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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2025, n. 37729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37729 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 14/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Angelo Staniscia, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglignto dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui EN ER è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto: a) trentuno panetti di hashish di varia grandezza, dal peso complessivo di g. 1526,091 con un principio attivo di g. 591,941, tre involucri di cocaina dal peso complessivo di g. 15,797, di cui g.
9.409 di principio attivo, g. 6,438 di marijuana, con principio attivo di g. 1,197. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37729 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/09/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, quanto alla cocaina detenuta Si assume, citando giurisprudenza, che l'autonomia dei due reati contestati consentirebbe di riconoscere la fattispecie di cui al comma 5 in relazione anche ad una sola delle sostanze stupefacenti e ciò anche quando si sia in presenza di quantitativi rilevant «è di sostanza stupefacente dell'altro tipo. Nel caso di specie, la valutazione sulla detenzione di cocaina sarebbe stata contaminata da quella relativa all'ingente quantità di hashish e ciò avrebbe portato a ritenere in modo errato più grave la detenzione della sostanza di tipo "pesante". Sarebbe stato erroneamente valutato, al fine di escludere la fattispecie meno grave, anche il conferimento, da parte di terzi, dell'incarico di detenere la droga e non sarebbe stato inoltre considerato che mentre l'hashish era già pronto per la commercializzazione, la cocaina, invece, non era stata frazionata in dosi e ciò farebbe presumere un'attività di spaccio con modalità non sistematiche e con un canale di rifornimento diverso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la illegalità della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici La pena inflitta per il reato più grave sarebbe di anni due mesi otto di reclusione e, dunque, inferiore a tre anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo 2. E' inammissibile perché manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 2.1. Le Sezioni unite hanno spiegato che l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicchè la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. Nel caso di specie, tuttavia, secondo il ricorrente, dovrebbe essere possibile valutare la lieve entità di una parte del "fatto", cioè quella relativa alla detenzione della cocaina, prescindendo dall'altra. Sul tema specifico, le stesse Sezioni hanno chiarito che nella "fattispecie data non è possibile isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il 2 contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell'azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all'indicazione normativa. In tal senso risulta dunque tutt'altro che irrilevante la simultanea detenzione di altro tipo di stupefacente, modalità del fatto che deve essere necessariamente valutata ai fini della sua qualificazione, senza che, come detto, costituisca elemento di per sé ostativo ad una qualificazione giuridica più favorevole. Sarà dunque necessario soppesare se tale circostanza assuma valore assorbente rispetto agli elementi ritenuti espressivi della lieve entità ovvero se questi siano in grado di compensarne la carica negativa o altresì influenzare la valutazione sull'effettiva entità della violazione consumata attraverso la detenzione dell'altra tipologia di stupefacente. Non si può in astratto escludere l'ipotesi che tale valutazione possa portare in alcuni casi a scindere la qualificazione giuridica del fatto anche nel senso di riconoscere che una delle violazioni registrate debba essere ricondotta all'art. 73, comma 5. Ed in tal caso, stante l'elevazione di tale ultima fattispecie a titolo autonomo di reato, non vi è ragione per escludere la possibilità che questo si ponga in concorso formale o in continuazione con uno di quelli previsti dai commi precedenti. Ma non può negarsi che, attesa l'unitarietà del contesto, in concreto l'esito più comune di tale valutazione risulterà quello per cui tutto il fatto nel suo complesso considerato venga o meno ritenuto di lieve entità, configurandosi in tale ultimo caso il concorso tra il reato di cui al primo comma e quello previsto dal quarto comma del citato art. 73". (così testualmente Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 2.2. I Giudici di merito, al fine di escludere la fattispecie di lieve entità, hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati chiarendo, da una parte, come proprio la valutazione unitaria e complessiva del fatto riveli "la vicinanza .. a soggetti in grado di approvvigionare importanti quantitativi di droga", nonché l'esistenza di un consolidato rapporto di fiducia con essi e il pieno coinvolgimento dell'imputato in un più ampio contesto di traffico di sostanze stupefacenti, e dall'altra, come, anche per quanto riguarda la cocaina detenuta, il dato ponderale di per sé non irrilevante, si accompagni all'elevata percentuale di principio attivo - tra il 47 e il 67%- dimostrativa del fatto che detta sostanza avrebbe dovuto essere tagliata e, quindi che la stessa avrebbe dato origine ad un più elevato numero di dosi. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e, dall'altra, perché generico, in quanto obiettivamente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. 3 La pena detentiva è stata determinata dai Giudici di merito nel seguente modo: pena base, sei anni di reclusione- avuto riguardo all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione. Su tale pena è stato poi apportato l'aumento a titolo di continuazione. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva. , risultante dall'aumento per la continuazione (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862). Nel caso di specie, la pena base inflitta per il reato più grave di quattro anni di reclusione, ridotta di un terzo per la definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, è quella di due anni e otto mesi di reclusione, dunque, inferiore a quella di tre anni alla quale consegue la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ne deriva che la pena accessoria non poteva essere inflitta e deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Angelo Staniscia, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglignto dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui EN ER è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto: a) trentuno panetti di hashish di varia grandezza, dal peso complessivo di g. 1526,091 con un principio attivo di g. 591,941, tre involucri di cocaina dal peso complessivo di g. 15,797, di cui g.
9.409 di principio attivo, g. 6,438 di marijuana, con principio attivo di g. 1,197. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37729 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 18/09/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, quanto alla cocaina detenuta Si assume, citando giurisprudenza, che l'autonomia dei due reati contestati consentirebbe di riconoscere la fattispecie di cui al comma 5 in relazione anche ad una sola delle sostanze stupefacenti e ciò anche quando si sia in presenza di quantitativi rilevant «è di sostanza stupefacente dell'altro tipo. Nel caso di specie, la valutazione sulla detenzione di cocaina sarebbe stata contaminata da quella relativa all'ingente quantità di hashish e ciò avrebbe portato a ritenere in modo errato più grave la detenzione della sostanza di tipo "pesante". Sarebbe stato erroneamente valutato, al fine di escludere la fattispecie meno grave, anche il conferimento, da parte di terzi, dell'incarico di detenere la droga e non sarebbe stato inoltre considerato che mentre l'hashish era già pronto per la commercializzazione, la cocaina, invece, non era stata frazionata in dosi e ciò farebbe presumere un'attività di spaccio con modalità non sistematiche e con un canale di rifornimento diverso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la illegalità della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici La pena inflitta per il reato più grave sarebbe di anni due mesi otto di reclusione e, dunque, inferiore a tre anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo 2. E' inammissibile perché manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 2.1. Le Sezioni unite hanno spiegato che l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicchè la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. Nel caso di specie, tuttavia, secondo il ricorrente, dovrebbe essere possibile valutare la lieve entità di una parte del "fatto", cioè quella relativa alla detenzione della cocaina, prescindendo dall'altra. Sul tema specifico, le stesse Sezioni hanno chiarito che nella "fattispecie data non è possibile isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il 2 contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell'azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all'indicazione normativa. In tal senso risulta dunque tutt'altro che irrilevante la simultanea detenzione di altro tipo di stupefacente, modalità del fatto che deve essere necessariamente valutata ai fini della sua qualificazione, senza che, come detto, costituisca elemento di per sé ostativo ad una qualificazione giuridica più favorevole. Sarà dunque necessario soppesare se tale circostanza assuma valore assorbente rispetto agli elementi ritenuti espressivi della lieve entità ovvero se questi siano in grado di compensarne la carica negativa o altresì influenzare la valutazione sull'effettiva entità della violazione consumata attraverso la detenzione dell'altra tipologia di stupefacente. Non si può in astratto escludere l'ipotesi che tale valutazione possa portare in alcuni casi a scindere la qualificazione giuridica del fatto anche nel senso di riconoscere che una delle violazioni registrate debba essere ricondotta all'art. 73, comma 5. Ed in tal caso, stante l'elevazione di tale ultima fattispecie a titolo autonomo di reato, non vi è ragione per escludere la possibilità che questo si ponga in concorso formale o in continuazione con uno di quelli previsti dai commi precedenti. Ma non può negarsi che, attesa l'unitarietà del contesto, in concreto l'esito più comune di tale valutazione risulterà quello per cui tutto il fatto nel suo complesso considerato venga o meno ritenuto di lieve entità, configurandosi in tale ultimo caso il concorso tra il reato di cui al primo comma e quello previsto dal quarto comma del citato art. 73". (così testualmente Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 2.2. I Giudici di merito, al fine di escludere la fattispecie di lieve entità, hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati chiarendo, da una parte, come proprio la valutazione unitaria e complessiva del fatto riveli "la vicinanza .. a soggetti in grado di approvvigionare importanti quantitativi di droga", nonché l'esistenza di un consolidato rapporto di fiducia con essi e il pieno coinvolgimento dell'imputato in un più ampio contesto di traffico di sostanze stupefacenti, e dall'altra, come, anche per quanto riguarda la cocaina detenuta, il dato ponderale di per sé non irrilevante, si accompagni all'elevata percentuale di principio attivo - tra il 47 e il 67%- dimostrativa del fatto che detta sostanza avrebbe dovuto essere tagliata e, quindi che la stessa avrebbe dato origine ad un più elevato numero di dosi. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e, dall'altra, perché generico, in quanto obiettivamente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. 3 La pena detentiva è stata determinata dai Giudici di merito nel seguente modo: pena base, sei anni di reclusione- avuto riguardo all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione. Su tale pena è stato poi apportato l'aumento a titolo di continuazione. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva. , risultante dall'aumento per la continuazione (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862). Nel caso di specie, la pena base inflitta per il reato più grave di quattro anni di reclusione, ridotta di un terzo per la definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, è quella di due anni e otto mesi di reclusione, dunque, inferiore a quella di tre anni alla quale consegue la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ne deriva che la pena accessoria non poteva essere inflitta e deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.