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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5840/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res._1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Res._2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1379/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CR015202024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'amministrazione finanziaria espone che il contribuente Res._2 titolare dell'omonima ditta individuale cessata il 31/12/2023, esercente l'attività di “commercio on-line al dettaglio di autovetture e motocicli usati – cod.45.11.01”, è stato sottoposto ad attività di verifica fiscale da parte della Guardia di
Finanza Compagnia GI per il periodo dal 01/01/2018 al 18/04/2023.
Sulla base delle constatazioni contenute nel PVC redatto dai militari verificatori l'Ufficio Controlli della
Direzione Provinciale di Catania ha emesso gli avvisi di accertamento depositati in atti nei quali risultano evidenziati rilievi comportanti recuperi di imponibile superiori ai limiti previsti dalla Circolare n. 66/E del 2001,
e precisamente, nel totale pari ad € 5.947.210,00 ai fini II.DD. e ad € 984.385,00 di I.V.A. dovuta. Espone, pertanto, che nel caso di specie sussistono i presupposti di legge per formulare istanza di adozione di misure cautelari alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare n. 4 emanata dall'Agenzia delle Entrate il
15.02.2010 .
Evidenzia che dall'esame delle indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza e condensate nel processo verbale (allegato), è emerso che il signor Res._2, pur risultando intestatario di diversi conti correnti, in realtà la maggior parte delle operazioni bancarie ricollegabili alla sua attività, transitavano dai conti correnti del coniuge (non titolare di reddito e fiscalmente a carico del marito), manifestando in tal modo una tendenza all'occultamento dei proventi dell'impresa pressoché totale.
Rappresenta, inoltre, che la famiglia non è titolare di beni mobili o immobili di significativo valore;
da qui la necessità di instare per una tutela cautelare da attivarsi direttamente sui conti correnti medesimi.
Nel PVC. (allegato al ricorso) ed al successivo allegato n. 1, sono state richieste ed autorizzate le indagini bancarie anche nei confronti della moglie, Res._1 fiscalmente a carico del marito ma al contempo proprietaria di un immobile le quali consentono la verifica non solo dei conti intestati al contribuente sottoposto ad accertamento, ma anche i conti cointestati al contribuente "accertato" e a soggetti terzi, i conti intestati a soggetti terzi, sui quali il contribuente "accertato" ha la possibilità di operare, nonchè i conti intestati a soggetti terzi e sui quali il contribuente "accertato" non ha la possibilità di operare, ma relativamente ai quali gli uffici ritengono sussistere gli estremi dell'interposizione fittizia.
Chiede, conseguentemente, autorizzarsi sequestro conservativo e conversione in pignoramento ex art. 686
c. p.c. su crediti e conti correnti bancari, relativamente ai conti correnti indicati nella richiesta, a garanzia dei crediti indicati negli avvisi di accertamento citati, anche nei confronti della moglie convivente sui rapporti bancari elencati in atti.
L' istanza volta ad ottenere la misura cautelare è stata notificata alle parti interessate le quali non hanno spiegato difese.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso non è fondato.
L'art. 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come integrato dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e da quanto previsto dall'art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 disciplina espressamente la materia delle misure cautelari fiscali. Ai sensi del combinato disposto del comma 5 dell'art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ente impositore può chiedere, con apposita istanza indirizzata al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale competente, (oggi Corte di
Giustizia tributaria) l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni stessi, per ottenere garanzie dei crediti riguardanti le imposte e i relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.
Come previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, tali misure possono essere richieste in presenza del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, rimettendo i relativi poteri al giudice tributario.
Più specificamente, le misure cautelari:
a norma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, possono essere richieste in presenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione e, comunque, dopo la loro notifica al contribuente;
a norma dell'art. 27, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 185/2008, possono essere richieste anche a tutela di crediti risultanti da atti di accertamento in genere, laddove vi sia pericolo per la loro riscossione.
Con riferimento ai presupposti per la richiesta di adozione delle misure cautelari in oggetto, va rilevato che la norma di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 472/1997 testualmente recita: “…..l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito……”.
Sebbene l'articolo sopra citato non richiami esplicitamente i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, si deve ritenere che la concessione del sequestro conservativo sia ammissibile solo se ricorrano contestualmente entrambi i presupposti.
In tal senso la Cassazione ha osservato che “i provvedimenti di cui al citato art. 22, debbono essere collocati nel sistema delle misure cautelari che vengono assunte in presenza di un "fumus boni juris" ed un "periculum in mora" (Cass.24527/2007)
Per quanto attiene al periculum in mora possano essere assunti a parametri di valutazione fatti e comportamenti anche anteriori agli "accertamenti".
Il Giudice di merito, quindi quando debba valutare se sussista o meno quel "fondato timore, per la
Amministrazione, di perdere la garanzia del proprio credito", che costituisce presupposto necessario per l'emanazione dei provvedimenti cautelari di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, deve prendere in considerazione tutti gli elementi indicati dalla Amministrazione stessa, ivi compresi quelli che risalgano a periodi anteriori alla attività di accertamento, che è a base della richiesta di misura cautelare.
Tanto premesso ritiene il Collegio non sussistere il periculum in mora.
La stessa circolare n. 4 emanata dall'Agenzia delle Entrate il 15.02.2010 prevede espressamente:
Il concetto di periculum in mora richiama, infatti, una pluralità di elementi, anche di carattere indiziario, ma convergenti nell'indurre a ritenere reale, da parte degli Uffici, il rischio di comportamenti del contribuente mediante i quali i beni disponibili vengono sottratti ad eventuali azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione in caso d'inadempimento. In via generale, poi, il pericolo per la riscossione, che deve essere attuale e non solo potenziale, può essere desunto sia da dati oggettivi come la consistenza quantitativa e le caratteristiche qualitative del patrimonio, sia da dati soggettivi quale la condotta del debitore. Il comportamento del debitore deve essere valutato in base a fatti non equivoci, desumibili, ad esempio, dai pregressi comportamenti negoziali e processuali e dall'effettuazione di atti di dismissione. Pertanto, l'Ufficio deve attivarsi per l'adozione delle misure cautelari tutte le volte in cui ritenga probabile che in futuro il debitore
(contribuente o trasgressore) possa dissolvere i propri beni, peraltro già ritenuti, al momento, insufficienti o comunque appena sufficienti a soddisfare la pretesa erariale. Circostanze sintomatiche del fondato pericolo di perdere la garanzia del credito tributario possono essere individuate, ad esempio, nella consistenza di un patrimonio dell'impresa, risultante dagli ultimi bilanci, non capiente rispetto alla pretesa erariale o dal fatto che sia cessata l'attività d'impresa facendo venir meno la principale garanzia. In particolare, in ipotesi di notevole sproporzione tra la consistenza patrimoniale del contribuente (o autore della violazione) e l'entità del credito da tutelare, al predetto elemento statico deve affiancarsi, ai fini del requisito del periculum in mora, l'ulteriore elemento dinamico rappresentato dal comportamento del contribuente successivo all'espletamento del controllo, desumibile da ogni concreto elemento indicativo della volontà del debitore di depauperare il proprio patrimonio.
Sebbene nella specie sussista la chiara evidenza della inconsistenza del patrimonio del debitore certamente non capiente rispetto alla pretesa erariale in considerazione anche del fatto che essendo cessata l'attività
d'impresa viene meno la principale garanzia, non è stato fornito alcun elemento, anche solo di carattere indiziario che possa fare ritenere reale il rischio di comportamenti del contribuente mediante i quali i beni disponibili vengono sottratti ad eventuali azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. III, n. 6460 del 17 luglio 1996 e sez. II, n. 2139 del
26 febbraio 1998) ha statuito che il requisito del periculum in mora, nel caso specifico del sequestro conservativo, può essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio.
Nel caso in esame l'Ufficio non ha fornito alcun indice soggettivo, concernente il comportamento processuale ed extraprocessuale del creditore.
Infatti, non vale ad integrare il requisito del periculum in mora occorrente per l'autorizzazione del sequestro conservativo previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 la generica menzione, da parte dell'Ufficio finanziario, dell'entità dell'obbligazione tributaria e della morosità pregressa del contribuente essendo necessari concreti elementi che provino l'esistenza di specifici comportamenti dello stesso contribuente volti ad occultare o depauperare il proprio patrimonio.
Pertanto il timore per essere fondato non può essere basato su apprezzamenti psicologici e personali, bensì su elementi obiettivamente sintomatici di un pericolo reale, che non possono ravvisarsi nel caso, come quello di specie, in cui l'Ufficio nella richiesta di sequestro conservativo faccia mero riferimento agli indici di solvibilità
e di indebitamento del contribuente, senza, tuttavia, indicare il valore dei beni oggetto della misura cautelare, né precisare quali siano, in concreto, i comportamenti del contribuente volti a far perdere la garanzia del credito.
Inoltre sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla richiesta avanzata nei confronti del coniuge, l'ambito di applicazione di dette misure risente, inevitabilmente, del quadro di principio nel quale sono state collocate con la riforma del 1997 in materia di illecito tributario sanzionatorio. Con tale riforma, infatti, è stato ampliato il numero dei soggetti coinvolti nell'illecito o nelle sue conseguenze, e nei confronti dei quali, per l'effetto, possono essere richieste le misure cautelari, mercé la formulazione di principi generali: dal principio della riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione (art. 2 comma d.lg. n. 472 del
1997), poi derogato per le persone giuridiche dall'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, alla disciplina del concorso di persone (art. 9 d.lg. n. 472 cit.), alla introduzione del c.d. autore mediato (art. 10 decreto ult. cit.) o dei responsabili solidali per la sanzione (art. 11 comma 1), ecc.
La tutela cautelare prevista dall'art. 22 d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472, ha per soggetti passivi il "trasgressore"
e i "soggetti obbligati in solido", deve, perciò, escludersi che la cautela sia esercitabile nei confronti di un soggetto che non rivesta allo stesso tempo anche la qualità di trasgressore ovvero di soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione.
Non è, pertanto sufficiente a tal fine che siano state autorizzate le indagini bancarie anche nei confronti della moglie del contribuente, per far ritenere che la stessa sia per ciò solo soggetto che rivesta allo stesso tempo anche la qualità di trasgressore ovvero di soggetto obbligato in solido al pagamento dei tributi e delle sanzioni.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Nulla sulle spese“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 09 Ottobre 2025 deducendo i seguenti motivi.
Come riportato nella stessa motivazione della sentenza “ per quanto attiene al periculum in mora possano essere assunti a parametri di valutazione fatti e comportamenti anche anteriori agli "accertamenti". Il Giudice di merito, quindi quando debba valutare se sussista o meno quel "fondato timore, per la Amministrazione, di perdere la garanzia del proprio credito", che costituisce presupposto necessario per l'emanazione dei provvedimenti cautelari di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, deve prendere in considerazione tutti gli elementi indicati dalla Amministrazione stessa, ivi compresi quelli che risalgano a periodi anteriori alla attività di accertamento, che è a base della richiesta di misura cautelare”. La Corte ha rilevato “Sebbene nella specie sussista la chiara evidenza dell'inconsistenza del patrimonio del debitore certamente non capiente rispetto alla pretesa erariale in considerazione anche del fatto che essendo cessata l'attività d'impresa viene meno la principale garanzia, non è stato fornito alcun elemento, anche solo di carattere indiziario che possa fare ritenere reale il rischio di comportamenti del contribuente mediante i quali i beni disponibili vengono sottratti ad eventuali azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione”. Ebbene nel caso specifico essendo i recuperi degli imponibili, relative imposte e sanzioni, di cui agli avvisi di accertamento emessi a seguito della verifica fiscale, sostanzialmente fondati in massima parte sui saldi e le somme presenti nei rapporti bancari di cui viene chiesto il sequestro conservativo, sulle cui possibili, nonché probabili, movimentazioni in uscita l'Ufficio non può avere contezza, il periculum in mora doveva essere ritenuto sussistente, dai primi Giudici, sulla scorta di quanto emergente dal PVC e degli elementi risalenti a periodi anteriori all'attività di accertamento. Sul punto l'Ufficio nella richiesta di misure cautelari aveva evidenziato che, nel caso specifico, dall'esame delle indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza e condensate nel processo verbale, è emerso che il signor Res._2, pur risultando intestatario di diversi conti correnti, in realtà la maggior parte delle operazioni bancarie ricollegabili alla sua attività, transitavano dai conti correnti del coniuge
(non titolare di reddito e fiscalmente a carico del marito), manifestando in tal modo una tendenza all'occultamento dei proventi dell'impresa pressoché totale. A pag. 8 del PVC redatto dalla G.d.F. si contesta l'omessa tenuta o conservazione dei registri IVA per gli anni di imposta 2018 – 2019 – 2020, avendo la parte esibito per queste ultime due annualità soltanto dei registri di prima nota. Per le annualità successive non risultano esibite le fatture di acquisto e di vendita, ma soltanto una stampa dei dati contabili delle fatture rilevate dal suo cassetto fiscale, prive della descrizione della natura e quantità dei beni e dei servizi inerenti le fatture emesse e ricevute. La ditta non ha dichiarato l'unità locale destinata all'esposizione ed alla rivendita delle autovetture, dichiarando rilevanti perdite per tutti i periodi d'imposta nei quali ha esercitato l'attività
d'impresa. A pag. 13 del PVC vengono riportati tutta una serie di omessi versamenti di imposte dovute riferibili agli anni d'imposta 2021 e 2022. I Giudici del primo grado rilevano che l'Ufficio non avrebbe fornito elementi concreti che provino l'esistenza di comportamenti del contribuente volti ad occultare il proprio patrimonio. Ma atteso che tali elementi e/o comportamenti posso essere desunti da comportamenti pregressi del debitore come statuito dalla Corte di legittimità, nel caso che ci occupa, gli stessi inadempimenti e/o occultamenti effettuati dal contribuente ( in specie l'occultamento della sede operativa e l'utilizzo dei conti intestati alla moglie, la chiusura dell'attività alla fine del periodo d'imposta - 2023 - in cui i è stato eseguito il controllo fiscale dalla G.d.F) integrano l'elemento soggettivo del periculum in mora. Nel caso specifico poi, la sussistenza del periculum in mora, si manifesta nella stessa natura dei rapporti di cui si chiede il sequestro, essendo le somme presenti nei conti bancari facilmente movimentabili e smobilizzabili, anche istantaneamente. Né l'Ufficio ha la concreta ed attuale possibilità di controllare eventuali smobilizzi e conseguentemente di indicare il valore corrente dei beni oggetto della misura cautelare. I giudici del primo grado hanno poi, sotto il profilo soggettivo, respinto la richiesta nei confronti della sig.ra Res._1, ritenendo impropriamente che fosse stata avanzata nei confronti della stessa quale trasgressore o coobbligata. Ma in realtà la richiesta ha per oggetto soltanto i rapporti bancari riconducibili all'attività condotta dalla marito sig. Res._2 e la sig. Res._1 è stata citata in quanto parte interessata dal momento che in alcuni di detti rapporti la stessa risultava intestataria o cointestataria, tant'è che nessuna richiesta cautelare
è stata avanzata per i beni immobili di sua proprietà ( nel PVC, a pag. 15 si riporta che la stessa risulta proprietaria di beni immobili). Come riportato nella richiesta dell'Ufficio, nel caso specifico, dall'esame delle indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza e condensate nel processo verbale è emerso che il signor Res._2, pur risultando intestatario di diversi conti correnti, in realtà la maggior parte delle operazioni bancarie ricollegabili alla sua attività, transitavano dai conti correnti del coniuge (non titolare di reddito e fiscalmente a carico del marito), manifestando in tal modo una tendenza all'occultamento dei proventi dell'impresa pressoché totale. Come riportato nel PVC, nonchè ritenuto nelle sentenze di primo grado nr. 3741 e 3740/2054 depositate il 02/05/2025, aventi ad oggetto l'impugnativa avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2018 e 2019, la legittimità degli accertamenti bancari condotti nei confronti della moglie viene confermata sul presupposto che in sede di accesso domiciliare, sono stati rinvenuti vari ordini di bonifici effettuati dalla sig.ra Res._1, in nome e per conto del marito, relativi ad acquisti e passaggi di autovetture. Nella motivazione della sentenza nr. 4780/2025 emessa dalla sez. 4 della CGT di primo grado di Catania che ha deciso, rigettandolo, sul ricorso avente ad oggetto l'accertamento nr.
TYS01CR01641/2024 relativo all'anno d'imposta 2021, si rileva che “ l'estensione delle indagini alla coniuge convivente è stata regolarmente autorizzata giustificata dall'evidente commistione patrimoniale”.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1379/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 24
Febbraio 2025.
Il sig. Res._2, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'odierno giudizio ha ad oggetto esclusivamente la legittimità del diniego di misure cautelari ex art.22 d. lgs.472/1997, nonché la legittimità dell'estensione delle misure ai rapporti bancari intestati o cointestati alla coniuge del contribuente. Restano estranei a questo giudizio i profili inerenti al merito della pretesa tributaria, oggetto dei separati giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento.
L'art.22 d. lgs.18 dicembre 1997, n.472 dispone che l'ufficio possa chiedere l'adozione di misure cautelari – iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo – sui beni del debitore “quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, in presenza di: processo verbale di constatazione;
atto di contestazione;
provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
nonché, per effetto del combinato disposto con l'art.27, commi
5, 6 e 7, d. l.29 novembre 2008, n.185, e dell'art.15, commi 8-bis–8-quater, d. l.1 luglio 2009,n.78, anche in presenza di atti di accertamento in genere. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti cautelari di cui all'art.22 d. lgs.472/1997 si inseriscono nel sistema generale delle misure cautelari, richiedendo, per la loro adozione, la contemporanea sussistenza di: fumus boni iuris del credito erariale;
periculum in mora, inteso come fondato timore di perdere la garanzia del credito. Il periculum in mora può essere desunto: sia da elementi oggettivi: consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio, sproporzione rispetto all'entità del debito, cessazione dell'attività; sia da elementi soggettivi: comportamenti, anche pregressi, del debitore, atti di depauperamento, occultamento, interposizione fittizia, sistematica evasione. La stessa circolare n.4 del 15.02.2010 dell'Agenzia delle Entrate – richiamata dal primo giudice – richiede che il pericolo per la riscossione sia attuale e non solo potenziale, desumibile da una pluralità di elementi convergenti, anche di carattere indiziario, che inducano a ritenere probabile, in futuro, la dissoluzione o la sottrazione dei beni del debitore alle azioni esecutive.
Nel caso di specie, non è controversa – e anzi è stata espressamente riconosciuta dal primo giudice – la esistenza di un fumus boni iuris in ordine ai crediti erariali: sono stati emessi e notificati una pluralità di avvisi di accertamento in materia di imposte dirette ed IVA, per gli anni d'imposta 2018–2022, con recuperi di imponibili e imposte di rilevantissimo ammontare;
gli atti impositivi poggiano su un corposo PVC della Guardia di Finanza, che ha accertato condotte evasive sistematiche: omessa tenuta dei registri IVA, mancata indicazione di unità locale, omessi versamenti, mancata esibizione di fatture, utilizzo di conti terzi (in specie, della moglie) per far transitare i flussi dell'attività. Ai fini dell'odierno giudizio cautelare, tale compendio è sufficiente a radicare un fumus qualificato della pretesa tributaria, così come implicitamente riconosciuto dalla stessa CGT di primo grado.
Sul periculum in mora: erroneità della decisione di primo grado, la questione centrale concerne la sussistenza del periculum in mora. La Corte di primo grado ha escluso tale requisito sul presupposto che: pur essendo evidente l'insufficienza del patrimonio del debitore e la cessazione dell'attività d'impresa, l'Ufficio non avrebbe fornito elementi, neppure indiziari, in ordine a specifici comportamenti del contribuente finalizzati a sottrarre beni all'azione esecutiva, limitandosi a richiamare l'entità del debito e gli indici di insolvibilità, senza individuare concreti atti dispositivi o di occultamento. Tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, va ribadito il principio – già richiamato dalla stessa sentenza impugnata – secondo cui, nella valutazione del periculum in mora, il giudice può e deve tenere conto: anche di fatti e comportamenti anteriori agli accertamenti, in quanto rivelatori di una condotta abituale e sistematica di sottrazione di materia imponibile e di utilizzo di schermi formali idonei a rendere più difficile la riscossione coattiva dei crediti erariali.
Nel caso di specie, dagli atti emerge con chiarezza che: la quasi totalità delle operazioni bancarie ricollegabili all'attività d'impresa del sig. Res._2 si è svolta non sui propri conti, ma sui conti correnti intestati o cointestati alla sig. ra Res._1, soggetto non titolare di reddito e fiscalmente a carico del contribuente;
in sede di accesso domiciliare sono stati rinvenuti ordinativi di bonifico disposti dalla coniuge “in nome e per conto” del marito, relativi ad acquisti e passaggi di autovetture, a conferma della riconducibilità sostanziale di tali flussi all'attività del Res._2; le indagini bancarie sono state legittimamente estese alla coniuge proprio in considerazione della commistione patrimoniale e dell'interposizione fittizia, circostanza peraltro confermata nelle sentenze di primo grado n.3741/06/2025, n.3740/06/2025 e n.4780/04/2025, aventi ad oggetto gli accertamenti per gli anni 2018, 2019 e 2021, nelle quali è espressamente valorizzata “l'evidente commistione patrimoniale” e l'uso dei conti della moglie per l'attività commerciale del marito. Questi elementi, lungi dall'essere neutri, integrano una chiara tendenza all'occultamento dei proventi dell'impresa, mediante il ricorso sistematico a conti di terzi formalmente estranei (la coniuge fiscalmente a carico) per lo svolgimento dell'attività, con oggettivo pregiudizio per la trasparenza e la tracciabilità dei beni aggredibili. Tale condotta, protrattasi per un lungo arco temporale (2018–2023), costituisce indice sintomatico di un concreto rischio che, anche in futuro, il contribuente possa avvalersi delle medesime modalità operative per sottrarre le somme giacenti nei rapporti bancari oggetto di richiesta cautelare alle azioni esecutive.
In secondo luogo, la Corte di primo grado dà atto che: il patrimonio del sig. CA è pressoché inconsistente e comunque non capiente rispetto alla pretesa erariale;
è cessata l'attività d'impresa, con conseguente venir meno della principale fonte di reddito e della correlata garanzia patrimoniale. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che il requisito del periculum in mora, ai fini del sequestro conservativo, può essere desunto: dall'elemento oggettivo rappresentato dalla relazione tra capacità patrimoniale del debitore e entità del credito;
in particolare, in caso di notevole sproporzione e in presenza di comportamenti evasivi sistematici, il pericolo di perdita della garanzia può ritenersi intrinseco alla situazione, soprattutto ove il patrimonio del debitore sia costituito essenzialmente da rapporti di natura finanziaria, facilmente smobilizzabili. Nel caso in esame, è pacifico che: la pretesa tributaria complessiva ammonti a diversi milioni di euro;
il contribuente non risulti proprietario di beni immobili, mentre l'unico bene immobile di rilievo risulta intestato alla moglie;
le somme giacenti sui conti correnti – oggetto di richiesta cautelare – costituiscano, di fatto, l'unica fonte di possibile soddisfacimento, anche solo parziale, del credito erariale. L'estrema mobilità delle somme di denaro depositate in conto corrente, per loro natura suscettibili di immediato trasferimento, prelievo o dissipazione, impone di riconoscere che, in presenza di tale sproporzione patrimoniale e delle pregresse condotte di occultamento, il pericolo di perdita della garanzia del credito non è meramente potenziale, ma concreto e attuale. L'Ufficio, peraltro, non dispone di mezzi per monitorare in tempo reale le movimentazioni dei conti correnti, né è esigibile che indichi, al momento della richiesta cautelare, il “valore corrente” dei beni oggetto della misura, proprio in quanto tali valori sono, per definizione, soggetti a continua e rapida variazione.
Va altresì osservato che, nel caso in esame: i rapporti bancari di cui si chiede il sequestro costituiscono al contempo oggetto e prova dell'attività accertata: gli accertamenti sono in larga parte fondati proprio sulle movimentazioni bancarie rilevate sui conti del contribuente e della moglie;
le somme ivi rinvenute rappresentano il frutto delle operazioni commerciali non correttamente dichiarate. Ne deriva che: l'eventuale rapida dispersione di tali somme – agevolmente realizzabile mediante prelievi o trasferimenti a terzi – determinerebbe un pregiudizio irreversibile per la garanzia del credito, pregiudizio che le misure cautelari richieste sono dirette, per definizione, a prevenire. Alla luce di tali considerazioni, la conclusione cui è pervenuta la CGT di primo grado – secondo cui “non è stato fornito alcun elemento, anche solo indiziario, idoneo a far ritenere reale il rischio di comportamenti del contribuente volti a sottrarre i beni alle azioni esecutive” – risulta incontrastata dai dati di causa e non conforme ai principi in materia di valutazione indiziaria del periculum.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la misura cautelare non possa essere richiesta nei confronti della coniuge, sul rilievo che l'art.22 d. lgs.472/1997 individua quali possibili destinatari solo il “trasgressore” e i
“soggetti obbligati in solido”, e che la sig. ra Res._1 non rivestirebbe alcuna di tali qualità, non potendosi far discendere tale qualifica dalla mera autorizzazione di indagini bancarie sul suo conto. Tale impostazione merita parziale revisione. Va infatti puntualizzato che, nel caso di specie: l'Agenzia delle Entrate non ha chiesto l'applicazione di misure cautelari personali o patrimoniali in relazione a crediti tributari asseritamente vantati nei confronti della sig. ra Res._1, né ha sostenuto che la stessa sia trasgressore o obbligata in solido al pagamento delle sanzioni;
l'istanza cautelare è univocamente diretta a tutelare il credito erariale verso il sig. Res._2, e ha ad oggetto i beni (nella specie, rapporti bancari) nella sua disponibilità effettiva, a prescindere dall'intestazione formale, qualora sia ragionevolmente dimostrato che essi costituiscono schermo di interposizione fittizia. Il tema non è, dunque, quello di estendere il novero dei soggetti passivi delle sanzioni o dei tributi, bensì quello di stabilire quali beni possano essere aggrediti in via cautelare a garanzia di un credito tributario nei confronti del contribuente, quando vi siano elementi oggettivi per ritenere che beni formalmente intestati a terzi siano, in realtà, riconducibili all'attività o al patrimonio del debitore. Nel caso concreto: le risultanze delle indagini bancarie e l'accesso domiciliare hanno evidenziato che i conti intestati o cointestati alla sig. ra Res._1 sono stati utilizzati in maniera sistematica per l'attività commerciale del sig. Res._2, con ordini di bonifico disposti dalla coniuge “in nome e per conto” del marito;
le sentenze di primo grado n.3741/06/2025, n.3740/06/2025 e n.4780/04/2025 – prodotte in atti – hanno già riconosciuto la legittimità dell'estensione delle indagini bancarie alla coniuge convivente, sul presupposto di una “evidente commistione patrimoniale”; la coniuge è fiscalmente a carico del sig. Res._2 e non risulta titolare di autonoma attività imprenditoriale o professionale, cosicché i flussi bancari movimentati sui suoi conti appaiono incompatibili con l'assenza di capacità reddituale autonoma. Tali elementi consentono, in sede cautelare, di ritenere – con il grado di probabilità proprio di questa fase – che: i rapporti bancari intestati o cointestati alla sig. ra Res._1, per la parte riferibile all'attività del Res._2, siano sostanzialmente riconducibili a quest'ultimo, costituendo uno schermo formale utilizzato per l'occultamento dei proventi. Consegue che: il sequestro conservativo può essere legittimamente richiesto ed autorizzato anche con riferimento a tali rapporti bancari, in quanto beni nella disponibilità effettiva del debitore Res._2, ancorché formalmente intestati al coniuge;
la sig. ra Res._1 deve essere considerata, nel presente giudizio, “parte interessata” in quanto titolare formale dei rapporti oggetto della misura, ma non quale soggetto passivo del credito tributario. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha erroneamente equiparato: la legittimazione passiva sostanziale al pagamento del tributo o della sanzione, con la individuazione del perimetro oggettivo dei beni aggredibili in via cautelare a garanzia del credito verso il solo Res._2. Correttamente l'Agenzia, nell'atto di appello, ha precisato che nessuna richiesta cautelare è stata avanzata in relazione ai beni immobili della sig. ra Res._1 propriamente detti, essendo oggetto della misura solo i rapporti bancari riconducibili all'attività commerciale del Res._2, come individuati nel PVC e nell'allegato 1 all'istanza.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna parte appellati, in solido, al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 13.000,00
(tredicimila/00).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'avviso di accertamento opposto. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5840/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res._1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Res._2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1379/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01CR015202024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'amministrazione finanziaria espone che il contribuente Res._2 titolare dell'omonima ditta individuale cessata il 31/12/2023, esercente l'attività di “commercio on-line al dettaglio di autovetture e motocicli usati – cod.45.11.01”, è stato sottoposto ad attività di verifica fiscale da parte della Guardia di
Finanza Compagnia GI per il periodo dal 01/01/2018 al 18/04/2023.
Sulla base delle constatazioni contenute nel PVC redatto dai militari verificatori l'Ufficio Controlli della
Direzione Provinciale di Catania ha emesso gli avvisi di accertamento depositati in atti nei quali risultano evidenziati rilievi comportanti recuperi di imponibile superiori ai limiti previsti dalla Circolare n. 66/E del 2001,
e precisamente, nel totale pari ad € 5.947.210,00 ai fini II.DD. e ad € 984.385,00 di I.V.A. dovuta. Espone, pertanto, che nel caso di specie sussistono i presupposti di legge per formulare istanza di adozione di misure cautelari alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare n. 4 emanata dall'Agenzia delle Entrate il
15.02.2010 .
Evidenzia che dall'esame delle indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza e condensate nel processo verbale (allegato), è emerso che il signor Res._2, pur risultando intestatario di diversi conti correnti, in realtà la maggior parte delle operazioni bancarie ricollegabili alla sua attività, transitavano dai conti correnti del coniuge (non titolare di reddito e fiscalmente a carico del marito), manifestando in tal modo una tendenza all'occultamento dei proventi dell'impresa pressoché totale.
Rappresenta, inoltre, che la famiglia non è titolare di beni mobili o immobili di significativo valore;
da qui la necessità di instare per una tutela cautelare da attivarsi direttamente sui conti correnti medesimi.
Nel PVC. (allegato al ricorso) ed al successivo allegato n. 1, sono state richieste ed autorizzate le indagini bancarie anche nei confronti della moglie, Res._1 fiscalmente a carico del marito ma al contempo proprietaria di un immobile le quali consentono la verifica non solo dei conti intestati al contribuente sottoposto ad accertamento, ma anche i conti cointestati al contribuente "accertato" e a soggetti terzi, i conti intestati a soggetti terzi, sui quali il contribuente "accertato" ha la possibilità di operare, nonchè i conti intestati a soggetti terzi e sui quali il contribuente "accertato" non ha la possibilità di operare, ma relativamente ai quali gli uffici ritengono sussistere gli estremi dell'interposizione fittizia.
Chiede, conseguentemente, autorizzarsi sequestro conservativo e conversione in pignoramento ex art. 686
c. p.c. su crediti e conti correnti bancari, relativamente ai conti correnti indicati nella richiesta, a garanzia dei crediti indicati negli avvisi di accertamento citati, anche nei confronti della moglie convivente sui rapporti bancari elencati in atti.
L' istanza volta ad ottenere la misura cautelare è stata notificata alle parti interessate le quali non hanno spiegato difese.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso non è fondato.
L'art. 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come integrato dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e da quanto previsto dall'art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 disciplina espressamente la materia delle misure cautelari fiscali. Ai sensi del combinato disposto del comma 5 dell'art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ente impositore può chiedere, con apposita istanza indirizzata al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale competente, (oggi Corte di
Giustizia tributaria) l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni stessi, per ottenere garanzie dei crediti riguardanti le imposte e i relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.
Come previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, tali misure possono essere richieste in presenza del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, rimettendo i relativi poteri al giudice tributario.
Più specificamente, le misure cautelari:
a norma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, possono essere richieste in presenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione e, comunque, dopo la loro notifica al contribuente;
a norma dell'art. 27, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 185/2008, possono essere richieste anche a tutela di crediti risultanti da atti di accertamento in genere, laddove vi sia pericolo per la loro riscossione.
Con riferimento ai presupposti per la richiesta di adozione delle misure cautelari in oggetto, va rilevato che la norma di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 472/1997 testualmente recita: “…..l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito……”.
Sebbene l'articolo sopra citato non richiami esplicitamente i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, si deve ritenere che la concessione del sequestro conservativo sia ammissibile solo se ricorrano contestualmente entrambi i presupposti.
In tal senso la Cassazione ha osservato che “i provvedimenti di cui al citato art. 22, debbono essere collocati nel sistema delle misure cautelari che vengono assunte in presenza di un "fumus boni juris" ed un "periculum in mora" (Cass.24527/2007)
Per quanto attiene al periculum in mora possano essere assunti a parametri di valutazione fatti e comportamenti anche anteriori agli "accertamenti".
Il Giudice di merito, quindi quando debba valutare se sussista o meno quel "fondato timore, per la
Amministrazione, di perdere la garanzia del proprio credito", che costituisce presupposto necessario per l'emanazione dei provvedimenti cautelari di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, deve prendere in considerazione tutti gli elementi indicati dalla Amministrazione stessa, ivi compresi quelli che risalgano a periodi anteriori alla attività di accertamento, che è a base della richiesta di misura cautelare.
Tanto premesso ritiene il Collegio non sussistere il periculum in mora.
La stessa circolare n. 4 emanata dall'Agenzia delle Entrate il 15.02.2010 prevede espressamente:
Il concetto di periculum in mora richiama, infatti, una pluralità di elementi, anche di carattere indiziario, ma convergenti nell'indurre a ritenere reale, da parte degli Uffici, il rischio di comportamenti del contribuente mediante i quali i beni disponibili vengono sottratti ad eventuali azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione in caso d'inadempimento. In via generale, poi, il pericolo per la riscossione, che deve essere attuale e non solo potenziale, può essere desunto sia da dati oggettivi come la consistenza quantitativa e le caratteristiche qualitative del patrimonio, sia da dati soggettivi quale la condotta del debitore. Il comportamento del debitore deve essere valutato in base a fatti non equivoci, desumibili, ad esempio, dai pregressi comportamenti negoziali e processuali e dall'effettuazione di atti di dismissione. Pertanto, l'Ufficio deve attivarsi per l'adozione delle misure cautelari tutte le volte in cui ritenga probabile che in futuro il debitore
(contribuente o trasgressore) possa dissolvere i propri beni, peraltro già ritenuti, al momento, insufficienti o comunque appena sufficienti a soddisfare la pretesa erariale. Circostanze sintomatiche del fondato pericolo di perdere la garanzia del credito tributario possono essere individuate, ad esempio, nella consistenza di un patrimonio dell'impresa, risultante dagli ultimi bilanci, non capiente rispetto alla pretesa erariale o dal fatto che sia cessata l'attività d'impresa facendo venir meno la principale garanzia. In particolare, in ipotesi di notevole sproporzione tra la consistenza patrimoniale del contribuente (o autore della violazione) e l'entità del credito da tutelare, al predetto elemento statico deve affiancarsi, ai fini del requisito del periculum in mora, l'ulteriore elemento dinamico rappresentato dal comportamento del contribuente successivo all'espletamento del controllo, desumibile da ogni concreto elemento indicativo della volontà del debitore di depauperare il proprio patrimonio.
Sebbene nella specie sussista la chiara evidenza della inconsistenza del patrimonio del debitore certamente non capiente rispetto alla pretesa erariale in considerazione anche del fatto che essendo cessata l'attività
d'impresa viene meno la principale garanzia, non è stato fornito alcun elemento, anche solo di carattere indiziario che possa fare ritenere reale il rischio di comportamenti del contribuente mediante i quali i beni disponibili vengono sottratti ad eventuali azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. III, n. 6460 del 17 luglio 1996 e sez. II, n. 2139 del
26 febbraio 1998) ha statuito che il requisito del periculum in mora, nel caso specifico del sequestro conservativo, può essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio.
Nel caso in esame l'Ufficio non ha fornito alcun indice soggettivo, concernente il comportamento processuale ed extraprocessuale del creditore.
Infatti, non vale ad integrare il requisito del periculum in mora occorrente per l'autorizzazione del sequestro conservativo previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 la generica menzione, da parte dell'Ufficio finanziario, dell'entità dell'obbligazione tributaria e della morosità pregressa del contribuente essendo necessari concreti elementi che provino l'esistenza di specifici comportamenti dello stesso contribuente volti ad occultare o depauperare il proprio patrimonio.
Pertanto il timore per essere fondato non può essere basato su apprezzamenti psicologici e personali, bensì su elementi obiettivamente sintomatici di un pericolo reale, che non possono ravvisarsi nel caso, come quello di specie, in cui l'Ufficio nella richiesta di sequestro conservativo faccia mero riferimento agli indici di solvibilità
e di indebitamento del contribuente, senza, tuttavia, indicare il valore dei beni oggetto della misura cautelare, né precisare quali siano, in concreto, i comportamenti del contribuente volti a far perdere la garanzia del credito.
Inoltre sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla richiesta avanzata nei confronti del coniuge, l'ambito di applicazione di dette misure risente, inevitabilmente, del quadro di principio nel quale sono state collocate con la riforma del 1997 in materia di illecito tributario sanzionatorio. Con tale riforma, infatti, è stato ampliato il numero dei soggetti coinvolti nell'illecito o nelle sue conseguenze, e nei confronti dei quali, per l'effetto, possono essere richieste le misure cautelari, mercé la formulazione di principi generali: dal principio della riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione (art. 2 comma d.lg. n. 472 del
1997), poi derogato per le persone giuridiche dall'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, alla disciplina del concorso di persone (art. 9 d.lg. n. 472 cit.), alla introduzione del c.d. autore mediato (art. 10 decreto ult. cit.) o dei responsabili solidali per la sanzione (art. 11 comma 1), ecc.
La tutela cautelare prevista dall'art. 22 d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472, ha per soggetti passivi il "trasgressore"
e i "soggetti obbligati in solido", deve, perciò, escludersi che la cautela sia esercitabile nei confronti di un soggetto che non rivesta allo stesso tempo anche la qualità di trasgressore ovvero di soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione.
Non è, pertanto sufficiente a tal fine che siano state autorizzate le indagini bancarie anche nei confronti della moglie del contribuente, per far ritenere che la stessa sia per ciò solo soggetto che rivesta allo stesso tempo anche la qualità di trasgressore ovvero di soggetto obbligato in solido al pagamento dei tributi e delle sanzioni.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Nulla sulle spese“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 09 Ottobre 2025 deducendo i seguenti motivi.
Come riportato nella stessa motivazione della sentenza “ per quanto attiene al periculum in mora possano essere assunti a parametri di valutazione fatti e comportamenti anche anteriori agli "accertamenti". Il Giudice di merito, quindi quando debba valutare se sussista o meno quel "fondato timore, per la Amministrazione, di perdere la garanzia del proprio credito", che costituisce presupposto necessario per l'emanazione dei provvedimenti cautelari di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, deve prendere in considerazione tutti gli elementi indicati dalla Amministrazione stessa, ivi compresi quelli che risalgano a periodi anteriori alla attività di accertamento, che è a base della richiesta di misura cautelare”. La Corte ha rilevato “Sebbene nella specie sussista la chiara evidenza dell'inconsistenza del patrimonio del debitore certamente non capiente rispetto alla pretesa erariale in considerazione anche del fatto che essendo cessata l'attività d'impresa viene meno la principale garanzia, non è stato fornito alcun elemento, anche solo di carattere indiziario che possa fare ritenere reale il rischio di comportamenti del contribuente mediante i quali i beni disponibili vengono sottratti ad eventuali azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione”. Ebbene nel caso specifico essendo i recuperi degli imponibili, relative imposte e sanzioni, di cui agli avvisi di accertamento emessi a seguito della verifica fiscale, sostanzialmente fondati in massima parte sui saldi e le somme presenti nei rapporti bancari di cui viene chiesto il sequestro conservativo, sulle cui possibili, nonché probabili, movimentazioni in uscita l'Ufficio non può avere contezza, il periculum in mora doveva essere ritenuto sussistente, dai primi Giudici, sulla scorta di quanto emergente dal PVC e degli elementi risalenti a periodi anteriori all'attività di accertamento. Sul punto l'Ufficio nella richiesta di misure cautelari aveva evidenziato che, nel caso specifico, dall'esame delle indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza e condensate nel processo verbale, è emerso che il signor Res._2, pur risultando intestatario di diversi conti correnti, in realtà la maggior parte delle operazioni bancarie ricollegabili alla sua attività, transitavano dai conti correnti del coniuge
(non titolare di reddito e fiscalmente a carico del marito), manifestando in tal modo una tendenza all'occultamento dei proventi dell'impresa pressoché totale. A pag. 8 del PVC redatto dalla G.d.F. si contesta l'omessa tenuta o conservazione dei registri IVA per gli anni di imposta 2018 – 2019 – 2020, avendo la parte esibito per queste ultime due annualità soltanto dei registri di prima nota. Per le annualità successive non risultano esibite le fatture di acquisto e di vendita, ma soltanto una stampa dei dati contabili delle fatture rilevate dal suo cassetto fiscale, prive della descrizione della natura e quantità dei beni e dei servizi inerenti le fatture emesse e ricevute. La ditta non ha dichiarato l'unità locale destinata all'esposizione ed alla rivendita delle autovetture, dichiarando rilevanti perdite per tutti i periodi d'imposta nei quali ha esercitato l'attività
d'impresa. A pag. 13 del PVC vengono riportati tutta una serie di omessi versamenti di imposte dovute riferibili agli anni d'imposta 2021 e 2022. I Giudici del primo grado rilevano che l'Ufficio non avrebbe fornito elementi concreti che provino l'esistenza di comportamenti del contribuente volti ad occultare il proprio patrimonio. Ma atteso che tali elementi e/o comportamenti posso essere desunti da comportamenti pregressi del debitore come statuito dalla Corte di legittimità, nel caso che ci occupa, gli stessi inadempimenti e/o occultamenti effettuati dal contribuente ( in specie l'occultamento della sede operativa e l'utilizzo dei conti intestati alla moglie, la chiusura dell'attività alla fine del periodo d'imposta - 2023 - in cui i è stato eseguito il controllo fiscale dalla G.d.F) integrano l'elemento soggettivo del periculum in mora. Nel caso specifico poi, la sussistenza del periculum in mora, si manifesta nella stessa natura dei rapporti di cui si chiede il sequestro, essendo le somme presenti nei conti bancari facilmente movimentabili e smobilizzabili, anche istantaneamente. Né l'Ufficio ha la concreta ed attuale possibilità di controllare eventuali smobilizzi e conseguentemente di indicare il valore corrente dei beni oggetto della misura cautelare. I giudici del primo grado hanno poi, sotto il profilo soggettivo, respinto la richiesta nei confronti della sig.ra Res._1, ritenendo impropriamente che fosse stata avanzata nei confronti della stessa quale trasgressore o coobbligata. Ma in realtà la richiesta ha per oggetto soltanto i rapporti bancari riconducibili all'attività condotta dalla marito sig. Res._2 e la sig. Res._1 è stata citata in quanto parte interessata dal momento che in alcuni di detti rapporti la stessa risultava intestataria o cointestataria, tant'è che nessuna richiesta cautelare
è stata avanzata per i beni immobili di sua proprietà ( nel PVC, a pag. 15 si riporta che la stessa risulta proprietaria di beni immobili). Come riportato nella richiesta dell'Ufficio, nel caso specifico, dall'esame delle indagini finanziarie condotte dalla Guardia di Finanza e condensate nel processo verbale è emerso che il signor Res._2, pur risultando intestatario di diversi conti correnti, in realtà la maggior parte delle operazioni bancarie ricollegabili alla sua attività, transitavano dai conti correnti del coniuge (non titolare di reddito e fiscalmente a carico del marito), manifestando in tal modo una tendenza all'occultamento dei proventi dell'impresa pressoché totale. Come riportato nel PVC, nonchè ritenuto nelle sentenze di primo grado nr. 3741 e 3740/2054 depositate il 02/05/2025, aventi ad oggetto l'impugnativa avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2018 e 2019, la legittimità degli accertamenti bancari condotti nei confronti della moglie viene confermata sul presupposto che in sede di accesso domiciliare, sono stati rinvenuti vari ordini di bonifici effettuati dalla sig.ra Res._1, in nome e per conto del marito, relativi ad acquisti e passaggi di autovetture. Nella motivazione della sentenza nr. 4780/2025 emessa dalla sez. 4 della CGT di primo grado di Catania che ha deciso, rigettandolo, sul ricorso avente ad oggetto l'accertamento nr.
