Articolo 26 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775
Articolo 25Articolo 27
Versione
10 novembre 1970
Art. 26.
Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, e' valutato per meta' ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purche' il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme piu' favorevoli.
Le anzianita' eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente.
Entrata in vigore il 10 novembre 1970
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