TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 24.09.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 669/2024, promosso da
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea Ranalli ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Frosinone, Via Mastroianni n.14
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to
[...]
e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, in virtù di procura generale alle liti, in atti, e presso la stessa elett.te domiciliato in Frosinone, Viale Marconi n.31
resistente
Oggetto del giudizio: malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/02/2024, ha esposto che: 1) aveva Parte_1 lavorato per oltre 40 anni come coltivatrice diretta ed era già portatrice di un danno biologico nella misura del 18% per le patologie professionali della spondilodiscoartrosi lombo-sacrale e della tendinite e borsite delle spalle;
2) in data
01.03.2023 aveva denunciato anche la patologia professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale all' che però aveva rigettato la richiesta sul CP_1 presupposto della inidoneità del rischio lavorativo;
3) era invece portatrice di un danno biologico in misura pari al 6%, ovvero altra misura, da unificarsi al pregresso danno già riconosciuto.
Tanto esposto, l'attrice ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a riconoscere la CP_1 nuova malattia professionale e conseguentemente a corrispondere le prestazioni di legge.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando per il rigetto del ricorso e rilevando che, trattandosi di patologia CP_1 professionale non tabellata, era onere della ricorrente dare la prova dell'esistenza della malattia, della presenza del rischio e del nesso di causalità tra gli stessi.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale e della
C.T.U. medico-legale.
All'esito dell'udienza del 24.09.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali sia principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale, Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa emerge in maniera chiara ed assolutamente convincente, siccome sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che la patologia denunciata della
“Sofferenza neurogena del nervo mediano di discreta entità a dx, di lieve entità a sx” oltre a non presentare caratteristiche di cronicità, non può essere ascritta a genesi professionale in quanto la ricorrente non risulta essere stata adibita “in modo non occasionale” a “lavorazioni comportanti movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”.
Anche in replica alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, il perito ha convincentemente motivato le ragioni del proprio diniego al riconoscimento della nuova patologia denunciata, rilevando che: a) l'impegno fisico richiesto alla ricorrente nel corso della sua giornata lavorativa veniva ripartito tra varie attività che, pur necessitando anche dell'utilizzo delle mani, non determinavano per cicli ripetuti e prolungati lo stesso tipo di movimento a carico di polsi e mani, e quindi sollecitazioni ripetute dello stesso gruppo muscolo-tendineo; b) relativamente all'utilizzo di strumenti vibranti, non sono erano stati forniti dati certi sul tipo di vibrazioni, sul tempo e sulla frequenza di utilizzo di ciascuno di essi, elementi di rilevante importanza nella valutazione del rischio di queste patologie;
c) lo scarso valore probante delle deposizioni testimoniali, non avendo le stesse fornito indicazioni relative alla frequenza delle singole attività ed alla loro distribuzione e durata nel corso della giornata.
Per tali ragioni il C.T.U. ha ritenuto difettare la condizione di cronicità tale da determinare un danno biologico permanente, considerando sia la sintomatologia lamentata dalla ricorrente, sia valutando l'esito dell'esame elettromiografico
- peraltro unico accertamento strumentale versato in atti e risalente all'anno 2023, allorché la ricorrente era 57enne - che depongono per “una forma iniziale,
“irritativa” del nervo, ancora reversibile con adeguato riposo e cure”.
Il C.T.U. - pur ritenendo di poter quantificare il danno subito dalla ricorrente per la rilevata sofferenza neurogena in misura del 2% - ha in definitiva concluso per il difetto di eziologia lavorativa della patologia in questione.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su un presupposto che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondato.
L'attrice non è tenuta a rifondere all' convenuto le spese di lite, ricorrendo CP_2 le condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Frosinone, 24.09.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 24.09.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 669/2024, promosso da
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea Ranalli ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Frosinone, Via Mastroianni n.14
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to
[...]
e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, in virtù di procura generale alle liti, in atti, e presso la stessa elett.te domiciliato in Frosinone, Viale Marconi n.31
resistente
Oggetto del giudizio: malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/02/2024, ha esposto che: 1) aveva Parte_1 lavorato per oltre 40 anni come coltivatrice diretta ed era già portatrice di un danno biologico nella misura del 18% per le patologie professionali della spondilodiscoartrosi lombo-sacrale e della tendinite e borsite delle spalle;
2) in data
01.03.2023 aveva denunciato anche la patologia professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale all' che però aveva rigettato la richiesta sul CP_1 presupposto della inidoneità del rischio lavorativo;
3) era invece portatrice di un danno biologico in misura pari al 6%, ovvero altra misura, da unificarsi al pregresso danno già riconosciuto.
Tanto esposto, l'attrice ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a riconoscere la CP_1 nuova malattia professionale e conseguentemente a corrispondere le prestazioni di legge.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando per il rigetto del ricorso e rilevando che, trattandosi di patologia CP_1 professionale non tabellata, era onere della ricorrente dare la prova dell'esistenza della malattia, della presenza del rischio e del nesso di causalità tra gli stessi.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale e della
C.T.U. medico-legale.
All'esito dell'udienza del 24.09.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali sia principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale, Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa emerge in maniera chiara ed assolutamente convincente, siccome sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che la patologia denunciata della
“Sofferenza neurogena del nervo mediano di discreta entità a dx, di lieve entità a sx” oltre a non presentare caratteristiche di cronicità, non può essere ascritta a genesi professionale in quanto la ricorrente non risulta essere stata adibita “in modo non occasionale” a “lavorazioni comportanti movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”.
Anche in replica alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, il perito ha convincentemente motivato le ragioni del proprio diniego al riconoscimento della nuova patologia denunciata, rilevando che: a) l'impegno fisico richiesto alla ricorrente nel corso della sua giornata lavorativa veniva ripartito tra varie attività che, pur necessitando anche dell'utilizzo delle mani, non determinavano per cicli ripetuti e prolungati lo stesso tipo di movimento a carico di polsi e mani, e quindi sollecitazioni ripetute dello stesso gruppo muscolo-tendineo; b) relativamente all'utilizzo di strumenti vibranti, non sono erano stati forniti dati certi sul tipo di vibrazioni, sul tempo e sulla frequenza di utilizzo di ciascuno di essi, elementi di rilevante importanza nella valutazione del rischio di queste patologie;
c) lo scarso valore probante delle deposizioni testimoniali, non avendo le stesse fornito indicazioni relative alla frequenza delle singole attività ed alla loro distribuzione e durata nel corso della giornata.
Per tali ragioni il C.T.U. ha ritenuto difettare la condizione di cronicità tale da determinare un danno biologico permanente, considerando sia la sintomatologia lamentata dalla ricorrente, sia valutando l'esito dell'esame elettromiografico
- peraltro unico accertamento strumentale versato in atti e risalente all'anno 2023, allorché la ricorrente era 57enne - che depongono per “una forma iniziale,
“irritativa” del nervo, ancora reversibile con adeguato riposo e cure”.
Il C.T.U. - pur ritenendo di poter quantificare il danno subito dalla ricorrente per la rilevata sofferenza neurogena in misura del 2% - ha in definitiva concluso per il difetto di eziologia lavorativa della patologia in questione.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su un presupposto che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondato.
L'attrice non è tenuta a rifondere all' convenuto le spese di lite, ricorrendo CP_2 le condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Frosinone, 24.09.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi