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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 64/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente della Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dalla Parte_1
nei confronti di;
Controparte_1
visto il proprio provvedimento interlocutorio del 17 gennaio 2025; rilevato che a seguito di tale provvedimento è intervenuto il deposito soltanto di un estratto del contratto di cessione intercorso tra e in data 31 gennaio 2024 (peraltro già Parte_1 CP_2
prodotto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo) e di una perizia;
considerato che
, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela (cfr. Cass., sez. un., n. 2951 del 2016: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile
d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”); che tale principio opera anche in tema di cessione di crediti in blocco, avendo la S.C. in più occasioni affermato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. ex multis Cass.
n. 24978 del 2020); ritenuto che, alla luce della documentazione in atti, difetta adeguata prova che il credito sia stato ceduto dalla all'odierna ricorrente;
CP_2 che, invero, non si appalesa in concreto sufficiente l'avviso pubblicato nella G.U., Parte Seconda, n.
79 del 07.06.2024, in cui i crediti oggetto di cessione sono individuati solo in via generica, per categorie;
che, parimenti, non è sufficiente l'estratto del contratto di cessione in atti;
che, inoltre, non rileva nel caso in esame il deposito della “Lista Crediti ceduti” (doc. 05), che pure individua il nome di come debitore, in quanto si tratta di un atto a formazione Controparte_1 unilaterale della privo di formale attestazione o di collegamento con l'atto di Parte_1
cessione; che, pertanto, continua a non esservi adeguata prova che il credito per cui è causa sia stato ceduto dall' alla Parte_2 Parte_1
che, per l'effetto, ribaditi anche in questa sede gli altri profili segnalati nel provvedimento del
17.01.2025, il ricorso deve essere rigettato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Decreto redatto e trasmesso telematicamente alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 14/02/2025.
Il Presidente della Sezione dr.ssa Antonella Stilo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente della Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dalla Parte_1
nei confronti di;
Controparte_1
visto il proprio provvedimento interlocutorio del 17 gennaio 2025; rilevato che a seguito di tale provvedimento è intervenuto il deposito soltanto di un estratto del contratto di cessione intercorso tra e in data 31 gennaio 2024 (peraltro già Parte_1 CP_2
prodotto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo) e di una perizia;
considerato che
, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che intenda promuovere un giudizio deve non solo prospettare la propria legittimazione attiva, ma deve altresì dimostrare, sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., la titolarità della posizione giuridica soggettiva di cui chiede tutela (cfr. Cass., sez. un., n. 2951 del 2016: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile
d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”); che tale principio opera anche in tema di cessione di crediti in blocco, avendo la S.C. in più occasioni affermato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. ex multis Cass.
n. 24978 del 2020); ritenuto che, alla luce della documentazione in atti, difetta adeguata prova che il credito sia stato ceduto dalla all'odierna ricorrente;
CP_2 che, invero, non si appalesa in concreto sufficiente l'avviso pubblicato nella G.U., Parte Seconda, n.
79 del 07.06.2024, in cui i crediti oggetto di cessione sono individuati solo in via generica, per categorie;
che, parimenti, non è sufficiente l'estratto del contratto di cessione in atti;
che, inoltre, non rileva nel caso in esame il deposito della “Lista Crediti ceduti” (doc. 05), che pure individua il nome di come debitore, in quanto si tratta di un atto a formazione Controparte_1 unilaterale della privo di formale attestazione o di collegamento con l'atto di Parte_1
cessione; che, pertanto, continua a non esservi adeguata prova che il credito per cui è causa sia stato ceduto dall' alla Parte_2 Parte_1
che, per l'effetto, ribaditi anche in questa sede gli altri profili segnalati nel provvedimento del
17.01.2025, il ricorso deve essere rigettato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Decreto redatto e trasmesso telematicamente alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 14/02/2025.
Il Presidente della Sezione dr.ssa Antonella Stilo