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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2656 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv FRAU FRANCO MARIO , che lo C.F._1
rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende
OPPONENTE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA CAVOUR, 48 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv
BASOLI BACHISIO , che la rappresenta, giusta procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione e la difende
OPPOSTO
Oggetto:Contratti bancari(deposito bancario, etc) .
All'udienza del 10.4.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale del 10.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n 590724 chiesto ed ottenuto da chiedeva la Controparte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà e la revoca del decreto opposto.
Esponeva che il credito portato dal decreto opposto non poteva essere riconosciuto in quanto, con sentenza n 300/2022, la Corte d'Appello di Cagliara Sez Distaccata di
Sassari, aveva riconosciuto un saldo positivo del conto corrente in favore di CP_1
ma aveva, nel contempo. disposto la compensazione con il credito
Vantato da in favore della predetta per euro Parte_1 Controparte_1
77.175,88 (a fronte di un credito della società di euro 72.851,83).
Si costituiva in giudizio l'opposto e contestava l'avversa domanda sostenendo che il
[... credito opposto in compensazione dal era stato ceduto alla società Parte_1
ià prima della definizione del giudizio di primo grado. CP_2
Precisava dunque che lo stesso aveva dichiarato che non aveva Pt_1 Parte_1
potuto procedere alla compensazione avendo ceduto il credito.
Con ordinanza del 23 .
1.2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà
del decreto e, in esito alla proposta transattiva del giudice, le parti giungevano ad un accordo e, all'udienza del 10.4.2025, dichiaravano la cessazione della materia del contendere, chiedendo disporsi la compensazione delle spese del giudizio.
***
Tutto ciò premesso, preso atto dell'accordo e dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, revoca il decreto opposto e dispone la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
dichiara la cessazione della materia del contendere, revoca il decreto opposto.
Spese compensate.
Sassari li, 02/06/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2656 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv FRAU FRANCO MARIO , che lo C.F._1
rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende
OPPONENTE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA CAVOUR, 48 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv
BASOLI BACHISIO , che la rappresenta, giusta procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione e la difende
OPPOSTO
Oggetto:Contratti bancari(deposito bancario, etc) .
All'udienza del 10.4.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale del 10.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n 590724 chiesto ed ottenuto da chiedeva la Controparte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà e la revoca del decreto opposto.
Esponeva che il credito portato dal decreto opposto non poteva essere riconosciuto in quanto, con sentenza n 300/2022, la Corte d'Appello di Cagliara Sez Distaccata di
Sassari, aveva riconosciuto un saldo positivo del conto corrente in favore di CP_1
ma aveva, nel contempo. disposto la compensazione con il credito
Vantato da in favore della predetta per euro Parte_1 Controparte_1
77.175,88 (a fronte di un credito della società di euro 72.851,83).
Si costituiva in giudizio l'opposto e contestava l'avversa domanda sostenendo che il
[... credito opposto in compensazione dal era stato ceduto alla società Parte_1
ià prima della definizione del giudizio di primo grado. CP_2
Precisava dunque che lo stesso aveva dichiarato che non aveva Pt_1 Parte_1
potuto procedere alla compensazione avendo ceduto il credito.
Con ordinanza del 23 .
1.2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà
del decreto e, in esito alla proposta transattiva del giudice, le parti giungevano ad un accordo e, all'udienza del 10.4.2025, dichiaravano la cessazione della materia del contendere, chiedendo disporsi la compensazione delle spese del giudizio.
***
Tutto ciò premesso, preso atto dell'accordo e dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, revoca il decreto opposto e dispone la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
dichiara la cessazione della materia del contendere, revoca il decreto opposto.
Spese compensate.
Sassari li, 02/06/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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