Articolo 39 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 38Articolo 34
Versione
14 marzo 1948
Art. 39.
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948