TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/11/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3004/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3004/2018promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giovanna Maresca, presso il cui studio in Cancello ed
Arnone, alla Via Roma n. 22, è elettivamente domiciliato;
ATTRICE
contro
, in persona del Controparte_1
sindaco r.l.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Manica, presso il cui studio in , alla Via Fondo Vigne n. 32, è Controparte_1
elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni 2051 c.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare per il sinistro occorsole in data 16.08.2015 in CP_1
, alla via Ospedale, allorquando, partecipando ad una processione
[...]
e camminando in discesa lungo la predetta via, in fila sul lato destro, inciampava in un rappezzo del manto stradale, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra.
L'attrice rappresentava che, a causa della caduta, riportava gravi lesioni consistenti in una “frattura dell'omero di sinistra, contusione gamba e ginocchio sinistro”, come diagnosticatole presso il P.S. dell'Ospedale di Sessa Aurunca, dove fu trasportata in ambulanza subito dopo l'accaduto.
Le lesioni riportate comportavano la necessità di applicazione di desault e cure successive riabilitative.
L'attrice ha, dunque, concluso chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità del , ex art. 2051 c.c., nella Controparte_1 causazione del sinistro e per l'effetto di condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti per le lesioni sofferte dalla propria persona, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 26.000,00 o in quella accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta;
nel merito, l'infondatezza della stessa e il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice.
Pertanto, concludeva chiedendo: di rigettare la domanda proposta dall'attrice; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di riconoscere in capo all'attrice un concorso nella causazione dell'evento, in applicazione del principio della pari corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, con compensazione delle spese.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale di tre testi e veniva disposta una C.T.U. medico-legale. La causa, assegnata alla scrivente in data 16.09.2024, all'udienza del
09.07.2025 è stata riservata in decisione senza termini.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione formulata dal . Controparte_1
In punto di diritto va osservato che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto e postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2760 del 21/11/2008; Cass. Sez. n. 11751 del
15/05/2013).
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (Cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attrice ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità e pertanto la relativa doglianza va rigettata.
2. Ciò premesso, entrando nel merito della vicenda, la fattispecie in esame deve essere ricondotta all'alveo dell'art. 2051 c.c., il quale cristallizza il principio della c.d. responsabilità da cose in custodia.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante:
Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119; Cass. Sez. III, sent. n.
15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Sul punto, da ultimo la S.C. con sentenza della sez. III del 13/05/2024, n. 12988: Per la Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza gravata, in considerazione del fatto che CP_1
la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione CP_1 degli utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nella fattispecie in esame, poiché dalle allegazioni delle parti e dalle fotografie prodotte si evince che l'infortunio si è verificato in una strada situata all'interno del piccolo Comune di , e comunque in una zona non Controparte_1 periferica o isolata, trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
2.2 Ciò posto, quanto a quest'ultima, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche
Cass. civ., Sez.Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno
(cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n.20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e, in particolare:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008;
n. 376/2005; n. 15429/2004. Più di recente, si v. Cass., 27 aprile 2023, n.
11152).
Con specifico riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va evidenziato che il caso fortuito, può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (si v. Cass., 9 aprile 2014, n. 8282; Cass., 13.3.2013,
n. 6306; Cass., 5.2.2013, n. 2660; Cass., 18.10.2011, n. 2108; Cass.,
25.5.2010, n. 12695; Cass., 7.4.2010, n. 8229; Cass., 20.11.2009, n.
24529; Cass., 19.11.2009, n. 24419; Cass., 25.7.2008, n. 20247; v. anche Cass., 28.9.2012, n. 16542).
3. Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie consentono di ritenere la responsabilità del convenuto ente a norma dell'art. 2051 c.c. in ordine alla causazione CP_2
dell'incidente occorso ai danni di . Parte_1
L'attrice, infatti, ha dimostrato in maniera esaustiva che la caduta durante la sua partecipazione alla processione del Santo Patrono di
[...]
, è avvenuta a causa di un dislivello presente, all'epoca dei fatti, CP_1
sulla pavimentazione stradale di via Ospedale, conseguente al ripristino del manto stradale di una parte della carreggiata, effettuato da una società che si era occupata della metanizzazione della zona, e che le lesioni personali subite erano eziologicamente legate a tale evento.
Innanzitutto, l'assunto attoreo ha trovato pieno riscontro nelle deposizioni dei tre testi escussi.
