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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 266/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 18/12/2025
Giudice: dott. UC RU
La causa è chiamata alle ore 10:45
Compaiono:
Per , l'avv. DI GIUSEPPE DOMENICO Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. DI GIUSEPPE DOMENICO conclude come da ricorso al cui contenuto si riporta anche ai fini della discussione chiedendo la liquidazione delle spese relative al giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. R.G. n. 266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC RU, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2025 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto:
“Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.”
Vertente tra
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Giuseppe, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Croce sull'Arno (PI), Via Ho Chi Min n. 40, giusta procura alle liti allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
RICORRENTE
e
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Come da suesteso verbale.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.01.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio , quale titolare dell'impresa individuale di al CP_1 CP_1 fine di sentirlo condannare, previo accertamento della di lui responsabilità per inadempimento contrattuale, al risarcimento della somma di € 30.927,88 per danni subiti a causa dei vizi verificatisi a seguito della realizzazione della pavimentazione industriale in calcestruzzo presso l'immobile sito in Montopoli in Val D'Arno (PI), Via Lungarno
Pacinotti, n. 33. A sostegno delle proprie pretese, ha allegato:
- che nel mese di dicembre 2022 ha incaricato la ditta individuale Controparte_1
di realizzare un tratto di pavimentazione industriale presso l'immobile sito in
[...]
Montopoli in Val D'Arno (PI), Via Lungarno Pacinotti, n. 33;
- che il preventivo predisposto dalla ditta esecutrice e accettato dalla committente prevedeva la realizzazione di “pavimentazione industriale in calcestruzzo con finitura liscia compresa del quarzo multicolore e giunti di dilatazione”;
- che il prezzo concordato è stato regolarmente pagato dalla ricorrente, come da fattura n. 1 del 03.01.2023 emessa dalla resistente;
- che dopo alcuni mesi dall'esecuzione della pavimentazione, al secondo piano dell'immobile, sono emerse evidenti spaccature sul pavimento che, secondo gli esperti interpellati, erano state causate dall'assenza di giunti di dilatazione;
- che in data 05.01.2024 è stato contestato il grave difetto dell'opera a mezzo PEC, invitando la controparte a siglare convenzione di negoziazione assistita;
- che la comunicazione non è stata riscontrata dalla ditta resistente;
- che in data 17.04.2024 è stato promosso giudizio ex art. 696 bis c.p.c., nel quale la ditta individuale è rimasta contumace;
- che con consulenza definitiva depositata in data 26.11.2024, è stata accertata la mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte e sono stati stimati in € 30.927,88 i costi di ripristino;
- che spetta, altresì, alla ricorrente il rimborso dei costi sostenuti per il giudizio di ATP, comprensivi di spese processuali, competenze legali, nonché compensi di CTU e CTP.
All'udienza del 18.04.2025, il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia dell'impresa convenuta e ha ammesso la prova per testi richiesta dalla ricorrente.
La prova orale è stata assunta nel corso di più udienze successive.
Con provvedimento del 03.11.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
La domanda è meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente prova il titolo della propria pretesa, vale a dire l'affidamento di incarico alla ditta individuale di , a mezzo dell'accettazione del preventivo del CP_1 CP_1
21.12.2022 (doc. 02) per la realizzazione, quale subappaltatore, del pavimento in calcestruzzo su un cantiere in Montopoli Val D'Arno e della fattura n. 1 del 03.01.2023 regolarmente saldata (doc. 03).
Allega, quindi, l'inadempimento della convenuta, lamentando gravi difetti nell'opera eseguita dalla resistente, emersi in epoca successiva alla consegna dei lavori ed accertati nel corso di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG 1147/2024).
La relazione peritale ha, invero, accertato la presenza di evidenti fessurazioni nella pavimentazione, riconducibili all'omessa realizzazione, da parte dell'impresa incaricata, di giunti di contrazione/separazione necessari ad assecondare le deformazioni e le variazioni dimensionali della pavimentazione dovuti a contrazioni da ritiro e deformazioni di natura termica.
È stata, altresì, accertata l'erronea collocazione dell'armatura metallica sul lato inferiore del massetto, invece che sul lato superiore.
I testi assunti – della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare – hanno confermato, inoltre, sia l'affidamento dell'incarico e lo svolgimento delle opere per cui è causa da parte della resistente, sia la presenza dei vizi lamentati.
A fronte di tale quadro, che assevera la tesi attorea, la mancata costituzione in giudizio della resistente non ha consentito di apprezzare eventuali fatti impeditivi modificativi o estintivi del diritto fatto valere.
Venendo alla determinazione del quantum debeatur, si recepiscono le conclusioni della
CTU, immune da censure.
In definitiva, la ditta è tenuta al risarcimento in favore della Controparte_1 ricorrente di € 30.927,88, oltre interessi a far data dalla domanda.
È, altresì, riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pari a € 2.347,28 oltre interessi dalla data dell'effettivo esborso, oltre alle spese di CTU nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, anche con riferimento al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, valori minimi tenuto conto della natura contumaciale del giudizio e in relazione alla concreta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € 30.927,88, oltre interessi come in parte motiva, e della somma di € 2.347,28, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di rimborso spese di consulenza nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 1147/2024),
e oltre al rimborso delle spese di CTU nel predetto giudizio;
- condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in € 4.500,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A se dovuta, oltre ad € 2.300,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A se dovuta per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Pisa, 18 dicembre 2025
Il Giudice
UC RU
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.