Art. 39.
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.