Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 4964
CASS
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Compensi per attività professionale

    La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello del Comune, rigettando la domanda risarcitoria e dichiarando inammissibile la domanda di indennità ex art. 10 L. 143/49. Ha ritenuto che il diritto di recesso del committente ex art. 2237 c.c. comportasse solo il rimborso delle spese e il pagamento del compenso per l'attività svolta, ma non il risarcimento dei danni.

  • Rigettato
    Illegittimità del recesso

    La Corte d'appello ha ritenuto che il diritto di recesso del committente ex art. 2237 c.c. fosse un diritto potestativo e che il committente fosse tenuto solo al rimborso delle spese e al pagamento del compenso per l'attività svolta, escludendo il risarcimento dei danni. Ha ritenuto insindacabili i motivi del recesso.

  • Inammissibile
    Domanda di indennità ex art. 10 L. 143/49

    La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda poiché, essendo stata proposta in primo grado in via subordinata e rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda risarcitoria, avrebbe dovuto essere riproposta con appello incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 4964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4964
    Data del deposito : 5 marzo 2026

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