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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 425 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
pendente tra
E elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati rappresentati e difesi come in atti.
- OPPONENTI -
E
e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2 già elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti. CP_3
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione alla esecuzione fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009
n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
in qualità di fidejussori dei contratti di mutuo n. Parte_2
6420133 del 10.03.2009 e n. 6468081 del 28.04.2010 hanno introdotto la fase di merito dell'opposizione alla esecuzione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 280/2022.
Anche in tale fase gli istanti ripetono i motivi di doglianza articolati in prime cure.
In particolare deducono il difetto di titolarità in capo al cessionario e la conseguente nullità della procura rilasciata alla mandataria. Eccepiscono altresì la decadenza della cessionaria a procedere in executivis ex art.1957 cc ed infine la nullità delle fidejussioni sottoscritte per violazione della normativa antitrust.
Si è costituita e per essa la mandataria Controparte_1 CP_4
la quale ha chiesto il rigetto delle avverse doglianze.
[...]
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza non partecipata del 16 dicembre 2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.
3. Passando al gradato esame del merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis.
3.1. L'opposizione è inammissibile per le motivazioni di seguito illustrate. Non può prescindersi da un principio fondamentale posto a presidio delle procedure esecutive “nulla executio sine titulo”.
Ebbene nel caso che oggi ci occupa il titolo esecutivo è di formazione giudiziale.
Si tratta del D.I. n.2223/2021 del 2 agosto 2021 reso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere. Il suddetto titolo è stato emesso in seguito al ricorso presentato dalla odierna opposta. In sede monitoria ha posto a Controparte_1 corredo della sua richiesta la documentazione relativa.
Pertanto il titolo si è formato tra le parti di cui alla presente opposizione.
È il decreto ingiuntivo ad aver consacrato la legittimazione attiva di
[...]
e per essa della mandataria . Controparte_1 CP_4
Questa osservazione ha un portato in termini di opposizione.
Giova osservare che e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato il decreto ingiuntivo ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Tutti i motivi di doglianza dedotti in prime cure e ripetuti in tale sede attengono alla formazione del titolo.
Come noto con l'opposizione all'esecuzione è consentito far valere ragioni di merito idonee a contestare il credito consacrato nel titolo o a paralizzare l'operatività di quest'ultimo.
In ordine a tale ultimo aspetto, occorre sottolineare e sul punto la Corte di
Cassazione esprime un orientamento consolidato, che contro il titolo di formazione giudiziale possono essere proposte solo opposizioni fondate su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione e che non implichino un riesame da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali, della formazion e del titolo essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo (cfr Cass.n.12911/12, n.14636/2017, n.24752/08).
Nella opposizione che e articolano avverso il decreto Parte_1 Pt_2 ingiuntivo n.2223/2021 è dato leggere quale motivo unicamente la contestazione circa la legittimità delle fidejussioni. Conseguenza ne è l'avere abdicato alla contestazione degli altri profili, ovvero quelli relativi alla legittimazione attiva e al conferimento della procura speciale alla mandata, in quanto aspetti necessariamente presupposti alla emanazione del suddetto decreto. Gli stessi andavano pertanto contestati attraverso il rimedio impugnatorio, non essendo per le motivazioni poc'anzi illustrate ammissibile una reazione postuma.
Per le motivazioni esposte l'opposizione va dichiarata inammissibile.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
DICHIARA inammissibile l'opposizione;
CONDANNA DI e alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite in favore di e per essa Controparte_1 della mandataria spese quantificate in euro 5881,00 oltre IVA CPA CP_2
e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna