli aveva conosciuto una donna rumena, più grande di lui, dalla cui relazione era nata una bambina;
entrambe si erano trasferite in Germania ed egli ha affermato all' assistente sociale di sentire la ragazza quotidianamente, quest'ultima trascorrendo le vacanze estive in Italia.
Sulla scorta di tali emergenze, la Corte riscontra che non emergono all'attualità oggettivi elementi per poter sostenere la condizione di pericolosità sociale del ricorrente, la formulazione del relativo giudizio, per quanto detto, non potendo fondarsi solo sui pregressi, e oramai lontani nel tempo, suoi precedenti giudiziari.
Il Lingurar ha allegato il suo radicamento sul territorio nazionale, l'esistenza in
Roma dei suoi legami familiari, in ragione dei quali si vede assicurato l'alloggio e la possibilità di collaborare nell'attività commerciale della sorella. Anche la madre vive in Roma e ciò rende ulteriormente verosimile che egli non abbia da anni più coltivato relazioni parentali in Romania.
Per tali motivi, dunque, il reclamo merita accoglimento ed è dichiarato l'annullamento del decreto di allontanamento dal territorio nazionale.
La particolarità, in fatto ed in diritto, delle questioni affrontate, con la oggettiva complessità della valutazione del caso dovuta alla pregressa biografia penale del ricorrente, impongono la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, sull'appello proposto dal sig. avverso l'ordinanza resa nelle Parte_1 forme di cui all'art 702 bis e ss c.p.c. dal Tribunale di Roma in data 8.3.2022 a definizione del proc.to. n. 2251/21:
- accoglie il reclamo e, in riforma dell'ordinanza stessa, annulla il provvedimento con il quale, il data 26.11.2020, il Prefetto di Roma ha ordinato l'allontanamento dal territorio nazionale di n. in Parte_1
Romania il 28.8.86;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Roma, così deciso il 13.3.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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