, testimone oculare dell'attrice, nonché Testimone_1
consuocero della stessa, dichiarava: “Ho visto la signora inciampare in un rappezzo di asfalto, che era un po' rialzato, poi è rotolata ed è finita in una cunetta laterale, sul lato destro, una cunetta tutta rotta con le pietre… Il rappezzo si presentava più alto rispetto al manto stradale.”
Analogamente, , testimone di parte convenuta, Testimone_2
Comandante della Polizia Municipale del Comune di , Controparte_1 fino al 31.07.2019, riferiva: “Posso dire che su via Ospedale all'epoca dei fatti non vi erano buche, ma vi erano rappezzi e tanto posso affermare in quanto abito proprio in via Ospedale…Non ricordo quanto tempo prima, ma comunque ricordo che la AN AS aveva effettuato lavori di metanizzazione ed era rimasto il rattoppo su tutta la strada, più o meno al centro della strada ed attualmente è ancora visibile… Il rattoppo creava un dislivello rialzato di qualche centimetro… Non ho assistito alla caduta della signora, ma siamo stati chiamati, in particolare io e il maresciallo dei Carabinieri ci portammo presso la signora e Testimone_3 chiamammo il 118… Ho redatto una relazione per l'evento accaduto.
Riconosco la relazione da me redatta e le foto allegate, che mi vengono mostrate dal giudice…. Il rappezzo era di un colore più vivo rispetto all'asfalto più vecchio. Preciso che il sistema di accensione della luce pubblica all'epoca dei fatti era automatico all'imbrunire.” Ancora, testimone oculare dell'attrice e cognata Testimone_4
della stessa, confermava: “Ho assistito al sinistro per cui è causa. Io mi trovavo ferma al margine della strada, via Ospedale…L'ho vista inciampare in un rappezzo di asfalto, un quadrato di asfalto che era più rialzato, per questo è inciampata… Il rappezzo non era segnalato…Il tratto di strada percorso in quel frangente da mia cognata era in discesa.”
La presenza del dislivello sul manto stradale emerge altresì dai rilievi fotografici prodotti da entrambe le parti, ove si evidenziano effettivamente due dislivelli paralleli di colore diverso, uno più scuro, l'altro più chiaro del manto stradale, nonché dalla relazione della Polizia Municipale di
, redatta dal testimone di parte convenuta, , CP_1 Testimone_2 prodotta in atti e non oggetto di disconoscimento, nella quale è indicato:
“La signora , percorrendo in discesa Via Ospedale, quasi Pt_1 sicuramente appoggiava il piede su un bordo del ripristino dell'asfalto effettuato a suo tempo dalla ditta che ha eseguito i lavori di metanizzazione sul territorio comunale. Infatti, allo stato i lavori di ripristino da parte della ditta di risultano effettuati su tutta via Ospedale per CP_3
una larghezza circa 2 mt.”
La scheda del pronto soccorso dell'Ospedale di Sessa Aurunca, tradotta agli atti dall'istante, permette ulteriormente di constatare la coerenza del fatto storico rappresentato in giudizio, tanto da un punto di vista cronologico che da un punto di vista fattuale: a) l'ingresso in struttura della , invero, risulta registrato il giorno 16.08.2015, alle ore 21:18, Pt_1 poco dopo quindi l'orario riferito per l'avvenimento; b) la diagnosticata distorsione al piede destro appare del tutto in armonia con le dichiarazioni rese in sede testimoniale da il quale, appunto, ricordava Testimone_5
che la signora lamentasse dolori al piede/caviglia destra;
c) nel referto, e quindi nella quasi immediatezza del fatto, l'istante esponeva al personale medico-sanitario che l'incidente si era verificato per la caduta in una buca durante una processione in . CP_1
La circostanza che l'attrice ai verbalizzanti del P.S. parlasse di buca anziché di rappezzo non appare particolare degno di rilievo, atteso che l'imprecisione semantica appare certamente giustificata dal contesto
(accesso al nosocomio) in cui è stata resa, in cui non le veniva richiesto di dare una dettagliata descrizione dell'evento.
4. Appurato che l'istante ha rispettato l'onore probatorio su di essi gravante in forza dell'art. 2051 c.c., occorre adesso valutare la responsabilità del e l'esistenza della prova liberatoria del CP_4 caso fortuito.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione concorda che anche la condotta medesima dell'utente della strada, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, può essere idonea ad interferire in varia misura con il rapporto causale tra l'evento e il danno, arrivando perfino ad interromperlo del tutto.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, infatti,
“la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n. 25460/2020).
Ciononostante, con una recente sentenza, la Suprema Corte al cospetto dell'art. 2051 c.c., ha osservato che “ove il danno consegua alla normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. n. 4035/2021).
Con specifico riferimento al caso fortuito in relazione alle buche stradali, è stato in coerenza affermato che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cassazione civile , sez. VI , 14/06/2016 , n. 12174) e che
“Se il danneggiato conosce la situazione del luogo in cui è avvenuto il sinistro e la condizione di dissesto della strada si ritiene ampiamente visibile, essendovi sul posto apposita segnaletica stradale, non sussiste alcuna responsabilità dell'Ente gestore” - Cassazione civile , sez. VI ,
16/10/2019 , n. 26244.
Tornando al caso di specie, non appaiono condivisibili le generiche difese del , in quanto a fronte della prova Controparte_1 fornita da parte attrice circa la sussistenza del nesso eziologico tra la sua caduta e il dislivello presente sul manto stradale, quest'ultimo non ha dimostrato la ricorrenza del caso fortuito, soffermandosi principalmente sulla circostanza che nessun altro incidente risulta registrato a causa delle medesima insidia. Del resto il testimone di parte attrice ha precisato che l'attrice indossava “scarpe basse” e che al momento della caduta “la luce non era ancora accesa ed era quasi buio” (circostanza non contraddetta dal teste di parte convenuta che ha soltanto precisato che le luci si accendevano in automatico alle ore 20.30 circa, orario dell'incidente, sicchè è verosimile che non fossero ancora accese) e confermata dal teste che precisava Tes_4
“L'illuminazione pubblica era spenta, in quanto, come da tradizione, viene spenta al passaggio del Santo ed accesa quando rientra in chiesa”. In definitiva, i fatti così ricostruiti portano a ritenere che l'evento sia direttamente riconducibile alla cattiva manutenzione della strada in tenimento del . Controparte_1
In conclusione, la domanda proposta da deve essere Parte_1 accolta.
5. Ciò posto rispetto all'an, può procedersi dunque alla quantificazione dei danni patiti da . Parte_1
In proposito, si rileva che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente
Tecnico d'Ufficio, dott. , hanno consentito di verificare Persona_1 la sussistenza, sulla scorta degli accertamenti strumentali prodotti e della visita diretta, di un “Frattura trochite omerale sinistra e frattura spina tibiale ginocchio sinistro” così quantificata:
- 10% di invalidità permanente;
- 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
Condividendosi le motivate conclusioni cui è giunto il perito, è possibile decidere in conformità.
In applicazione delle tabelle per le lesioni macro-permanenti, aggiornate all'attualità, tenuto conto della documentazione allegata da parte attrice, deve riconoscersi in favore di la somma di € Parte_1
24.715,00 così ripartita: € 20.115,00 per l'invalidità permanente (10%), €
2.587,50 per inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 287,50 per invalidità temporanea parziale al
25%.
Tale importo, devalutato al dì dell'evento, diventa pari a € 20.358,32.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 27.548,11, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Non può invece essere riconosciuto il danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Dunque, secondo recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. altresì Cass. 25164/2020, §
4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
di conseguenza, se per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei
"fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Né tale allegazione può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non può essere riconosciuto alcunché a titolo di ristoro del danno morale, atteso che l'attore, odierno appellante, si è limitato a richiedere il risarcimento di tale voce, senza allegare l'incidenza della lesione circa la sofferenza patita e senza dimostrare in giudizio di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
6. Infine, va accolta la richiesta di risarcimento delle spese mediche per l'ammontare documentato (€ 1.000,00) in quanto riconosciute e ritenute congrue dal CTU. 7. Le spese di giudizio - comprese le spese per la CTU medico-legale, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- Accoglie da domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna per l'effetto il , in Controparte_1
persona del sindaco r.l.p.t., al risarcimento, nei confronti di parte attrice, della somma di € 27.548,11 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;
- Condanna altresì il , in persona Controparte_1 del sindaco r.l.p.t., al risarcimento, nei confronti di parte attrice, della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;
- Condanna, infine, il , in persona Controparte_1
del sindaco r.l.p.t., al pagamento, in favore dell'attrice delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per onorari e € 237,00 per esborsi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Giovanni Maresca;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte soccombente.
Santa Maria Capua Vetere, 30.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano