Decreto cautelare 9 gennaio 2026
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2026, proposto da
Uliva società agricola società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocata Maria Teresa Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nicotera, non costituito in giudizio;
nei confronti
La Lampara s.a.s. di SC MA & C., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Nicotera n. 18 del 27 ottobre 2025 (R.G. n. 114 del 27 ottobre 2025), pubblicata in pari data nell’Albo pretorio del Comune di Nicotera
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. OL CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente è insorta avverso l’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Nicotera ha disposto il divieto “ di spandimento e utilizzo di fertilizzanti, concimi, ammendanti, correttivi e, in generale, di qualsiasi prodotto fitosanitario contenente composti di azoto e/o fosforo, all'interno di una fascia di rispetto di 1000 (mille) metri da entrambi i lati di tutti i corsi d'acqua superficiali, alvei, canali di scolo, fossi (incluso il "Fosso San Giovanni") e qualsiasi altro punto di captazione o corpo idrico, anche a carattere temporaneo o torrentizio, che recapiti, direttamente o indirettamente, nelle acque marino-costiere e dalla fascia di rispetto nel demanio marittimo ”, prevedendo specifiche sanzioni in caso di sua violazione.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs 267/2000; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti normativi e fattuali, arbitrarietà e mancanza di proporzionalità delle misure adottate e delle sanzioni intimate ”;
2.2. “ Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, violazione del disciplinare regionale approvato con deliberazione n.119/2021 della Giunta regionale ”;
2.3. “ Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 ”.
3. Il Comune e la società controinteressata, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha indicato alla ricorrente la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, e, all’esito, dato avviso alla parte della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
5.1. L’art. 143, comma 1, lett. a) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone che tale Tribunale conosce di " ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ".
5.2. Rispetto alla interpretazione di questa norma e, quindi, alla perimetrazione della giurisdizione del citato giudice speciale, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ il citato art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933 ha la funzione di devolvere ad un giudice specializzato (e perciò dotato di competenze specialistiche) tutte le controversie che riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque pubbliche; secondo questa giurisprudenza, dunque, rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche tutti quei giudizi in cui si discuta della validità di un atto amministrativo che direttamente incide sul modo di utilizzazione delle acque pubbliche, e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato nell'esercizio di poteri che, inerendo ad interessi più generali e diversi, non siano strettamente attinenti alla materia delle acque (cfr. Cassazione Civ., Sez. Un., ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710; id. sent. 25 ottobre 2013, n. 24154; in questo senso, si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5552); alla stregua delle suddette coordinate ermeneutiche, la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche sussiste in quei casi, come quello all'esame, in cui siano impugnati provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrono, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione di tali opere ” (Tar Puglia-Lecce, II, 11 ottobre 2024, n.1080).
Si è pure rilevato che, stante l'ampiezza della previsione normativa, deve ritenersi che rientrino nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche le “ controversie attinenti alle procedure espropriative per pubblica utilità che interferiscono in via immediata e diretta con le modalità di uso delle acque pubbliche ”, con la precisazione che tale giurisdizione “ ricorre in ogni caso in cui l'atto impugnato, ancorché non emesso da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali. Ne deriva che nell'ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (si veda Cass. Sez. U. ord. 28/12/2018, n. 33656, quanto all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica). In tale ricostruzione, la giurisdizione del giudice specializzato è riconosciuta anche in caso di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez. U. 03/04/2019, n. 9279)» (Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37572) ” (Tar Emilia Romagna, I, 28 ottobre 2024, n.766).
5.3. In considerazione del riferito quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che la giurisdizione sulla controversia in esame appartenga alla al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Rientrano, infatti, nella giurisdizione di tale giudice speciale i provvedimenti adottati in funzione della tutela delle acque, sotto il profilo qualitativo, i quali, come nel caso di specie, stabiliscano divieti o prescrizioni volti a prevenire l’inquinamento e garantire i valori corretti dei corpi idrici.
Nella vicenda in esame, viene, in particolare, in rilievo un provvedimento, avente ad oggetto la tutela, fra l’altro, “ dell’ambiente marino-costiero ”, il quale, vietando l’uso dei prodotti ivi menzionati all’interno della fascia di rispetto, interferisce in via immediata e diretta con le modalità di uso delle acque pubbliche.
L’ordinanza contingibile e urgente gravata è d’altronde dichiaratamente funzionale alla salvaguardia delle acque pubbliche, giacché adottata a fronte degli esiti di un sopralluogo “ nel tratto di mare antistante ” il Comune, nel quale si è riscontrata “ una vistosa fioritura algale che determinava un’anomala colorazione delle acque ”, che l’Arpacal ha ritenuto prodotta dalle colture intensive situate a ridosso dell’area, attraverso gli alvei di acque di scolo ivi esistenti, che sono stati indicati quali “ recapiti di acque di dilavamento ad uso irriguo, potenziale fonte di rilascio di nutrienti e prodotti chimici ad uso agricolo ”.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale l’odierna domanda potrà essere riproposta, secondo le regole e i termini dettati dall’art. 11 del codice sul processo amministrativo.
7. Nulla deve disporsi per le spese delle parti intimate, in quanto non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa cognizione al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE DR, Presidente
OL CO, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL CO | GE DR |
IL SEGRETARIO