TYS01CR01641/2024 relativo all'anno d'imposta 2021, si rileva che “ l'estensione delle indagini alla coniuge convivente è stata regolarmente autorizzata giustificata dall'evidente commistione patrimoniale”.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1379/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 24
Febbraio 2025.
Il sig. Res._2, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'odierno giudizio ha ad oggetto esclusivamente la legittimità del diniego di misure cautelari ex art.22 d. lgs.472/1997, nonché la legittimità dell'estensione delle misure ai rapporti bancari intestati o cointestati alla coniuge del contribuente. Restano estranei a questo giudizio i profili inerenti al merito della pretesa tributaria, oggetto dei separati giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento.
L'art.22 d. lgs.18 dicembre 1997, n.472 dispone che l'ufficio possa chiedere l'adozione di misure cautelari – iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo – sui beni del debitore “quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, in presenza di: processo verbale di constatazione;
atto di contestazione;
provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
nonché, per effetto del combinato disposto con l'art.27, commi
5, 6 e 7, d. l.29 novembre 2008, n.185, e dell'art.15, commi 8-bis–8-quater, d. l.1 luglio 2009,n.78, anche in presenza di atti di accertamento in genere. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti cautelari di cui all'art.22 d. lgs.472/1997 si inseriscono nel sistema generale delle misure cautelari, richiedendo, per la loro adozione, la contemporanea sussistenza di: fumus boni iuris del credito erariale;
periculum in mora, inteso come fondato timore di perdere la garanzia del credito. Il periculum in mora può essere desunto: sia da elementi oggettivi: consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio, sproporzione rispetto all'entità del debito, cessazione dell'attività; sia da elementi soggettivi: comportamenti, anche pregressi, del debitore, atti di depauperamento, occultamento, interposizione fittizia, sistematica evasione. La stessa circolare n.4 del 15.02.2010 dell'Agenzia delle Entrate – richiamata dal primo giudice – richiede che il pericolo per la riscossione sia attuale e non solo potenziale, desumibile da una pluralità di elementi convergenti, anche di carattere indiziario, che inducano a ritenere probabile, in futuro, la dissoluzione o la sottrazione dei beni del debitore alle azioni esecutive.
Nel caso di specie, non è controversa – e anzi è stata espressamente riconosciuta dal primo giudice – la esistenza di un fumus boni iuris in ordine ai crediti erariali: sono stati emessi e notificati una pluralità di avvisi di accertamento in materia di imposte dirette ed IVA, per gli anni d'imposta 2018–2022, con recuperi di imponibili e imposte di rilevantissimo ammontare;
gli atti impositivi poggiano su un corposo PVC della Guardia di Finanza, che ha accertato condotte evasive sistematiche: omessa tenuta dei registri IVA, mancata indicazione di unità locale, omessi versamenti, mancata esibizione di fatture, utilizzo di conti terzi (in specie, della moglie) per far transitare i flussi dell'attività. Ai fini dell'odierno giudizio cautelare, tale compendio è sufficiente a radicare un fumus qualificato della pretesa tributaria, così come implicitamente riconosciuto dalla stessa CGT di primo grado.
Sul periculum in mora: erroneità della decisione di primo grado, la questione centrale concerne la sussistenza del periculum in mora. La Corte di primo grado ha escluso tale requisito sul presupposto che: pur essendo evidente l'insufficienza del patrimonio del debitore e la cessazione dell'attività d'impresa, l'Ufficio non avrebbe fornito elementi, neppure indiziari, in ordine a specifici comportamenti del contribuente finalizzati a sottrarre beni all'azione esecutiva, limitandosi a richiamare l'entità del debito e gli indici di insolvibilità, senza individuare concreti atti dispositivi o di occultamento. Tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, va ribadito il principio – già richiamato dalla stessa sentenza impugnata – secondo cui, nella valutazione del periculum in mora, il giudice può e deve tenere conto: anche di fatti e comportamenti anteriori agli accertamenti, in quanto rivelatori di una condotta abituale e sistematica di sottrazione di materia imponibile e di utilizzo di schermi formali idonei a rendere più difficile la riscossione coattiva dei crediti erariali.
Nel caso di specie, dagli atti emerge con chiarezza che: la quasi totalità delle operazioni bancarie ricollegabili all'attività d'impresa del sig. Res._2 si è svolta non sui propri conti, ma sui conti correnti intestati o cointestati alla sig. ra Res._1, soggetto non titolare di reddito e fiscalmente a carico del contribuente;
in sede di accesso domiciliare sono stati rinvenuti ordinativi di bonifico disposti dalla coniuge “in nome e per conto” del marito, relativi ad acquisti e passaggi di autovetture, a conferma della riconducibilità sostanziale di tali flussi all'attività del Res._2; le indagini bancarie sono state legittimamente estese alla coniuge proprio in considerazione della commistione patrimoniale e dell'interposizione fittizia, circostanza peraltro confermata nelle sentenze di primo grado n.3741/06/2025, n.3740/06/2025 e n.4780/04/2025, aventi ad oggetto gli accertamenti per gli anni 2018, 2019 e 2021, nelle quali è espressamente valorizzata “l'evidente commistione patrimoniale” e l'uso dei conti della moglie per l'attività commerciale del marito. Questi elementi, lungi dall'essere neutri, integrano una chiara tendenza all'occultamento dei proventi dell'impresa, mediante il ricorso sistematico a conti di terzi formalmente estranei (la coniuge fiscalmente a carico) per lo svolgimento dell'attività, con oggettivo pregiudizio per la trasparenza e la tracciabilità dei beni aggredibili. Tale condotta, protrattasi per un lungo arco temporale (2018–2023), costituisce indice sintomatico di un concreto rischio che, anche in futuro, il contribuente possa avvalersi delle medesime modalità operative per sottrarre le somme giacenti nei rapporti bancari oggetto di richiesta cautelare alle azioni esecutive.
In secondo luogo, la Corte di primo grado dà atto che: il patrimonio del sig. CA è pressoché inconsistente e comunque non capiente rispetto alla pretesa erariale;
è cessata l'attività d'impresa, con conseguente venir meno della principale fonte di reddito e della correlata garanzia patrimoniale. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che il requisito del periculum in mora, ai fini del sequestro conservativo, può essere desunto: dall'elemento oggettivo rappresentato dalla relazione tra capacità patrimoniale del debitore e entità del credito;
in particolare, in caso di notevole sproporzione e in presenza di comportamenti evasivi sistematici, il pericolo di perdita della garanzia può ritenersi intrinseco alla situazione, soprattutto ove il patrimonio del debitore sia costituito essenzialmente da rapporti di natura finanziaria, facilmente smobilizzabili. Nel caso in esame, è pacifico che: la pretesa tributaria complessiva ammonti a diversi milioni di euro;
il contribuente non risulti proprietario di beni immobili, mentre l'unico bene immobile di rilievo risulta intestato alla moglie;
le somme giacenti sui conti correnti – oggetto di richiesta cautelare – costituiscano, di fatto, l'unica fonte di possibile soddisfacimento, anche solo parziale, del credito erariale. L'estrema mobilità delle somme di denaro depositate in conto corrente, per loro natura suscettibili di immediato trasferimento, prelievo o dissipazione, impone di riconoscere che, in presenza di tale sproporzione patrimoniale e delle pregresse condotte di occultamento, il pericolo di perdita della garanzia del credito non è meramente potenziale, ma concreto e attuale. L'Ufficio, peraltro, non dispone di mezzi per monitorare in tempo reale le movimentazioni dei conti correnti, né è esigibile che indichi, al momento della richiesta cautelare, il “valore corrente” dei beni oggetto della misura, proprio in quanto tali valori sono, per definizione, soggetti a continua e rapida variazione.
Va altresì osservato che, nel caso in esame: i rapporti bancari di cui si chiede il sequestro costituiscono al contempo oggetto e prova dell'attività accertata: gli accertamenti sono in larga parte fondati proprio sulle movimentazioni bancarie rilevate sui conti del contribuente e della moglie;
le somme ivi rinvenute rappresentano il frutto delle operazioni commerciali non correttamente dichiarate. Ne deriva che: l'eventuale rapida dispersione di tali somme – agevolmente realizzabile mediante prelievi o trasferimenti a terzi – determinerebbe un pregiudizio irreversibile per la garanzia del credito, pregiudizio che le misure cautelari richieste sono dirette, per definizione, a prevenire. Alla luce di tali considerazioni, la conclusione cui è pervenuta la CGT di primo grado – secondo cui “non è stato fornito alcun elemento, anche solo indiziario, idoneo a far ritenere reale il rischio di comportamenti del contribuente volti a sottrarre i beni alle azioni esecutive” – risulta incontrastata dai dati di causa e non conforme ai principi in materia di valutazione indiziaria del periculum.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la misura cautelare non possa essere richiesta nei confronti della coniuge, sul rilievo che l'art.22 d. lgs.472/1997 individua quali possibili destinatari solo il “trasgressore” e i
“soggetti obbligati in solido”, e che la sig. ra Res._1 non rivestirebbe alcuna di tali qualità, non potendosi far discendere tale qualifica dalla mera autorizzazione di indagini bancarie sul suo conto. Tale impostazione merita parziale revisione. Va infatti puntualizzato che, nel caso di specie: l'Agenzia delle Entrate non ha chiesto l'applicazione di misure cautelari personali o patrimoniali in relazione a crediti tributari asseritamente vantati nei confronti della sig. ra Res._1, né ha sostenuto che la stessa sia trasgressore o obbligata in solido al pagamento delle sanzioni;
l'istanza cautelare è univocamente diretta a tutelare il credito erariale verso il sig. Res._2, e ha ad oggetto i beni (nella specie, rapporti bancari) nella sua disponibilità effettiva, a prescindere dall'intestazione formale, qualora sia ragionevolmente dimostrato che essi costituiscono schermo di interposizione fittizia. Il tema non è, dunque, quello di estendere il novero dei soggetti passivi delle sanzioni o dei tributi, bensì quello di stabilire quali beni possano essere aggrediti in via cautelare a garanzia di un credito tributario nei confronti del contribuente, quando vi siano elementi oggettivi per ritenere che beni formalmente intestati a terzi siano, in realtà, riconducibili all'attività o al patrimonio del debitore. Nel caso concreto: le risultanze delle indagini bancarie e l'accesso domiciliare hanno evidenziato che i conti intestati o cointestati alla sig. ra Res._1 sono stati utilizzati in maniera sistematica per l'attività commerciale del sig. Res._2, con ordini di bonifico disposti dalla coniuge “in nome e per conto” del marito;
le sentenze di primo grado n.3741/06/2025, n.3740/06/2025 e n.4780/04/2025 – prodotte in atti – hanno già riconosciuto la legittimità dell'estensione delle indagini bancarie alla coniuge convivente, sul presupposto di una “evidente commistione patrimoniale”; la coniuge è fiscalmente a carico del sig. Res._2 e non risulta titolare di autonoma attività imprenditoriale o professionale, cosicché i flussi bancari movimentati sui suoi conti appaiono incompatibili con l'assenza di capacità reddituale autonoma. Tali elementi consentono, in sede cautelare, di ritenere – con il grado di probabilità proprio di questa fase – che: i rapporti bancari intestati o cointestati alla sig. ra Res._1, per la parte riferibile all'attività del Res._2, siano sostanzialmente riconducibili a quest'ultimo, costituendo uno schermo formale utilizzato per l'occultamento dei proventi. Consegue che: il sequestro conservativo può essere legittimamente richiesto ed autorizzato anche con riferimento a tali rapporti bancari, in quanto beni nella disponibilità effettiva del debitore Res._2, ancorché formalmente intestati al coniuge;
la sig. ra Res._1 deve essere considerata, nel presente giudizio, “parte interessata” in quanto titolare formale dei rapporti oggetto della misura, ma non quale soggetto passivo del credito tributario. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha erroneamente equiparato: la legittimazione passiva sostanziale al pagamento del tributo o della sanzione, con la individuazione del perimetro oggettivo dei beni aggredibili in via cautelare a garanzia del credito verso il solo Res._2. Correttamente l'Agenzia, nell'atto di appello, ha precisato che nessuna richiesta cautelare è stata avanzata in relazione ai beni immobili della sig. ra Res._1 propriamente detti, essendo oggetto della misura solo i rapporti bancari riconducibili all'attività commerciale del Res._2, come individuati nel PVC e nell'allegato 1 all'istanza.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna parte appellati, in solido, al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 13.000,00
(tredicimila/00).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'avviso di accertamento opposto. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente